Servizi per i Cittadini

Riconoscimento delle imprese alimentari come previsto dal Reg. Ce 852/04 (Rilascio o modifica)

Rilascio o modifica del riconoscimento come previsto dal Reg. CE 852/04

Descrizione del procedimento

L’autorizzazione in forma di riconoscimento delle imprese alimentari, secondo quanto previsto dall’art. 6 paragrafo 3 lettera a) del Regolamento (CE) 852/2004, è demandata dal Ministero della Salute alle Regioni.

Regione Lombardia con Legge Regionale 33/2009 e s.m.i ha demandato alle SC Igiene Alimenti e Nutrizione delle ATS la procedura di riconoscimento.

Il procedimento si applica a:

  • Avvio di nuovi stabilimenti (o di nuova linea produttiva in impianto esistente non riconosciuto);
  • Aggiornamento del riconoscimento a seguito di modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di gamma produttiva;
  • Cambio di ragione sociale, di rappresentante legale, di toponomastica;
  • Sospensione e/o cessazione (parziale o totale) del riconoscimento;

Il riconoscimento di cui all’art. 6 paragrafo 3 lett. a) del Reg. CE 852/04 riguarda le seguenti attività:

NOTA BENE

Stabilimenti che effettuano la produzione, commercializzazione e deposito ai fini della commercializzazione degli additivi alimentari, degli aromi e degli enzimi disciplinati dal d.l.gs 25 gennaio 1992 n. 107, dal D.M. 27 febbraio 1996 n. 209, dal DPR 19 novembre 1997 n. 514, dai Regolamenti (CE) 1331/2008, 1332/2008, 1333/2008 e 1334/2008 e s.m.i;

Per quanto riguarda la produzione, l’obbligo del riconoscimento riguarda:
 -Gli stabilimenti in cui si svolgono tutte le fasi del processo dalla materia prima al prodotti finito
 -Gli stabilimenti in cui si svolgono le fasi del processo che partono da intermedi di lavorazione ed esitano nel prodotto finito
 -Le attività di deposito e commercio all’ingrosso di prodotti finiti.
NON RIENTRA nel campo di applicazione di questa procedura:
-La produzione di intermedi di lavorazione
-L’impiego di detti prodotti come ingredienti nella preparazione di altri prodotti
- La vendita al dettaglio al consumatore finale di prodotti confezionati
-L’attività di intermediazione commerciale all’ingrosso di additivi, aromi, enzimi, ossia movimentazione dei prodotti senza deposito (es. commercio on line)

Stabilimenti che effettuano la produzione e il confezionamento di alimenti FSG (Food for Specific Groups) ai sensi del Regolamento (UE) 609/2013, quali:

a) formule per lattanti e formule di proseguimento
b) alimenti a base di cereali e altri alimenti per la prima infanzia
c) alimenti a fini medici speciali, compresi quelli per lattanti
d) sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso
e inoltre:
e) integratori alimentari, disciplinati dalla Direttiva 2002/46/CE, attuata dal decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169 “Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari”
 f) alimenti addizionati di vitamine e minerali, disciplinati dalla Circ. Ministero della Salute del 19/10/2012 e dal Regolamento (CE) n. 1925 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti

Stabilimenti che effettuano la produzione di germogli destinati all’alimentazione umana disciplinati dal Regolamento (CE) 210/2013.

 

Gli operatori del settore alimentare che intendono avviare, negli stabilimenti posti sotto il loro controllo una, o più delle attività soggette a riconoscimento dovranno presentare istanza in bollo tendente a ottenere il riconoscimento al SUAP territorialmente competente per la sede dello stabilimento attraverso la piattaforma digitale http://www.impresainungiorno.gov.it/ (rif. DPR 160/2010).

Le Istanze che dovessero giungere alla casella di Posta Elettronica Certificata del SUAP o di ATS saranno dunque rifiutate, la ricevuta generata automaticamente dal gestore della casella non produce alcun effetto amministrativo ai fini dello svolgimento dell'attività di impresa.

Il SUAP, valutata la completezza formale dell’istanza inoltra la documentazione all'ATS per il procedimento di competenza secondo quanto previsto dal Decreto DG WELFARE di Regione Lombardia n. 19102 del 23/12/2019.

Altre informazioni rilevanti

L’atto di riconoscimento non sostituisce la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), ma ne è propedeutico.

Il rilascio dell’atto è subordinato alla verifica del pagamento della tariffa da parte dell’OSA.

Costo per l'utente

Tariffa su base forfettaria per il Riconoscimento condizionato e definitivo. La tariffa su base forfettaria è pari a € 300.00 (Art. 6, c. 13, lettera a e Allegato 2, sezione 8 del Decreto). Alla tariffa forfettaria viene aggiunta la tariffa calcolata su base oraria qualora il tempo necessario per il controllo ufficiale ecceda le ore incluse nella tariffa forfettaria (tre ore), in relazione alla tipologia, all'organizzazione e alla capacità gestionale dello stabilimento (Art. 6, c. 14 del Decreto).

Tariffa su base forfettaria per l’aggiornamento dell’atto di Riconoscimento. La tariffa su base forfettaria è pari a € 100,00 (Art. 6, c. 13 lettera a e Allegato 2, sezione 8 del Decreto). Alla tariffa forfettaria viene aggiunta la tariffa calcolata su base oraria qualora il tempo necessario per il controllo ufficiale ecceda le ore incluse nella tariffa forfettaria (due ore), in relazione alla tipologia, all'organizzazione e alla capacità gestionale dello stabilimento (Art. 6, c. 14 del Decreto).

Tariffa su base forfettaria per l’aggiornamento dell’atto di Riconoscimento senza sopralluogo. La tariffa su base forfettaria è pari a € 50.00 (Art. 6, c. 13 lettera a e Allegato 2, sezione 8 del Decreto).

Uffici Competenti: SS Sicurezza Alimentare

Nome del responsabile del procedimento
Il responsabile della gestione del procedimento è individuato nel Responsabile della Struttura Semplice competente. 

Termine massimo per la conclusione dell'Iter

Il tempo di evasione della pratica è:

Per il rilascio del riconoscimento condizionato di 30 (trenta) giorni a partire dal giorno in cui l’istanza viene protocollata dall’ATS della Brianza - tenuto conto delle eventuali interruzioni;

Per il rilascio del riconoscimento definitivo di 90 (novanta) giorni dalla data del protocollo dell’atto di riconoscimento condizionato, tenuto conte delle eventuali interruzioni;

Per l’aggiornamento del riconoscimento di 30 (trenta) giorni a partire dal giorno in cui l’istanza viene protocollata dall’ATS della Brianza - tenuto conto delle eventuali interruzioni;

N.B.: l’eventuale richiesta di documentazione integrativa interrompe tali termini

Nome del soggetto a cui è attribuito in caso di inerzia il potere sostitutivo

Direttore SC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione Tel. 0362 304816 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Modalità: invio di una e-mail all'indirizzo di posta elettronica. Si richiede di evidenziare: 1) oggetto della richiesta; 2) nominativi delle persone della ATS già contattate con indicazione della richiesta; 3) Tempi di attesa per la mancata risposta alla precedente richiesta; 4) Nome e Cognome; 5) numero di telefono; 6) e-mail.

Esportazione commerciale di alimenti e bevande

Certificato per l’ esportazione di bevande e alimenti di origine non animale

1. Descizione del procedimento

Per poter esportare alimenti verso Paesi Terzi i produttori italiani devono fornire delle certificazioni sanitarie di accompagnamento che, per i prodotti di origine non animale, sono rilasciate dal Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione.

Il rilascio di tale documentazione avviene a seguito di presentazione di richiesta in carta libera da far pervenire presso gli uffici del Servizio di Igiene degli Alimenti competente  per il territorio.

A tale richiesta dovrà essere allegato un’ elenco dei prodotti da esportare, con indicata la quantità, nonché i relativi certificati di analisi.

In seguito dovrà essere prodotto un documento che attesti la correlazione tra la partita spedita ed il prodotto indicato sul certificato ( ad esempio bolla , documento di trasporto).

2. Costo per l'utente

In fase di definizione

3. Uffici Competenti

Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione

4. Nome del responsabile del procedimento

Il responsabile della gestione del procedimento è individuato nel Responsabile di Unità Operativa cui perviene la richiesta, limitatamente alle attività localizzate nel territorio di competenza dell’Unità Operativa (vedi informazioni contenute nei servizi sopra individuati).

5. Modalità di accesso

I produttori italiani devono fornire adeguate garanzie igienico-sanitarie alle autorità dei Paesi importatori attraverso i certificati sanitari che accompagnano le merci: maggiori dettagli inerenti i requisiti richiesti sono reperibili al link indicato.  Seguirà ad esito di conformità della documentazione necessaria l’ emissione del certificato ufficiale al richiedente.

Certificazioni per l'esportazione

6. Termine massimo per la conclusione dell'Iter

 Il tempo di evasione è di 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

N.B.: l’eventuale richiesta di documentazione integrativa interrompe tali termini

 


Nulla osta per strutture detenzione degli animali d'affezione (L.r. 33/2009)

Nulla osta per strutture detenzione degli animali d'affezione (L.r. 33/2009)

La detenzione degli animali d’affezione (cani e gatti), in numero superiore a 10 soggetti o comunque in numero inferiore a 10 se detenuti a scopo di lucro, è soggetta ad autorizzazione del Sindaco del Comune sede dell’attività, previo parere favorevole del Servizio veterinario dell’ASL competente per territorio.

L’autorizzazione viene rilasciata ai sensi dell’art. 116 della Legge Regionale 33/2009, previa valutazione veterinaria del possesso dei requisiti strutturali e gestionali previsti dalla normativa vigente.

Le strutture, che richiedono il rilascio dell’autorizzazione sopra indicata, sono le seguenti:

strutture pubbliche: canile sanitario, canile rifugio;

strutture private, distinte in:

struttura zoofila: struttura gestita senza finalità di lucro, da enti o associazioni di volontariato o da privati, destinata al ricovero di cani, gatti ed altri animali d’affezione, ceduti da privati, affidati temporaneamente, ceduti dal canile sanitario o dal canile rifugio;

pensione: struttura destinata al ricovero, a scopo di lucro, di cani, gatti e altri animali d’affezione di proprietà;

allevamento: struttura destinata al ricovero e riproduzione, ai fini commerciali, di cani, gatti ed altri animali d’affezione;

struttura amatoriale: struttura gestita da un’associazione di volontariato o da un privato destinata al ricovero, senza scopo di lucro, di cani, gatti ed altri animali d’affezione anche di proprietà altrui.

2. Costo per l'utente e modalità di pagamento :

La prestazione, valutazione della pratica e relativo sopralluogo, è a pagamento secondo le tariffe stabilite dal tariffario regionale in vigore (codice versamento A.02 con tariffa minima di 2 ore) ed è pari a € 102,00.Generalmente  il pagamento viene effettuato dopo il sopralluogo

Attenzione: per il pagamento delle prestazioni non si accettano contanti.

Servizi Veterinari territorialmente competenti per gli adempimenti successivi alla presentazione della richiesta:

Servizio di sanità animale

 Il responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile di Unità Operativa del Servizio di Sanità Animale, territorialmente competente (informazioni relative al Responsabile del procedimento).

3. Modalità di accesso

La persona che intende aprire tale attività, può richiedere all’Ufficio veterinario dell’ASL , previo appuntamento, informazioni sui requisiti strutturali e gestionali previsti dalla normativa vigente.

L’istanza di autorizzazione deve essere inviata al Sindaco, specificando che si richiede l’attivazione di struttura per detenzione animali d’affezione (specificare la tipologia), ai sensi dell’art. 116 della Legge Regionale 33/2009.

Il Servizio Veterinario, su richiesta del Sindaco, esamina la pratica ed effettua un sopralluogo presso la struttura.

A seguito di parere favorevole, il Sindaco rilascia l’autorizzazione per la detenzione di animali d’affezione.

4. Termine massimo in giorni per la conclusione

Entro giorni 30 dal ricevimento della comunicazione da parte del Comune.

5. Modulistica necessaria

La modulistica per la richiesta di autorizzazione è da ricercare sul sito del comune di competenza. Riferimenti normativi  Regolamento n. 2 del 05/05/2008: requisiti strutturali e gestionali.

 

 

Manuale di buone pratiche di igiene per le microimprese alimentari

Progetto di semplificazione dell’autocontrollo

L’Assessorato alla Salute della Regione Lombardia, a seguito delle sollecitazioni giunte dal mondo degli allevatori e produttivo del sistema agroalimentare lombardo, ha emanato la DGR N. 1105/2013 “Disposizioni regionali di indirizzo programmatico in materia di coordinamento, trasparenza e semplificazione dei controlli nel settore della sicurezza alimentare e della sanità pubblica veterinaria”.

Il provvedimento ha come obiettivo il miglioramento dell’efficienza del sistema dei controlli nel settore della sicurezza alimentare e nel contempo la riduzione degli oneri burocratici a carico delle imprese oggi spesso oberate dai costi della burocrazia.

L’attuazione dei provvedimenti contenuti nella delibera sarà un obiettivo prioritario dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL lombarde per il 2014 che si attiveranno per raggiungere tale obiettivo coinvolgendo il mondo dell’Impresa e gli Operatori del settore agroalimentare

 

 

> Manuale di buone pratiche di igiene per le microimprese alimentari

Idoneità degli automezzi e delle rimesse dei carri funebri, sopralluogo, rilascio di idoneità trasporto salma all'estero

Idoneità degli automezzi e delle rimesse dei carri funebri,  sopralluogo, rilascio di idoneità trasporto salma all'estero

1. Descrizione del procedimento

La SC Igiene e Sanità Pubblica verifica la corretta osservanza della normativa vigente per le attività funebri e/o cimiteriali, da parte di Comuni, delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, delle imprese funebri, dei privati cittadini, al fine di assicurare la salvaguardia della salute e dell’igiene pubblica; in particolare:

  • verifica l'attestazione dei requisiti di rispondenza alla normativa di riferimento degli automezzi adibiti al trasporto funebre e della rimesse carri funebri, a seguito di presentazione di Richiesta idoneità automezzi da parte delle Agenzie addette al servizio funebre: l’idoneità ha validità annuale, il rinnovo non è automatico ma deve essere richiesto al SISP prima della scadenza. In caso di esito favorevole verrà rilasciato/aggiornato libretto di idoneità dell'automezzo adibito al trasporto funebre
  • verifica, su richiesta dell’interessato, l’idoneità al trasporto di salme all’estero a seguito del quale rilascia Certificato di idoneità igienico sanitaria.
  • verifica requisiti Sale per il commiato

2. Costo per l'utente e modalità di pagamento     

L’attività conseguente alla richiesta di Idoneità automezzi, e il rilascio di Certificato trasporto salma all’estero prevedono il versamento dei diritti sanitari secondo il Tariffario.

3. Uffici Competenti: SS Tutela del Cittadino

4. Nome del responsabile del procedimento

Il responsabile della gestione del procedimento è individuato nel Responsabile di SS Tutela del cittadino

5. Modalità di accesso

Per la richiesta di rilascio/rinnovo Idoneità carri funebri presentazione di una richiesta scritta, in carta semplice o su carta intestata del richiedente o utilizzando il MODULO 2660  Domanda rilascio/rinnovo idoneità Carri funebri, consegnata a mano o tramite spedizione postale o fax o posta elettronica presso la Segreteria SS Tutela del cittadino, recante l'anagrafica, codice fiscale e/o p. iva e recapito telefonico del richiedente, il tipo e la targa dell'automezzo da autorizzare, la sede ove risulta ricoverato il mezzo, le procedure  messe in atto per garantire la pulizia e sanificazione dei mezzi.

Per la richiesta di trasporto salma all’estero dovrà essere presentata richiesta scritta, in carta semplice o su carta intestata del richiedente o utilizzando il MODULO 2659 Idoneità trasporto salma all’estero richiedibile alla Segreteria delle SS, recante l'anagrafica, codice fiscale e/o p. iva, recapito telefonico del richiedente, sede ove è temporaneamente conservata la salma.

5.   Termine massimo per la conclusione dell'Iter

30 giorni dal ricevimento rispetto alla data del protocollo

Per trasporto salma, secondo tempistiche riportate nella richiesta e comunque entro 30 giorni.

MODULI ALLEGATI

6.  Soggetto a cui è attribuito in caso di inerzia il potere sostitutivo

Direttore del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria

MODALITÀ: invio di una e-mail all'indirizzo di posta elettronica

Si richiede di evidenziare:

1) Nome e Cognome 2) numero di telefono 3) e-mail 4) oggetto della richiesta 5) nominativi delle persone della SC Igiene e Sanità Pubblica eventualmente già contattate per informazioni 6) Tempo trascorso per la mancata risposta alla precedente richiesta.