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11/08/2020

QUALI REGOLE VALGONO PER L’INGRESSO IN ITALIA DALL’ESTERO SINO AL 7 SETTEMBRE 2020?

1.   Sono vietati l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato nei seguenti Paesi:

Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana (a decorrere dal 9 luglio 2020)

Kosovo, Montenegro e Serbia (a decorrere dal 16 luglio 2020)

Le sole eccezioni al divieto sono le seguenti:

a.   cittadini di Stati UE, di Stati parte dell’accordo di Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino o dello Stato della Città del Vaticano e i loro stretti familiari (discendenti e ascendenti conviventi, coniuge, parte di unione civile, partner stabile), a condizione che siano residenti anagraficamente in Italia da data anteriore al 9 luglio 2020 o al 16 luglio 2020

b.   equipaggio e personale viaggiante dei mezzi di trasporto

c.   funzionari e agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, al personale militare, italiano e straniero, nell'esercizio delle loro funzioni

Per le persone di cui è consentito l’ingresso vi è l’obbligo di comunicare immediatamente al Dipartimento di Prevenzione il proprio ingresso in Italia; ad esclusione dell’equipaggio e personale viaggiante dei mezzi di trasporto, si applica l’obbligo di isolamento fiduciario e di sorveglianza sanitaria

2.     Se si entra in Italia dai seguenti Stati: 

Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, Andorra, Principato di Monaco (elenco B)

non vi è obbligo di isolamento fiduciario e di sorveglianza sanitaria, né di comunicazione dell’ingresso al Dipartimento di Prevenzione.

3.   Se si entra in Italia da un altro Stato, diverso da quelli indicati al punto 2 (elenco B) oppure nei 14 giorni     precedenti la data di ingresso in Italia si è soggiornato in uno Stato diverso da quelli indicati al punto 2 (es. rientri in Italia dalla Francia il 2 luglio 2020, ma sei arrivato in Francia dagli Stati Uniti il 17 giugno 2020 o nei giorni successivi) vi è

l’obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di Prevenzione e l’obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per un periodo di 14 giorni dalla data di ingresso.

L’obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria non si applica in alcuni casi:

  1. all’equipaggio dei mezzi di trasporto

  2. al personale viaggiante

  3. ai movimenti da e per Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano

  4. agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria

e solo a condizione che non ci siano stati soggiorni o transiti in uno o più dei seguenti paesi:

  • Bulgaria, Romania (elenco C)

  • Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana; Kosovo, Montenegro e Serbia (elenco F)

non si applicano:

  1. a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario

  2. a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario

  3. al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie

  4. ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione, dimora

  5. al personale di imprese aventi sede legale o secondaria in Italia, per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore (5 giorni);

  6. ai funzionari e agli agenti dell’Unione Europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico di missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegato consolari, al personale militare nell’esercizio delle loro funzioni

  7. agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.

  8. ai cittadini e ai residenti degli Stati e territori di

  • Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano nell’Unione Europea (elenco A)

  • Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, Andorra, Principato di Monaco (elenco B)

  • Bulgaria, Romania (elenco C)

  • Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay (elenco D)

che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro

  

Per dare la comunicazione al

Dipartimento di Prevenzione e Igiene Sanitaria collegati 

QUI

e compila il modulo con i dati richiesti.

Il giorno lavorativo seguente alla compilazione del modulo riceverai dal Dipartimento di Prevenzione la dichiarazione relativa al periodo di isolamento fiduciario.

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