Servizi per i Cittadini

Strutture turistico ricettive

 Strutture turistico ricettive

1.  Descrizione del procedimento

La SC Igiene e Sanità Pubblica effettua la valutazione della documentazione presentata attraverso SCIA per strutture turistico-ricettive ed espleta eventuale attività di vigilanza, comprendente il sopralluogo e la successiva comunicazione dell’esito al Comune/SUAP.

La SC di igiene e Sanità Pubblica verifica la sussistenza dei requisiti igienico - sanitari di locali, arredi, attrezzature, dotazioni tecniche e procedure destinate allo svolgimento delle attività di cui sopra secondo programmazione e gradazione del rischio per la salute associato alla tipologia delle prestazioni erogate.

Presso la SS Tutela del cittadino è possibile richiedere informazioni circa requisiti normativi necessari per lo svolgimento dell’attività di inviando una mail.

2. Costo per l'utente      

L’attività conseguente alla presentazione di SCIA prevede il versamento dei diritti sanitari il cui importo e modalità di versamento devono essere richiesti alle segreterie territoriali.

3. Uffici Competenti: SS Tutela del cittadino 

4. Nome del responsabile del procedimento

Il responsabile della gestione del procedimento è individuato nel Responsabile di SS Tutela del cittadino

5. Modalità di accesso

L’esercizio di un’attività turistico ricettiva può essere esercitata previa Segnalazione Certificata di inizio attività (SCIA) presso il SUAP del Comune, prima dell’inizio o della modifica, sospensione, ripresa, cessazione di un’attività e, la sua presentazione – avvenuta in modo corretto e completo – accompagnata dalla ricevuta inviata telematicamente, costituisce titolo necessario per intraprendere l’esercizio dell’attività e/o le modifiche intraprese.

Pertanto nulla dovrà essere presentato alla SC Igiene e Sanità Pubblica in quanto sarà il SUAP stesso a trasmette telematicamente la documentazione presentata a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento amministrativo per le eventuali verifiche di competenza.

6. Termine massimo per la conclusione dell'Iter

Il SUAP in caso di accertata carenza dei requisiti autocertificati, nel termine di 60 GIORNI dalla data di ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dal SUAP, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Pertanto la SC Igiene e Sanità Pubblica competente per la prestazione in oggetto, successivamente al ricevimento della SCIA da parte del SUAP, effettuerà un controllo per verificare quanto indicato nella documentazione ricevuta entro i 60 GIORNI di cui sopra, espletando eventuali sopralluoghi di verifica e comunicando eventuali carenze di requisiti al SUAP/Sindaco per l’adozione dei conseguenti provvedimenti.

Acconciatore, estetista, tatuatore, piercer

Acconciatore, estetista, tatuatore, piercer

La SC Igiene e Sanità Pubblica effettua la valutazione della documentazione presentata attraverso SCIA per servizi alla persona (acconciatori, tatuatori, estetisti, piecer) e potrà essere espletata attività di vigilanza, comprendente il sopralluogo e la successiva comunicazione dell’esito al Comune/SUAP.

La SC igiene e Sanità Pubblica verifica la sussistenza dei requisiti igienico - sanitari di locali, arredi, attrezzature, dotazioni tecniche e procedure destinate allo svolgimento delle attività di acconciatore, estetista, tatuatore e piercer secondo programmazione e gradazione del rischio per la salute associato alla tipologia delle prestazioni erogate.

Presso la SS Tutela del cittadino  è possibile richiedere informazioni circa requisiti normativi necessari per lo svolgimento dell’attività di acconciatore, estetista, tatuatore, applicatore di piercing e mestieri affini inviando una mail.

2. Costo per l'utente      

L’attività conseguente alla presentazione di SCIA, prevede il versamento dei diritti sanitari il cui importo e modalità di versamento devono essere richiesti alle segreterie territoriali.

3. Uffici Competenti: SS Tutela del cittadino 

4. Nome del responsabile del procedimento

Il responsabile della gestione del procedimento è individuato nel Responsabile di SS Tutela del cittadino

5. Modalità di accesso

Le attività di acconciatore, estetista, tatuatore e piercer possono essere esercitate previa Segnalazione Certificata di inizio attività (SCIA) presso il SUAP del Comune, prima dell’inizio o della modifica, sospensione, ripresa, cessazione di un’attività e, la sua presentazione – avvenuta in modo corretto e completo – accompagnata dalla ricevuta inviata telematicamente, costituisce titolo necessario per intraprendere l’esercizio dell’attività e/o le modifiche intraprese.

Pertanto nulla dovrà essere presentato alla SC Igiene e Sanità Pubblica dell’ATS in quanto sarà il SUAP stesso a trasmette telematicamente la documentazione presentata a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento amministrativo per le eventuali verifiche di competenza.

6. Termine massimo per la conclusione dell'Iter

Il SUAP in caso di accertata carenza dei requisiti autocertificati, nel termine di 60 GIORNI dalla data di ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dal SUAP, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Pertanto la SC Igiene e Sanità Pubblica competente per la prestazione in oggetto, successivamente al ricevimento della SCIA da parte del SUAP, effettuerà un controllo per verificare quanto indicato nella documentazione ricevuta entro i 60 GIORNI di cui sopra, espletando eventuali sopralluoghi di verifica e comunicando eventuali carenze di requisiti al SUAP/Sindaco per l’adozione dei conseguenti provvedimenti.

Richiesta di iscrizione nelle liste degli stabilimenti autorizzati all’esportazioni di alimenti di origine animale

Richiesta di iscrizione nelle liste degli stabilimenti autorizzati all’esportazioni di alimenti di origine animale

1. Descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili

La commercializzazione di alimenti di origine animale al di fuori del mercato italiano rappresenta una grande opportunità di sviluppo economico per le imprese del settore alimentare che trovano, in questo modo, uno sbocco di mercato particolarmente importante soprattutto nei periodi di crisi come l’attuale.
Questa  possibilità di commercializzare alimenti di origine animale è regolamentata in modo differente a seconda del Paese di destinazione:
•    verso i Paesi dell’Unione europea per i quali le normative in materia di salute e benessere animale, igiene e sicurezza degli alimenti, controlli ufficiali sulla produzione degli alimenti sono ormai da tempo armonizzate devono essere rispettate le stesse norme previste per la commercializzazione in ambito nazionale (Scambi)
•    verso i Paesi Terzi che stabiliscono singolarmente i requisiti e le procedure per l’esportazione in base alle esigenze di tutela sanitaria nei riguardi delle malattie animali e della sicurezza dei prodotti (Esportazioni).
Poiché queste procedure sono molto varie e non sono sempre di facile reperimento, vengono fornite le indicazioni per poter accedere con semplicità e in modo sempre aggiornato ai documenti necessari alle imprese del territorio.

2.  Unità organizzative responsabili dell'istruttoria

DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
SC IAOA Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile della gestione del procedimento è individuato nel Responsabile del Servizio IAOA

3. Ufficio del procedimento

Dipartimento Veterinario e sicurezza alimenti di origine animale
SC IAOA  Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile della gestione del procedimento è individuato nel Responsabile dI SC IAOA


4.  Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino

Mentre le procedure di scambio verso l’U.E. sono armonizzate, le modalità per esportare alimenti di origine animale verso i Paesi Terzi dipendono dai singoli Stati e, spesso, dagli accordi bilaterali tra l’Italia o l’Unione europea e il Paese di destinazione delle esportazioni.
I requisiti per l’esportazione vengono stabiliti in base alle esigenze di tutela della situazione zoosanitaria e delle normative relativa alla sicurezza e all’igiene alimentare del Paese di destinazione.
Ciò significa che non tutte le tipologie di alimenti di origine animale possono essere esportati e non tutti i Paesi Terzi consentono l’importazione di alimenti di origine animale.
Tutti gli stabilimenti che esportano prodotti verso Paesi terzi devono comunque rispettare i requisiti previsti per la commercializzazione nella U.E. e, quindi, essere in possesso del riconoscimento (vedi RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO PER SCAMBI DI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE CON PAESI DELL’U.E.).
Per poter esportare alimenti di origine animale è poi necessario, a seconda del Paese di destinazione rispettare le seguenti procedure.
     Paesi terzi che richiedono la preventiva iscrizione in un elenco degli stabilimenti autorizzati
Le imprese interessate devono:
•    presentare al Ministero della Salute per il tramite del Dipartimento Veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale dell’ATS della Brianza la richiesta di iscrizione nella lista degli stabilimenti autorizzati all’esportazione. Il facsimile della domanda e le modalità e costi per l’iscrizione nelle liste sono reperibili sul sito del Ministero della Salute al link:
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_2.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=SAL&idAmb=STB
•    allegare gli eventuali documenti aggiuntivi previsti dai singoli Paesi terzi come specificati sul sito del Ministero della Salute ai seguenti link:
Stati Uniti d’America:
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1157&area=sicurezzaAlimentare&menu=esportazione
Giappone: http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1158&area=sicurezzaAlimentare&menu=esportazione
Federazione russa:
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1680&area=sicurezzaAlimentare&menu=esportazione
Altri Paesi terzi:
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1155&area=sicurezzaAlimentare&menu=esportazione
•    allegare alla domanda il Verbale di sopralluogo redatto dal competente Servizio del Dipartimento Veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale dell’ATS della Brianza dal quale risulti il rispetto, oltre che delle normative comunitarie, dei requisiti di igiene e sanificazione delle superfici (SSOP) e delle procedure di HACCP secondo quanto indicato nella nota del Ministero della Salute n. 33585 del 23 novembre 2009. Ai fini di una maggiore comprensione sulle modalità di stesura, applicazione e documentazione delle procedure SSOP e HACCP può risultare utile la consultazione dei seguenti documenti che, pur facendo riferimento alle esportazioni di prodotti a base di carne verso gli USA; possono fornire indicazioni anche per gli stabilimenti che esportano anche altri alimenti di origine animale verso altri Paesi terzi :
o    “Linee guida per l’applicazione delle SPS, SSOP e HACCP negli stabilimenti abilitati a esportare carni e prodotti a base di carne negli USA” emanate dalla Regione Lombardia nel maggio 2014
o    nota del Ministero della Salute n.10140 del 17/03/2017 “Controllo ufficiale presso gli stabilimenti iscritti nella lista degli impianti italiani autorizzati all’esportazione di prodotti alimentari  di competenza USDA-FSIS in USA – Rev. 1”
o    nota del Ministero della Salute n.35655 del 16/09/2015 “ Listeria monocytogenes e Salmonella spp. nei prodotti a base di carne suina destinati all’export negli USA - criteri e modalità di gestione dell’autocontrollo aziendale e modalità di verifica dell’Autorità Competente”
Per il rilascio del verbale di sopralluogo è previsto il pagamento di una tariffa (come indicato nella DGR  31 ottobre 2014 - n. X/2567) calcolata sul tempo necessario per i vari sopralluoghi ispettivi (50,00 euro/ora) più un rimborso spese di 5,00 euro per ciascun sopralluogo
•    prima di iniziare le esportazioni, attendere l’iscrizione dello stabilimento nella lista relativa al Paese terzo di destinazione pubblicata sul sito del Ministero della Salute http://www.salute.gov.it/portale/temi/trasferimento_EXPORT.jsp o su quello dell’Autorità sanitaria del Paese di destinazione come nel caso di
o    Federazione russa http://fsvps.ru/fsvps/importExport/italy/index.html?_language=en,
o    Repubblica popolare cinese http://www.cnca.gov.cn/ywzl/gjgnhz/jkzl/ (inserendo in “Trova nella pagina” l’ideogramma 意大利 per visualizzare gli elenchi degli stabilimenti italiani)
o    Messico http://sistemas.senasica.gob.mx/PlantaAcreditada/
o    Brasile http://sigsif.agricultura.gov.br/sigsif_cons/%21ap_exportador_hab_pais_rep_net
o    Colombia https://www.invima.gov.co/acceso-a-mercados
o    Cile http://www.sag.cl/ambitos-de-accion/habilitacion-de-establecimientos/1714/registros
•    procedere, per i Paesi che lo richiedono, alla preventiva registrazione presso i siti web delle Autorità sanitarie dei Paesi di destinazione
o    Repubblica popolare cinese: http://www.aqsiq.net/
o    Stati Uniti d’America (per prodotti diversi da carne e prodotti a base di carne): nota Ministero della Salute n. 39707 del 28/11/2012 e sito del F.D.A. http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FoodFacilityRegistration/default.htm
o    Australia https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0/UserServices/LogOn?returnUrl=~/Permits/ManagePermits/
E’ importante precisare che numerosi Paesi terzi richiedono che non solo lo stabilimento esportatore ma anche tutti gli stabilimenti della “filiera” siano iscritti nella lista degli stabilimenti autorizzati. Di conseguenza gli stabilimenti che esportano verso questi Paesi terzi devono garantire che le materie prime utilizzate per la produzione degli alimenti destinati all’esportazione provengano da impianti a loro volta iscritti nelle liste del Ministero (o , nel caso della Federazione russa, in quelle di questo Paese).
Per verificare l’effettiva iscrizione degli stabilimenti fornitori nelle liste si deve sempre fare riferimento al sito del Ministero della Salute http://www.salute.gov.it/portale/temi/trasferimento_EXPORT.jsp, a quello dei singoli Paesi Terzi.


5.  Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante

Entro 180 giorni dalla presentazione della domanda, salvo richieste di integrazioni e/o provvedimenti motivati di rinvio del termine adottati dal Responsabile del Procedimento.

6. Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione
Per tale servizio non è possibile presentare la dichiarazione sostitutiva di certificazione


7.  Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

Avverso il provvedimento conclusivo del procedimento è ammesso, con il patrocinio di un legale incaricato, ricorso al TAR per la Regione Lombardia, entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione del provvedimento, ai sensi dell’art. 29 e ss. del codice del processo amministrativo (D.L.gs. n.104/2010). In alternativa è ammesso ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data ai sensi del d.P.R. n. 1199/1971.

8.  link di accesso al servizio on line
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_2.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=SAL&idAmb=STB
Stati Uniti d’America:
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1157&area=sicurezzaAlimentare&menu=esportazione
Giappone: http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1158&area=sicurezzaAlimentare&menu=esportazione
Federazione russa:
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1680&area=sicurezzaAlimentare&menu=esportazione
Altri Paesi terzi:
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1155&area=sicurezzaAlimentare&menu=esportazione
prima di iniziare le esportazioni, attendere l’iscrizione dello stabilimento nella lista relativa al Paese terzo di destinazione pubblicata sul sito del Ministero della Salute http://www.salute.gov.it/portale/temi/trasferimento_EXPORT.jsp o su quello dell’Autorità sanitaria del Paese di destinazione come nel caso di
o    Federazione russa http://fsvps.ru/fsvps/importExport/italy/index.html?_language=en,
o    Repubblica popolare cinese http://www.cnca.gov.cn/ywzl/gjgnhz/jkzl/ (inserendo in “Trova nella pagina” l’ideogramma 意大利 per visualizzare gli elenchi degli stabilimenti italiani)
o    Messico http://sistemas.senasica.gob.mx/PlantaAcreditada/
o    Brasile http://sigsif.agricultura.gov.br/sigsif_cons/%21ap_exportador_hab_pais_rep_net
o    Colombia https://www.invima.gov.co/acceso-a-mercados
o    Cile http://www.sag.cl/ambitos-de-accion/habilitacion-de-establecimientos/1714/registros
procedere, per i Paesi che lo richiedono, alla preventiva registrazione presso i siti web delle Autorità sanitarie dei Paesi di destinazione
o    Repubblica popolare cinese: http://www.aqsiq.net/
o    Stati Uniti d’America (per prodotti diversi da carne e prodotti a base di carne): nota Ministero della Salute n. 39707 del 28/11/2012 e sito del F.D.A. http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FoodFacilityRegistration/default.htm
Australia https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0/UserServices/LogOn?returnUrl=~/Permits/ManagePermits/

9.  Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari
Per il rilascio del verbale di sopralluogo è previsto il pagamento di una tariffa (come indicato nella DGR  31 ottobre 2014 - n. X/2567) calcolata sul tempo necessario per i vari sopralluoghi ispettivi (50,00 euro/ora) più un rimborso spese di 5,00 euro per ciascun sopralluogo 

pagoPA: come pagare (ats-brianza.it)

10. Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo
Il responsabile della gestione del procedimento è individuato nel Responsabile di Servizio, limitatamente alle attività localizzate nell’area territoriale di sua competenza. L’esercizio del potere sostitutivo può essere richiesto qualora entro i termini di legge non sia stato adottato il provvedimento amministrativo, laddove non vige la regola del silenzio/assenso, con richiesta motivata indirizzata al Direttore del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale.

 
11.  Atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria

Verbale di sopralluogo redatto dal competente Servizio del Dipartimento una volta eseguito il sopralluogo


12.  Uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze

SC IAOA Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale

 

Richiesta di riconoscimento per produzione di alimenti di origine animale con Paesi dell’U.E.

Richiesta di riconoscimento per produzione di alimenti di origine animale con Paesi dell’U.E.

1. Descrizione del procedimento

La commercializzazione di alimenti di origine animale al di fuori del mercato italiano rappresenta una grande opportunità di sviluppo economico per le imprese del settore alimentare che trovano, in questo modo, uno sbocco di mercato particolarmente importante soprattutto nei periodi di crisi come l’attuale.

Questa  possibilità di commercializzare alimenti di origine animale è regolamentata in modo differente a seconda del Paese di destinazione:

  • verso i Paesi dell’Unione europea per i quali le normative in materia di salute e benessere animale, igiene e sicurezza degli alimenti, controlli ufficiali sulla produzione degli alimenti sono ormai da tempo armonizzate devono essere rispettate le stesse norme previste per la commercializzazione in ambito nazionale (Scambi)
  • verso i Paesi Terzi che stabiliscono singolarmente i requisiti e le procedure per l’esportazione in base alle esigenze di tutela sanitaria nei riguardi delle malattie animali e della sicurezza dei prodotti (Esportazioni).

Poiché queste procedure sono molto varie e non sono sempre di facile reperimento, vengono fornite le indicazioni per poter accedere con semplicità e in modo sempre aggiornato ai documenti necessari alle imprese del territorio.

1.1 SCAMBI CON PAESI DELL’UNIONE EUROPEA

La commercializzazione di alimenti di origine animale verso gli altri Stati della U.E. è regolamentata dalle stesse norme che disciplinano la commercializzazione in ambito nazionale e, in particolare, da:

  • Regolamento (CE) n. 852/2004

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R0852-20090420&qid=1428654627921&from=IT

  • Regolamento (CE) n. 853/2004

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R0853-20141117&qid=1428654465805&from=IT

Questa norme prevedono che gli stabilimenti che commercializzano alimenti di origine animale siano in possesso del RICONOSCIMENTO (in sostanza una autorizzazione sanitaria) rilasciato, previo sopralluogo di verifica, da parte del Dipartimento Veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale dell’ATS.

  • IMPIANTI SOGGETTI A RICONOSCIMENTO

Sono soggetti a RICONOSCIMENTO ai sensi del Regolamento (CE) 853/2004 gli impianti che svolgono le seguenti tipologie di attività secondo la nomenclatura prevista a livello comunitario:

Attività generali

-      Deposito frigorifero

-      Impianto di riconfezionamento

Carni di ungulati domestici (bovino – suino – equino – ovino – caprino)

-      Macello

-      Laboratorio di sezionamento

Carni di pollame e di lagomorfi (pollame, piccola selvaggina allevata da penna, conigli e lepri allevate)

-      Macello

-      Laboratorio di sezionamento

Carni di selvaggina allevata (grande selvaggina e ratiti)

-      Macello

-      Laboratorio di sezionamento

Carni di selvaggina cacciata

-      Centro di lavorazione selvaggina

-      Laboratorio di sezionamento

Carni macinate, preparazioni di carni e carni separate meccanicamente

-      Stabilimento produzione carni macinate

-      Stabilimento produzione preparazioni di carni

-      Stabilimento produzione carni separate meccanicamente

Prodotti a base di carne

-      Impianto di trasformazione

Molluschi bivalvi vivi

-      Centro di depurazione

-      Centro di spedizione

-      Centro di spedizione galleggiante

Prodotti della pesca

-      Nave officina

-      Nave frigorifero

-      Stabilimento prodotti della pesca freschi

-      Locale macellazione animali  acquacoltura

-      Impianto di trasformazione

-      Mercato ittico

-      Impianto collettivo aste

-      Impianto prodotti pesca separati meccanicamente

Latte e prodotti a base di latte

-      Centro di raccolta

-      Centro di standardizzazione

-      Stabilimento trattamento termico

-      impianto stagionatura

-      Impianto di trasformazione in alpeggio

-      Stabilimento di trasformazione (diverso dai precedenti

Uova e ovoprodotti

-      Centro di imballaggio

-      Stabilimento produzione uova liquide

-      Stabilimento di trasformazione (ovo prodotti)

Cosce di rana e lumache

-      Stabilimento di trasformazione

Grassi animali fusi

-      Centro di raccolta

-      Stabilimento di trasformazione

Stomaci, vesciche e intestini trattati

-      Stabilimento di trasformazione

Gelatine

-      Centro di raccolta

-      Stabilimento di trasformazione

Collagene

-      Centro di raccolta

-      Stabilimento di trasformazione

  • IMPIANTI NON SOGGETTI A RICONOSCIMENTO

NON sono invece soggetti a RICONOSCIMENTO ai sensi del Regolamento (CE) 853/2004 gli impianti che svolgono le seguenti attività:

  1. Il commercio al dettaglio di alimenti di origine animale anche su aree pubbliche o con altre forme di commercio itinerante
  2. la fornitura di alimenti di origine animale da un esercizio di commercio al dettaglio ad un altro esercizio di commercio al dettaglio (compresi gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione e i negozi) a livello locale (cioè il territorio della Provincia in cui ha sede l’esercizio al dettaglio e quello delle Province confinanti), a condizione che l’attività sia marginale (cioè non rappresenti l’attività prevalente dell’impresa alimentare in termini di volumi)
  3. la macellazione fino a 10.000 capi di pollame o 7.500 conigli all’anno effettuata presso una struttura annessa all’allevamento di origine degli animali e finalizzata alla vendita diretta delle carni al consumatore finale o a dettaglianti a livello locale che forniscono direttamente il consumatore finale
  4. i depositi frigoriferi che commercializzano esclusivamente prodotti alimentari di origine animale confezionati e imballati all’origine a condizione che non siano destinati ad altri Stati Membri della UE o all’esportazione verso Paesi Terzi
  5. la cessione diretta di carni di selvaggina selvatica cacciata dal cacciatore al consumatore finale o a un esercizio di commercio al dettaglio che fornisce direttamente il consumatore finale per un quantitativo massimo per ciascun cacciatore di 1 capo di selvaggina grossa/anno o di 100 capi selvaggina piccola/anno.

2. Unità organizzative responsabili dell'istruttoria

DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
SC IAOA Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile della gestione del procedimento è individuato nel Responsabile del Servizio IAOA

3. Ufficio del procedimento

DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
SC IAOA Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile della gestione del procedimento è individuato nel Responsabile del Servizio IAOA


4.  Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino

Per ottenere il riconoscimento è necessario presentare domanda al Dipartimento Veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale dell’ATS della Brianza rispettivamente:
•    al Servizio igiene degli alimenti di origine animale (SIAOA) per tutte le tipologie di alimenti escluso il latte e i prodotti lattiero caseari
•    al Servizio igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (SIAPZ) per il latte e i prodotti lattiero caseari
La delibera regionale 29 dicembre 2016, n. 6077ispone che le istanze e comunicazioni di cui al Reg. 853/2004 siano trasmesse in modalità telematica al SUAP del territorio, il quale provvede all’inoltro all’ATS quale ente competente per i procedimenti in oggetto.
Pertanto a partire dal 1° luglio 2017 le domande non possono più essere presentate direttamente in formato cartaceo al Servizio competente ma devono essere presentata on-line al SUAP competente mediante il portale “Impresainungiorno”.
L’utente, imprenditore o soggetto da lui delegato, accede al portale attraverso il link www.impresainungiorno.gov.it  dove, previa registrazione, è possibile inserire la domanda, sottoscrivere le varie dichiarazioni in merito al rispetto delle norme in materia di emissioni in atmosfera, di smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi e di approvvigionamento di acqua potabile ed allegare la documentazione prevista in formato elettronico:
•    planimetria dell’impianto in scala 1:100 dalla quale risulti evidente la disposizione dei locali, delle linee di produzione e dei principali impianti con la relativa destinazione d’uso, degli accessi, della rete idrica e degli scarichi;
•    relazione tecnico-descrittiva dello stabilimento e dei processi inclusa una sommaria descrizione dei prodotti lavorati, con indicazioni in merito all’approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi e alle emissioni in atmosfera.
Il competente Servizio del Dipartimento, ricevuta la domanda on line dal SUAP effettua un primo sopralluogo ispettivo relativo ai requisiti strutturali ed impiantistici a seguito del quale, se l’esito è favorevole, viene rilasciato (sempre tramite il portale “Impresainungiorno”) un “riconoscimento condizionato” che consente all’impresa di iniziare ad operare e viene attribuito il numero di identificazione dell’impianto che deve essere utilizzato nel “marchio di identificazione” che viene riportato sui prodotti (il cosiddetto “bollo CE”) .
Entro 90 giorni viene effettuato un secondo sopralluogo relativo alle condizioni igieniche degli impianti, delle lavorazione e del personale e alle procedure di autocontrollo; se il sopralluogo ha esito favorevole viene rilasciato il riconoscimento definitivo; in caso contrario vengono concessi ulteriori 90 giorni di tempo all’impresa per regolarizzare le eventuali non conformità; al termine di questo ulteriore periodo viene effettuato un ultimo sopralluogo al termine del quale o viene rilasciato il riconoscimento definitivo o viene  revocato il riconoscimento condizionato.
Analoga procedura deve essere seguita per:
•    aggiornamento del riconoscimento nel caso in cui un’impresa già in possesso di riconoscimento intenda iniziare presso lo stesso stabilimento una nuova attività non ricompresa tra quelle già autorizzate
•    modifiche strutturali o impiantistiche nel caso in cui un’impresa già in possesso di riconoscimento intenda apportare allo stabilimento delle modifiche senza iniziare una attività non ricompresa tra quelle già autorizzate
•    voltura del riconoscimento per cambio di ragione sociale dell’impresa nel caso in cui la titolarità dell’impresa a cui è intestato il riconoscimento venga cambiata per modifiche alla ragione sociale, cambio di proprietà, ecc.
•    comunicazione di sospensione o cessazione dell’attività nel caso in cui l’impresa decida per propri motivi di sospendere temporaneamente o cessare definitivamente l’attività per la quale è stato rilasciato il riconoscimento.

5. Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante

La ricevuta di inoltro telematico attraverso il SUAP costituisce titolo abilitativo per l’avvio immediato dell’attività ai sensi dell’art. 5, commi 4 e 6 del D.P.R. n. 160/2010; essa viene quindi generata e inviata automaticamente dalla piattaforma telematica al termine del percorso di compilazione “guidato” compiuto dall’utente. Tale documentazione dovrà essere conservata dall’O.S.A. ai fini della dimostrazione agli organi di controllo dell’avvenuta notifica.

6. Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione
La ricevuta di inoltro telematico consente di avviare subito l’attività, pertanto il procedimento è concluso con la predetta ricevuta.
Le responsabilità legali connesse al rilascio di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive sono a carico dell’O.S.A. dichiarante. Pertanto è estremamente importante compilare la S.C.I.A. in maniera non solo completa e corretta, ma anche nella consapevolezza del fatto che le dichiarazioni mendaci comportano la denuncia all’autorità giudiziaria, con possibili conseguenze penali a carico dello stesso dichiarante;
Lo svolgimento dell’attività in maniera difforme da quanto dichiarato ed in contrasto con le disposizioni normative vigenti può comportare l’adozione di provvedimenti sanzionatori e inibitori (sanzioni pecuniarie, ordini di adeguamento/conformazione e, nei casi più gravi, divieto di prosecuzione dell’attività con relativa chiusura).
Qualora, nell'esercizio dell'attività, l’autorità competente in materia di igiene degli alimenti accerti la mancata conformità ai requisiti previsti dal Regolamento (CE) 852/2004 saranno adottati i conseguenti provvedimenti cautelativi a tutela della salute e sanzionatori come previsto dalla specifica normativa in materia di igiene alimenti (rif. Regolamento (CE) Regolamento (UE) 625/2017. e D.Lgs. 193/2007).

7.  Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

Avverso il provvedimento conclusivo del procedimento è ammesso, con il patrocinio di un legale incaricato, ricorso al TAR per la Regione Lombardia, entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione del provvedimento, ai sensi dell’art. 29 e ss. del codice del processo amministrativo (D.L.gs. n.104/2010). In alternativa è ammesso ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data ai sensi del d.P.R. n. 1199/1971.

8. link di accesso al servizio on line
www.impresainungiorno.gov.it

9.  Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari
E’ previsto il pagamento di una tariffa come da  Tariffario dell’ATS della Brianza mediante:
PagoPA
La spedizione di alimenti di origine animale dagli stabilimenti riconosciuti verso altri Stati dell’U.E. non è soggetta al rilascio di certificazioni veterinarie.
E’ possibile consultare l’elenco aggiornato degli stabilimenti in possesso di riconoscimento in Italia nel sito del Ministero della Salute (http://www.salute.gov.it/portale/temi/trasferimento_PROD.jsp) e quelli di tutti gli Stati dell‘U.E. sul sito della DG Salute e sicurezza alimentare della Commissione europea  (http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/list_en.htm)

10.  Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo
Il responsabile della gestione del procedimento è individuato nel Responsabile di Servizio, limitatamente alle attività localizzate nell’area territoriale di sua competenza. L’esercizio del potere sostitutivo può essere richiesto qualora entro i termini di legge non sia stato adottato il provvedimento amministrativo, laddove non vige la regola del silenzio/assenso, con richiesta motivata indirizzata al Direttore del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale.


11.   Uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze

SC IAOA Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale

 

 

Finanziamento dell’attività di controllo ufficiale - Decreto Legislativo 194/08

Ultimo aggiornamento: 08/05/2023

Finanziamento dell’attività di controllo ufficiale - Decreto Legislativo 194/08

1. Descrizione del procedimento

Il decreto legislativo 194/08 stabilisce le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali,  disciplinati dal regolamento (CE) n. 882/2004, eseguiti dalle autorità competenti per la verifica di conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; in particolare tale decreto individua le tipologie di imprese alimentari soggette a tale finanziamento stabilendo un pagamento specifico sulla base della tipologia dell’attività e del quantitativo di alimenti prodotti o immessi in commercio.
Le tariffe di cui al decreto legislativo 194/08  sostituiscono qualsiasi altra tariffa prevista per i controlli sanitari di cui sopra e sono a carico degli operatori dei settori interessati dai controlli stessi.
Il decreto prevede due tipologie di tariffe:
1.    tariffe determinate in base ai quantitativi di alimenti di origine animale prodotti o immessi sul mercato:
o    Sezione 1: impianti di macellazione
o    Sezione 2: laboratori di sezionamento carni
o    Sezione 3: centri di lavorazione della selvaggina cacciata
o    Sezione 4: stabilimenti che ricevono latte crudo per la successiva lavorazione
o    Sezione 5: produzione e immissione in commercio dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura
2.    tariffe determinate in modo forfettario in base alla tipologia di stabilimento e alle quantità prodotte o commercializzate annualmente (Sezione 6).
Per la prima tipologia di tariffa, l’importo da versare iene determinato mensilmente dall’ATS in base ai quantitativi prodotti o commercializzati e fatturato direttamente al’operatore che deve provvedere al pagamento.
Il pagamento della tariffa forfettaria è effettuato annualmente dagli operatori interessati entro il 31 gennaio dell’ anno di riferimento.
Sono soggetti al pagamento della tariffa forfettaria gli operatori che svolgono, con prevalente attività all'ingrosso, almeno una delle tipologie di attività indicate nella sezione 6 dell’allegato A del decreto. (vedi tabella)
Per attività prevalente all’ingrosso si intende una produzione e/o commercializzazione all’ingrosso superiore al 50% del fatturato annuo.
Sono esclusi dal campo di applicazione del decreto, e pertanto non sono obbligati al pagamento della tariffa forfettaria annua:
•    gli Operatori del Settore Alimentare soggetti a controlli sanitari ufficiali ai sensi del Reg. (CE) 882/04 che svolgono attività non ricomprese nelle tipologie di stabilimenti di cui alla sezione 6 dell’allegato A del decreto (ad esempio gli operatori che effettuano attività ricomprese nella “produzione primaria”)
•    le imprese alimentari con produzione e/o commercializzazione al dettaglio, ovvero destinata direttamente al consumatore finale, superiore al 50% del fatturato annuo
•    gli imprenditori agricoli per l’esercizio delle attività di cui all’art. 2135 del codice civile qualora, per le attività di cui all'allegato A sezione 6, non superino i quantitativi indicati per la fascia produttiva annua A e B (art. 1 comma 3-bis D.Lgs. 194/08)

2. Unità organizzative responsabili dell'istruttoria

DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
SC Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile della gestione del procedimento è individuato nel Responsabile di SC IAOA

3. Ufficio del procedimento

DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
Servizio Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile della gestione del procedimento è individuato nel Responsabile del Servizio SC IAOA


4. Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino

Per l’individuazione della tariffa da versare nonché per l’attestazione dell’esclusione dal campo di applicazione del Decreto (e quindi dall’obbligo del versamento della tariffa) annualmente viene inviata ad ogni operatore un modello di autocertificazione che, una volta compilato e sottoscritto, deve essere trasmesso all’ATS con raccomandata A/R o a mano o tramite posta certificata unitamente all’attestato di avvenuto pagamento qualora dovuto.
Il modello è altresì scaricabile, in formato pdf editabile, al seguente link.
E' importante ricordare che il pagamento entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento delle tariffe previste alla sezione 6 del D.Lgs. 194/08 è un obbligo di legge per tutte le imprese alimentari che sono soggette all'applicazione del decreto, a prescindere dal ricevimento o meno del modulo di autodichiarazione inviato dall’ATS.
Pertanto, gli Operatori che svolgono un’attività ricompresa nelle tipologie di cui alla sezione 6 che non ricevessero la richiesta di pagamento in tempo utile per rispettare la scadenza di legge, dovranno provvedere comunque al pagamento dell'importo entro il 31 gennaio eventualmente contattando il Dipartimento Veterinario dell’ATS per i necessari chiarimenti.
In caso di mancato o incompleto pagamento della tariffa da parte degli OSA nei tempi previsti dalla normativa si applicano le procedure per la riscossione coattiva e la maggiorazione dell’importo del 30% oltre gli interessi maturati nella misura legale (art. 10 comma 6 D.Lgs. 194/08).

5.Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante

31 gennaio di ciascun anno per procedere al pagamento dei contributi come sopra indicati relativi alla Sezione VI, singole scadenze di ciascuna fattura per le imprese di cui alle sezioni I-V.
Ciascun procedimento che individua l’importo di ogni singolo pagamento si apre con l’invio dell’autocertificazione e si conclude entro 90 giorni con l’invio della relativa fattura di pagamento.

6.   Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione
Modulo di autocertificazione


7.   Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale,

Avverso il provvedimento conclusivo del procedimento è ammesso, con il patrocinio di un legale incaricato, ricorso al TAR per la Regione Lombardia, entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione del provvedimento, ai sensi dell’art. 29 e ss. del codice del processo amministrativo (D.L.gs. n.104/2010). In alternativa è ammesso ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data ai sensi del d.P.R. n. 1199/1971.

8.    link di accesso al servizio on line
Per informazioni sul servizio è necessario recarsi e/o contattare gli uffici territoriali dell’ATS della Brianza

9.    modalità per l'effettuazione dei pagamenti
Per la prima tipologia di tariffa (Sezioni 1-5 dell’allegato A del D.lgs 194/08), l’importo da versare iene determinato mensilmente dall’ATS in base ai quantitativi prodotti o commercializzati e fatturato direttamente al’operatore che deve provvedere al pagamento
Il versamento di cui sopra e della tariffa forfettaria di cui alla sezione 6 dell’allegato A del D.Lgs. 194/08 deve essere effettuato (ogni anno entro il 31 Gennaio dell’anno di riferimento per la sezione VI, in base alle singole scadenze per le altre sezioni) mediante:
•    bollettino di conto corrente postale n. 41471202 intestato a ATS della Brianza – Prestazioni Veterinarie Servizio Tesoreria
•    bonifico bancario sul c/c 46079 presso BANCA INTESA SAN PAOLO - IBAN IT30 R030 6920 4071 0000 0046 079, l’importo indicato nell’autocertificazione deve essere al netto delle eventuali spese di commissione richieste dalla propria banca
indicando come causale del versamento “Decreto Legislativo 194/2008 – DipVet …..(anno di riferimento)”.
Per l’individuazione della tariffa da versare nonché per l’attestazione dell’esclusione dal campo di applicazione del Decreto (e quindi dall’obbligo del versamento della tariffa) annualmente viene inviata ad ogni operatore un modello di autocertificazione che, una volta compilato e sottoscritto, deve essere trasmesso all’ATS con raccomandata A/R o a mano o tramite posta certificata unitamente all’attestato di avvenuto pagamento qualora dovuto.

10.    nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo,
Il responsabile della gestione del procedimento è individuato nel Responsabile di Servizio, limitatamente alle attività localizzate nell’area territoriale di sua competenza. L’esercizio del potere sostitutivo può essere richiesto qualora entro i termini di legge non sia stato adottato il provvedimento amministrativo, laddove non vige la regola del silenzio/assenso, con richiesta motivata indirizzata al Direttore del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale.

 
11.  Atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria,

Modulo di autocerficazione

12.    uffici ai quali rivolgersi per informazioni

SC IAOA Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale