USO IN SICUREZZA ATTREZZATURE E IMPIANTI
Di seguito sono riportati diversi elaborati aventi il fine di informare i portatori di interesse circa gli adempimenti relativi alla sicurezza impiantistica di: apparecchi di sollevamento cose e persone, attrezzature in pressione e impianti di riscaldamento, impianti elettrici, ascensori e montacarichi.
Attrezzature per il sollevamento
Attrezzature per il sollevamento. Esclusioni
Attrezzature per il sollevamento. Controlli
Attrezzature in pressione
Attrezzature in pressione. Esoneri
Ascensori e montacarichi
Impianti elettrici
Indagine supplementare
In aggiunta ai controlli, la vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro prevede l’obbligo di effettuazione della cd indagine supplementare. L ’indagine supplementare consiste nell’attività finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, prodottisi nell’utilizzo delle attrezzature di lavoro, messe in esercizio da oltre 20 anni, nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali. Devono essere sottoposte a verifica supplementare tutti gli apparecchi di sollevamento di tipo mobile o trasferibile oltre ai ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato che siano stati messi in servizio in data antecedente a 20 anni.
Tali ispezioni sono disposte dagli utilizzatori o dai proprietari delle suddette attrezzature. Il Ministero del lavoro, attraverso la circolare del 23 maggio 2013, n. 18, ha chiarito i contenuti minimi di tale attività.
Il Gruppo di Approfondimento Tecnico (G.A.T.) - APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO di Regione Lombardia ha ulteriormente approfondito l'analisi della Circolare del MLPS N°. 18 del 23 maggio 2013. Circa i contenuti minimi della indagine supplementare, fissati dalla citata Circolare, il G.A.T. si è interrogato a proposito della obbligatorietà della effettuazione delle prove non distruttive di cui al punto b) della citata circolare determinando che l'indagine supplementare deve necessariamente contenere, oltre all'esame visivo, anche le risultanze delle prove non distruttive, che a seconda dei risultati dell'esame visivo, saranno effettuate con il metodo che il tecnico incaricato ha valutato più idoneo e opportuno secondo le norme tecniche applicabili. ( VERBALE RIUNIONE)