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PROCEDIMENTO SANZIONATORIO - INOSSERVANZA OBBLIGO VACCINALE PER LA PREVENZIONE DELL’INFEZIONE DA SARS-CoV-2:

Il procedimento sanzionatorio conseguente all’inosservanza dell’obbligo vaccinale da parte degli ultracinquantenni, prevede che il Ministero della Salute, avvalendosi dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, comunichi ai soggetti inadempienti all’obbligo vaccinale di cui all’articolo 1 del Decreto Legge (DL) n.1/2022 e all’articolo 4-quater del DL 44/2021, tramite Raccomandata A/R, l’avvio del procedimento sanzionatorio.

I soggetti destinatari dell’avviso:

- devono rivolgersi (entro il termine perentorio di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio da parte dell’Agenzia delle Entrate) alle ASST territorialmente competenti per residenza anagrafica nel caso intendano comunicare l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dell’obbligo vaccinale, ovvero altre ragioni di assoluta e oggettiva impossibilità;

Richiamato quanto previsto dalla normativa in caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale di cui all’articolo 4-quater, per cui si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento (100) nei casi successivi:

a) soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
b) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della Salute;
c) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;


si indicano le seguenti valutazioni:
- soggetti che non hanno effettuato nessuna dose di vaccino né hanno dimostrazione di infezione nei 3 mesi precedenti --> si conferma l’inadempienza all’obbligo, fatto salvo i documentati casi di ritardo nella vaccinazione per problematiche di tipo organizzativo correlate all’effettuazione della vaccinazione domiciliare o alla prenotazione della vaccinazione; rientrano nella tipologia in maniera indicativa coloro che hanno effettuato la vaccinazione con Novovax per controindicazioni (verificate o in fase di verifica) alla vaccinazione con gli altri vaccini disponibili;
- soggetti per i quali alla data del 01/02/2022 non erano ancora trascorsi 90 giorni dal riscontro di positività all’infezione da SARS-CoV-2 --> si conferma l’insussistenza all’obbligo vaccinale (l’insussistenza è da confermarsi fino ai 15 giorni successivi al termine di 90 giorni dalla data di dimostrazione della positività al fine di dare il tempo al cittadino di prenotare e accedere al centro vaccinale, oltre tale termine deve essere dimostrata l’effettuazione della vaccinazione/adempienza all’obbligo);
- l’intervallo temporale tra ciclo primario e dose booster, come indicato nella circolare ministeriale n. 00590207 del 24 dicembre 2021, è da valutarsi in 120 giorni (vaccino Janssen compreso).

Si precisa inoltre che quanto a oggi ricevuto dal cittadino, ai sensi dell’articolo 4-sexies, comma 4, del D.L. n. 44/2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 76/2021), trattasi di “comunicazione di avviso di procedimento sanzionatorio” e non di “avviso di addebito” con valore di titolo esecutivo per il pagamento della sanzione pecuniaria prevista di 100 euro (avviso che verrà notificato al soggetto solo nel caso l’Agenzia delle entrate-Riscossione non riceva da ASST conferma dell’insussistenza all’obbligo vaccinale sulla base degli atti presentati). Per tale motivo quanto ricevuto attualmente dalle ASST non si configura come ricorso avverso la sanzione pecuniaria ma è da intendersi quale integrazione documentale rispetto alla posizione in essere del cittadino.

Le ASST del territorio dell’ATS della Brianza, sono ai seguenti riferimenti per i rispettivi Comuni di residenza:

ASST MONZA: Via dei Pergolesi, 33 -20900 Monza PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.t  - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. 

ASST BRIANZA: Via Santi Cosma e Damiano, 10 -20871 Vimercate (MB) PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

ASST LECCO: Via dell’Eremo, 9/11 -23900 Lecco  PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

 

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