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Nulla osta per strutture detenzione degli animali d'affezione (L.r. 33/2009)

La detenzione degli animali d’affezione (cani e gatti), in numero superiore a 10 soggetti o comunque in numero inferiore a 10 se detenuti a scopo di lucro, è soggetta ad autorizzazione del Sindaco del Comune sede dell’attività, previo parere favorevole del Servizio veterinario dell’ASL competente per territorio.

L’autorizzazione viene rilasciata ai sensi dell’art. 116 della Legge Regionale 33/2009, previa valutazione veterinaria del possesso dei requisiti strutturali e gestionali previsti dalla normativa vigente.

Le strutture, che richiedono il rilascio dell’autorizzazione sopra indicata, sono le seguenti:

strutture pubbliche: canile sanitario, canile rifugio;

strutture private, distinte in:

struttura zoofila: struttura gestita senza finalità di lucro, da enti o associazioni di volontariato o da privati, destinata al ricovero di cani, gatti ed altri animali d’affezione, ceduti da privati, affidati temporaneamente, ceduti dal canile sanitario o dal canile rifugio;

pensione: struttura destinata al ricovero, a scopo di lucro, di cani, gatti e altri animali d’affezione di proprietà;

allevamento: struttura destinata al ricovero e riproduzione, ai fini commerciali, di cani, gatti ed altri animali d’affezione;

struttura amatoriale: struttura gestita da un’associazione di volontariato o da un privato destinata al ricovero, senza scopo di lucro, di cani, gatti ed altri animali d’affezione anche di proprietà altrui.

2. Costo per l'utente e modalità di pagamento :

La prestazione, valutazione della pratica e relativo sopralluogo, è a pagamento secondo le tariffe stabilite dal tariffario regionale in vigore (codice versamento A.02 con tariffa minima di 2 ore) ed è pari a € 102,00.Generalmente  il pagamento viene effettuato dopo il sopralluogo

Attenzione: per il pagamento delle prestazioni non si accettano contanti.

Servizi Veterinari territorialmente competenti per gli adempimenti successivi alla presentazione della richiesta:

Servizio di sanità animale

 Il responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile di Unità Operativa del Servizio di Sanità Animale, territorialmente competente (informazioni relative al Responsabile del procedimento).

3. Modalità di accesso

La persona che intende aprire tale attività, può richiedere all’Ufficio veterinario dell’ASL , previo appuntamento, informazioni sui requisiti strutturali e gestionali previsti dalla normativa vigente.

L’istanza di autorizzazione deve essere inviata al Sindaco, specificando che si richiede l’attivazione di struttura per detenzione animali d’affezione (specificare la tipologia), ai sensi dell’art. 116 della Legge Regionale 33/2009.

Il Servizio Veterinario, su richiesta del Sindaco, esamina la pratica ed effettua un sopralluogo presso la struttura.

A seguito di parere favorevole, il Sindaco rilascia l’autorizzazione per la detenzione di animali d’affezione.

4. Termine massimo in giorni per la conclusione

Entro giorni 30 dal ricevimento della comunicazione da parte del Comune.

5. Modulistica necessaria

La modulistica per la richiesta di autorizzazione è da ricercare sul sito del comune di competenza. Riferimenti normativi  Regolamento n. 2 del 05/05/2008: requisiti strutturali e gestionali.