Assistenza sanitaria transfrontaliera garantita dalla Direttiva 2011/24/UE
2) richiedono l'utilizzo di un'infrastruttura sanitaria o di apparecchiature mediche altamente specializzate e costose, comprese quelle utilizzate nella diagnostica strumentale, con particolare riferimento alle prestazioni di cui agli articoli 3 e 5 della legge 23.10.1985, n. 595 ed ai successivi decreti ministeriali attuativi;
3) richiedono cure che comportano un rischio particolare per il paziente o la popolazione;
4) sono prestate da un prestatore di assistenza sanitaria che potrebbe suscitare gravi e specifiche preoccupazioni quanto alla qualità o alla sicurezza dell’assistenza.
2) a causa dell'assistenza sanitaria transfrontaliera in questione, il pubblico sarebbe esposto con ragionevole certezza a notevoli pericoli per la sicurezza;
3) l'assistenza sanitaria in questione è prestata da un prestatore di assistenza sanitaria che suscita gravi e specifiche preoccupazioni quanto al rispetto degli standard e orientamenti relativi alla qualità dell'assistenza e alla sicurezza del paziente, comprese le disposizioni sulla vigilanza, indipendentemente dal fatto che tali standard e orientamenti siano stabiliti da disposizioni legislative e regolamentari o attraverso sistemi di accreditamento istituiti dallo Stato membro di cura;
4) l'assistenza sanitaria in questione può essere prestata nel territorio nazionale entro un termine giustificabile dal punto di vista clinico, tenuto presente lo stato di salute ed il probabile decorso della malattia.
• all'assegnazione ed accesso agli organi ai fini dei trapianti di organo;
• ai programmi di vaccinazione contro le malattie contagiose, volti esclusivamente a proteggere la salute della popolazione nel territorio nazionale e subordinati ad una pianificazione e a misure di attuazione specifiche.
1)se le prestazioni sanitarie fruite sono comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza
2)in misura corrispondente alle tariffe regionali vigenti al netto della compartecipazione alla spesa secondo la normativa vigente. In ogni caso, tale rimborsò non può superare il costo effettivo sostenuto.
• dalle Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con i Paesi in Convenzione (Capo Verde, Bosnia Erzegovina, Serbia, Montenegro, Principato di Monaco, Rep. San Marino, Tunisia, Brasile e Australia) a seconda della specifica categoria di assistiti e secondo quanto previsto dalla singola convenzione;
• dal D.M. 3.11.89 (cosiddetta assistenza in forma indiretta) quando l'assistito chiede di usufruire di prestazioni all'estero in strutture sanitarie private non convenzionate senza scopo di lucro, che si trovino in un Paese U.E., in strutture sanitarie private non convenzionate.
Modulo richiesta assistenza transfrontaliera
Modulo rimborso assistenza tranfrontaliera