Ambienti di vita
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Generatori di calore per impianti centrali di riscaldamento. Adempimenti DM 01.12.1975
Il riferimento legislativo degli apparecchi di seguito indicati è il D.M. 1.12.1975. La tabella riporta, in funzione del luogo di installazione e della potenzialità (P in kW), gli adempimenti connessi alle verifiche periodiche dei Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica.
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OBBLIGO VERIFICA PERIODICA |
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luogo di installazione impianto |
P ≤ 35 kW |
35 kW < P ≤ 116 kW |
P > 116 kW |
riferimento legislativo |
Soggetto verificatore |
ambienti di vita (es. abitazioni, ecc.) |
No |
Sì, solo per impianti installati in immobili per il quale esista, a norma dell'art.1129 del codice civile, l'obbligatorietà della nomina dell'amministratore; |
Sì |
art. 22 D.M. 1.12.1975 |
ATS |
ambienti di lavoro (impianti per riscaldamento ambienti e per produzione acqua calda per servizi[1]) |
No |
No |
Sì |
art. 22 D.M. 1.12.1975 |
ATS |
ambienti di lavoro (impianti asserviti a un processo produttivo[2]) |
No |
No |
Sì |
art. 71, co. 11, d.lgs.n. 81/08 e D.M. 11.04.2011 |
ATS o Soggetti Abilitati[3] |
Tabella 1 generatori di utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica. Tabella adempimenti verifiche periodiche in funzione del luogo di installazione e della potenzialità (P).
Per richiedere la verifica è necessario essere in possesso del libretto matricolare rilasciato da ISPESL/INAIL a seguito della verifica di accertamento della conformità al progetto approvato (art. 22 D.M. 1.12.75). La verifica ha periodicità quinquennale a partire dalla data: di rilascio del libretto matricolare o dell'ultima verifica di ATS (modulo richiesta) .
Secondo quanto riportato in tabella, gli impianti installati negli ambienti di lavoro (es. stabilimenti, alberghi, negozi, impianti sportivi, case di cura, ospedali, scuole, uffici pubblici, ecc.) utilizzati solo per il riscaldamento degli ambienti e per la produzione di acqua calda per servizi rientrano nel campo di applicazione del D.M. 1.12.1975 e, pertanto, se gli stessi si caratterizzano per una P superiore a 116 kW, le verifiche possono essere svolte esclusivamente da parte di ATS , come chiarito dal Ministero del lavoro (circ. 13 agosto 2012 - n. 23).
Per gli impianti di riscaldamento con potenzialità superiore a 116 kW e asserviti a un processo produttivo, in aggiunta al libretto matricolare[4], è necessario essere in possesso anche del verbale di prima verifica periodica[5] rilasciato da INAIL ai sensi dell’art. 71, comma 11 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.
E' possibile, inoltre, consultare il presente documento per facilitare gli utilizzatori negli adempimenti connessi alla messa in servizio e alle successive verifiche da parte di INAIL (ex ISPESL) e delle ATS (IMPIANTI_TERMICI )
[1] generatori facenti parti di centrali termiche non necessarie all’attuazione di un processo produttivo;
[2] per generatori facenti parti di centrali termiche necessarie all’attuazione di un processo produttivo si intendono gli apparecchi la cui funzione è quella di produrre energia destinata ad impianti/attrezzature impiegati nel ciclo produttivo dell’azienda;
[3] di cui all’art. 71, comma 13 del d.lgs. 81/08 e s.m.i e D.M. 11 aprile 2011.;
[4] gli impianti di riscaldamento, a eccezione del caso di insiemi PED (Pressure equipment directive 2014/68/UE), vengono messi in servizio secondo quanto previsto dal d.m. 1 dicembre 1975; pertanto, gli adempimenti in materia di “comunicazione di messa in servizio” e di “immatricolazione”, di cui al d.m. 11 aprile 2011, si considerano assolti nell’ambito delle procedure di messa in servizio previste dal d.m.1 dicembre 1975 stesso.
[5] per gli impianti di riscaldamento con potenzialità superiore a 116 kW asserviti a un processo produttivo, il datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 71, comma 11 del d.lgs. 81/08 e s.m.i., in conformità alla periodicità stabilita dall’allegato VII al medesimo decreto, deve provvedere a richiedere la prima delle verifiche periodiche dell’impianto utilizzando la procedura telematica INAIL di CIVA.
TITOLARITA' DELLA FUNZIONVERIFICHE PERIODICHE. TITOLARITA' DELLA FUNZIONE
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circ. 13 agosto 2012 - n. 23, ha chiarito che gli obblighi stabiliti dall’articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. a carico del datore di lavoro, sono riferiti alle attrezzature di lavoro così come definite all’articolo 69, comma 1, lettera a), del D.Lgs.n. 81/08 e s.m.i., ritenendo così che le attrezzature, se non sono necessarie all’attuazione di un processo produttivo, non debbano essere assoggettate alle verifiche periodiche di cui al D.M. 11.04.2011.
Per quanto sopra esposto, si evidenzia che alle centrali termiche non necessarie all’attuazione di un processo produttivo, ad esempio quelle installate nei condomini, non si applicano le disposizioni del D.M. 11.04.2011, ma continua ad applicarsi il D.M. 01.12.1975.
Pertanto, per questa tipologia di impianti, così come per i serbatoi di GPL (D.M. 23.02.1988 e D.M. 23/09/2004) non asserviti a processi produttivi (ad esempio quelli ad uso domestico), l’unico ente competente per l’esecuzione della verifica è l’ATS (ex ASL).
A titolo esemplificativo, si riporta di seguito un esempio di comportamento anomalo da parte di Soggetto Abilitato non autorizzato alle verifiche periodiche di cui trattati, ed il relativo parere del MLPS.
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articolo OSPEDALI
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articolo CONDOMINI
Verifica periodica dell’impianto di messa a terra ai sensi del DPR 462/01. Chiarimenti
In riferimento alla numerose richieste pervenute allo scrivente Servizio, concernenti chiarimenti circa l’obbligatorietà di sottoporre l’ impianto di messa a terra dei condomini, si precisa quanto segue.
Nel caso in cui il condominio non abbia alle dipendenze dirette almeno un lavoratore non si applicano le prescrizioni del DPR 462/01 e, quindi, non si rendono obbligatorie le seguenti azioni:
- effettuazione di verifica periodica ai sensi del DPR 462/01 affidata ad ATS(ex ASL) competente per territorio od Organismo Notificato;
- invio della dichiarazione di conformità Legge 46/90, ovvero DM 37/08, all’INAIL ed alla ATS (ex ASL) territorialmente competente.
Quanto sopra risulta in accordo anche alla Norma CEI 0-14 del marzo 2005 "Guida alla applicazione del DPR 462/01....." che tratta dell'argomento nei quesiti n° 8,15, 29, 37.
Si evidenzia comunque la sussistenza dell’obbligo della “manutenzione e controllo periodico” al fine di rispettare l’inalienabile esigenza di garantire l’incolumità di tutti coloro che vengono chiamati, a vario titolo, a prestare la propria attività lavorativa presso un luogo ove risulti situato un impianto elettrico, rimangono applicabili i dettami delle normative tecniche quali le Norme CEI 64-8 (parte 6 – verifiche).
Allo scopo, si precisa che ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 186/68, tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati e costruiti a regola d’arte. Gli stessi, se realizzati secondo le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI, ) si considerano costruiti a regola d’arte (art. 2, L.n.186/68).
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SERBATOI GPL NON ASSERVITI A PROCESSI PRODUTTIVIIl Ministero del Lavoro con la circ. 13 agosto 2012, n. 23 - D.M. 11.4.2011, ha chiarito che i serbatoi di GPL non asserviti a processi produttivi non debbano essere assoggettati alle verifiche periodiche di cui al D.M. 11.04.2011. Pertanto, ai serbatoi di GPL non asserviti a processi produttivi, ad esempio quelli ad uso domestico, non si applicano le disposizioni del D.M. 11.04.2011, ma continuano ad applicarsi il D.M. 01.12.2004, n. 329, il D.M. 29.02.1988, il D.M. 23.09.2004 ed il D.M. 17.01.2005, nei casi previsti dai rispettivi ambiti di applicazione. Per quanto sopra, per tali attrezzature la richiesta di verifica deve essere inoltrata all'ATS Brianza in quanto i Soggetti Abilitati, di cui al DM 11.4.2011, per quanto sopra esposto, non possono erogare tale prestazione. |