Promozione Sicurezza Impiantistica
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CALCOLATORE GVRAdempimenti verifiche DM n. 329/04, D.Lgs. n.81/2008, DM 01.12.1975 |
PREMESSANell'ottica delle funzioni di "Assistenza alle imprese", (art. 10 del D.Lgs. n. 81/2008) erogate dall'ATS Brianza, è stato congegnato il presente calcolatore al fine di facilitare i portatori di interesse nella gestione delle attrezzature a pressione e gli impianti termici per i quali, dall'analisi delle statistiche relative agli ultimi anni, relative alle ispezioni nei confronti delle aziende afferenti alle provincie di Monza e Brianza e Lecco, sono emerse criticità connesse nell'ottemperanza agli obblighi previsti dalla relativa normativa che si caratterizza per un'oggettiva complessità. In ossequio ai chiarimenti dell’ISPESL con Lettera Circolare n. 1/06 (Applicazione del D.M. 329/04 di attuazione dell'Art 19 del D. Lgs. 93/2000), per i recipienti a pressione semplici (Direttiva 2014/29/UE), salvo le esclusioni previste dall'art. 2 D.M. 329/2004, non soggetti a fenomeni di corrosione interna/esterna, con pressione non maggiore di 12 bar e con prodotto PxV non maggiore di 8000 bar x l , il CALCOLATORE GVR prevede l'esclusione degli stessi recipienti dall’obbligo della dichiarazione di messa in servizio di cui all'art. 6, D.M. 329/2004, in quanto risultano esclusi sia dalla verifica obbligatoria di primo impianto (art. 4, D.M. 329/2004), sia dalle verifiche di riqualificazione periodica (art. 10, D.M. 329/2004). Di contro, per le citate attrezzature a pressione, il portale CIVA dell'INAIL sembrerebbe consentire la possibilità di denunciare la messa in servizio di cui all’art. 6 del D.M. 329/04. Pertanto, si suggerisce che il datore di lavoro/utilizzatore verifichi con il Dipartimento INAIL competente per territorio la necessità o meno di tale denuncia.
SCOPO CALCOLATORE GVRIl presente calcolatore fornisce indicazioni sulla eventuale assoggettabilità delle attrezzature al DM n. 329/04 e al regime delle verifiche periodiche (art. 71, comma 11, D.Lgs. n. 81/2008). Poichè la responsabilità della valutazione dei rischi è in capo al datore di lavoro è necessario che lo stesso si confronti con persone esperte in materia di attrezzature a pressione e/o sicurezza sul lavoro al fine di determinare, con assoluta certezza, sia la correttezza dei dati inseriti che gli obblighi di legge connessi all'uso in sicurezza delle citate attrezzature. OBIETTIVO ATSL’obiettivo è tutelare la sicurezza del lavoratore, fornendo alle aziende informazioni chiare per facilitarle nell’individuazione delle attrezzature da denunciare e far così emergere, dal sommerso, quelle prive dei controlli e delle verifiche ovvero quelle che potenzialmente non sono idonee ai fini della sicurezza. Infatti, attraverso la verifica periodica, in aggiunta alla prove previste, si accerta: che la configurazione dell’attrezzatura sia tra quelle previste nelle istruzioni d’uso; la regolare tenuta del registro di controllo; lo stato di conservazione.
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