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Generatori di calore per impianti centrali di riscaldamento. Adempimenti DM 01.12.1975

Il riferimento legislativo degli apparecchi di seguito indicati è il D.M. 1.12.1975. La tabella riporta, in funzione del luogo di installazione e della potenzialità (P in kW), gli adempimenti connessi alle verifiche periodiche dei Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica.

 

OBBLIGO VERIFICA PERIODICA

 

 

luogo di installazione impianto

P ≤ 35 kW

35 kW < P ≤ 116 kW

P > 116 kW

riferimento legislativo

Soggetto verificatore

ambienti di vita (es. abitazioni, ecc.)

No

Sì, solo per impianti installati in immobili per il quale esista, a norma dell'art.1129 del codice civile, l'obbligatorietà della nomina dell'amministratore;

art. 22 D.M. 1.12.1975

ATS

ambienti di lavoro (impianti per riscaldamento ambienti e per produzione acqua calda per servizi[1])

No

No

art. 22 D.M. 1.12.1975

ATS

ambienti di lavoro (impianti asserviti a un processo produttivo[2])

No

No

art. 71, co. 11, d.lgs.n. 81/08 e D.M. 11.04.2011

ATS o Soggetti Abilitati[3]

Tabella 1 generatori di utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica. Tabella adempimenti verifiche periodiche in funzione del luogo di installazione e della potenzialità (P).

 

Per richiedere la verifica è necessario essere in possesso del libretto matricolare rilasciato da ISPESL/INAIL a seguito della verifica di accertamento della conformità al progetto approvato (art. 22 D.M. 1.12.75). La verifica ha periodicità quinquennale a partire dalla data: di rilascio del libretto matricolare o dell'ultima verifica di ATS (modulo richiesta) .

Secondo quanto riportato in tabella, gli impianti installati negli ambienti di lavoro (es. stabilimenti, alberghi, negozi, impianti sportivi, case di cura, ospedali, scuole, uffici pubblici, ecc.) utilizzati solo per il riscaldamento degli ambienti e per la produzione di acqua calda per servizi rientrano nel campo di applicazione del D.M. 1.12.1975 e, pertanto, se gli stessi si caratterizzano per una P superiore a 116 kW, le verifiche possono essere svolte esclusivamente da parte di ATS , come chiarito dal Ministero del lavoro  (circ. 13 agosto 2012 - n. 23).

Per gli impianti di riscaldamento con potenzialità superiore a 116 kW e asserviti a un processo produttivo, in aggiunta al libretto matricolare[4], è necessario essere in possesso anche del verbale di prima verifica periodica[5] rilasciato da INAIL ai sensi dell’art. 71, comma 11 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.

E' possibile, inoltre, consultare il presente documento per facilitare gli utilizzatori negli adempimenti connessi alla messa in servizio e alle successive verifiche da parte di INAIL (ex ISPESL) e delle ATS  (IMPIANTI_TERMICI )

[1] generatori facenti parti di centrali termiche non necessarie all’attuazione di un processo produttivo;

[2] per generatori facenti parti di centrali termiche necessarie all’attuazione di un processo produttivo si intendono gli apparecchi la cui funzione è quella di produrre energia destinata ad impianti/attrezzature impiegati nel ciclo produttivo dell’azienda;

[3] di cui all’art. 71, comma 13 del d.lgs. 81/08 e s.m.i e D.M. 11 aprile 2011.;

[4] gli impianti di riscaldamento, a eccezione del caso di insiemi PED (Pressure equipment directive 2014/68/UE), vengono messi in servizio secondo quanto previsto dal d.m. 1 dicembre 1975; pertanto, gli adempimenti in materia di “comunicazione di messa in servizio” e di “immatricolazione”, di cui al d.m. 11 aprile 2011, si considerano assolti nell’ambito delle procedure di messa in servizio previste dal d.m.1 dicembre 1975 stesso.

[5] per gli impianti di riscaldamento con potenzialità superiore a 116 kW asserviti a un processo produttivo, il datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 71, comma 11 del d.lgs. 81/08 e s.m.i., in conformità alla periodicità stabilita dall’allegato VII al medesimo decreto, deve provvedere a richiedere la prima delle verifiche periodiche dell’impianto utilizzando la procedura telematica INAIL di CIVA.

 

  

TITOLARITA' DELLA FUNZIONVERIFICHE PERIODICHE. TITOLARITA' DELLA FUNZIONE 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circ. 13 agosto 2012 - n. 23, ha chiarito che gli obblighi stabiliti dall’articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. a carico del datore di lavoro, sono riferiti alle attrezzature di lavoro così come definite all’articolo 69, comma 1, lettera a), del D.Lgs.n. 81/08 e s.m.i., ritenendo così che le attrezzature, se non sono necessarie all’attuazione di un processo produttivo, non debbano essere assoggettate alle verifiche periodiche di cui al D.M. 11.04.2011.

Per quanto sopra esposto, si evidenzia che alle centrali termiche non necessarie all’attuazione di un processo produttivo, ad esempio quelle installate nei condomini,  non si applicano le disposizioni del D.M. 11.04.2011, ma continua ad applicarsi il D.M. 01.12.1975.

Pertanto, per questa tipologia di impianti, così come per i serbatoi di GPL (D.M. 23.02.1988 e D.M. 23/09/2004) non asserviti a processi produttivi (ad esempio quelli ad uso domestico), l’unico ente competente per l’esecuzione della verifica è l’ATS (ex ASL).

A titolo esemplificativo, si riporta di seguito un esempio di comportamento anomalo da parte di Soggetto Abilitato non autorizzato alle verifiche periodiche di cui trattati, ed il relativo parere del MLPS.


ESEMPIO COMPORTAMENTO ANOMALO