Esenzione dal pagamento del ticket per eta’ e per reddito
Alcune condizioni personali e sociali, associate a determinate situazioni reddituali, danno diritto all’esenzione sulle prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio, sulle altre prestazioni specialistiche ambulatoriali e, in alcuni casi, sui medicinali.
Chi può avere l’esenzione per reddito/età?
Queste sono le categorie che hanno diritto alla esenzione:
codice regionale |
descrizione |
esenzione |
E01 |
Assistito di età > 65 anni e assistito di età < 6 anni, appartenente ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a € 36.151,98. |
Specialistica Ambulatoriale
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E03 |
Titolari di assegno (ex pensione) sociale e loro familiari a carico |
Specialistica Ambulatoriale
Farmaceutica
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E04 |
Titolari di pensione al minimo, di età superiore a 60 anni, e loro familiari a carico, con reddito familiare inferiore a € 8.263,31, incrementato a € 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico. |
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E05 |
Assistito di età > 65 anni e reddito complessivo familiare fiscale tra € 36.151,98 ed € 38.500,00. |
ESENZIONE REGIONALE Specialistica Ambulatoriale
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E14 |
Cittadini di età uguale o superiore a 66 anni e appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo lordo non superiore a € 18.000 euro.
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ESENZIONE REGIONALE Farmaceutica
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L’esenzione E11 è valida, per tutti i minori di 14 anni iscritti al Servizio Sanitario Regionale, indipendentemente dal reddito, ed è registrata automaticamente in anagrafe regionale, con disponibilità di lettura da parte del medico prescrittore.
Non è previsto il rilascio di attestato all’avente diritto.
codice regionale |
descrizione |
esenzione |
E11 |
Soggetti minori di 14 anni, indipendentemente dal reddito familiare L'esenzione ha validità fino al compimento del 14° anno di età. |
ESENZIONE REGIONALE Specialistica Ambulatoriale
Farmaceutica
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codice regionale |
descrizione |
esenzione |
E02 |
Disoccupati e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a € 8.263,31, incrementato a € 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516,46 per figlio a carico. Migranti provenienti dal Nord Africa, quali profughi in avvio di procedura di richiesta di asilo (l’esenzione viene rilasciata con scadenza di 6 mesi, non rinnovabile) |
Specialistica Ambulatoriale
Farmaceutica
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E12 |
Disoccupati iscritti agli elenchi anagrafici ai Centri per l'impiego e loro familiari a carico appartenenti a nucleo familiare con reddito complessivo fiscale pari o inferiore a € 27.000. |
ESENZIONE REGIONALE Specialistica Ambulatoriale
Farmaceutica
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E13
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a. Lavoratore in cassa integrazione straordinaria b. Lavoratore in cassa integrazione in deroga c. Lavoratore in mobilità, che percepisca una retribuzione, comprensiva dell'integrazione salariale, non superiore ai massimali mensili previsti dalla Circolare dell'INPS n. 20 del 8/2/2012 per la cassa integrazione e i familiari fiscalmente a loro carico. |
Per “disoccupato”, ai fini del riconoscimento del diritto di esenzione, si intende esclusivamente il soggetto che abbia cessato un’attività di lavoro dipendente, non ne abbia un’altra in corso e sia iscritto all’ufficio dell’impiego in cerca di nuova occupazione. [...] non può essere considerato disoccupato il soggetto che, pur svolgendo un’attività lavorativa, conserva l’iscrizione al Centro per l’impiego per non avere superato nel corso dell’anno un certo limite di reddito ( Circolare di Regione Lombardia del 22.05.2015).
Non può quindi essere considerato disoccupato il soggetto che non abbia mai svolto un’attività lavorativa, il soggetto che abbia cessato un’attività lavorativa autonoma, il lavoratore che rimanga iscritto al centro per l’impiego come disoccupato in quanto percepisce un reddito escluso da imposizione.)
codice regionale |
descrizione |
esenzione |
E30 |
Soggetti in possesso di esenzione per malattia cronica, che appartengono ad un nucleo familiare con reddito complessivo, riferito all’anno precedente, non superiore a €46.600,00 (incrementato in funzione della composizione del nucleo familiare) |
ESENZIONE REGIONALE Farmaceutica
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E40 |
Soggetti in possesso di esenzione per malattia rara, che appartengono ad un nucleo familiare con reddito complessivo, riferito all’anno precedente, non superiore a € 46.600,00 (incrementato in funzione della composizione del nucleo familiare) |
ESENZIONE REGIONALE Farmaceutica
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