Agricoltura

 

 

 

Richiesta Riconoscimento - registrazione per mangimi - premiscele di additivi per mangimi

1.    Breve descrizione del procedimento
L’applicazione del Regolamento (CE) 183/2005 sul territorio nazionale ha comportato una revisione completa della normativa esistente e in particolar modo quella riferita al sistema di autorizzazione degli operatori del settore mangimi. In relazione a questo l’art.33 prevede l’abrogazione della direttiva 95/69/CE, recepita col D.Lvo 123/99 e della direttiva 98/51/CE una delle tre direttive recepite col D.P.R.433/2001.
Il Regolamento (CE) 183/2005  prevede che le attività del settore dei mangimi debbano essere o registrate o riconosciute,
Il regolamento, stabilisce i requisiti per l’igiene dei mangimi, a partire dalla produzione primaria fino alla somministrazione agli animali, con lo scopo di assicurare un elevato livello di protezione della salute degli animali e dei consumatori

Il Regolamento (CE) 183/2005 si applica:
•    alle attività degli operatori del settore dei mangimi in tutte le fasi, a partire dalla produzione primaria dei mangimi, fino a e compresa l’immissione dei mangimi sul mercato;
•    alla somministrazione di mangimi ad animali destinati alla produzione di alimenti;
•    alle importazioni e alle esportazioni di mangimi da e verso paesi terzi”.
Si fa presente che per produzione primaria di mangimi si deve intendere la produzione di prodotti agricoli, compresi in particolare la coltivazione, il raccolto, lo stoccaggio, da cui derivano esclusivamente prodotti che, dopo la raccolta, non vengono sottoposti ad altre operazioni, ad eccezione di un trattamento fisico semplice, quale ad esempio pulitura, imballaggio, stoccaggio, essiccamento naturale e non artificiale con agenti fisici o chimici.

Si precisa inoltre che le attività di trasporto, stoccaggio e manipolazione dei prodotti primari tra gli agricoltori e un altro stabilimento sono considerate come attività associate alla produzione primaria di mangimi e quindi sono soggette ai requisiti dell’allegato I del Reg 183/2005.
Dal momento in cui tali prodotti sono consegnati ad un altro stabilimento per essere manipolati e lavorati non possono più essere considerati prodotti primari e quindi tali stabilimenti devono rispettare i requisiti dell’allegato II del Reg 183/2005.

L’attività di miscelazione dei mangimi per il fabbisogno esclusivo dell’azienda, senza utilizzare additivi o premiscele di additivi, ad eccezione degli additivi per insilaggio, rientra nel disposto dell’art. 5, comma 1 e quindi è da considerare facente parte delle attività connesse alla produzione primaria; se però la miscelazione è effettuata con miscelatori mobili per conto terzi, tale operazione non può essere associata alla produzione primaria e quindi è necessario che tali operatori rispettino i requisiti di cui all’allegato II.

Il Regolamento (CE) 183/2005 non si applica:
•    alla produzione domestica privata di mangimi per gli animali destinati alla produzione di alimenti per il consumo domestico privato e per gli animali non allevati per la produzione di alimenti;
•    alla somministrazione di mangimi ad animali destinati alla produzione di alimenti per consumo domestico privato o per e attività di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento(CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari;
•    alla somministrazione di mangimi agli animali non allevati per la produzione di alimenti;
•    alla fornitura diretta di piccole quantità della produzione primaria di mangimi, a livello locale, dal produttore ad aziende agricole locali per il consumo in loco;
•    alla vendita al dettaglio di mangimi per animali da compagnia”.
E’opportuno considerare che per fornitura di piccole quantità di prodotti primari si deve intendere la cessione diretta, su richiesta del consumatore finale di prodotti primari ottenuti nell’azienda stessa; il livello locale deve essere identificato nel territorio della Provincia in cui insiste l’azienda e nel territorio delle Province confinanti.
Pertanto è inteso che tali attività sono escluse dall’obbligo della registrazione e/o del riconoscimento.


IMPIANTI SOGGETTI A RICONOSCIMENTO
Sono soggetti a RICONOSCIMENTO ai sensi del Regolamento (CE) 183/2005 art 10, gli impianti che svolgono le seguenti tipologie di attività secondo la nomenclatura prevista a livello comunitario:
•    commercializzazione di additivi di mangimi cui si applica il regolamento (CE) n. 1831/2003 o prodotti cui si applica la direttiva 82/471/CE e di cui al capo 1 dell’allegato IV del regolamento CE 183/2005;
•    fabbricazione  e/o commercializzazione di premiscele preparate utilizzando additivi di mangimi di cui al capo 2 dell’allegato IV del regolamento CE 183/2005;
•    fabbricazione  ai fini della commercializzazione o produzione  per il fabbisogno esclusivo della propria azienda di mangimi composti utilizzando additivi di mangimi o premiscele contenenti additivi di mangimi di cui al capo 3 dell’allegato IV del  regolamento CE 183/2005;
•    trasformazione di oli vegetali greggi (ad eccezione di quelli che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CE  852/2004)
•    trattamento oleochimico di acidi grassi;
•    produzione di biodiesel;
•    miscelazione di grassi.
•    Si precisa che l’istanza di riconoscimento ai sensi dell’articolo 10 , lettera a) fabbricazione di additivi di mangimi cui si applica il Regolamento (CE) 1831/2003 o di prodotti cui si applica la direttiva 82/471/CE e di cui al capo 1 dell’allegato IV del Regolamento (CE) 183/2005 deve essere inviata al Ministero della Salute

IMPIANTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE
sono invece soggetti a Registrazione ai sensi del Regolamento (CE) (CE) 183/2005 art 9,  gli impianti che svolgono le seguenti attività:
•    agricoltori che coltivano  prodotti destinabili all’ alimentazione zootecnica
•    rivenditori di prodotti agricoli e mangimi completi composti complementari, destinabili all’alimentazione zootecnica
•    Impianti di essiccazione di granaglie per conto proprio o per conto terzi
•    impianti di stoccaggio di alimenti per animali destinati alla vendita o all’autoconsumo
•    Impianti di macinazione e brillatura di granaglie destinate all’alimentazione animale (mulini)
•    impianti prodotti alimentari Ric. / Reg. ai sensi dei regolamenti 853/04 e 852/04 che producono  materie prime  destinabili all’ alimentazione zootecnica
•    impianti che producono prodotti di origine minerale e chimico industriali ( ex DM 13/11/85)
•    impianti di fabbricazione di additivi diversi da quelli compresi nell’ all. IV, capo 1 del reg. 183/2005
•    impianti fabbricazione di premiscele di additivi diversi da quelli compresi nell’ all. IV, capo 2 del reg. 183/2005
•    impianti fabbricazione mangimi,  commercio e autoconsumo contenenti additivi diversi da quelli compresi nell’ all. IV, capo 3
•    trasportatori per conto terzi di additivi, premiscele, materie prime per mangimi , mangimi.
•    commercio di  additivi e premiscele per mangimi contenenti additivi diversi da quelli compresi nell’ all. IV, capo 1 e 2

2.    Unità organizzative responsabili dell'istruttoria

DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
SC IAPZ igiene allevamenti e produzioni zootecniche
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile della gestione del procedimento è individuato nel Responsabile di SC IAPZ

3.   Ufficio del procedimento

DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
SC IAPZ igiene allevamenti e produzioni zootecniche
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile della gestione del procedimento è individuato nel Responsabile dI SCIAPZ


4.    Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino

Per ottenere il riconoscimento è necessario presentare domanda al Dipartimento Veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale dell’ATS della Brianza al Servizio igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (SIAPZ) .
La delibera regionale 29 dicembre 2016, n. 6077 dispone che le istanze e comunicazioni di cui al Reg. 183/2005 siano trasmesse in modalità telematica al SUAP del territorio, il quale provvede all’inoltro all’ATS quale ente competente per i procedimenti in oggetto.
Pertanto a partire dal 1° luglio 2017 le domande non possono più essere presentate direttamente in formato cartaceo al Servizio competente ma devono essere presentata on-line al SUAP competente mediante il portale “Impresainungiorno”.
L’utente, imprenditore o soggetto da lui delegato, accede al portale attraverso il link www.impresainungiorno.gov.it  dove, previa registrazione, è possibile inserire la domanda, sottoscrivere le varie dichiarazioni in merito al rispetto delle norme in materia di emissioni in atmosfera, di smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi , di approvvigionamento di acqua potabile ed allegare altra documentazione prevista in formato elettronico, in particolare:
•    Gli operatori del settore dei mangimi (OSM) che intendono presentare la domanda di riconoscimento devono inviarla in modalità al S.U.A.P. territorialmente competente, contestualmente alla S.C.I.A.
•    Si precisa, infatti, che il provvedimento di riconoscimento costituisce un prerequisito allo svolgimento dell’attività; pertanto è necessario presentare una S.C.I.A. “condizionata” (art. 19-bis, co. 3, L. 241/1990) al rilascio del provvedimento di riconoscimento.
•    Il S.U.A.P., dopo una verifica formale, trasmette immediatamente (di norma entro 5 giorni) e in modalità telematica l’istanza all’A.T.S., Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale, quale autorità competente.
•    Ogni richiesta, comunicazione e scambio documentale tra l’operatore e l’A.T.S. deve passare attraverso il S.U.A.P.
•    L’A.T.S. verifica la correttezza e la completezza dell’istanza e dei relativi allegati e, nel caso in cui riscontri una carenza documentale, richiede all'interessato tramite il S.U.A.P. la documentazione integrativa.
•    L’A.T.S., se previsto, esegue il sopralluogo per la verifica dei requisiti adottando, in caso di esito favorevole il provvedimento di riconoscimento condizionato  o  definitivo.
•    Nel caso di rilascio del provvedimento di riconoscimento condizionato, lo stabilimento può iniziare a operare nel rispetto degli eventuali vincoli riportati nello stesso provvedimento.
•    Entro 3 mesi dalla concessione del riconoscimento condizionato l’A.T.S. effettua un secondo sopralluogo e, qualora l’esito sia favorevole rilascia il decreto di riconoscimento definitivo (che conferma il numero già attribuito), provvedendo alla notifica dell’atto al richiedente attraverso il S.U.A.P.
•    Se lo stabilimento non soddisfa ancora tutti i requisiti, l’A.T.S. può prorogare il provvedimento di riconoscimento condizionato, la cui durata non può tuttavia superare un totale di 6 mesi. La proroga viene trasmessa dall’A.T.S. all’operatore attraverso il S.U.A.P.
•    Se lo stabilimento dopo la proroga non soddisfa ancora i requisiti  l’A.T.S.  formalizza il  diniego al  provvedimento di riconoscimento  e lo  trasmette  all’operatore attraverso il S.U.A.P.

MODALITA’ D’ ACCESSO – REGISTRAZIONE nel settore dei mangimi
Gli operatori che intendono presentare la domanda di registrazione devono inviare S.C.I.A  in modalità telematica al S.U.A.P territorialmente competente.
Il  S.UA.P., trasmette in modalità telematica l’istanza all’ A.T.S., Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale, quale autorità competente.
•    L’A.T.S. verifica la correttezza e la completezza dell’istanza e dei relativi allegati
•    L’A.T.S. nel caso di verifica favorevole, registra l’operatore del settore dei mangimi e trasmette la comunicazione di avvenuta registrazione  all’operatore tramite il S.U.A.P.
•    L’ operatore inizia l’attività nel momento in cui acquisisce la ricevuta di avvenuta presentazione della S.C.I.A  presso il S.U.A.P

Analoga procedura deve essere seguita per:
•    aggiornamento del riconoscimento/registrazione nel caso in cui un’impresa già in possesso di riconoscimento intenda iniziare presso lo stesso stabilimento una nuova attività non ricompresa tra quelle già autorizzate
•    modifiche strutturali o impiantistiche nel caso in cui un’impresa già in possesso di riconoscimento intenda apportare allo stabilimento delle modifiche senza iniziare una attività non ricompresa tra quelle già autorizzate
•    voltura del riconoscimento per cambio di ragione sociale dell’impresa nel caso in cui la titolarità dell’impresa a cui è intestato il riconoscimento venga cambiata per modifiche alla ragione sociale, cambio di proprietà, ecc.
•    comunicazione di sospensione o cessazione dell’attività nel caso in cui l’impresa decida per propri motivi di sospendere temporaneamente o cessare definitivamente l’attività per la quale è stato rilasciato il riconoscimento.

5.    Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante

Entro giorni  30 dall’invio della domanda esclusivamente in modalità telematica tramite SUAP,  fatto salvo carenze o non conformità  sia delle  documentazioni inoltrate  dal richiedente  sia dei requisiti  relativi all’impianto e all’attività  che interrompono  i termini per la conclusione del procedimento.

6.    Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione
Per questo procedimento non è possibile utilizzare la dichiarazione sostitutiva di certificazione;


7.    Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

Avverso il provvedimento conclusivo del procedimento è ammesso, con il patrocinio di un legale incaricato, ricorso al TAR per la Regione Lombardia, entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione del provvedimento, ai sensi dell’art. 29 e ss. del codice del processo amministrativo (D.L.gs. n.104/2010). In alternativa è ammesso ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data ai sensi del d.P.R. n. 1199/1971.

8.    link di accesso al servizio on line
www.impresainungiorno.gov.it

9.   Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari
TARIFFARIO DELL'ATS BRIANZA
PagoPA
N.B. I versamenti devono essere trasmessi in modalità telematica al SUAP Competente.

10.    Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo
Il responsabile della gestione del procedimento è individuato nel Responsabile di Servizio. L’esercizio del potere sostitutivo può essere richiesto qualora entro i termini di legge non sia stato adottato il provvedimento amministrativo, laddove non vige la regola del silenzio/assenso, con richiesta motivata indirizzata al Direttore del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale.

 
11.    Atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria

RICONOSCIMENTO
1.    certificato (autocertificazione) di iscrizione alla camera di Commercio, Industria ed Artigianato;
2.    planimetria dell’impianto, vidimata dal richiedente, in scala non inferiore a 1:1000;
3.    relazione tecnica, sottoscritta dal richiedente, da cui si evince il possesso dei requisiti strutturali; funzionali e procedurali dell’impianto correlati alla attività di cui si chiede il riconoscimento;
4.    copia del piano aziendale di controllo della qualità;
5.    dati anagrafici relativi alla persona qualificata designata quale responsabile della produzione;
6.    dati anagrafici relativi alla persona qualificata designata quale responsabile del controllo di qualità;
7.    n.2 marche da bollo  del valore corrente al momento della presentazione dell’istanza
8.    modello 6:  autocertificazione ai sensi art 17 Reg. 183/2005/CE se il possesso della merce è esclusivamente giuridico.
N.B. Tutti i moduli devono essere allegati esclusivamente in formato digitale all’istanza presentata tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it
Per la REGISTRAZIONE seguire la domanda proposta dal portale.

12.    Uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze

SC IAPZ igiene allevamenti e produzioni zootecniche

 

Riconoscimento comunitario per gli stabilimenti i che trasformano, trattano, immagazzinano e commercializzano Sottoprodotti di Origine Animale (SOA) e/o Prodotti Derivati (PD) in ambito Nazionale C

1. Descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili

Le operazioni relative a sottoprodotti di origine animale che presentano un livello di rischio  per la salute pubblica e degli animali devono  essere svolte solo negli stabilimenti o negli impianti preventivamente riconosciuti per tali operazioni dall’autorità competente, dietro presentazione di informazioni e previa ispezione in loco che dimostri che saranno rispettate le prescrizioni del regolamento 1069/2009 e s.m.i. relative all’infrastruttura , alle attrezzature e alle procedure operative dello stabilimento o dell’impianto, in modo da limitare adeguatamente eventuali rischi per la salute pubblica e degli animali derivanti dal processo impiegato
Tuttavia, il riconoscimento non è  necessario per gli stabilimenti o gli impianti di trasformazione o manipolazione di determinati materiali sicuri o resi tali, quali i prodotti trasformati o l’attività di trasporto,  in modo da non rappresentare più un rischio  per la salute pubblica o degli animali. Tali stabilimenti o impianti devono  essere comunque registrati in modo da consentire di controllare in modo ufficiale i flussi dei sottoprodotti o prodotti derivati, e garantirne la rintracciabilità.

Il Regolamento (CE) 1069/2009 si applica:
ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati che sono esclusi dal consumo umano in forza della legislazione comunitaria;
e ai seguenti prodotti che, in seguito alla decisione di un operatore, che è irreversibile, sono destinati a fini diversi dall’alimentazione umana:
-    prodotti di origine animale che possono essere destinati al consumo umano a norma della legislazione comunitaria;
-    materie prime per la produzione di prodotti di origine animale.
Il Regolamento (CE) 1069/2009 non si applica:
-    Attività che comportano la produzione di sottoprodotti di origine animale in allevamenti registrati in Banca Dati Nazionale, o altri locali in cui gli animali sono tenuti, allevati o assistiti, come i canili, gli esercizi commerciali per la vendita di animali, i giardini zoologici, le strutture veterinarie. “Eventuali attività di raccolta e stoccaggio per conto terzi, presso le succitate strutture, sottostanno a tutti gli obblighi previsti dal suddetto regolamento (registrazione o riconoscimento)”;
-    Immissione sul mercato e distribuzione all’utente finale di fertilizzanti organici in confezioni pronte per la vendita di peso non superiore ai 50 kg.;
-    Impianti di incenerimento e coincenerimento, autorizzati ai sensi del D.Lgs.11 maggio 2005 n. 133 (attuazione della Direttiva 2000/76/CE in materia di incenerimento rifiuti);
-    Impianti di biogas e compostaggio, annessi all’azienda agricola, qualora introducano stallatico, comprendente anche gli effluenti di allevamento così come definiti dal DM 7 aprile 2006, prodotti dalla stessa azienda (stesso codice aziendale) e/o consorzi interaziendali, come unico ed esclusivo sottoprodotto di origine animale in conformità al DM 7 aprile 2006,;
-    Impianti di biogas e compostaggio non annessi ad allevamento di animali, qualora introducano esclusivamente rifiuti di cucina e ristorazione di categoria 3 di cui all’articolo 10 lettera p) del Regolamento (CE) 1069/2009 o miscele di tali rifiuti con stallatico, contenuto del tubo digerente separato da quest’ultimo, latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, sottoprodotti derivanti da processi di trattamento e trasformazione del latte, colostro, prodotti a base di colostro, uova, prodotti a base di uova e sottoprodotti di origine animale di cui all’articolo 10, lettera f) del Regolamento (CE) 1069/2009 trasformati conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, lettera m) del Regolamento (CE) 852/2004;
-    Impianti di biogas e compostaggio annessi alle aziende lattiero-casearie nel caso in cui introducano sottoprodotti di origine animale derivanti da processi di trattamento e trasformazione del latte proveniente dal medesimo impianto;
-    Immissione sul mercato e distribuzione all’utente finale di fertilizzanti organici in confezioni pronte per la vendita di peso non superiore ai 50 kg;
-    Attività di trasporto di stallatico ai fini dell’utilizzazione agronomica tra due punti situati nella stessa azienda zootecnica o tra aziende ed utilizzatori di stallatico all’interno del territorio nazionale;
-    Operatori che commercializzano FOA costituiti esclusivamente dai seguenti PD: stallatico trasformato,residui della digestione e compost;
-    Concimi organo minerali la cui componente organica è costituita dai FOA di cui al punto precedente;
-    Concimi organo - minerali la cui composizione prevede una quota di azoto organico derivato anche da proteine animali trasformate, da farine di carne ed ossa, da proteine idrolizzate diverse da quelle dell’allegato IV capo II. A.a punto IV Reg. CE 999/2001 inferiore o uguale al 4%;
-    La registrazione per l’attività di trasporto, ai sensi dell’articolo 23 del Regolamento (CE) n. 1069/2009, riguarda esclusivamente le imprese la cui attività, nell’ambito del Regolamento stesso, consista unicamente nel trasporto di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati. La suddetta registrazione non è dovuta per l’attività di trasporto effettuata da imprese che trattano o generano sottoprodotti già riconosciute/registrate per altre attività nel settore dei sottoprodotti di origine animale e degli alimenti
•    IMPIANTI SOGGETTI A RICONOSCIMENTO
Sono soggetti a RICONOSCIMENTO ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009 art 24 gli impianti che svolgono le seguenti tipologie di attività secondo la nomenclatura prevista a livello comunitario:
-    Trasformazione, che opera secondo i metodi di trasformazione dall’1 al 7 o con metodi alternativi;
-    Incenerimento e co-incenerimento, diversi da quelli riconosciuti ai sensi delle direttiva 2000/76/CE (normativa ambientale);
-    Combustione di sottoprodotti e prodotti derivati;
-    Produzione di alimenti per animali da compagnia;
-    Produzione di fertilizzanti organici ed ammendanti;
-    Compostaggio e biogas;
-    Manipolazione dei sottoprodotti di origine animale a seguito della raccolta mediante le seguenti operazioni:
•    Selezione;
•    Taglio;
•    Refrigerazione;
•    Congelamento;
•    Salatura;
-    Asportazione delle pelli e del materiale specifico a rischio;
-    Magazzinaggio dei sottoprodotti di origine animale (ex transito);
-    Magazzinaggio di prodotti derivati se destinati ad essere:
•    usati come mangimi, eccetto gli stabilimenti riconosciuti o registrati ai sensi del Reg. 183/2005;
•    usati come fertilizzanti organici o ammendanti (farine tal quali), escluso il magazzinaggio in un luogo di diretta applicazione.
•    Smaltiti in discarica o mediante incenerimento o coincenerimento
•    Usati come combustibile
Analoga procedura deve essere seguita per:
•    aggiornamento del riconoscimento nel caso in cui un’impresa già in possesso di riconoscimento intenda iniziare presso lo stesso stabilimento una nuova attività non ricompresa tra quelle già autorizzate
•    modifiche strutturali o impiantistiche nel caso in cui un’impresa già in possesso di riconoscimento intenda apportare allo stabilimento delle modifiche senza iniziare una attività non ricompresa tra quelle già autorizzate
•    voltura del riconoscimento per cambio di ragione sociale dell’impresa nel caso in cui la titolarità dell’impresa a cui è intestato il riconoscimento venga cambiata per modifiche alla ragione sociale, cambio di proprietà, ecc.
•    comunicazione di sospensione o cessazione dell’attività nel caso in cui l’impresa decida per propri motivi di sospendere temporaneamente o cessare definitivamente l’attività per la quale è stato rilasciato il riconoscimento.

IMPIANTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE
sono invece soggetti a Registrazione ai sensi del Regolamento (CE) (CE) 1069/2009 ,  gli impianti che svolgono le seguenti attività:
-    Trasporto;
-    Oleochimico;
-   Lavorazione di sottoprodotti o prodotti derivati, per scopi diversi dall’alimentazione degli animali (art. 36), (ex impianti tecnici), ad esempio:
•    concerie
•    attività di tassidermia
•    lavorazione di lana, peli, piume, setole di suini
•    lavorazione di ossa per produzione di porcellana, colle, gelatine
•    altri utilizzatori di sottoprodotti di origine animale solo qualora l’attività consista unicamente nel trasporto di SOA e p.d. e non sia anche associata ad altre attività inerenti i SOA o gli alimenti, per le quali l’operatore sia già registrato/riconosciuto con stessa od altra normativa
-    Uso di sottoprodotti per l’alimentazione degli animali in deroga (impieghi speciali, art. 18)
-    Centri di raccolta, (definiti all’Allegato I, punto 53 del Reg. UE n. 142/2011 );
-    Produzione di cosmetici, dispositivi medici, diagnostici, medicinali e medicinali veterinari (art.33) (ex impianti tecnici);
-    Immissione in commercio (intermediari e commercianti);
-    Impiego di sottoprodotti o prodotti derivati in esposizioni, attività artistiche o di ricerca, a fini diagnostici o istruttivi commercianti ed intermediari di FOA contenenti almeno uno dei seguenti PD: proteine animali trasformate, farine di carne ed ossa, proteine idrolizzate;

2. Unità organizzative responsabili dell'istruttoria

DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

SC IAPZ igiene allevamenti e produzioni zootecniche
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile della gestione del procedimento è individuato nel Responsabile di SC IAPZ

3. Ufficio del procedimento

DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
SC IAPZ igiene allevamenti e produzioni zootecniche 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile della gestione del procedimento è individuato nel Responsabile dI SC IAPZ 


4. Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino
Per ottenere il riconoscimento è necessario presentare domanda al Dipartimento Veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale dell’ATS della Brianza al Servizio igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (SIAPZ) .
La delibera regionale 29 dicembre 2016, n. 6077 dispone che le istanze e comunicazioni di cui al Reg. 1069/2009  siano trasmesse in modalità telematica al SUAP del territorio, il quale provvede all’inoltro all’ATS quale ente competente per i procedimenti in oggetto.
Pertanto a partire dal 1° luglio 2017 le domande non possono più essere presentate direttamente in formato cartaceo al Servizio competente ma devono essere presentata on-line al SUAP competente mediante il portale “Impresainungiorno”.
L’utente, imprenditore o soggetto da lui delegato, accede al portale attraverso il link www.impresainungiorno.gov.it  dove, previa registrazione, è possibile inserire la domanda e  sottoscrivere le varie dichiarazioni o allegare autocertificazioni in merito al rispetto delle norme vigenti correlate alla tipologia di attività operatori di impianto per cui si chiede il riconoscimento e/o altri documenti richiesti e necessari
•    Gli operatori del settore dei sottoprodotti di origine animale che intendono presentare la domanda di riconoscimento devono inviarla in modalità telematica al S.U.A.P. territorialmente competente, contestualmente alla S.C.I.A.
•    Si precisa, infatti, che il provvedimento di riconoscimento costituisce un prerequisito allo svolgimento dell’attività; pertanto è necessario presentare una S.C.I.A. “condizionata” (art. 19-bis, co. 3, L. 241/1990) al rilascio del provvedimento di riconoscimento.
•    Il S.U.A.P., dopo una verifica formale, trasmette immediatamente (di norma entro 5 giorni) e in modalità telematica l’istanza all’A.T.S., Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale, quale autorità competente.
•    Ogni richiesta, comunicazione e scambio documentale tra l’operatore e l’A.T.S. deve passare attraverso il S.U.A.P.
•    L’A.T.S. verifica la correttezza e la completezza dell’istanza e dei relativi allegati e, nel caso in cui riscontri una carenza documentale, richiede all'interessato tramite il S.U.A.P. la documentazione integrativa.
•    L’A.T.S., se previsto, esegue il sopralluogo per la verifica dei requisiti adottando, in caso di esito favorevole il provvedimento di riconoscimento condizionato
•    Entro 3 mesi dalla concessione del riconoscimento condizionato l’A.T.S. effettua un secondo sopralluogo e, qualora risulti che lo stabilimento soddisfi gli altri requisiti previsti dalla normativa, rilascia il decreto di riconoscimento definitivo (che conferma il numero già attribuito), provvedendo alla notifica dell’atto al richiedente attraverso il S.U.A.P..
•    Se lo stabilimento non soddisfa ancora tutti i requisiti, l’A.T.S. può prorogare il provvedimento di riconoscimento condizionato, la cui durata non può tuttavia superare un totale di 6 mesi. La proroga viene trasmessa dall’A.T.S. all’operatore attraverso il S.U.A.P.
•    Se lo stabilimento dopo la proroga non soddisfa ancora i requisiti  l’A.T.S.  formalizza il  diniego al  provvedimento di riconoscimento  e lo  trasmette  all’operatore attraverso il S.U.A.P.

L’attività può essere intrapresa solo se l’utente/imprenditore  ha conseguito il riconoscimento dell’impianto.
Avverso il provvedimento conclusivo del procedimento è ammesso ricorso al TAR per la Regione Lombardia, entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione del provvedimento, ai sensi dell’art. 29 e ss. del codice del processo amministrativo (D.L.gs. n.104/2010). In alternativa è ammesso ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data ai sensi del d.P.R. n. 1199/1971.
MODALITA’ DI ACCESSO – REGISTRAZIONE
•    Gli operatori che intendono presentare la domanda di registrazione devono inviarla in modalità telematica al S.U.A.P territorialmente competente, contestualmente alla S.C.I.A.
•    Il S.UA.P., dopo una verifica formale con esito positivo, trasmette in modalità telematica l’istanza all’A.T.S., Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale, quale autorità competente.


5. Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante

Il termine è fissato 30 giorni dall’invio della domanda, fatto salvo carenze o non conformità  sia delle  documentazioni inoltrate  dal richiedente  sia dei requisiti  relativi all’impianto o  all’attività  che interrompono  i termini per la conclusione del procedimento.

6.Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione
Il procedimento di Richiesta di riconoscimento e o Registrazione impianti o attività che trattano sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati dai sottoprodotti di origine animale non può essere sostituito da una auto dichiarazione dell’OSA;


7. Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

Avverso il provvedimento conclusivo del procedimento è ammesso, con il patrocinio di un legale incaricato, ricorso al TAR per la Regione Lombardia, entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione del provvedimento, ai sensi dell’art. 29 e ss. del codice del processo amministrativo (D.L.gs. n.104/2010). In alternativa è ammesso ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data ai sensi del d.P.R. n. 1199/1971.

8.  Link di accesso al servizio on line
www.impresainungiorno.gov.it  

9. Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari
E’ previsto il pagamento di una tariffa come indicato nel Tariffario dell’ATS della Brianza la tariffa deve essere versata prima del rilascio del provvedimento di riconoscimento definitivo mediante:
pagoPA

10. Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
Il responsabile della gestione del procedimento è individuato nel Responsabile di Servizio, limitatamente alle attività localizzate nell’area territoriale di sua competenza. L’esercizio del potere sostitutivo può essere richiesto qualora entro i termini di legge non sia stato adottato il provvedimento amministrativo, laddove non vige la regola del silenzio/assenso, con richiesta motivata indirizzata al Direttore del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale.


11. Atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria
In ossequio ai principi della de materializzazione del procedimento amministrativo, tutto il procedimento è compilabile online all’indirizzo www.impresainungiorno.gov.it


12. Uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze

SC IAPZ igiene allevamenti e produzioni zootecniche