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Nome

Amministratore di sostegno

Categoria
Persone con disabilità, anziani, persone con importanti fragilità

Descrizione
L’Amministrazione di Sostegno è un istituto per la tutela delle persone fragili introdotto con la legge 9 gennaio 2004, n.6.
L’Amministratore di Sostegno viene nominato per accompagnare, assistere, rappresentare e proteggere una persona (chiamata beneficiario) che manca in tutto o in parte di autonomia nel compimento di determinati atti. E’ legato al beneficiario da vincoli di solidarietà e fiducia.
 
Chi può fare l’Amministratore di Sostegno?
• una persona designata dal beneficiario o dal genitore
• un familiare
• un volontario o un professionista ritenuto idoneo dal Giudice Tutelare
• il legale rappresentante (o un suo delegato) di un’associazione, di una fondazione, di un’organizzazione di volontariato
• l’amministratore dell’Ente locale
• l’operatore socio-sanitario che non abbia in cura o in carico il beneficiario.
 

 
Chi può presentare il ricorso per la nomina?
La domanda (ricorso), da depositarsi in Tribunale per la nomina dell’Amministratore di Sostegno, può essere presentata da:
• beneficiario stesso
• coniuge
• persona stabilmente convivente
• parenti entro il quarto grado (figli, genitori, fratelli, nonni, zii, cugini)
• affini entro il secondo grado (suoceri, generi, nuore, cognati)
• operatori di servizi socio-sanitari
• tutore o curatore
• Pubblico Ministero
 
Chi sceglie l’Amministratore di Sostegno?
L’Amministratore di Sostegno è scelto dal Giudice Tutelare che tiene conto esclusivamente della tutela e degli interessi del beneficiario.
Il suo nominativo può essere segnalato dal beneficiario o dalle persone che presentano ricorso.
 
Quali atti compie l’Amministratore di Sostegno?
L’Amministratore di Sostegno compie gli atti che sono specificati nel decreto di nomina e che possono riguardare:
• la cura del beneficiario (sostegno nella gestione di attività ordinarie; scelta e gestione di collaboratori familiari; proposta e scelta della collocazione abitativa in struttura residenziale; consenso informato)
• la gestione del suo patrimonio (es. riscossione della pensione, pagamento dell’affitto, di tasse e bollette per utenze, gestione dei risparmi)
• il rendiconto annuale al Giudice Tutelare.
 
L’Amministratore di Sostegno può agire in nome e per conto del beneficiario o supportarlo nelle scelte che può compiere, tenendo conto dei suoi desideri, delle sue aspirazioni e delle sue possibilità, operando sulla base di un vincolo di fiducia che lo lega allo stesso.
 
L’Amministratore di Sostegno deve:
• conoscere e comprendere le aspirazioni, i bisogni, e le esigenze del beneficiario
• evitare atti o scelte che possono rivelarsi dannosi al beneficiario
• agire con diligenza e cura
• informare il beneficiario sugli atti da compiere, confrontarsi con lui e, in caso di disaccordo, informarne il Giudice
• mantenere un rapporto di collaborazione con i Servizi coinvolti.
 
Quanto dura la carica di Amministratore di Sostegno?
Se è un familiare, non ci sono limiti di durata del suo incarico.
Se non è un familiare, la durata del suo incarico può essere precisata nel decreto di nomina e comunque non vi è obbligo di prosecuzione oltre i dieci anni.
L’Amministratore di Sostegno può essere esonerato dall’ufficio, anche su sua richiesta, per amministrazione eccessivamente gravosa e può essere sostituito con altro amministratore. Può essere rimosso o sospeso dall’ufficio se sia stato negligente o inadeguato nell’adempimento dei compiti o abbia abusato dei suoi poteri.
La legge non prevede un compenso economico per le prestazioni svolte dall'Amministratore di Sostegno.
 

 

Per informazioni:

Per gli Ambiti Territoriali di Monza e Vimercate si rimanda al seguente link:

www.tribunale.monza.giustizia.it, cliccare : “servizi per il cittadino”; quindi cliccare “sportelli territoriali per la volontaria giurisdizione”

 

Per l’ Ambito Territoriale di Lecco 

SPORTELLO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO DI LECCO

Lo Sportello riceve tutti i venerdì dalle 15.30 alle 17.30 presso la sede dell'Unione Italiana Ciechi, Corso Matteotti 3/a - Lecco. Lo Sportello è gestito dalla Federazione Coordinamento Handicap Lecco.

Si accede allo sportello tramite appuntamento da fissare attraverso:

Ufficio Protezione Giuridica – ASST di Lecco
tel. 039/9514505 - 039/9514533

e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Orari: Lunedì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00 Martedì dalle 14.00 alle 16.00

 

SPORTELLO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO DI LECCO (GLAS)

Lo Sportello riceve indicativamente tutti i sabati dalle 09.00 alle 12.00 e indicativamente i martedì dalle 15.00 alle 17.30 presso la sede AVIS Viale Montegrappa, 8 - Lecco. Lo Sportello è gestito da volontari amministratori di sostegno e fornisce un aiuto solo per la compilazione e verifica del resoconto.

Si accede allo sportello tramite appuntamento da fissare attraverso:

Ufficio Protezione Giuridica – ASST di Lecco
tel. 039/9514505 - 039/9514533

e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Orari: Lunedì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00 Martedì dalle 14.00 alle 16.00

 

SPORTELLO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO di PADERNO D’ADDA

Lo Sportello di Paderno d’Adda è aperto il primo ed il terzo venerdì del mese dalle 9.00 alle ore 12.00 presso la sede AUSER di Paderno d'Adda in piazza Vittoria n. 4 - Paderno d'Adda. Lo Sportello è gestito a cura dell’Associazione Auser di Paderno d’Adda.

Si accede allo sportello tramite appuntamento da fissare attraverso: 

Ufficio Protezione Giuridica – ASST di Lecco
tel. 039/9514505 - 039/9514533
e-mail: protezionegiuridica@asst-lecco.it

Orari: Lunedì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00 Martedì dalle 14.00 alle 16.00