Servizi per i Cittadini

Nulla osta per strutture detenzione degli animali d'affezione (L.r. 33/2009)

Nulla osta per strutture detenzione degli animali d'affezione (L.r. 33/2009)

La detenzione degli animali d’affezione (cani e gatti), in numero superiore a 10 soggetti o comunque in numero inferiore a 10 se detenuti a scopo di lucro, è soggetta ad autorizzazione del Sindaco del Comune sede dell’attività, previo parere favorevole del Servizio veterinario dell’ASL competente per territorio.

L’autorizzazione viene rilasciata ai sensi dell’art. 116 della Legge Regionale 33/2009, previa valutazione veterinaria del possesso dei requisiti strutturali e gestionali previsti dalla normativa vigente.

Le strutture, che richiedono il rilascio dell’autorizzazione sopra indicata, sono le seguenti:

strutture pubbliche: canile sanitario, canile rifugio;

strutture private, distinte in:

struttura zoofila: struttura gestita senza finalità di lucro, da enti o associazioni di volontariato o da privati, destinata al ricovero di cani, gatti ed altri animali d’affezione, ceduti da privati, affidati temporaneamente, ceduti dal canile sanitario o dal canile rifugio;

pensione: struttura destinata al ricovero, a scopo di lucro, di cani, gatti e altri animali d’affezione di proprietà;

allevamento: struttura destinata al ricovero e riproduzione, ai fini commerciali, di cani, gatti ed altri animali d’affezione;

struttura amatoriale: struttura gestita da un’associazione di volontariato o da un privato destinata al ricovero, senza scopo di lucro, di cani, gatti ed altri animali d’affezione anche di proprietà altrui.

2. Costo per l'utente e modalità di pagamento :

La prestazione, valutazione della pratica e relativo sopralluogo, è a pagamento secondo le tariffe stabilite dal tariffario regionale in vigore (codice versamento A.02 con tariffa minima di 2 ore) ed è pari a € 102,00.Generalmente  il pagamento viene effettuato dopo il sopralluogo

Attenzione: per il pagamento delle prestazioni non si accettano contanti.

Servizi Veterinari territorialmente competenti per gli adempimenti successivi alla presentazione della richiesta:

Servizio di sanità animale

 Il responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile di Unità Operativa del Servizio di Sanità Animale, territorialmente competente (informazioni relative al Responsabile del procedimento).

3. Modalità di accesso

La persona che intende aprire tale attività, può richiedere all’Ufficio veterinario dell’ASL , previo appuntamento, informazioni sui requisiti strutturali e gestionali previsti dalla normativa vigente.

L’istanza di autorizzazione deve essere inviata al Sindaco, specificando che si richiede l’attivazione di struttura per detenzione animali d’affezione (specificare la tipologia), ai sensi dell’art. 116 della Legge Regionale 33/2009.

Il Servizio Veterinario, su richiesta del Sindaco, esamina la pratica ed effettua un sopralluogo presso la struttura.

A seguito di parere favorevole, il Sindaco rilascia l’autorizzazione per la detenzione di animali d’affezione.

4. Termine massimo in giorni per la conclusione

Entro giorni 30 dal ricevimento della comunicazione da parte del Comune.

5. Modulistica necessaria

La modulistica per la richiesta di autorizzazione è da ricercare sul sito del comune di competenza. Riferimenti normativi  Regolamento n. 2 del 05/05/2008: requisiti strutturali e gestionali.

 

 

Idoneità degli automezzi e delle rimesse dei carri funebri, sopralluogo, rilascio di idoneità trasporto salma all'estero

Idoneità degli automezzi e delle rimesse dei carri funebri,  sopralluogo, rilascio di idoneità trasporto salma all'estero

1. Descrizione del procedimento

La SC Igiene e Sanità Pubblica verifica la corretta osservanza della normativa vigente per le attività funebri e/o cimiteriali, da parte di Comuni, delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, delle imprese funebri, dei privati cittadini, al fine di assicurare la salvaguardia della salute e dell’igiene pubblica; in particolare:

  • verifica l'attestazione dei requisiti di rispondenza alla normativa di riferimento degli automezzi adibiti al trasporto funebre e della rimesse carri funebri, a seguito di presentazione di Richiesta idoneità automezzi da parte delle Agenzie addette al servizio funebre: l’idoneità ha validità annuale, il rinnovo non è automatico ma deve essere richiesto al SISP prima della scadenza. In caso di esito favorevole verrà rilasciato/aggiornato libretto di idoneità dell'automezzo adibito al trasporto funebre
  • verifica, su richiesta dell’interessato, l’idoneità al trasporto di salme all’estero a seguito del quale rilascia Certificato di idoneità igienico sanitaria.
  • verifica requisiti Sale per il commiato

2. Costo per l'utente e modalità di pagamento     

L’attività conseguente alla richiesta di Idoneità automezzi, e il rilascio di Certificato trasporto salma all’estero prevedono il versamento dei diritti sanitari secondo il Tariffario.

3. Uffici Competenti: SS Tutela del Cittadino

4. Nome del responsabile del procedimento

Il responsabile della gestione del procedimento è individuato nel Responsabile di SS Tutela del cittadino

5. Modalità di accesso

Per la richiesta di rilascio/rinnovo Idoneità carri funebri presentazione di una richiesta scritta, in carta semplice o su carta intestata del richiedente o utilizzando il MODULO 2660  Domanda rilascio/rinnovo idoneità Carri funebri, consegnata a mano o tramite spedizione postale o fax o posta elettronica presso la Segreteria SS Tutela del cittadino, recante l'anagrafica, codice fiscale e/o p. iva e recapito telefonico del richiedente, il tipo e la targa dell'automezzo da autorizzare, la sede ove risulta ricoverato il mezzo, le procedure  messe in atto per garantire la pulizia e sanificazione dei mezzi.

Per la richiesta di trasporto salma all’estero dovrà essere presentata richiesta scritta, in carta semplice o su carta intestata del richiedente o utilizzando il MODULO 2659 Idoneità trasporto salma all’estero richiedibile alla Segreteria delle SS, recante l'anagrafica, codice fiscale e/o p. iva, recapito telefonico del richiedente, sede ove è temporaneamente conservata la salma.

5.   Termine massimo per la conclusione dell'Iter

30 giorni dal ricevimento rispetto alla data del protocollo

Per trasporto salma, secondo tempistiche riportate nella richiesta e comunque entro 30 giorni.

MODULI ALLEGATI

6.  Soggetto a cui è attribuito in caso di inerzia il potere sostitutivo

Direttore del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria

MODALITÀ: invio di una e-mail all'indirizzo di posta elettronica

Si richiede di evidenziare:

1) Nome e Cognome 2) numero di telefono 3) e-mail 4) oggetto della richiesta 5) nominativi delle persone della SC Igiene e Sanità Pubblica eventualmente già contattate per informazioni 6) Tempo trascorso per la mancata risposta alla precedente richiesta.

Introduzione Servizi Cittadino

 Tutti i servizi della ATS BRIANZA dedicati ai cittadini

  • Dove e quando vengono erogati

 

In questa sezione sono disponibili le attività dell’ATS destinate a tutte le persone residenti
di diversa fascia di età, stato sociale, e caratteristiche specifiche
rispetto  al soddisfacimento del proprio bisogno di salute e di benessere.

 

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