Ultimo aggiornamento: 24/07/2024
COSA INDICA IL TEMPO DI ATTESA?
Per tempo di attesa si intende il numero di giorni che intercorre tra la data di prenotazione e la data di erogazione delle prestazioni sanitarie. La prenotazione deve essere effettuata solo dopo che il medico ha effettuato la prescrizione, definendo sulla ricetta il quesito diagnostico e la eventuale priorità della prestazione, che permetteranno alla struttura una corretta prenotazione secondo le regole di accesso.
CLASSI DI PRIORITA’
Il primo accesso alle prestazioni di specialistica ambulatoriale avviene secondo la normativa con tempistiche definite dal prescrittore in base alla valutazione clinica e all’interno delle classi di priorità di seguito descritte:
- U: entro 72 ore dalla prenotazione (per le relative prescrizioni la prenotazione deve essere effettuata entro le 48 ore dalla prescrizione);
- B: entro 10 giorni;
- D: per prestazioni di primo accesso da eseguirsi entro 30 giorni per le prime visite ed entro 60 giorni per le altre prestazioni di specialistica ambulatoriale;
- P: per le prestazioni programmate, da erogarsi in un arco di tempo maggiore e comunque non oltre 120 giorni (si tratta di prestazioni che possono essere programmate in un maggior arco di tempo).
N.B. Nota G1.2019.0031891: se il cittadino presenta la richiesta di prenotazione oltre i 20 giorni per la classe di priorità B ovvero oltre i 40 giorni (visite) / 70 giorni (diagnostica) per la classe D, l’erogazione della prestazione potrà essere garantita nei tempi previsti dalla classe di priorità immediatamente successiva.
Le prestazioni definite di controllo, cioè visite e/o accertamenti diagnostici successivi ad un inquadramento clinico già concluso, che ha definito il caso ed eventualmente già impostato una terapia, posso essere programmate, e di conseguenza erogate, in un maggior arco di tempo e comunque il tempo eventualmente indicato nella prescrizione.
Le classi di priorità per le prestazioni di ricovero sono:
- A: ricovero entro 30 giorni per i casi clinici che possono aggravarsi rapidamente al punto da diventare emergenti o da determinare grave pregiudizio alla prognosi;
- B: ricovero entro 60 giorni per i casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o grave disabilità ma che non manifestano la tendenza ad aggravarsi rapidamente al punto di diventare emergenti né possono, per l’attesa, ricevere grave pregiudizio alla prognosi;
- C: ricovero entro 180 giorni per i casi clinici che presentano minimo dolore, disfunzione o disabilità ma che non manifestano la tendenza ad aggravarsi né possono, per l’attesa, ricevere grave pregiudizio alla prognosi;
- D: ricovero senza attesa massima definita per i casi clinici che non causano alcun dolore, disfunzione o disabilità. Questi casi devono comunque essere effettuati almeno entro 12 mesi.
DURATA DELL’IMPEGNATIVA
È IMPORTANTE SAPERE CHE:
- nel caso in cui nella struttura che rappresenta la prima scelta del cittadino non ci fossero disponibilità entro i termini stabiliti, il Responsabile Unico Aziendale per i Tempi di Attesa, si attiverà per individuare altre strutture in grado di offrire la prestazione entro i tempi indicati; qualora sul territorio dell’ATS di riferimento non fossero presenti le disponibilità richiesta, la struttura scelta dovrà impegnarsi a fornire comunque la prestazione al solo costo del ticket, se dovuto. (DGR n. XI/1865 del 09/07/2019);
- l’impossibilità di potersi presentare ad un appuntamento per una prestazione deve essere comunicata tempestivamente alla struttura dove è stata effettuata la prenotazione o al call center; ciò consentirà a un altro utente di usufruire del posto liberatosi in agenda;
- la preferenza di un ambulatorio, luogo e data, può comportare maggiore attesa;
- non è consentita la prenotazione presso più strutture per la medesima prestazione;
- le liste di prenotazione devono rimanere aperte, in modo da garantire “trasparenza” delle liste di attesa e fornire sempre una risposta alla domanda espressa dai pazienti;
- la prescrizione di prestazioni ambulatoriali specialistiche deve obbligatoriamente riportare: il quesito diagnostico; se trattasi di prestazioni di primo accesso o di accesso successivo; la classe di priorità.
CHI EROGA LE PRESTAZIONI?
Le prestazioni sanitarie vengono erogate da Strutture sanitarie pubbliche e private accreditate e a contrato. Gli Enti, le Aziende e le Strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del SSN sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in un’apposita sezione denominata “liste di attesa”, i criteri di formazione delle liste di attesa, i tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.
- Strutture sanitarie accreditate area territoriale di Monza
- Strutture sanitarie accreditate area territoriale di Lecco
RIFERIMENTI
- Piano Nazionale per il Governo delle Liste di Attesa per il triennio 2019-2021
- DGR 1865 del 09/07/2019 - PRGLA
- Tempi di attesa delle prestazioni sanitarie (regione.lombardia.it)
- Piano operativo regionale TDA 2023
- Piano operativo regionale TDA 2024