P.M.P. Sorveglianza Sanitaria Efficace in Agricoltura

Dal punto di vista della sicurezza e salute sul luogo di lavoro, l’agricoltura è un settore produttivo ad alto rischio infortunistico e con presenza di rischi importanti per la salute.

Regione Lombardia, aderendo alle strategie del Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 con il Piano Predefinito 7 relativo all’agricoltura, ha delineato un Piano Mirato di Prevenzione di interesse regionale, finalizzato alla verifica della Sorveglianza Sanitaria Efficace in Agricoltura, in sinergia con l’applicazione della DGR 294/23 di approvazione delle Linee Guida Sorveglianza Sanitaria in Agricoltura. Si prevede una durata almeno biennale del piano mirato.

Con il presente piano mirato di prevenzione a valenza regionale, attraverso l’intervento attivo e coordinato di tutte le ATS, si intende raggiungere un campione di aziende che occupano prioritariamente lavoratori dipendenti e che pertanto ricadono nell’obbligo della sorveglianza sanitaria con la finalità di accertare il livello effettivo di copertura della sorveglianza sanitaria ma anche la conformità e la coerenza del Protocollo sanitario rispetto ai rischi specifici a cui gli operatori sono esposti in base alle reali mansioni svolte e la qualità complessiva del servizio erogato.

Il PMP specifico sarà attuato secondo le seguenti fasi:

  1. individuazione da parte dei Servizi PSAL delle ATS delle Aziende con lavoratori subordinati rappresentative degli indirizzi colturali prevalenti, che applicano il PMP secondo i criteri indicati dal Ta.Te;
  2. messa a disposizione delle Linee Guida attraverso i portali istituzionali delle ATS e il portale Prevenzioneagricoltura.it.
  3. richiesta alle Aziende di auto-valutarsi mediante la compilazione di una scheda di autocontrollo specifica da restituire al servizio PSAL dell’ATS;
  4. valutazione delle schede di autocontrollo e incrocio con allegati 3B;
  5. eventuale successiva richiesta alle Aziende di Protocollo Sanitario, DVR, idoneità specifiche alla mansione;
  6. approfondimento successivo, ove ritenuto necessario, con il supporto delle UOOML.

La mancata compilazione ed invio della SCHEDA di AUTOVALUTAZIONE non è sanzionabile né oggetto di prescrizione, ma costituirà un criterio preferenziale nella scelta del campione su cui effettuare il controllo/vigilanza.