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Lunedì, 06 Gennaio 2025

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Consultazione pubblica per raccolta di proposte/osservazioni relative al PIAO 2025-2027 sezione: rischi corruttivi e trasparenza.
Giovedì, 02 Gennaio 2025

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Giovedì, 19 Dicembre 2024

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Mercoledì, 18 Dicembre 2024

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Nulla osta per rilascio autorizzazione sanitaria per vendita animali di affezione

La detenzione in struttura commerciale d egli animali d’affezione (cani e gatti) a scopo di vendita,  è soggetta ad autorizzazione del Sindaco del Comune sede dell’attività, previo parere favorevole del Servizio veterinario dell’ATS competente per territorio.

L’autorizzazione viene rilasciata ai sensi dell’art. 116 della Legge Regionale 33/2009, previa valutazione veterinaria del possesso dei requisiti strutturali e gestionali previsti dalla normativa vigente.

2.   COSTO PER L’UTENTE E MODALITA’ DI VERSAMENTO :

La prestazione, valutazione della pratica e relativo sopralluogo, è a pagamento secondo le tariffe stabilite dal tariffario regionale in vigore (codice versamento A.02 con tariffa minima di 2 ore) Generalmente  il pagamento viene effettuato dopo il sopralluogo

Attenzione: per il pagamento delle prestazioni non si accettano contanti.

3.   DENOMINAZIONE DEI SERVIZI - uffici COMPETENTI CON INDIRIZZI / RECAPITI TELEFONICI / ORARI DI APERTURA

Servizi Veterinari territorialmente competenti per gli adempimenti successivi alla presentazione della richiesta:

Servizio di sanità animale

NOME DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Il responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile di Unità Operativa del Servizio di Sanità Animale, territorialmente competente (informazioni relative al Responsabile del procedimento).

 4.   MODALITA' DI ACCESSO

La persona che intende aprire tale attività, può richiedere all’Ufficio veterinario dell’ATS , previo appuntamento, informazioni sui requisiti strutturali e gestionali previsti dalla normativa vigente.

L’istanza di autorizzazione deve essere inviata al Sindaco, specificando che si richiede l’attivazione di struttura commerciale per vednita di animali d’affezione, ai sensi dell’art. 116 della Legge Regionale 33/2009.

Il Servizio Veterinario, su richiesta del Sindaco, esamina la pratica ed effettua un sopralluogo presso la struttura.

A seguito di parere favorevole, il Sindaco  rilascia l’autorizzazione per la vendita di animali d’affezione.

5.   TERMINE MASSIMO IN GIORNI PER LA CONCLUSIONE

Entro giorni 30 dal ricevimento della comunicazione da parte del Comune.

6.   MODULISTICA NECESSARIA

La modulistica per la richiesta di autorizzazione è da ricercare sul sito del comune di competenza. Riferimenti normativi  Regolamento n. 2 del 05/05/2008: requisiti strutturali e gestionali.

 

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