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Riconoscimento comunitario per gli stabilimenti i che trasformano, trattano, immagazzinano e commercializzano Sottoprodotti di Origine Animale (SOA) e/o Prodotti Derivati (PD) in ambito Nazionale C

1. Descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili

Le operazioni relative a sottoprodotti di origine animale che presentano un livello di rischio  per la salute pubblica e degli animali devono  essere svolte solo negli stabilimenti o negli impianti preventivamente riconosciuti per tali operazioni dall’autorità competente, dietro presentazione di informazioni e previa ispezione in loco che dimostri che saranno rispettate le prescrizioni del regolamento 1069/2009 e s.m.i. relative all’infrastruttura , alle attrezzature e alle procedure operative dello stabilimento o dell’impianto, in modo da limitare adeguatamente eventuali rischi per la salute pubblica e degli animali derivanti dal processo impiegato
Tuttavia, il riconoscimento non è  necessario per gli stabilimenti o gli impianti di trasformazione o manipolazione di determinati materiali sicuri o resi tali, quali i prodotti trasformati o l’attività di trasporto,  in modo da non rappresentare più un rischio  per la salute pubblica o degli animali. Tali stabilimenti o impianti devono  essere comunque registrati in modo da consentire di controllare in modo ufficiale i flussi dei sottoprodotti o prodotti derivati, e garantirne la rintracciabilità.

Il Regolamento (CE) 1069/2009 si applica:
ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati che sono esclusi dal consumo umano in forza della legislazione comunitaria;
e ai seguenti prodotti che, in seguito alla decisione di un operatore, che è irreversibile, sono destinati a fini diversi dall’alimentazione umana:
-    prodotti di origine animale che possono essere destinati al consumo umano a norma della legislazione comunitaria;
-    materie prime per la produzione di prodotti di origine animale.
Il Regolamento (CE) 1069/2009 non si applica:
-    Attività che comportano la produzione di sottoprodotti di origine animale in allevamenti registrati in Banca Dati Nazionale, o altri locali in cui gli animali sono tenuti, allevati o assistiti, come i canili, gli esercizi commerciali per la vendita di animali, i giardini zoologici, le strutture veterinarie. “Eventuali attività di raccolta e stoccaggio per conto terzi, presso le succitate strutture, sottostanno a tutti gli obblighi previsti dal suddetto regolamento (registrazione o riconoscimento)”;
-    Immissione sul mercato e distribuzione all’utente finale di fertilizzanti organici in confezioni pronte per la vendita di peso non superiore ai 50 kg.;
-    Impianti di incenerimento e coincenerimento, autorizzati ai sensi del D.Lgs.11 maggio 2005 n. 133 (attuazione della Direttiva 2000/76/CE in materia di incenerimento rifiuti);
-    Impianti di biogas e compostaggio, annessi all’azienda agricola, qualora introducano stallatico, comprendente anche gli effluenti di allevamento così come definiti dal DM 7 aprile 2006, prodotti dalla stessa azienda (stesso codice aziendale) e/o consorzi interaziendali, come unico ed esclusivo sottoprodotto di origine animale in conformità al DM 7 aprile 2006,;
-    Impianti di biogas e compostaggio non annessi ad allevamento di animali, qualora introducano esclusivamente rifiuti di cucina e ristorazione di categoria 3 di cui all’articolo 10 lettera p) del Regolamento (CE) 1069/2009 o miscele di tali rifiuti con stallatico, contenuto del tubo digerente separato da quest’ultimo, latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, sottoprodotti derivanti da processi di trattamento e trasformazione del latte, colostro, prodotti a base di colostro, uova, prodotti a base di uova e sottoprodotti di origine animale di cui all’articolo 10, lettera f) del Regolamento (CE) 1069/2009 trasformati conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, lettera m) del Regolamento (CE) 852/2004;
-    Impianti di biogas e compostaggio annessi alle aziende lattiero-casearie nel caso in cui introducano sottoprodotti di origine animale derivanti da processi di trattamento e trasformazione del latte proveniente dal medesimo impianto;
-    Immissione sul mercato e distribuzione all’utente finale di fertilizzanti organici in confezioni pronte per la vendita di peso non superiore ai 50 kg;
-    Attività di trasporto di stallatico ai fini dell’utilizzazione agronomica tra due punti situati nella stessa azienda zootecnica o tra aziende ed utilizzatori di stallatico all’interno del territorio nazionale;
-    Operatori che commercializzano FOA costituiti esclusivamente dai seguenti PD: stallatico trasformato,residui della digestione e compost;
-    Concimi organo minerali la cui componente organica è costituita dai FOA di cui al punto precedente;
-    Concimi organo - minerali la cui composizione prevede una quota di azoto organico derivato anche da proteine animali trasformate, da farine di carne ed ossa, da proteine idrolizzate diverse da quelle dell’allegato IV capo II. A.a punto IV Reg. CE 999/2001 inferiore o uguale al 4%;
-    La registrazione per l’attività di trasporto, ai sensi dell’articolo 23 del Regolamento (CE) n. 1069/2009, riguarda esclusivamente le imprese la cui attività, nell’ambito del Regolamento stesso, consista unicamente nel trasporto di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati. La suddetta registrazione non è dovuta per l’attività di trasporto effettuata da imprese che trattano o generano sottoprodotti già riconosciute/registrate per altre attività nel settore dei sottoprodotti di origine animale e degli alimenti
•    IMPIANTI SOGGETTI A RICONOSCIMENTO
Sono soggetti a RICONOSCIMENTO ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009 art 24 gli impianti che svolgono le seguenti tipologie di attività secondo la nomenclatura prevista a livello comunitario:
-    Trasformazione, che opera secondo i metodi di trasformazione dall’1 al 7 o con metodi alternativi;
-    Incenerimento e co-incenerimento, diversi da quelli riconosciuti ai sensi delle direttiva 2000/76/CE (normativa ambientale);
-    Combustione di sottoprodotti e prodotti derivati;
-    Produzione di alimenti per animali da compagnia;
-    Produzione di fertilizzanti organici ed ammendanti;
-    Compostaggio e biogas;
-    Manipolazione dei sottoprodotti di origine animale a seguito della raccolta mediante le seguenti operazioni:
•    Selezione;
•    Taglio;
•    Refrigerazione;
•    Congelamento;
•    Salatura;
-    Asportazione delle pelli e del materiale specifico a rischio;
-    Magazzinaggio dei sottoprodotti di origine animale (ex transito);
-    Magazzinaggio di prodotti derivati se destinati ad essere:
•    usati come mangimi, eccetto gli stabilimenti riconosciuti o registrati ai sensi del Reg. 183/2005;
•    usati come fertilizzanti organici o ammendanti (farine tal quali), escluso il magazzinaggio in un luogo di diretta applicazione.
•    Smaltiti in discarica o mediante incenerimento o coincenerimento
•    Usati come combustibile
Analoga procedura deve essere seguita per:
•    aggiornamento del riconoscimento nel caso in cui un’impresa già in possesso di riconoscimento intenda iniziare presso lo stesso stabilimento una nuova attività non ricompresa tra quelle già autorizzate
•    modifiche strutturali o impiantistiche nel caso in cui un’impresa già in possesso di riconoscimento intenda apportare allo stabilimento delle modifiche senza iniziare una attività non ricompresa tra quelle già autorizzate
•    voltura del riconoscimento per cambio di ragione sociale dell’impresa nel caso in cui la titolarità dell’impresa a cui è intestato il riconoscimento venga cambiata per modifiche alla ragione sociale, cambio di proprietà, ecc.
•    comunicazione di sospensione o cessazione dell’attività nel caso in cui l’impresa decida per propri motivi di sospendere temporaneamente o cessare definitivamente l’attività per la quale è stato rilasciato il riconoscimento.

IMPIANTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE
sono invece soggetti a Registrazione ai sensi del Regolamento (CE) (CE) 1069/2009 ,  gli impianti che svolgono le seguenti attività:
-    Trasporto;
-    Oleochimico;
-   Lavorazione di sottoprodotti o prodotti derivati, per scopi diversi dall’alimentazione degli animali (art. 36), (ex impianti tecnici), ad esempio:
•    concerie
•    attività di tassidermia
•    lavorazione di lana, peli, piume, setole di suini
•    lavorazione di ossa per produzione di porcellana, colle, gelatine
•    altri utilizzatori di sottoprodotti di origine animale solo qualora l’attività consista unicamente nel trasporto di SOA e p.d. e non sia anche associata ad altre attività inerenti i SOA o gli alimenti, per le quali l’operatore sia già registrato/riconosciuto con stessa od altra normativa
-    Uso di sottoprodotti per l’alimentazione degli animali in deroga (impieghi speciali, art. 18)
-    Centri di raccolta, (definiti all’Allegato I, punto 53 del Reg. UE n. 142/2011 );
-    Produzione di cosmetici, dispositivi medici, diagnostici, medicinali e medicinali veterinari (art.33) (ex impianti tecnici);
-    Immissione in commercio (intermediari e commercianti);
-    Impiego di sottoprodotti o prodotti derivati in esposizioni, attività artistiche o di ricerca, a fini diagnostici o istruttivi commercianti ed intermediari di FOA contenenti almeno uno dei seguenti PD: proteine animali trasformate, farine di carne ed ossa, proteine idrolizzate;

2. Unità organizzative responsabili dell'istruttoria

DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

SC IAPZ igiene allevamenti e produzioni zootecniche
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile della gestione del procedimento è individuato nel Responsabile di SC IAPZ

3. Ufficio del procedimento

DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
SC IAPZ igiene allevamenti e produzioni zootecniche 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile della gestione del procedimento è individuato nel Responsabile dI SC IAPZ 


4. Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino
Per ottenere il riconoscimento è necessario presentare domanda al Dipartimento Veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale dell’ATS della Brianza al Servizio igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (SIAPZ) .
La delibera regionale 29 dicembre 2016, n. 6077 dispone che le istanze e comunicazioni di cui al Reg. 1069/2009  siano trasmesse in modalità telematica al SUAP del territorio, il quale provvede all’inoltro all’ATS quale ente competente per i procedimenti in oggetto.
Pertanto a partire dal 1° luglio 2017 le domande non possono più essere presentate direttamente in formato cartaceo al Servizio competente ma devono essere presentata on-line al SUAP competente mediante il portale “Impresainungiorno”.
L’utente, imprenditore o soggetto da lui delegato, accede al portale attraverso il link www.impresainungiorno.gov.it  dove, previa registrazione, è possibile inserire la domanda e  sottoscrivere le varie dichiarazioni o allegare autocertificazioni in merito al rispetto delle norme vigenti correlate alla tipologia di attività operatori di impianto per cui si chiede il riconoscimento e/o altri documenti richiesti e necessari
•    Gli operatori del settore dei sottoprodotti di origine animale che intendono presentare la domanda di riconoscimento devono inviarla in modalità telematica al S.U.A.P. territorialmente competente, contestualmente alla S.C.I.A.
•    Si precisa, infatti, che il provvedimento di riconoscimento costituisce un prerequisito allo svolgimento dell’attività; pertanto è necessario presentare una S.C.I.A. “condizionata” (art. 19-bis, co. 3, L. 241/1990) al rilascio del provvedimento di riconoscimento.
•    Il S.U.A.P., dopo una verifica formale, trasmette immediatamente (di norma entro 5 giorni) e in modalità telematica l’istanza all’A.T.S., Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale, quale autorità competente.
•    Ogni richiesta, comunicazione e scambio documentale tra l’operatore e l’A.T.S. deve passare attraverso il S.U.A.P.
•    L’A.T.S. verifica la correttezza e la completezza dell’istanza e dei relativi allegati e, nel caso in cui riscontri una carenza documentale, richiede all'interessato tramite il S.U.A.P. la documentazione integrativa.
•    L’A.T.S., se previsto, esegue il sopralluogo per la verifica dei requisiti adottando, in caso di esito favorevole il provvedimento di riconoscimento condizionato
•    Entro 3 mesi dalla concessione del riconoscimento condizionato l’A.T.S. effettua un secondo sopralluogo e, qualora risulti che lo stabilimento soddisfi gli altri requisiti previsti dalla normativa, rilascia il decreto di riconoscimento definitivo (che conferma il numero già attribuito), provvedendo alla notifica dell’atto al richiedente attraverso il S.U.A.P..
•    Se lo stabilimento non soddisfa ancora tutti i requisiti, l’A.T.S. può prorogare il provvedimento di riconoscimento condizionato, la cui durata non può tuttavia superare un totale di 6 mesi. La proroga viene trasmessa dall’A.T.S. all’operatore attraverso il S.U.A.P.
•    Se lo stabilimento dopo la proroga non soddisfa ancora i requisiti  l’A.T.S.  formalizza il  diniego al  provvedimento di riconoscimento  e lo  trasmette  all’operatore attraverso il S.U.A.P.

L’attività può essere intrapresa solo se l’utente/imprenditore  ha conseguito il riconoscimento dell’impianto.
Avverso il provvedimento conclusivo del procedimento è ammesso ricorso al TAR per la Regione Lombardia, entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione del provvedimento, ai sensi dell’art. 29 e ss. del codice del processo amministrativo (D.L.gs. n.104/2010). In alternativa è ammesso ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data ai sensi del d.P.R. n. 1199/1971.
MODALITA’ DI ACCESSO – REGISTRAZIONE
•    Gli operatori che intendono presentare la domanda di registrazione devono inviarla in modalità telematica al S.U.A.P territorialmente competente, contestualmente alla S.C.I.A.
•    Il S.UA.P., dopo una verifica formale con esito positivo, trasmette in modalità telematica l’istanza all’A.T.S., Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale, quale autorità competente.


5. Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante

Il termine è fissato 30 giorni dall’invio della domanda, fatto salvo carenze o non conformità  sia delle  documentazioni inoltrate  dal richiedente  sia dei requisiti  relativi all’impianto o  all’attività  che interrompono  i termini per la conclusione del procedimento.

6.Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione
Il procedimento di Richiesta di riconoscimento e o Registrazione impianti o attività che trattano sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati dai sottoprodotti di origine animale non può essere sostituito da una auto dichiarazione dell’OSA;


7. Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

Avverso il provvedimento conclusivo del procedimento è ammesso, con il patrocinio di un legale incaricato, ricorso al TAR per la Regione Lombardia, entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione del provvedimento, ai sensi dell’art. 29 e ss. del codice del processo amministrativo (D.L.gs. n.104/2010). In alternativa è ammesso ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data ai sensi del d.P.R. n. 1199/1971.

8.  Link di accesso al servizio on line
www.impresainungiorno.gov.it  

9. Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari
E’ previsto il pagamento di una tariffa come indicato nel Tariffario dell’ATS della Brianza la tariffa deve essere versata prima del rilascio del provvedimento di riconoscimento definitivo mediante:
pagoPA

10. Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
Il responsabile della gestione del procedimento è individuato nel Responsabile di Servizio, limitatamente alle attività localizzate nell’area territoriale di sua competenza. L’esercizio del potere sostitutivo può essere richiesto qualora entro i termini di legge non sia stato adottato il provvedimento amministrativo, laddove non vige la regola del silenzio/assenso, con richiesta motivata indirizzata al Direttore del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale.


11. Atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria
In ossequio ai principi della de materializzazione del procedimento amministrativo, tutto il procedimento è compilabile online all’indirizzo www.impresainungiorno.gov.it


12. Uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze

SC IAPZ igiene allevamenti e produzioni zootecniche