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Strutture turistico ricettive

 Strutture turistico ricettive

1.  Descrizione del procedimento

La SC Igiene e Sanità Pubblica effettua la valutazione della documentazione presentata attraverso SCIA per strutture turistico-ricettive ed espleta eventuale attività di vigilanza, comprendente il sopralluogo e la successiva comunicazione dell’esito al Comune/SUAP.

La SC di igiene e Sanità Pubblica verifica la sussistenza dei requisiti igienico - sanitari di locali, arredi, attrezzature, dotazioni tecniche e procedure destinate allo svolgimento delle attività di cui sopra secondo programmazione e gradazione del rischio per la salute associato alla tipologia delle prestazioni erogate.

Presso la SS Tutela del cittadino è possibile richiedere informazioni circa requisiti normativi necessari per lo svolgimento dell’attività di inviando una mail.

2. Costo per l'utente      

L’attività conseguente alla presentazione di SCIA prevede il versamento dei diritti sanitari il cui importo e modalità di versamento devono essere richiesti alle segreterie territoriali.

3. Uffici Competenti: SS Tutela del cittadino 

4. Nome del responsabile del procedimento

Il responsabile della gestione del procedimento è individuato nel Responsabile di SS Tutela del cittadino

5. Modalità di accesso

L’esercizio di un’attività turistico ricettiva può essere esercitata previa Segnalazione Certificata di inizio attività (SCIA) presso il SUAP del Comune, prima dell’inizio o della modifica, sospensione, ripresa, cessazione di un’attività e, la sua presentazione – avvenuta in modo corretto e completo – accompagnata dalla ricevuta inviata telematicamente, costituisce titolo necessario per intraprendere l’esercizio dell’attività e/o le modifiche intraprese.

Pertanto nulla dovrà essere presentato alla SC Igiene e Sanità Pubblica in quanto sarà il SUAP stesso a trasmette telematicamente la documentazione presentata a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento amministrativo per le eventuali verifiche di competenza.

6. Termine massimo per la conclusione dell'Iter

Il SUAP in caso di accertata carenza dei requisiti autocertificati, nel termine di 60 GIORNI dalla data di ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dal SUAP, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Pertanto la SC Igiene e Sanità Pubblica competente per la prestazione in oggetto, successivamente al ricevimento della SCIA da parte del SUAP, effettuerà un controllo per verificare quanto indicato nella documentazione ricevuta entro i 60 GIORNI di cui sopra, espletando eventuali sopralluoghi di verifica e comunicando eventuali carenze di requisiti al SUAP/Sindaco per l’adozione dei conseguenti provvedimenti.