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Controllo della peste suina africana - il ruolo chiave dei cacciatori

Controllo della peste suina africana - il ruolo chiave dei cacciatori

La peste suina africana (PSAF) è una gravissima malattia infettiva dei suini e dei cinghiali, di solito mortale per i quali non esiste un vaccino.

La presenza della malattia provoca conseguenze negative in vari settori:

1. Allevamenti ed economia:

• il virus uccide gli animali
• le perdite economiche per gli agricoltori sono aggravate dall’interruzione del commercio internazionale di animali e carne
• perdite economiche per i cacciatori.

2. Fauna e caccia:

• A causa della malattia, le popolazioni di cinghiali possono diminuire significativamente o addirittura scomparire.
• la caccia può essere limitata o addirittura vietata nelle aree infette aree (compresa la raccolta di carcasse e trofei)

Il settore suinicolo è uno dei settori agricoli economicamente più significativi nell’Unione Europea e in Italia. Rappresenta l'8,5% della produzione totale dell'industria agricola europea, la più alta rispetto ad altri settori della produzione di carne.

Le carni suine rappresentano il 50% del totale della produzione di carne nell'UE.

La carne suina e i prodotti derivati sono i prodotti maggiormente esportati di tutte le carni prodotte nell'UE, rappresentando il 62% delle esportazioni di carne totali dell'UE.

I cacciatori possono fare la differenza - nel bene e nel male - perchè possono aumentare o ridurre la diffusione della malattia

Trasmissione e diffusione della malattia.

La trasmissione può avvenire attraverso il contatto diretto di maiali o cinghiali sani con suini ocinghiale selvatici infetti (morti o malati).

Tuttavia, gli uomini e soprattutto i cacciatori – benché non siano colpiti dalla malattia – possono contribuire a diffonderla tramite:

• Qualsiasi contatto con animali infetti e carcasse.
• Contatto con qualsiasi materiale contaminato dal virus (ad es. abbigliamento, veicoli, altre attrezzature).
• Alimentazione degli animali (suini domestici) con carne o prodotti a base di carne proveniente da animali infetti (ad esempio salsicce o carne non cotta) o con rifiuti contenenti carne infetta (ad esempio rifiuti di cucina, mangimi, comprese le frattaglie).

I cacciatori hanno un ruolo chiave da svolgere

Quindi il ruolo dei cacciatori (e le loro associazioni) e la collaborazione con le Autorità sanitarie è fondamentale per prevenire il diffondersi della malattia e per individuarne tempestivamente l’eventuale presenza.

I cacciatori possono monitorare lo stato di salute degli animali selvatici e devono, quindi, adottare le seguenti misure:

  • informare tempestivamente i servizi veterinari il ritrovamento di un cinghiale selvatico morto
  • pulire e disinfettare le attrezzature, i vestiti, i veicoli e i trofei prima di lasciare l’area di caccia
  • eviscerare i cinghiali abbattuti solo nelle strutture designate
  • evitare i contatti con maiali domestici dopo aver cacciato
  • nel caso di caccia in altri Paesi (soprattutto in quelli dove è già stata segnalata la presenza di PSA), non portare in Italia, prodotti a base di carne suina o di cinghiale, quali, ad esempio, carne fresca e carne surgelata, salsicce, prosciutti, lardo, salvo che i prodotti non siano etichettati con bollo sanitario ovale.

Per segnalazioni relative a cinghiali morti (anche a seguito di incidente stradale) avvisare la Polizia Provinciale di Lecco ai seguenti n° di telefono:

orario d’ufficio 0341295254  fuori orario d’ufficio 03158888

La peste suina africana

La peste suina africana

La peste suina africana è una malattia virale dei suini e dei cinghiali, solitamente letale.

Non esistono vaccini né cure.

È per questo che la malattia ha gravi conseguenze socio-economiche nei Paesi in cui è diffusa.

Gli esseri umani non sono sensibili alla malattia.

I segni tipici della peste suina africana includono febbre, perdita di appetito, debolezza, aborti spontanei, emorragie interne con emorragie evidenti su orecchie e fianchi.

Può verificarsi anche la morte improvvisa.

I ceppi più aggressivi del virus sono generalmente letali (il decesso avviene entro 10 giorni dall’insorgenza dei primi sintomi).
Gli animali infettati da ceppi  meno aggressivi del virus della peste suina africana possono non mostrare i tipici segni clinici.

Trasmissione e diffusione

Maiali e cinghiali sani di solito vengono infettati tramite:
•    contatto con animali infetti, compreso il contatto tra suini che pascolano all’aperto e cinghiali selvatici;
•    ingestione di carni o prodotti a base di carne di animali infetti: scarti di cucina, broda a base di rifiuti alimentari  e carne di cinghiale selvatico infetta (comprese le frattaglie);
•    contatto con qualsiasi oggetto contaminato dal virus, come abbigliamento, veicoli e altre attrezzature;
•    morsi di zecche infette.
La circolazione di animali infetti, i prodotti a base di carne di maiale contaminata e lo smaltimento illegale di carcasse sono le modalità più rilevanti di diffusione della malattia.

Dove si trova?

Nell'Africa sub-sahariana la peste suina africana è endemica.
In Europa è stata endemica in Sardegna per parecchi decenni.
Nel 2007 si verificarono focolai infettivi in Georgia, Armenia, Azerbaigian nonché Russia europea, Ucraina e Bielorussia.
Dalla Russia e dalla Bielorussia la malattia si è diffusa all’Unione europea.
La Lituania ha segnalato casi di peste suina africana nei cinghiali selvatici per la prima volta a gennaio del 2014. La Polonia le ha fatto seguito a febbraio del 2014 e la Lettonia e l'Estonia a giugno e a settembre dello stesso anno.
Nel 2017 è stata segnalata in Repubblica Ceca e nel 2018 in Ungheria, Romania, Bulgaria e Belgio
La maggior parte dei focolai si sono verificati in piccole fattorie e in un arco di tempo relativamente breve. La malattia si sta ancora diffondendo a livello locale tra i cinghiali selvatici, dove contenerla è più difficile.

Misure per prevenire la diffusione della malattia

•    non portare in Italia, dalle zone infette comunitarie, prodotti a base di carne suina o di cinghiale, quali, ad esempio, carne fresca e carne surgelata, salsicce, prosciutti, lardo, salvo che i prodotti non siano etichettati con bollo sanitario ovale;
•    non portare in Italia prodotti a base di carne suina o di cinghiale, freschi o surgelati, salsicce, prosciutti, lardo da Paesi extra-europei;
•    smaltire i rifiuti alimentari, di qualunque tipologia, in contenitori idonei e non somministrarli per nessuna ragione ai suini domestici;
•    non lasciare rifiuti alimentari in aree accessibili ai cinghiali;
•    informare tempestivamente i servizi veterinari il ritrovamento di un cinghiale selvatico morto;
•    per i cacciatori: pulire e disinfettare le attrezzature, i vestiti, i veicoli e i trofei prima di lasciare l’area di caccia; eviscerare i cinghiali abbattuti solo nelle strutture designate; evitare i contatti con maiali domestici dopo aver cacciato;
•    per gli allevatori: rispettare le norme di biosicurezza, in particolare cambiare abbigliamento e calzature quando si entra o si lascia l’allevamento e scongiurare i contatti anche indiretti con cinghiali o maiali di altri allevamenti; notificare tempestivamente ai servizi veterinari sintomi riferibili alla PSA e episodi di mortalità anomala.

DGR n.1152/2019 - Misura “Residenzialità minori disabili gravissimi”

Misura “Residenzialità minori disabili gravissimi” (DGR n.1152/2019)

La misura sostiene l’accoglienza, in regime residenziale, di minori provenienti dal domicilio, dall’ospedale o da altri nodi della rete che, per la gravissima disabilità, ad oggi non trovano risposta nella rete consolidata dei servizi sociosanitari. Si tratta di minori che necessitano di trattamenti intensivi di cura e mantenimento funzionale, supporto alle funzioni vitali e di continuità assistenziale con presenza infermieristica sulle 24 ore.
La misura prevede prestazioni sociosanitarie di residenzialità di tipo continuativo.

Sono previsti due profili d’intensità assistenziale:
-    media intensità che corrisponde alla tariffa giornaliera di € 200,00;
-    alta intensità che corrisponde alla tariffa giornaliera di € 270,00.

La DGR n.1152/19 prevede la stabilizzazione della misura a partire dal 1 aprile 2019.


Destinatari
Minori con disabilità gravissima, in condizioni di stabilità clinica che, in ordine alle gravi compromissioni nelle aree vitali, motorie, sensoriali, intellettive, del linguaggio e del comportamento, risultano non più appropriatamente assistibili in ambito ospedaliero e/o di norma difficilmente assistibili al domicilio, necessitando di un’assistenza continua, sanitaria e tutelare, nell’arco delle 24 ore.
Nei casi in cui la famiglia del minore, attraverso un significativo impegno di care, riesce a garantire l’assistenza nel proprio contesto di vita, la misura può essere utilizzata per assicurare temporanei periodi di supporto/sollievo. Tali periodi di sollievo sono erogabili nella misura massima di 90 giorni, anche non consecutivi, nell’anno solare.


Criteri di inclusione
•    età inferiore a 18 anni;
•    punteggi alla “Scheda di valutazione minori gravissimi” pari o superiori a 13 e differenziati in relazione all’età.

Criteri di esclusione
Non sono ammissibili alla misura i minori:
•    in condizioni di significativa instabilità clinica che presentano sintomatologia controllabile unicamente in un contesto ospedaliero;
•    con disturbi del neurosviluppo e disabilità complessa per i quali risultino più appropriati interventi riabilitativi ex art. 32 del DPCM 12 gennaio 2017.

Compatibilità
Le cure palliative, quando necessarie, sono compatibili con la misura.
Inoltre i minori che usufruiscono della misura per periodi di sollievo possono beneficiare anche della misura B1.

Modalità di accesso
Le segnalazioni possono avvenire da parte di PDF/MMG, Reparti/Servizi Sociali ospedalieri, Servizi di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza (UONPIA) di ASST o IRCSS pubblici o privati accreditati, Servizi Sociali territoriali.
Eventuali richieste inviate direttamente al gestore devono da questi essere reindirizzate alla ATS di residenza del minore.

Richiesta di accesso alla misura
La richiesta di accesso alla misura (Domanda di accesso alla misura residenzialità minori disabili gravissimi), sottoscritta unicamente dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, deve essere inoltrata all’ATS di residenza del minore.

Chi effettua la valutazione per l’accesso alla misura
La valutazione viene effettuata da una equipe, coordinata dall’ATS di residenza del minore che, a seconda delle necessità, può essere composta da: UONPIA, Reparti/Servizi Sociali ospedalieri, Specialisti di riferimento/Pediatri di famiglia/MMG, Servizi della rete territoriale dell’ASST, Servizio Sociale del Comune/Ambito.
Qualora il minore si trovasse ricoverato in struttura sanitaria ubicata in ATS diversa da quella di residenza, previo accordo tra le ATS, la valutazione potrà essere attivata e coordinata dall’ATS di riferimento della struttura sanitaria, anche in ordine all’individuazione dei servizi sanitari territoriali da coinvolgere nella valutazione e nella stesura del P

Chi eroga le prestazioni:
La misura può essere erogata presso RSD e CSS su posti letto accreditati. Al momento non risultano strutture che erogano questo tipo di prestazioni sul territorio di ATS della Brianza . Le persone  con i requisiti previsti dalla misura possono comunque usufruire delle prestazioni erogate da strutture, RSD e CSS, afferenti ad altre ATS di Regione Lombardia.

Per ulteriori informazioni è possibile telefonare  o inviare una email ai contatti sotto indicati:
ATS Brianza - Viale Elvezia, 2 - 20900 Monza (MB) Tel. 039.2384052/4081
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Orario: da lunedì a venerdì 9.00 - 12.30 e 14.00 - 16.00

Normativa di riferimento (documento scaricabile):

DOMANDA di ACCESSO ALLA MISURA (documento scaricabile)

Gestione del recupero dei ticket non corrisposti

Gestione del recupero dei ticket non corrisposti

COME POSSO OPPORMI A QUANTO CONTESTATO NEL VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE?

Si ricorda che LE PRESTAZIONI RICONDUCIBILI ALLE EVENTUALI ESENZIONI PER PATOLOGIA GIÀ IN POSSESSO NEL PERIODO DI RIFERIMENTO RISULTANO GIÀ ESCLUSE DAL CONTEGGIO DEL TICKET DA CORRISPONDERE

 
Presentando, entro 30 giorni dalla notificazione del verbale di accertamento, le memorie
difensive firmate, recanti recapito telefonico, corredati da fotocopia di valido documento di riconoscimento e copia dei documenti a sostegno di quanto sostenuto a fondamento della contestazione .


CHE DOCUMENTI DEVO PRESENTARE?

 Per esenzione

  • E01/E05(soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni appartenenti ad
    un nucleo familiare fiscale con reddito lordo complessivo non superiore ad € 36.151, 98 ‐ COD E01‐ o con reddito lordo complessivo compreso fra € 36.151,98 e € 38.500,00 E05
  • E14( cittadini con età uguale o superiore a 66 anni, appartenenti ad un nucleo familiare fiscale con reddito lordo complessivo non superiore a 18.000 euro) se i redditi sono inferiori a tale soglia,.

 

occorre presentare la dichiarazione dei redditi del nucleo familiare fiscale relativa all'anno precedente la data di erogazione delle prestazioni per le quali si è ricevuto il verbale di accertamento: es. prestazioni mediche effettuate nell’anno 2016, dichiarazione dei redditi/CUD/CU 2016_anno d’imposta 2015 da cui si evince il mancato superamento della soglia di cui sopra


per i titolari di esenzione

  • E04: titolari di pensione al minimo, con più di 60 anni - e loro familiari a carico - con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico
  • E03: possono beneficiare di tale esenzione i soggetti titolari di assegno (ex pensione) sociale (ex art. 8 comma 16 della L537/1993 e sue modificazioni ed integrazioni)

Possibile richiedere riconduzione ad altra esenzione  ( E01- E05- E14) se sussistono i relativi requisiti

Qualora sussistano queste condizioni, è possibile richiedere la riconduzione compilando il modulo presente sul sito , allegando la dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente la data di erogazione delle prestazioni, o Modello CUD (ora CU – Certificazione Unica) da cui si evince di aver un reddito familiare ricompreso

Per i titolari di esenzione

  • E02 Disoccupati e loro familiari a carico,appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a € 8.263,31, incrementato a € 11.362,05 in presenza del  coniuge  ed in ragione di ulteriori € 516,46 per figlio a carico (per il periodo di durata di tale condizione).
  • E12 Disoccupatiiscritti agli elenchi anagrafici ai Centri per l'impiego e loro familiari a carico appartenenti a nucleo familiare con reddito complessivo fiscale pari o inferiore a € 27.000.per il periodo di durata di tale condizione)

Per tale condizione al fine di dimostrare lo stato di disoccupazione occorre presentare la seguente documentazione : stampa degli stati occupazionali validi, MOD.C/2 – storico rilasciati dall’ufficio dell’impiego, estratto conto previdenziale INPS, estratto conto gestione parasubordinati INPS rilasciati dall’INPS,

Per il mancato superamento della soglia di reddito occorre altresì produrre  la dichiarazione dei redditi del nucleo familiare fiscale relativa all'anno precedente la data di erogazione delle prestazioni per le quali si è ricevuto il verbale di accertamento.

 

DOVE  DEVO PRESENTARE LA DOCUMENTAZIONE ? COME?

La documentazione deve essere presentata all’Agenzia di Tutela della Salute della Brianza
esclusivamente:

  • a mezzo e-mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.;
  • brevi manu all’Ufficio Protocollo:

- sede di Monza, in viale Elvezia 2 - 20900 Monza - Orari di aperture al pubblico: da Lunedì a Venerdì ore 9.00 – 12.30 e 14.00-16.00

- sede di Lecco, c.so Carlo Albero, 120 – 23900 Lecco - Monza - Orari di aperture al pubblico: da Lunedì a Venerdì ore 9.00 – 12.30

  • tramite raccomandata indirizzata a

ATS BRIANZA Ufficio Controllo Esenzioni, sede territoriale di Lecco - c.so Carlo Alberto 120, 23900 Lecco

  • a mezzo PEC all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Qualora vogliate avere altre informazioni al riguardo si prega di contattare il numero 0341 482512   dal lunedì al venerdì    dalle 09:00    alle    12:30

Oppure inviando una e-mail all’indirizzo   Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

Informazioni per i cittadini che hanno ricevuto un verbale di contestazione per l’utilizzo indebito di esenzione da reddito (E01 E05 E14 ) status (E02 e 12)

 

UOS Continuità Assistenziale

UOC Continuità Assistenziale

Responsabile dell’Unità Operativa: Dr.ssa Vincenza Iannone

Viale Elvezia, 2 – 20900 Monza
Telefono: 039/2384365 - 808
E-mail:Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

All’Unità Operativa Continuità Assistenziale sono attribuite le seguenti funzioni:

  • determinare buoni, voucher e contribuzioni, secondo le indicazioni regionali riguardanti cure domiciliari e anziani: la funzione comprende la gestione dei buoni, voucher e contribuzioni, secondo le indicazioni regionali (post acuta , cure palliative e assistenza domiciliare);
  • programmazione dei servizi integrati riguardanti cure domiciliari e anziani: la funzione comprende la promozione ed il coordinamento di incontri con gli attori locali (Unità d’offerta, Medici di Medicina Generale erogatori servizi, associazioni familiari e non, comuni, mondo della cooperazione e del terzo settore, fondazioni, ecc.) degli ambiti sanitario, sociosanitario e sociale con riferimento all'area delle cure domiciliari, palliative e degli anziani;
  • valutazione dei bisogni di assistenza per anziani determinando profili di cura idonei: la funzione comprende la valutazione dei bisogni di assistenza e continuità delle cure per anziani determinando profili di cura idonei.