Inizio attività strutture sanitarie
1. Descrizione del procedimento
1.1. L’art. 9 della L.R. n. 33/2009 (aggiornata dalla L.R. n. 23/2015), nel richiamare il D.P.R. 14 gennaio 1997 per i requisiti necessari all’esercizio e accreditamento delle strutture sanitarie, prevede che “l'autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria” è rilasciata dall’A.T.S. ed è richiesta per:
- le strutture sanitarie di ricovero e cura (struttura di ricovero e cura; ricovero a ciclo diurno)
- i centri di procreazione medicalmente assistita
- la “residenzialità psichiatrica”
1.2. Tutte le altre strutture sanitarie, fermo restando il possesso dei requisiti minimi stabiliti dalle disposizioni vigenti, presentano una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) alla Struttura Complessa (SC) Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria dell’A.T.S. per (a titolo di esempio eccone alcune):
1. nuova “Struttura Ambulatoriale” (privata e non accreditata)
2. trasformazione (nuovi spazi ad uso sanitario) di “Struttura Ambulatoriale” (privata e non accreditata)
3. ampliamento (aggiunta di branche specialistiche) di “Struttura Ambulatoriale” (privata e non accreditata)
4. nuova “Odontostomatologia Monospecialistica” (O.M.) (cosiddetta Attività Odontoiatrica Monospecialistica o AOM)
5. trasformazione (nuovi spazi ad uso sanitario) di “Odontostomatologia Monospecialistica” (O.M.) (cosiddetta Attività Odontoiatrica Monospecialistica o AOM). Si rammenta che per la O.M. non esiste ampliamento in quanto, appunto, monospecialistica.
ALCUNE DEFINIZIONI
Struttura Ambulatoriale: si deve intendere una struttura sanitaria attrezzata per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostico – terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente. In particolare, per chirurgia ambulatoriale si intende una struttura nella quale esiste la possibilità clinica, organizzativa ed amministrativa di effettuare interventi chirurgici e/o procedure diagnostiche e/o terapeutiche invasive e seminvasive praticabili senza ricovero, in ambulatorio, in anestesia topica, locale, loco-regionale.
Odontostomatologia Monospecialistica (O.M.) (cosiddetta Attività Odontoiatrica Monospecialistica o A.O.M.): non è configurabile quale struttura ambulatoriale ed è caratterizzata da requisiti propri, specificati nella DGR n. 5724 del 27/07/2001.
La S.C.I.A. è un’autocertificazione con cui il rappresentante legale dell’Ente Gestore comunica tutti i report (datati e firmati) estratti dall’applicativo web regionale ASAN (istanza, allegati e autocertificazioni del rispetto di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente).
Dal 1 ottobre 2014, la compilazione di tutte le istanze (Autorizzazione e Segnalazione Certificata Inizio Attività/Denuncia Inizio Attività) deve essere effettuata on-line, utilizzando il citato applicativo web ASAN (Anagrafica Regionale delle strutture sanitarie - Autorizzazione e Accreditamento), per la gestione/compilazione delle istanze.
Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie (regione.lombardia.it)
2. Presentazione delle istanze ed iter
Per le Istanze di cui al punto 1.1. : compilazione dell’istanza utilizzando solo il programma regionale ASAN e invio tramite PEC alla SC Igiene e Sanità Pubblica, oppure consegna della copia cartacea (di cui una doppia copia degli elaborati grafici).
Per le istanze di cui al punto 1.2. , la documentazione segue la modalità di S.C.I.A., con le stesse modalità delle istanze di autorizzazione all’esercizio (compilazione dell’istanza utilizzando solo il programma regionale ASAN) e invio tramite PEC alla SC Igiene e Sanità Pubblica, oppure consegna della copia cartacea (di cui una doppia copia degli elaborati grafici).
Si fa presente che la S.C.I.A. deve essere costituita da tutta la documentazione (datata e firmata dal rappresentante legale dell’Ente Gestore) prevista al termine della compilazione su ASAN. Inoltre, sono da allegare:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia;
b) visura camerale che riporti il codice ATECO e l’oggetto sociale idonei alla “gestione” della tipologia di struttura di cui all’istanza;
c) copia di un documento d’identità del rappresentante legale dell’Ente Gestore.
d) modulo di incarico di direttore/responsabile sanitario.
La S.C.I.A. costituisce, come tale, titolo per l’avvio contestuale dell’attività medesima.
Una volta pervenuta la S.C.I.A., l’A.T.S. provvederà a :
a) invio di nota di presa in carico (non costituente atto autorizzativo, ma comprovante soltanto la presentazione della S.C.I.A. stessa) per la verifica del possesso dei requisiti, entro 60 giorni, trascorsi i quali, senza ulteriori comunicazioni, l’attività sanitaria proseguirà. Si fa presente che non sono più previsti rilasci di autorizzazioni, né di prese d’atto, in quanto trattasi di modalità di S.C.I.A.: numero e data di protocollo A.T.S. possono essere utilizzati per fornire i riferimenti ad altri richiedenti (Enti/Autorità).
b) In caso di documentazione incompleta sono richieste integrazioni (tramite nota di non procedibilità) che devono pervenire entro 7 (sette) giorni.
c) in caso di erronea compilazione ASAN (ad es. , scelta accreditamento se solo autorizzata, “perizia asseverata” in assenza della stessa, ecc.) l’istanza sarà posta come “non processata” ed annullata; conseguentemente sarà inviata una nota con richiesta di immediata presentazione di una nuova SCIA;
d) a seguito di esito negativo della verifica documentale e/o tramite sopralluogo del possesso dei requisiti previsti sarà inviata una nota che preciserà le carenze/difformità riscontrate, la prescrizione ad ottemperare alle stesse entro un periodo di tempo e la diffida alla prosecuzione dell’attività, il tutto come da L.R. 33 del 2009 e ss.mm.ii . E’ fatta salva la procedura sanzionatoria applicabile.
Si fa presente che trascorsi i 60 giorni dalla SCIA, in assenza di criticità, l’attività sanitaria sarà comunque posta in vigilanza per la eventuale successiva verifica del mantenimento dei requisiti regionali e/o statali in vigore, e/o a seguito di segnalazioni di portatori di interesse (utenza/Enti/Autorità/Organismi di controllo, ecc.).
Restano fatte salve le eventuali applicazioni di diffide/sospensioni/sanzioni secondo normativa vigente.
3. Uffici Competenti
Presso le segreterie territoriali della SC Igiene e Sanità Pubblica, previ contatti telefonici, è possibile richiedere informazioni circa le modalità di presentazione dell’istanza.
In relazione ad eventuali specifici quesiti sui requisiti è possibile telefonare alle segreterie territoriali e lasciare il proprio riferimento telefonico ed il motivo, per poter essere contattati appena possibile.
Si ricorda che sono comunicazioni obbligatorie da presentare alla SC Igiene e Sanità Pubblica:
a) il cambio del Direttore/Responsabile Sanitario (si ricorda che in assenza di tale figura la struttura deve sospendere ogni attività);
b) qualunque modifica dell’assetto dei locali già autorizzati (esclusa la trasformazione, che segue l'iter già descritto);
c) le variazioni dei dati Ente Gestore (variazione di ragione o denominazione sociale del soggetto giuridico o del rappresentante legale; variazione di sede legale del soggetto giuridico; variazione di p. i.v.a./c.f.);
d) la variazione di titolarità da un Ente Gestore ad un altro (c.d. subentro), mantenendo inalterate tutte le condizioni della struttura già oggetto di autorizzazione/presa d’atto o di precedente SCIA/DIA;
e) gli adeguamenti in materia di sicurezza e ai requisiti tecnologici e organizzativi generali e specifici.
Modello di comunicazione variazioni [modello ID 2678]
4. Costo per l'utente e modalità di pagamento
Le attività conseguenti alla presentazione dell’istanza e/o a variazioni prevedono il versamento dei diritti sanitari a favore di “ATS Brianza” (da effettuare utilizzando la piattaforma “PagoPA” – https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/home.html, selezionando l’ente ATS BRIANZA, successivamente la voce “Diritti sanitari da prestazioni IPA” e inserendo i dati richiesti).
5. Nome del responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento: il responsabile della gestione dei procedimenti è individuato nel responsabile di Struttura Semplice (SS) Strutture Sanitarie.
6. Soggetto a cui è attribuito in caso di inerzia il potere sostitutivo:
Direttore della SC Igiene e Sanità Pubblica, con la seguente modalità: invio di una e-mail all'indirizzo di posta elettronica, indicando:
1) nome e cognome, 2) numero di telefono, 3) e-mail, 4) oggetto della richiesta, 5) nominativi delle persone eventualmente già contattate per informazioni, 6) tempo trascorso per la mancata risposta alla precedente richiesta.
Modelli utili:
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia
- Incarico di Direttore/Responsabile Sanitario
- File Docx: Dichiarazione sostitutiva di certificazione per professione sanitaria
- File Pdf: Dichiarazione sostitutiva di certificazione per professione sanitaria