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AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER LOCALI SOTTERRANEI O SEMISOTTERRANEI

1. Descrizione del procedimento

Richieste di Autorizzazione in Deroga ai sensi dell’art. art. 65 D.L.gs. 09 aprile 2008 n. 81.

L'autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs 81/08 riguarda tutte le attività lavorative che vengono svolte in locali sotterranei o semisotterranei quando, in azienda, sia occupato almeno un lavoratore dipendente.

E’ vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei.

In deroga a tale divieto possono essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima. L'organo di vigilanza può consentire l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del presente Decreto Legislativo di sicurezza del lavoro e si sia provveduto ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.

Altre informazioni utili

RICHIEDENTE: datore di lavoro.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE EX ART. 65 DEL D.L.gs. 81/08:

1) Sintetica relazione tecnica con:

- descrizione attività svolte e indicazione delle lavorazioni e delle eventuali macchine e/o impianti e materie prime;

- caratteristiche dei presidi di igiene e sicurezza del lavoro previsti nelle singole lavorazioni;

- il numero degli addetti previsti.

2) In caso di assenza di rapporti aeroilluminanti naturali, relazione tecnica dell’impianto di termoventilazione o di condizionamento con descrizione dei mezzi usati (specificando tra l’altro il numero di ricambi ora per persona, quantità di aria “fresca” immessa ed espulsa, posizione precisa delle bocchette di immissione e di espulsione aria e temperature ed umidità garantite in estate ed in inverno).

3) Copia della dichiarazione di conformità completa degli allegati obbligatori, degli impianti elettrico, idrotermosanitario e di condizionamento.

4) Due planimetrie con l’individuazione precisa dei locali per cui si chiede la deroga, complete di sezioni quotate, comprensive di:

- calcolo dei R.A.I. e dati sull’illuminazione artificiale garantita in lux;

- evidenza della presenza di vespaio effettivamente areato con ricambio naturale o forzato dell’aria.

5) Licenza d’uso e/o agibilità dei locali rilasciata dal Comune o certificazione equivalente (artt. 24 e 25 del DPR 380/01).

6) Copia documento di identità (in corso di validità) del richiedente.

7) n. 1 marca da bollo di € 16,00 da applicare sulla presente domanda (a cura dell’ufficio).

8) n. 1 marca da bollo di € 16,00 da applicare sull’atto autorizzativo (a cura dell’ufficio).

9) Attestazione versamento di € 145,63 (centoquarantacinque,63), per prestazione corrispondente alla voce 7 del tariffario in vigore “autorizzazioni in deroga al divieto di adibire locali sotterranei e semi sotterranei ad uso lavorativo, compreso sopralluogo”.

2. Costo per l'utente

L’autorizzazione in deroga è a pagamento in quanto rilasciata nell’interesse di privati e il versamento è a carico del richiedente.

I costi sono dettagliati nel “TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI E DEGLI INTERVENTI RICHIESTI DA TERZI NEL PROPRIO INTERESSE, EROGATI DAL DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA. AGGIORNAMENTO BIENNALE DELLE TARIFFE STABILITE CON D.G.R. N. XI/2698 DEL 23/12/2019. ANNO 2024”

La somma da versare è pari a € 145,63 (centoquarantacinque,63), per prestazione corrispondente alla voce 7 del tariffario in vigore “Autorizzazioni in deroga al divieto di adibire locali sotterranei e semi sotterranei ad uso lavorativo, compreso sopralluogo”. Il pagamento deve essere effettuato tramite il sistema pagoPa, collegandosi al sito web https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/home.html; in seguito, nel campo ricerca digitare ATS della Brianza, accedere alla pagina dei pagamenti nella sezione Altre tipologie di pagamento, selezionare Diritti prevenzione salute luoghi di lavoro (PSAL), nella sezione pagamento dovuto compilare i dati richiesti.

3. Uffici Competenti

S.C. PSAL, Via Novara, 3 Desio (MB).

4. Nome del responsabile del procedimento

Direttore SC PSAL.

5. Modalità di accesso

Le richieste per “Autorizzazione in deroga per adibire locali sotterranei e semisotterranei ad uso lavorativo ex art. 65 D.Lgs 81/08” possono essere presentate a mezzo di posta raccomandata, oppure consegnate a mano presso la SC PSAL sita in via Novara, 3 Desio (MB).

Gli interessati possono ricevere le informazioni che li riguardano, relativamente al procedimento in corso, contattando i seguenti recapiti telefonici: 0362/304872 - 3 - 6 -7.

6. Termine massimo per la conclusione dell'Iter

Il termine previsto per la conclusione del procedimento è di 60 (sessanta) giorni a partire dalla data di ricevimento della richiesta. Tale termine può essere sospeso, per l’acquisizione di informazioni o documentazione relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso della SC PSAL.

7.  Nome del soggetto a cui è attribuito in caso di inerzia il potere sostitutivo

In caso di inerzia, il potere sostitutivo è attribuito al Direttore del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria della ATS Brianza.

8. Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

La tutela amministrativa e giurisdizionale è garantita da:

- Legge 241/1990 “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i

- Codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione (DPR 62/2013)

- Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”

- D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i

- Procedure di processo generali e specifiche redatte dalla ATS Brianza, nel rispetto della normativa vigente.

ATTI E DOCUMENTI DA ALLEGARE

MODULO autorizzazione in deroga art. 65 D.L.gs 81/08

 

AUTORIZZAZIONE PER L'UTILIZZO DI LOCALI DI ALTEZZA NETTA INFERIORE A 3 METRI

 

1. Descrizione del procedimento

Richieste di Autorizzazione in Deroga ai sensi dell’art. 63 c. 1 all. IV punto 1.2.4 D.L.gs. 09 aprile 2008 n. 81.

I limiti minimi per altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi destinati al lavoro nelle aziende industriali che occupano più di cinque lavoratori, ed in ogni caso in quelle che eseguono le lavorazioni che comportano la sorveglianza sanitaria sono i seguenti:

a) altezza netta non inferiore a m. 3;

b) cubatura non inferiore a mc. 10 per lavoratore;

c) ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno mq. 2;

d) I valori relativi alla cubatura ed alla superficie si intendono lordi, cioè senza deduzione dei mobili, macchine ed impianti fissi;

e) l’altezza netta dei locali è misurata dal pavimento all’altezza media della copertura dei soffitti o delle volte.

Quando necessità tecniche aziendali lo richiedono, l’organo di vigilanza competente per territorio può consentire altezze minime inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere che siano adottati adeguati mezzi di ventilazione dell'ambiente. L’osservanza dei limiti stabiliti dal presente articolo circa l’altezza, la cubatura e la superficie dei locali chiusi di lavoro è estesa anche alle aziende industriali che occupano meno di cinque lavoratori quando le lavorazioni che in esse si svolgono siano ritenute, a giudizio dell’organo di vigilanza, pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati.

Per i locali destinati o da destinarsi ad uffici, indipendentemente dal tipo di aziende, e per quelli delle aziende commerciali, i limiti di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente.

Lo spazio destinato al lavoratore nel posto di lavoro deve essere tale da consentire il normale movimento della persona in relazione al lavoro da compiere.

Altre informazioni utili

RICHIEDENTE: datore di lavoro.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE EX ART. 63 DEL D.L.gs. 81/08:

1) Sintetica relazione tecnica con:

- descrizione attività svolte e indicazione delle lavorazioni e delle eventuali macchine e/o impianti e materie prime;

- caratteristiche dei presidi di igiene e sicurezza del lavoro previsti nelle singole lavorazioni;

- il numero degli addetti previsti.

2) In caso di assenza di rapporti aeroilluminanti naturali, relazione tecnica dell’impianto di termoventilazione o di condizionamento con descrizione dei mezzi usati (specificando tra l’altro il numero di ricambi ora per persona, quantità di aria “fresca” immessa ed espulsa, posizione precisa delle bocchette di immissione e di espulsione aria e temperature ed umidità garantite in estate ed in inverno).

3) Copia della dichiarazione di conformità completa degli allegati obbligatori, degli impianti elettrico, idrotermosanitario e di condizionamento.

4) Due planimetrie con l’individuazione precisa dei locali per cui si chiede la deroga, complete di sezioni quotate, comprensive di:

- calcolo dei R.A.I. e dati sull’illuminazione artificiale garantita in lux;

- evidenza della presenza di vespaio effettivamente areato con ricambio naturale o forzato dell’aria.

5) Licenza d’uso e/o agibilità dei locali rilasciata dal Comune o certificazione equivalente (artt. 24 e 25 del DPR 380/01).

6) Copia documento di identità (in corso di validità) del richiedente.

7) n. 1 marca da bollo di € 16,00 da applicare sulla presente domanda (a cura dell’ufficio).

8) n. 1 marca da bollo di € 16,00 da applicare sull’atto autorizzativo (a cura dell’ufficio).

9)  Attestazione versamento di € 145,63 (centoquarantacinque,63), per prestazione corrispondente alla voce 8 del tariffario vigente - Autorizzazioni in deroga uso locali chiusi di lavoro di altezza inferiore a tre metri (D.Lgs. 81/2008, art. 63, comma 1, All. IV, punto 1.2.4).

2. Costo per l'utente

L’autorizzazione in deroga è a pagamento in quanto rilasciata nell’interesse di privati e il versamento è a carico del richiedente.

I costi sono dettagliati nel “TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI E DEGLI INTERVENTI RICHIESTI DA TERZI NEL PROPRIO INTERESSE, EROGATI DAL DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA. AGGIORNAMENTO BIENNALE DELLE TARIFFE STABILITE CON D.G.R. N. XI/2698 DEL 23/12/2019. ANNO 2024”

La somma da versare è pari a € 145,63 (centoquarantacinque,63), per prestazione corrispondente alla voce 8 del tariffario vigente - Autorizzazioni in deroga uso locali chiusi di lavoro di altezza inferiore a tre metri (D.Lgs. 81/2008, art. 63, comma 1, All. IV, punto 1.2.4). Il pagamento deve essere effettuato tramite il sistema pagoPa, collegandosi al sito web https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/home.html; in seguito, nel campo ricerca digitare ATS della Brianza, accedere alla pagina dei pagamenti nella sezione Altre tipologie di pagamento, selezionare Diritti prevenzione salute luoghi di lavoro (PSAL), nella sezione pagamento dovuto compilare i dati richiesti.

3. Uffici Competenti

S.C. PSAL, Via Novara, 3 Desio (MB).

4. Nome del responsabile del procedimento

Direttore SC PSAL.

5. Modalità di accesso

Le richieste per “Autorizzazione in deroga sull’altezza dei locali ai sensi dell’allegato IV punto 1.2.4. del D.Lgs 81/08” possono essere presentate a mezzo di posta raccomandata, oppure consegnate a mano presso la SC PSAL sita in via Novara, 3 Desio (MB).

Gli interessati possono ricevere le informazioni che li riguardano, relativamente al procedimento in corso, contattando i seguenti recapiti telefonici: 0362/304872 - 3 - 6 -7

6. Termine massimo per la conclusione dell'Iter

Il termine previsto per la conclusione del procedimento è di 60 (sessanta) giorni a partire dalla data di ricevimento della richiesta. Tale termine può essere sospeso, per l’acquisizione di informazioni o documentazione relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso della SC PSAL.

7.  Nome del soggetto a cui è attribuito in caso di inerzia il potere sostitutivo

In caso di inerzia, il potere sostitutivo è attribuito al Direttore del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria della ATS Brianza.

8. Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

La tutela amministrativa e giurisdizionale è garantita da:

- Legge 241/1990 “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i

- Codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione (DPR 62/2013)

- Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”

- D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i

- Procedure di processo generali e specifiche redatte dalla ATS Brianza, nel rispetto della normativa vigente.

ATTI E DOCUMENTI DA ALLEGARE

MODULO autorizzazione in deroga art. 63 c. 1, allegato IV D.L.gs 81/08

Segnalazioni dei cittadini relativi a siti con presenza di amianto

Per la gestione delle segnalazioni dei cittadini relativi a siti con presenza di amianto è stato sottoscritto un protocollo operativo con le Amministrazioni Comunali del nostro territorio. Il protocollo regolamenta la gestione delle segnalazioni relative alla presenza di:

1 - Coperture in cemento amianto: la segnalazione della presenza di materiale contenente amianto deve essere fatta al Comune dove è stata riscontrata la presenza del materiale contenente amianto.

Il Comune chiederà al proprietario o all’amministratore dell’edificio di presentare la valutazione dello stato di conservazione del materiale contenente amianto secondo il “Protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto" approvato dalla Regione Lombardia - Allegato A alla D.Dirett. 18 novembre 2008, n.13237 (Allegato 1). La documentazione dovrà essere sottoscritta da un soggetto terzo qualificato (quale ad es. tecnico con patentino regionale per l’amianto, responsabile del servizio prevenzione e protezione, ingegnere civile, architetto, geometra), come specificato da una nota di Regione Lombardia del maggio 2010.

Le suddette comunicazioni al proprietario o all’amministratore devono essere esplicitamente intese come avvio del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. (Allegati 2a/2b).

2 - Segnalazioni di manomissione in atto di manufatti contenenti amianto: la richiesta di intervento urgente per presunta manomissione e/o alterazione di manufatti contenenti amianto deve essere fatta all’SS Vigilanza e Controllo Sicurezza sul Lavoro in Cantiere e Bonifica Amianto, che ha il compito, qualora accertata la necessità di intervenire per salvaguardare la tutela della salute pubblica, attivare le verifiche del caso eventualmente coinvolgendo Comune e/o ARPA e/o Provincia per le rispettive competenze.

3 - Rifiuti abbandonati contenenti amianto: la segnalazione della presenza di materiale contenente amianto deve essere fatta al Comune. Il Comune gestirà la segnalazione con ARPA e Provincia sulla base delle rispettive competenze.

SC Igiene e Sanità Pubblica

 

 

Accreditamento delle Strutture Sociosanitarie

1. Descrizione del procedimento

L’autorizzazione o l’abilitazione all’esercizio e l’accreditamento delle Strutture Sociosanitarie (dette anche unità d’offerta sociosanitarie) garantiscono che le stesse abbiano requisiti e standard di qualità stabiliti dalla normativa. L’accreditamento è condizione necessaria affinché la Struttura possa erogare prestazioni a carico del SSR previa sottoscrizione di un contratto. Annualmente Regione Lombardia definisce e regola l’accesso alla negoziazione e alla contrattualizzazione.

L’ESERCIZIO delle unità d’offerta sociosanitarie è subordinata alla presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

Casi in cui presentare la SCIA:

-        messa in esercizio di nuova unità d’offerta;

-        trasferimento in altra sede di unità d’offerta già abilitata all’esercizio (anche all’interno dello stesso edificio);

-        variazione della capacità ricettiva;

-        variazioni nell’assetto dei servizi o delle prestazioni erogate;

-        trasformazione di unità d’offerta esistente in altra tipologia;

-        modifica dell’articolazione degli spazi della medesima unità d’offerta, qualora le modifiche comportino il mutare delle condizioni previste dal regolamento d’igiene o di sicurezza dei locali;

-        eventi modificativi del soggetto gestore per le unità d’offerta non accreditate (es. subentro nuovo soggetto gestore, successione tra enti, etc.).

Non è prevista presentazione di SCIA in caso di:

-        variazione del Legale Rappresentante. In questo caso è necessario comunicare all’ATS l’avvenuta variazione allegando atto di nomina e l’autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi del nuovo Legale Rappresentante;

-        trasformazione giuridica del soggetto gestore che non si sostanzi nel subentro di un nuovo soggetto. E’ prevista una comunicazione all’ATS a cui allegare la documentazione relativa alla trasformazione avvenuta;

-        modifica dell’articolazione degli spazi che non comportino il mutare delle condizioni previste dal regolamento d’igiene o sicurezza dei locali e interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Le comunicazioni sono trasmesse all’ATS con gli elaborati grafici aggiornati e l’indicazione dettagliata e motivata delle variazioni eseguite.

L’autorizzazione o l’abilitazione all’esercizio e l’accreditamento delle Strutture Sociosanitarie (dette anche unità d’offerta sociosanitarie) garantiscono che le stesse abbiano requisiti e standard di qualità stabiliti dalla normativa. L’accreditamento è condizione necessaria affinché la Struttura possa erogare prestazioni a carico del SSR previa sottoscrizione di un contratto. Annualmente Regione Lombardia definisce e regola l’accesso alla negoziazione e alla contrattualizzazione.

L’ACCREDITAMENTO delle unità d’offerta sociosanitarie è subordinato alla presentazione di una specifica istanza.

Casi di presentazione di istanza di accreditamento:

-        variazione, sia in aumento che in riduzione, della capacità ricettiva;

-        trasformazione di unità d’offerta esistente in altra tipologia;

-        trasferimento della sede in cui è svolta l’attività, anche all’interno dello stesso edificio;

-        voltura, da intendersi come trasferimento della gestione tra due distinti soggetti (previsto modello specifico di voltura dell’accreditamento)

E’ possibile presentare unica istanza di messa in esercizio e accreditamento utilizzando il modello “SCIA contestuale”

L’istanza di messa in esercizio (SCIA) e/o di accreditamento è presentata alla ATS competente per territorio e per conoscenza al Comune di ubicazione dell’unità d’offerta e a Regione Lombardia. Può essere presentata in forma diretta, mediante invio postale con raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC). A Regione Lombardia va inviata esclusivamente via PEC.

2. Termine per la conclusione del procedimento

L’ATS verifica, entro 60 giorni dalla presentazione della SCIA, il possesso dei requisiti minimi stabiliti dalle disposizioni vigenti e comunica l’esito della verifica all’Ente Gestore e a Regione Lombardia.

In caso di presentazione di SCIA contestuale o di istanza di accreditamento, l’ATS verifica il possesso dei requisiti e adotta, entro 60 giorni dal ricevimento dell’istanza, il provvedimento (delibera) di accreditamento o di modifica dello stesso e lo trasmette a Regione Lombardia entro 5 giorni lavorativi. Regione Lombardia, a conclusione e perfezionamento dei provvedimenti, procede all’iscrizione/aggiornamento della posizione dell’unità d’offerta, entro 30 giorni.

Per i procedimenti è prevista l’interruzione dei termini ai sensi della Legge 241/90.

Riferimenti normativi: DPR 14/01/1997 - DGR n. 2569/2014 - DGR 4702/15 suballegato 9 e normativa specifica per singola tipologia di unità d’offerta - L.R. 23/2015 e ss.mm.ii.

 3. Unità Organizzative Responsabili dell'Istruttoria

Struttura Vigilanza e Controllo Strutture Sociosanitarie

4. Ufficio del procedimento / Ufficio per l'adozione del provvedimento finale

Struttura Vigilanza e Controllo Strutture Sociosanitarie 

5. Modalità per informazioni e contatti

Telefonare oppure inviare mail a:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6. Procedimenti in cui il provvedimento è sostituito da una dichiarazione dell'interessato

E’ facoltà dell'Ente avvalersi della "perizia asseverata" ai sensi della DGR n. 3312/2001

7. Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale a favore dell'interessato

Tutela ordinaria secondo normativa.

8. Link di accesso al servizio online

Non previsto accesso al servizio online.

9. Modalità per l'effettuazione dei pagamenti

Non sono previsti pagamenti.

10.Soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo

Direttore Dipartimento Programmazione, Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie (PAAPSS

11.  Atti e documenti da allegare

  • autocertificazioni requisiti soggettivi;
  • attestazione possesso requisiti di esercizio e/o accreditamento strutturali, tecnologici, organizzativi e gestionali generali e specifici;
  • 2 Planimetrie scala 1:100 firmate da tecnico progettista abilitato.

Procedimento:

ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLE UNITA’ DI OFFERTA SOCIALI

La CPE (Comunicazione Preventiva di Esercizio) per l’avvio di nuove unità d’offerta sociali o per la voltura di quelle preesistenti deve essere inoltrata agli Uffici Unici/Uffici di Piano competenti per territorio (Legge 3/2008).

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