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Richiesta di macellazione a domicilio di suini e ovi-caprini

1. Descrizione del procedimento

La normativa vigente (Decreto Direzione Generale Sanità n. 9405 del 23/10/2012) consente la macellazione presso il domicilio del privato di animali della specie suina e degli ovi-caprini di età inferiore a 6 mesi.

I suini possono essere macellati a domicilio:
- di norma nel periodo novembre – marzo
- in numero massimo di 4 suini per allevamento calcolati dal 1° gennaio al 31 dicembre
- dai soggetti che abbiano allevato l’animale per almeno i 30 giorni precedenti e dai soggetti che acquistino un animale vivo presso un allevamento e che procedano alla macellazione presso il locale annesso all’allevamento stesso.
La macellazione a domicilio dei suini deve in ogni caso essere effettuata da operatori dotati di un adeguato livello di competenze per l’esecuzione di dette operazioni senza causare agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili.
Tutte le parti della carcassa e le frattaglie degli animali macellati, compreso il sangue, saranno successivamente sottoposte ad accurata ispezione dal personale veterinario al fine di giudicarne la loro idoneità al consumo alimentare umano e ad effettuare i prelievi per l’esecuzione dell’esame trichinoscopico.

Gli ovi-caprini di età inferiore a 6 mesi possono essere macellati a domicilio:
- in numero massimo di sei per allevamento calcolati dal 1° gennaio al 31 dicembre. 
- dagli allevatori di ovi-caprini registrati nell’anagrafe zootecnica
- in analogia a quanto previsto per le macellazioni a domicilio dei suini, anche dai soggetti che acquistino un animale vivo presso un allevamento e che procedano alla macellazione presso il locale annesso all’allevamento stesso.
La macellazione a domicilio degli ovi-caprini deve in ogni caso essere effettuata da operatori dotati di un adeguato livello di competenze per l’esecuzione di dette operazioni senza causare agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili; sono comunque vietate modalità di macellazione che non prevedano lo stordimento degli animali (c.d. macellazioni rituali).
Tutte le parti della carcassa e le frattaglie degli animali macellati, compreso il sangue, saranno successivamente sottoposte ad accurata ispezione dal personale veterinario al fine di giudicarne la loro idoneità al consumo alimentare umano.

Le carni ottenute dalla macellazione presso il domicilio del privato devono essere consumate tal quali o previa trasformazione esclusivamente all’interno del nucleo familiare; è pertanto vietata qualsiasi forma di commercializzazione o di cessione delle carni e dei prodotti da essi derivati.

Non è possibile la macellazione presso il domicilio del privato degli animali della specie bovina, degli equini e degli ovi-caprini sopra i 6 mesi di età.

E’ possibile effettuare la macellazione a domicilio sia dei suini che degli ovi-caprini di età inferiore a 6 mesi in presenza di una “persona formata” in possesso di attestazione rilasciata ai sensi del Decreto Regione Lombardia n.9405 del 23/10/2012; in tal caso il prelievo per l’esecuzione dell’esame trichinoscopico nei suini verrà effettuato direttamente dalla “persona formata” e il Veterinario interverrà solo a SEGUITO di segnalazione di rilevo di anomalie da parte della “persona formata”ai numeri di telefono di cui ai punti 4.1 o, in caso di pronta disponibilità di sabato, domenica e festivi, ai seguenti numeri: zona di Lecco 0341 489111 zona di Monza 039 2337000..

2. Unità organizzative responsabili dell'istruttoria

DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
SC IAOA Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile della gestione del procedimento è individuato nel Responsabile del Servizio IAOA

3. Ufficio del procedimento

DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

SC IAOA Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile della gestione del procedimento è individuato nel Responsabile di SC IAOA


4.  Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti alla macellazione a domicilio di suini e ovicaprini

Coloro che intendono macellare a domicilio i suini o gli ovini e caprini di età inferiore a 6 mesi dovranno comunicarlo con almeno due giorni lavorativi di anticipo agli uffici del Dipartimento Veterinario territorialmente competenti al fine di concordare luogo e orario della macellazione in quanto deve essere garantita la visita sanitaria  da parte dal personale veterinario dell’ATS incaricato dell’ispezione subito dopo la macellazione.


Se la macellazione viene effettuata in presenza di “persona formata” si dovrà procedere seguendo le seguenti modalità:
4.1.    La persona che intende macellare a domicilio utilizzando una “persona formata” deve avvisare il Dipartimento di Veterinario almeno 2 giorni prima della macellazione, comunicando i dati richiesti dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30 ai seguenti  numeri di telefono:
0341 482765 – zona di Lecco
039 5916515 – zona di Merate
0341 822118 – zona di Bellano
0396288028/9 – zona di Usmate
0392384614 – zona di Monza
0362996252 –zona di Besana
0362304875 –zona di Desio


4.2.    al momento della comunicazione l’interessato fornisce i seguenti dati: 

  • nominativo del proprietario, indirizzo (via e comune), numero di telefono 
  • codice di allevamento
  •  data di macellazione e numero di capi da macellare 
  • nome e cognome, indirizzo e recapito telefonico della persona formata (qualora la persona formata sia stata abilitata in una ATS diversa dall’ATS della Brianza, deve essere trasmessa preventivamente copia dell’attestato rilasciato da tale ATS ai sensi del D.d.g. 23 ottobre 2012 – n. 9405 – solo in occasione della prima macellazione nell’ATS della Brianza)
  • indirizzo e-mail


4.3.    nel caso di macellazione di suini il personale della Segreteria trasemtte l'istruzione operativa ed il modulo invio campioni e comunica a chi telefona un numero identificativo per ogni macellazione. Questo numero deve essere trascritto dal proprietario del/i suino/i  sulla richiesta di cui al punto 4 e seguirà tutto l’iter dell’esame trichinoscopico. 


4.4.    dopo aver effettuato la macellazione, da ogni suino, deve essere prelevato un campione di almeno 10 grammi di muscolo dal pilastro del diaframma (esclusi grasso e parti fibrose) per l’esame trichinoscopico; il/i campione/i deve/ono essere inserito/i in un sacchetto di plastica pulito.
 Il proprietario compila e sottoscrive il modello di richiesta analisi allegato. 
4.5.    Il proprietario consegna entro 1 giorno (comunque nel primo giorno lavorativo dopo la macellazione) i campioni con la lettera di richiesta compilata in ogni sua parte presso una delle seguenti sedi del Dipartimento Veterinario
Lecco -  Corso Carlo Alberto, 120
Lecco - Via Tubi, 43
Merate – Via San Vincenzo, 6
Bellano - Via Papa Giovanni XXIII, 2
Usmate – via Roma, 85
Monza – via De Amicis,17
Montesiro – via S,Siro 25/A
Desio – via Novara,3
L’orario di consegna è solo al mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 12. 

TARIFFARIO DELL'ATS

5.  Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante

Entro 30 giorni dalla richiesta. Giorno esatto,orario e luogo saranno comunque concordati tra ATS e soggetto richiedente.

6.  Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione
In assenza di comunicazioni da parte del Servizio Veterinario, le carni sono da considerarsi idonee al consumo umano trascorsi quattro giorni lavorativi dal momento della consegna dei campioni alle sedi del Dipartimento


7. Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

Avverso il provvedimento conclusivo del procedimento è ammesso, con il patrocinio di un legale incaricato, ricorso al TAR per la Regione Lombardia, entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione del provvedimento, ai sensi dell’art. 29 e ss. del codice del processo amministrativo (D.L.gs. n.104/2010). In alternativa è ammesso ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data ai sensi del d.P.R. n. 1199/1971.

8. Link di accesso al servizio on line
Per informazioni sul servizio è necessario recarsi e/o contattare gli uffici territoriali dell’ATS della Brianza

9. Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo,

Il responsabile della gestione del procedimento è individuato nel Responsabile di Servizio, limitatamente alle attività localizzate nell’area territoriale di sua competenza. L’esercizio del potere sostitutivo può essere richiesto qualora entro i termini di legge non sia stato adottato il provvedimento amministrativo, laddove non vige la regola del silenzio/assenso, con richiesta motivata indirizzata al Direttore del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale.

 
10. Atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni

Lettera di richiesta del campione


11. Uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso

SC IAOA Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale 

vedasi punto 4

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