Animali all'estero - Rilascio di documenti per l’espatrio di animali al seguito dei viaggiatori - Passaporto animali
1. Descrizione del procedimento
Il Regolamento della Comunità Europea n. 576/2013 e n. 577/2013, prevede che coloro che intendono recarsi all’estero portando con sé animali di proprietà (cani, gatti e altre specie d’affezione), devono munirsi del passaporto per cani gatti e furetti e/o del certificato internazionale di espatrio per le altre specie animali d’affezione.
Il rilascio del passaporto viene effettuato solo su appuntamento, previa verifica della seguente documentazione inviata via mail agli indirizzi delle sedi territoriali competenti indicati a questa pagina Sedi Territoriali Veterinaria (ats-brianza.it) come da indicazioni riportate al punto 4.:
- attestazione di avvenuto pagamento della prestazione, secondo le modalità indicate al punto 9.;
- fotocopia carta d’identità del proprietario;
- certificato d’iscrizione del cane/gatto/furetto all’Anagrafe Animali d'Affezione della Lombardia, attestante l’identificazione dell’animale mediante microchip. Il passaporto può essere rilasciato anche per un cane identificato con tatuaggio, purchè ben leggibile ed applicato all’animale prima del 01/07/2011;
- Certificato attestante l'avvenuta lettura del microchip da parte di medico veterinario
L'attestazione di avvenuta vaccinazione antirabbica (per cane/gatto/furetto) effettuata da almeno 21 giorni e da non più di 12 mesi. La vaccinazione antirabbica deve essere fatta sul cane di età superiore alle 12 settimane (3 mesi). Cani di età inferiore alle 12 settimane non possono essere portati all’estero è un requisito per la movimentazione degli animali domestici verso paesi della Comunità Europea e Paesi terzi.
Ci sono però alcuni Paesi che hanno concesso una deroga a questo e permettono l’ingresso di animali di età inferiore alle 12 settimane e senza vaccinazione antirabbica. Al momento tali Paesi sono: Austria, Bulgaria, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Croazia, Lituania, Lussemburgo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Svizzera. In questi casi deve essere compilata l’autodichiarazione prevista dal Reg. UE 577/2013.
La validità della vaccinazione è stabilita dalla Ditta produttrice a seconda del tipo di vaccino (esempio Rabisin e Nobivac validità 3 anni). Si ricorda che la validità del passaporto è subordinata al richiamo del vaccino, effettuato prima della scadenza della precedente vaccinazione. Pertanto se il richiamo viene effettuato dopo la scadenza della precedente vaccinazione, il passaporto è valido per l’espatrio solo dopo che saranno trascorsi 21 giorni dall’ultima vaccinazione.
Si specifica che una vaccinazione antirabbica praticata all’animale prima della sua identificazione ed iscrizione all’anagrafe degli animali da affezione regionale, non ha alcuna validità.
Nel caso in cui un animale dovesse essere portato in un Paese Terzo e poi rientrare in Italia, è richiesta la titolazione degli anticorpi per la rabbia. L’animale, dopo 30 giorni dalla vaccinazione antirabbica deve essere cioè sottoposto a prelievo di sangue presso un veterinario libero professionista, per la titolazione anticorpale. L’esito del prelievo (>0,5UI/ml) deve essere registrato alla sezione VI del passaporto ad opera di un Veterinario libero professionista o da un Veterinario Ufficiale dell’ATS/ASL qui in Italia.
Nel caso in cui il prelievo per la titolazione anticorpale fosse effettuato nel Paese Terzo, è necessario verificare che il laboratorio di analisi sia riconosciuto dall’UE. Inoltre il rientro in Italia è consentito dopo 3 mesi dall’effettuazione del prelievo.
In deroga a quanto sopra descritto vi sono alcuni Paesi Terzi, che hanno fornito garanzie sanitarie per i cui ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 576/2013 e dell’ allegato II parte I e II del Reg. (UE) n. 1219/2014, è consentito il rientro in Italia senza aver effettuato la titolazione anticorpale.
Se l’animale viene condotto in un Paese Terzo è inoltre obbligatorio l’esame clinico, da riportare alla sezione X del passaporto, sulla base del certificato di buona salute redatto dal veterinario libero professionista. Una copia del certificato è mantenuto agli atti presso gli uffici veterinari dell’ATS.
Se l’animale viene condotto in uno dei seguenti Paesi: Finlandia, Regno Unito, Irlanda e Malta, oltre alla vaccinazione antirabbica effettuata da almeno 21 giorni (se prima vaccinazione), deve essere sottoposto a trattamento contro l’echinococco effettuato entro un periodo non superiore a 120 ore (5 giorni) e non inferiore a 24 ore prima della data prevista di entrata in tale Stato membro o in una sua parte (Reg. UE n. 1152/2011 e s.m.i.).
Nel caso di destinazione verso Paesi Terzi, il proprietario dell'animale è bene che si informi presso l’Ambasciata, di ulteriori certificazioni sanitarie previste dal paese di destinazione.
Un passaporto rilasciato prima dell’effettuazione della vaccinazione antirabbica acquisisce validità all’effettuazione della vaccinazione antirabbica ed alla sua validità temporale (21 giorni e massimo 1 anno o 3 anni a seconda del vaccino).
Un passaporto rilasciato prima dei 21 giorni dall’effettuazione della vaccinazione antirabbica, riporterà alla sezione V la data di vaccinazione, la data di inizio validità e la data termine validità.
ATTENZIONE: il passaporto è rilasciato solo al proprietario dell’animale che risulta dal certificato di iscrizione nell’anagrafe regionale o da suo delegato, in possesso di delega formale e copia di documento d’identità del proprietario.
2. Unità organizzative responsabili dell'istruttoria
DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
SC Igiene Urbana Veterinaria e prevenzione del randagismo - SIUV
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile della gestione del procedimento è individuato nel Responsabile di SIUV
Per conoscere orari e contatti della sede più vicina ? Cliccare QUI selezionando il comune di appartenenza
3. Ufficio del procedimento
DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
SC Igiene Urbana Veterinaria e prevenzione del randagismo - SIUV
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile della gestione del procedimento è individuato nel Responsabile del Servizio IUV
4. Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni
Il rilascio del passaporto è solo su appuntamento e non occorre portare con sé l'animale.
Il proprietario/detentore invia la richiesta agli indirizzi indicati a questa pagina Sedi Territoriali Veterinaria (ats-brianza.it) allegando la documentazione sopra indicata (vedi punto 1). Nel testo della mail, il richiedente deve indicare il proprio Comune di residenza, un recapito telefonico e la destinazione per cui richiede il passaporto. Il personale amministrativo, competente per territorio a seconda della residenza del proprietario, prende in carico la richiesta, verificando la validità della documentazione presentata e in caso di riscontro di non conformità o documentazione mancante, comunica al richiedente la documentazione da regolarizzare. A seguito di presentazione di documentazione regolare, il personale amministrativo comunica al proprietario la data e ora in cui recarsi all’Ufficio Veterinario competente, per il ritiro del passaporto.
5. Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione
Le richieste sono assolte, previo pagamento nelle modalità sotto indicate, al massimo entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta.
6. Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione
Per questo procedimento non è possibile utilizzare la dichiarazione sostitutiva di certificazione
7. Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale
Avverso il provvedimento conclusivo del procedimento è ammesso, con il patrocinio di un legale incaricato, ricorso al TAR per la Regione Lombardia, entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione del provvedimento, ai sensi dell’art. 29 e ss. del codice del processo amministrativo (D.L.gs. n.104/2010). In alternativa è ammesso ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data ai sensi del d.P.R. n. 1199/1971.
8. Link di accesso al servizio on line
Per usufruire del servizio è necessario inviare una mail all’indirizzo sopra indicato
9. Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari
10. Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo
Il responsabile della gestione del procedimento è individuato nel Responsabile di Servizio, limitatamente alle attività localizzate nell’area territoriale di sua competenza. L’esercizio del potere sostitutivo può essere richiesto qualora entro i termini di legge non sia stato adottato il provvedimento amministrativo, laddove non vige la regola del silenzio/assenso, con richiesta motivata indirizzata al Direttore del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale.
11. Atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria
12. Uffici ai quali rivolgersi per informazioni
SC Igiene Urbana Veterinaria e prevenzione del randagismo - SIUV