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Formazione per Attrezzature Speciali

 

 

Aggiornamento normativo – Accordo Stato-Regioni 59/2025 e DGR Lombardia 4515/2025

Nuovo Accordo Stato-Regioni n. 59/CSR del 17 aprile 2025 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025)

Dal 24 maggio 2025 è in vigore il nuovo Accordo Stato-Regioni n. 59/2025, che sostituisce e abroga i precedenti accordi del 21 dicembre 2011 e del 22 febbraio 2012.
L’Accordo riorganizza in modo unitario la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008, compresa la formazione per operatori di attrezzature di lavoro per le quali è richiesta specifica abilitazione (art. 73, comma 5, D.Lgs. 81/2008).

Ambito e obiettivi

L’Accordo 59/2025 stabilisce criteri comuni per:

  • la durata minima e i contenuti essenziali dei corsi teorico-pratici per ciascuna tipologia di attrezzatura;
  • le modalità di erogazione (in presenza, videoconferenza sincrona o e-learning per la parte teorica);
  • l’obbligo di verifica finale dell’apprendimento, da documentare con verbale e test o colloquio strutturato;
  • la periodicità dell’aggiornamento (ogni 5 anni, salvo diversa indicazione per specifiche attrezzature);
  • il rilascio e la conservazione degli attestati conformi agli standard nazionali.

Principali novità introdotte

  1. Formazione modulare e contestualizzata: i corsi devono tener conto delle caratteristiche dell’attrezzatura, del contesto di utilizzo e dell’esperienza del lavoratore.
  2. Prove pratiche obbligatorie in presenza: le esercitazioni e le verifiche pratiche devono essere effettuate presso sedi attrezzate e con docenti qualificati.
  3. Verifica dell’apprendimento finale obbligatoria: nessun attestato può essere rilasciato senza la verifica conclusiva documentata.
  4. Tracciabilità dei percorsi formativi: ogni corso deve essere identificabile con codice univoco e registrato secondo le procedure previste.
  5. Disposizioni transitorie (art. 11 Accordo 59/2025)
    • I corsi già svolti restano validi se conformi alle disposizioni precedenti.
    • I soggetti formatori devono adeguare entro 12 mesi (entro il 24 maggio 2026) programmi e modalità alle nuove regole.
    • Per le nuove tipologie di attrezzature introdotte dall’Accordo, la formazione deve essere completata entro il medesimo termine.

Periodo transitorio e validità attestati

Durante il periodo transitorio (fino al 24 maggio 2026):

  • è possibile svolgere corsi secondo la precedente normativa, solo se integrati con gli elementi aggiuntivi introdotti dal nuovo Accordo;
  • i corsi completati prima del 24 maggio 2025 mantengono la loro validità, ma gli aggiornamenti dovranno essere effettuati secondo le nuove regole.

Recepimento regionale in Lombardia – DGR n. XII/4515 del 9 giugno 2025

Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. XII/4515 del 9 giugno 2025, la Regione Lombardia ha recepito l’Accordo Stato-Regioni n. 59/2025 e ha approvato l’allegato “Indirizzi ai soggetti formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, vincolante per tutti gli enti accreditati regionali.

L’obiettivo è garantire uniformità, qualità e tracciabilità dei percorsi formativi realizzati nel territorio lombardo.

Contenuti principali della DGR 4515/2025

La DGR prevede che:

  • Gli “Indirizzi ai soggetti formatori” (Allegato B) definiscano requisiti tecnici, didattici e organizzativi dei corsi: requisiti dei docenti, rapporti aula/allievi, durata effettiva, verifica dell’apprendimento, tracciabilità e gestione documentale.
  • I soggetti formatori accreditati in Regione Lombardia devono attenersi a tali indirizzi.
    Il mancato rispetto può compromettere la validità degli attestati rilasciati nel territorio lombardo.
  • Le ATS esercitano attività di vigilanza e controllo ex ante, in itinere ed ex post sull’applicazione dell’Accordo e degli indirizzi regionali.

Documentazione e riferimenti normativi

Corsi organizzati secondo gli accordi del 21 dicembre 2011 e del 22 febbraio 2012

  • Circolare n. 21/SAN/2006
  • Circolare n. 24/SAN/2007
  • Indicazioni operative ai soggetti formatori dei percorsi formativi in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al d.lgs 81/08
  • Modelli per la comunicazione di inizio corso e per la trasmissione dei verbali relativi ai corsi organizzato secondo quanto previsto per i precedenti Accordi Stato Regione:
    • Modelli editabili aggiornati Circolare n. 24/SAN/2007
    • Modelli editabili aggiornati Circolare n. 21/SAN/2006

Corsi organizzati secondo l’Accordo Stato Regioni 59_2025

  • Accordo Stato-Regioni n. 59/CSR del 17 aprile 2025
    “Disposizioni integrative e correttive agli Accordi in materia di formazione alla salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008”
  • DGR Lombardia n. XII/4515 del 9 giugno 2025
    “Recepimento Accordo CSR n. 59/2025 e approvazione Indirizzi ai soggetti formatori”
    Consulta il testo su Regione Lombardia
  • Allegato B – Indirizzi ai soggetti formatori
    (disponibile presso l’Area Formazione ATS Brianza o scaricabile dal sito della Regione Lombardia)
  • Modelli per la comunicazione di inizio corso e per la trasmissione dei verbali relativi ai corsi organizzato secondo il nuovo Accordo Stato Regioni (59/2025)

REGISTRO INFORMATIZZATO REGIONALE

Al fine di costituire il registro informatizzato degli operatori abilitati all’uso delle attrezzature di lavoro ex art. 73 comma 5, del D.Lgs. 81/08, previsto alla lettera B), punto 5 dell’Accordo, il responsabile del progetto formativo trasmette alla ATS competente – quella sul cui territorio si realizza il corso – i dati relativi ai partecipanti idonei, secondo il tracciato elettronico in Allegato 2 della circolare 20/2013.

Per ATS della Brianza le informazioni richieste dovranno essere trasmesse solo ed esclusivamente compilando le schede consultabili accedendo al link di seguito riportato

(attivo dal 21/01/2025): 

https://forms.office.com/e/b95rtgc0jj

o inquadrando il QR Code:

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