Accesso agli atti - secondo quanto previsto d dalla legge 241/90.
Ai fini di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne la partecipazione e lo svolgimento imparziale, è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi - mediante esame e/o estrazione di copia - nei modi e nei limiti di Legge e del presente Regolamento.
Tutti i documenti amministrativi sono accessibili.
L’accesso è possibile sino a quando l’Agenzia ha l’obbligo di detenere i documenti ai quali si chiede di accedere.
Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data dall’Amministrazione, che non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.
Non sono accessibili le informazioni in possesso dell’ATS della Brianza che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal D.lgs 196/2003, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.
Il diritto di accesso si intende soddisfatto con la pubblicazione, il deposito o altra forma di pubblicità, comprese quelle attuabili mediante strumenti informatici, elettronici e telematici.
Titolari del diritto di accesso.
Sono legittimati all’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi tutti i soggetti, persone fisiche e giuridiche, singole e associate, compresi i portatori di interessi diffusi e collettivi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente a situazioni giuridicamente tutelate e collegate agli atti di cui si chiede l’accesso.
Sono inoltre titolari del diritto di accesso:
- altri soggetti pubblici relativamente agli atti la cui conoscenza sia funzionale allo svolgimento di loro competenze ed in fase di controllo del contenuto delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà;
- soggetti legittimati a partecipare al procedimento per legge, o in quanto destinatari , o in quanto controinteressati;
- difensore civico/commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della normativa vigente.
L’accesso, oltre al diretto interessato, è consentito a chi ne ha la rappresentanza legale/volontaria.
Nel caso di minore, l’accesso è consentito ai genitori anche disgiuntamente, ovvero al tutore.
Nel caso di soggetto interdetto, l’accesso è consentito al Tutore.
la richiesta va inviata a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.