Servizi per i Cittadini
Nuova registrazione attività nel settore alimentare - origine animale
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Nuova registrazione attività nel settore alimentare - origine animale
Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
1. Descrizione del procedimento
Tutti i cittadini che desiderino attivare o modificare un’ attività produttiva o commerciale già esistente del settore degli alimenti di origine animale, volta alla produzione (sia primaria che nelle fasi successive), trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita, con esclusione delle attività soggette al riconoscimento dove è previsto dalla normativa vigente, devono comunicare al Servizio Veterinario competente, ai fini della registrazione disposta dall’articolo 6 del Regolamento (CE) 852/04, l’inizio o la modifica della propria attività produttiva nel settore degli alimenti di origine animale .
La registrazione dell’attività presso il Servizio Veterinario competente, è conseguente alla presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) all’ Ufficio Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune in cui ha sede l’attività produttiva che si intende attivare/modificare, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).
L’ufficio SUAP trasmetterà direttamente la pratica all’ufficio Veterinario competente, che verificherà la corrispondenza di quanto indicato nella documentazione ricevuta e la sussistenza dei requisiti igienico sanitari di legge.
Attenzione: le competenze dei Servizi Veterinari sono limitate a quelle attività alimentari che trattano alimenti di origine animale
2. Costo per l'utente
Il bollettino deve essere intestato a:
- “ATS Brianza prestazioni veterinarie tesoreria”; sul “conto corrente n. 41471202” da allegare scansionato alla pratica SCIA
TARIFFARIO DELL'ATS DELLA BRIANZA
3. Uffici Competenti
Servizi Veterinari territorialmente competenti per gli adempimenti successivi alla presentazione della SCIA:
- SC Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale
- SC igiene allevamenti e produzioni zootecniche
4. Nome del responsabile del procedimento
Il responsabile della gestione del procedimento è individuato nel Responsabile di Servizio, limitatamente alle attività localizzate nell’area territoriale di sua competenza e per le attività la cui vigilanza compete al suo Servizio di appartenenza (vedi informazioni contenute nei servizi individuati al punto 3).
5. Modalità di accesso
Il cittadino che intende attivare o modificare un’ attività del settore alimentare deve presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) all’ Ufficio SUAP del Comune in cui ha sede l’attività produttiva, tramite PEC (Posta Elettronica Certificata). La SCIA va presentata immediatamente prima dell’apertura dell’attività.
6. Termine massimo per la conclusione dell'Iter
Il Servizio Veterinario competente per la prestazione in oggetto, successivamente al ricevimento della SCIA, entro 30 GIORNI dal ricevimento della stessa, mediante il proprio personale potrà effettuerà un controllo per verificare la corrispondenza di quanto indicato nella documentazione ricevuta e la sussistenza dei requisiti igienico sanitari di legge, procederà alla registrazione dell’attività.
L’operatore può iniziare comunque l’attività subito dopo la presentazione della SCIA.
Segnalazioni di inconvenienti igienici su alimenti di origine animale acquistati o ritrovati in vendita (prodotti scaduti, presenza di corpi estranei, alimenti in cattivo stato di conservazione)
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Segnalazioni di inconvenienti igienici su alimenti di origine animale acquistati o ritrovati in vendita (prodotti scaduti, presenza di corpi estranei, alimenti in cattivo stato di conservazione)
1. Descrizione del procedimento
Qualsiasi cittadino che, in fase di acquisto, rilevi alimenti di origine animale in stato di alterazione (ad esempio con presenza di corpi estranei, parassiti, odori o colorazioni anomale, ecc.) o con data di scadenza superata, può segnalare il fatto agli uffici veterinari competenti per territorio che, dopo aver valutato la segnalazione, attiveranno se ritenuto opportuno, il personale del Servizio competente per i controlli del caso quali accertamenti in loco ed eventuale campionamento del prodotto oggetto della segnalazione.
2. Costo per l'utente
La prestazione del Personale del Servizio e gli eventuali successivi accertamenti di laboratorio sono erogati a titolo gratuito.
3. Uffici Competenti
4. Nome del responsabile del procedimento
Il responsabile della gestione del procedimento è individuato nel Responsabile di Unità Operativa cui perviene la richiesta
5. Modalità di accesso
Sono messi a disposizione dei cittadini dei moduli per la raccolta delle segnalazioni acquisibili presso gli uffici Veterinari dell’ATS o scaricabili direttamente dal sito dell’ATS. Il modulo compilato deve essere consegnato presso un ufficio del Dipartimento Veterinario. È preferibile allegare al modello il prodotto, o parte del prodotto, oggetto della segnalazione completo della confezione originale (per quanto possibile) ed eventualmente confezioni integre dello stesso lotto. In aggiunta è consigliabile esibire prova d’acquisto, ossia lo scontrino.
6. Termine massimo per la conclusione dell'Iter
Entro 30 giorni dalla gestione della pratica sarà dato riscontro in forma scritta al cittadino dell’attività effettuata dal personale del Servizio Veterinario attivato.
ALLEGATI ALL'ISTANZA O MODULISTICA NECESSARIA - Modulo segnalazione alimenti scaduti
Finanziamento dell’ attività di controllo ufficiale - Decreto Legislativo 32/2021
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Finanziamento dell’ attività di controllo ufficiale - Decreto Legislativo 32/2021
In data 28 marzo 2021 è entrato in vigore il D.lgs. 2 febbraio 2021, n. 32 in sostituzione del D.lgs. 19 novembre 2008, n. 194 le cui disposizioni e tariffe di competenza delle Agenzie di tutela della salute (ATS) continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2021. Il decreto stabilisce le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della normativa in materia di alimenti e sicurezza alimentare, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA), mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, benessere degli animali, immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari.
Le Autorità Competenti, tra le quali le Agenzie di Tutela della Salute (di seguito ATS), applicano e riscuotono (art. 1, c. 2) dagli operatori dei settori interessati (art. 1, c. 3) le tariffe previste dal decreto. Tali tariffe non si applicano (art. 1, c. 6) agli enti del Terzo settore di cui al D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e alle associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale della Protezione civile di cui al D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1.
L’ATS per i controlli ufficiali effettuati sugli stabilimenti elencati nell’allegato 2, sezione 6, tabella A (Allegato A) del decreto che commercializzano all’ingrosso ad altri operatori o ad altri stabilimenti – diversi da quello annesso e da quello funzionalmente connesso che vende o somministra al consumatore finale – una quantità superiore al 50 per cento della propria merce derivante da una o più attività di cui alla medesima tabella, applica le relative tariffe forfettarie annue differenziate in tre fasce di rischio, fatte salve le indicazioni previste nella medesima tabella (art. 6, c. 6). Le tariffe forfettarie annue sono applicate a prescindere dall’esecuzione del controllo ufficiale (art. 6, c. 8) e, nel caso in cui uno stabilimento effettui una o più attività registrate o riconosciute di cui all’allegato 2, sezione 6, tabella A, l’ATS applica un’unica tariffa corrispondente a quella dell’attività della medesima sezione con il livello di rischio maggiore tra quelli attribuiti allo stabilimento dall’ATS (art. 6, c. 9).
Le piattaforme di distribuzione alimenti della grande distribuzione organizzata, i depositi conto terzi di alimenti, i depositi per attività di commercio all’ingrosso di alimenti e bevande e i cash and carry sono comunque assoggettati alle tariffe di cui all’allegato 2, sezione 6, tabella A (art. 6, c. 10).
È assoggettato alle tariffe di cui all’art. 6, c. 6 del decreto, lo stabilimento di cui all’allegato 2, sezione 6, tabella A che ha iniziato una o più attività di cui alla medesima sezione in data antecedente al 1° luglio dell’anno precedente (per l’anno 2022 l’anno di riferimento è il 2021) a quello in cui l’operatore trasmette l’autodichiarazione di cui all’allegato 4, modulo 6 del decreto (autodichiarazione).
Gli operatori che effettuano le attività di cui all’allegato 2, sezione 6, tabella A, trasmettono all’ATS entro il mese di gennaio di ogni anno, l’autodichiarazione (Allegato B) compilata con le informazioni riferite all’anno solare precedente (art. 13, c. 3) all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
Qualora negli anni successivi all’ultima autodichiarazione resa ai sensi del decreto non ci fossero variazioni delle informazioni nella stessa richieste, non sarà necessaria una nuova autodichiarazione.
Sulla base delle informazioni acquisite dall’autodichiarazione l’ATS applica la tariffa forfettaria annua relativa alla fascia di appartenenza di cui all’allegato 2, sezione 6, tabella A riferita all’anno in corso, maggiorata dello 0,5 per cento (art. 8 c. 4), ed emette la richiesta di pagamento entro il 31 marzo.
Sono esclusi dal pagamento delle tariffe forfettarie i broker e gli intermediari di commercio con sede diversa da uno stabilimento fisico mentre le piattaforme di distribuzione alimenti della grande distribuzione organizzata, i depositi conto terzi di alimenti, i depositi per attività di commercio all’ingrosso di alimenti e bevande e i cash and carry non devono inviare tale autodichiarazione in quanto sono assoggettati d'ufficio al pagamento della suddetta tariffa.
Gli operatori che sono soggetti alla tariffa riceveranno via pec la fattura con le indicazioni per il pagamento.
Documenti:
Bollettino Pollini
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MONITORAGGIO AEROBIOLOGICO
I.N.R.C.A. Casatenovo |
ATS della Brianza Laboratorio di Prevenzione |
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BOLLETTINO POLLINI SETTIMANALE |
Legenda |
Assente |
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Bassa |
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Anno |
2020 |
Media |
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Settimana 8 |
DAL 02 AL 08 MARZO | Alta |
"Si comunica che la pubblicazione dell'aggiornamento settimanale del bollettino pollini è sospesa a causa dell'emergenza COVID_19.
Verrà ripresa appena possibile, ci scusiamo per il disagio"
Pollini |
LUN 02 | MAR 03 | MER 04 | GIO 05 | VEN 06 | SAB 07 | DOM 08 |
BETULACEE | |||||||
Ontano | |||||||
CORYLACEE | |||||||
Nocciolo | |||||||
CUPRESSACEE/TAXACEE | |||||||
GRAMINACEE | |||||||
OLEACEE | |||||||
Frassino | |||||||
SALICACEE | |||||||
Pioppo | |||||||
Salice | |||||||
ULMACEE | |||||||
Spore di muffe |
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ALTERNARIA |
Rete dei servizi socio sanitari
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Ultimo aggiornamento: 31/10/2024
Rete dei servizi socio sanitari area disabilità
Nel territorio dell’ATS della Brianza afferiscono alla rete dei servizi sociosanitari per le persone con disabilità:
- Le Comunità Socio sanitarie (CSS)
- Le Residenze Sanitarie assistenziali per Disabili (RSD)
- I Centri Diurni Disabili (CDD)
Di seguito vengono descritti i Servizi residenziali e diurne di tale rete
Comunità alloggio Socio-Sanitarie per persone con disabilità (CSS).
Sul territorio di ATS Brianza sono presenti diverse Comunità Alloggio Socio Sanitarie (CSS) che si sono rese disponibili all’accoglienza di persone adulte con grave disabilità, prive di sostegno famigliare.
Le CSS, sono piccole comunità, che accolgono al massimo 10 persone, che, divenendo dimora abituale della persona, hanno il compito di promuovere il benessere psicofisico del soggetto offrendo interventi di tipo assistenziale, educativo, ricreativo, assistenziale e terapeutico personalizzate. L’ingresso alla CSS può essere promosso attraverso il Servizio Sociale del Comune di residenza della persona con disabilità o direttamente contattando la struttura.
La frequenza alla Comunità Socio Sanitaria può prevedere un costo a carico del cittadino.
Per conoscere l’esatto importo del costo del servizio è necessario contattare il centro stesso oppure visionare la Carta dei Servizi di ciascuna struttura, consultando anche il sito di ogni singola struttura.
L’elenco delle Comunità Alloggio Socio Sanitarie (CSS), visibile a questo link, riporta i riferimenti delle singole strutture e la situazione in tempo reale delle liste di attesa aggiornata direttamente da parte degli Enti gestori
Visualizza elenco Comunità Alloggio Socio Sanitarie (CSS) e liste d'attesa
Residenze Sanitario-assistenziali per persone con Disabilità (RSD).
Sul territorio di ATS Brianza sono presenti diverse Residenze Sanitarie per persone con Disabilità (RSD) che accolgono persone adulte, di età compresa tra i 18 e i 65 anni, con grave disabilità, prive di sostegno famigliare o non più assistibili a domicilio.
In caso di particolari situazioni di disagio, o inadeguatezza del contesto familiare vi è la possibilità di accogliere anche ragazzi minori di 18 anni e comunque dopo una specifica autorizzazione da parte dell’ATS. In questa eventualità è necessario che i famigliari del minore formulino una richiesta di inserimento, comprovata da una richiesta motivata della UONPIA, che definisca l’opportunità di ingresso della persona in una struttura per adulti.
L’ingresso all’RSD può essere promosso attraverso il Servizio Sociale del Comune di residenza della persona con disabilità o direttamente contattando la struttura.
La frequenza alla Residenza Sanitaria per Disabili può prevedere un costo a carico del cittadino.
Per conoscere l’esatto importo del costo del servizio è necessario contattare il centro stesso oppure visionare la Carta dei Servizi di ciascuna struttura, consultando anche il sito di ogni singola struttura.
L’elenco delle Residenze Sanitari-assistenziali per le persone con Disabilità (RSD), visibile a questo link, riporta i riferimenti delle singole strutture e la situazione in tempo reale delle liste di attesa aggiornata direttamente da parte degli Enti gestori.
Centri Diurni per persone con Disabilità (CDD).
Sul territorio di ATS Brianza sono presenti diversi Centri Diurni Disabili (CDD) che hanno il compito di promuovere l’inserimento di persone portatrici di disabilità psicofisica, di età compresa tra i 18 e i 65 anni, con compromissione media o grave dell’autonomia personale e/o sociale.
Questi centri hanno la possibilità di accogliere ragazzi minori di 18 anni solo in casi eccezionali, e comunque dopo una specifica autorizzazione da parte dell’ATS. In questa eventualità è necessario che i famigliari del minore formulino una richiesta di inserimento, comprovata da una valutazione specialistica che avalli l’opportunità di ingresso della persona in una struttura per adulti.
L’ingresso al CDD può essere promosso attraverso il Servizio Sociale del Comune di residenza della persona con disabilità.
La frequenza al Centro Diurno Disabili può prevedere un costo a carico del cittadino.
Per conoscere l’esatto importo del costo del servizio è necessario contattare il centro stesso oppure visionare la Carta dei Servizi di ciascuna struttura, consultando anche il sito di ogni singola struttura.
L’elenco dei Centri Diurni Disabili (CDD), visibile a questo link, riporta i riferimenti delle singole strutture e la situazione in tempo reale delle liste di attesa aggiornata direttamente da parte degli Enti gestori.
Visualizza elenco Centri Diurni Disabili (CDD) e liste d'attesa