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Assistenza sanitaria a cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale

Iscrizione a titolo obbligatorio

Ai cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti sono garantite parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all’assistenza sanitaria erogata in Italia (pagamento del ticket ed esenzioni per riconosciute specifiche condizioni di reddito, età, invalidità o patologie) nonché l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) sul territorio nazionale.

L’iscrizione a titolo obbligatorio al SSN è effettuata presso gli sportelli territoriali dell’ASST ove il cittadino extracomunitario ha la residenza o l’abituale dimora. Non può essere inferiore a tre mesi, fatta eccezione per il lavoratore stagionale.

L’iscrizione cessa alla data di scadenza del titolo di soggiorno, salvo il caso in cui l’interessato esibisca la documentazione comprovante la richiesta di rinnovo del permesso/carta di soggiorno o il titolo di soggiorno rinnovato.

L’iscrizione cessa per mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso di soggiorno ovvero per espulsione comunicati dalla Questura all’ATS/ASST territorialmente competente, a meno che l’interessato esibisca documentazione comprovante la pendenza del ricorso contro i suddetti provvedimenti. In questo caso l’iscrizione al SSN permane fino alla decisione del Tribunale.

L’iscrizione a titolo obbligatorio al SSN non decade nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno e il MMG/PLS è tenuto all’assistenza del cittadino extracomunitario anche nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno.

L’obbligo di iscrizione al SSN è previsto per i cittadini non comunitari titolari di permesso di soggiorno/carta di soggiorno per una delle motivazioni previste dalla normativa vigente.

Nei soli casi previsti, il cittadino straniero in attesa di rilascio del permesso di soggiorno o del suo rinnovo, se di tipo fra quelli previsti per l’iscrizione obbligatoria SSN, è iscritto provvisoriamente al SSN sulla base della documentazione attestante l’avvenuta richiesta del permesso o del suo rinnovo.

Permesso di soggiorno per motivi familiari

I cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno per motivi familiari, o in attesa dello stesso a seguito di rilascio del nulla osta dello Sportello Unico Immigrazione, sino ai 64 anni hanno diritto all’iscrizione obbligatoria.

I cittadini extracomunitari genitori ultrasessantacinquenni titolari o in attesa di rilascio di permesso per motivi familiari a motivo di ricongiungimento/coesione con il figlio cittadino straniero non hanno diritto alla iscrizione SSN obbligatoria ma possono chiedere l’iscrizione volontaria.

I cittadini extracomunitari genitori ultrasessantacinquenni titolari o in attesa di rilascio di permesso per motivi familiari a motivo di ricongiungimento/coesione con il figlio cittadino italiano oppure con permesso di soggiorno rilasciato prima del 5/11/2008 hanno diritto alla iscrizione obbligatoria.

Iscrizione in caso di attesa di permesso di soggiorni per motivi familiari o carta di soggiorno come familiare di cittadino UE anche italiano

Il cittadino che è in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno per motivi familiari o della carta di soggiorno per familiare di cittadino UE/italiano può essere iscritto al SSN nelle more del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari/carta di soggiorno familiare UE solo nei seguenti casi, alternativi:

  • se è in possesso del nulla osta al ricongiungimento familiare rilascio dallo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura e del visto di ingresso per motivi familiari, ai sensi della Circolare del Ministero della Salute n. 20114 del 19.11.2007
  • se chiede una carta di soggiorno come familiare di cittadino UE/italiano ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 30/2007
  • se chiede un permesso di soggiorno per motivi familiari a motivo di coesione con un parente entro il secondo grado (genitore-figlio/a- fratello/sorella-nonno/a-nipote) o con il coniuge, di nazionalità italiana

I cittadini stranieri genitori ultrasessantacinquenni che chiedono il permesso per motivi familiari a motivo di ricongiungimento/coesione con il figlio cittadino straniero non hanno diritto alla iscrizione SSN obbligatoria ma possono chiedere l’iscrizione volontaria.

Documentazione da presentare per iscrizione

Per la richiesta di iscrizione o di rinnovo al SSN, l’interessato si reca presso uno sportello degli Uffici Scelta e Revoca della ASST di residenza o di effettiva dimora e presenta all’operatore amministrativo la seguente documentazione:

  • richiesta di iscrizione SSN
  • documento di identità personale
  • codice fiscale, nei casi previsti
  • permesso di soggiorno/carta di soggiorno
  • autocertificazione di residenza anagrafica
    • dichiarazione di ospitalità o il contratto di affitto/proprietà di un immobile per i cittadini   che non hanno la residenza anagrafica; si considera dimora abituale l’ospitalità presso un centro d’accoglienza.

I cittadini stranieri che chiedono l’iscrizione al SSN nelle more del rilascio del titolo di soggiorno devono esibire i seguenti documenti:

  • richiesta di iscrizione SSN
  • passaporto con timbri di ingresso
  • codice fiscale, nei casi previsti
    • ricevuta, rilasciata dall’Ufficio Postale abilitato/dalla Questura, attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno/carta di soggiorno
    • dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla residenza anagrafica
    • dichiarazione di ospitalità, o contratto di affitto/proprietà immobile se non residenti

Cittadino extracomunitario prima iscrizione obbligatoria SSR

Tutti i cittadini stranieri che sono in attesa della prima iscrizione SSR in conseguenza della attesa di permesso di soggiorno (purché di tipo fra quelli previsti per l’iscrizione obbligatoria SSN) sono iscritti al SSR senza possibilità di scelta MMG o PdF.

Questi cittadini possono accedere alle prestazioni del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di Famiglia con il sistema delle cosiddette “viste occasionali”, presso un qualsiasi medico del territorio, senza dover pagare la visita.

Per questi cittadini non è prevista l’emissione della tessera sanitaria; pertanto verrà loro consegnato un documento di attestazione di iscrizione al SSR in formato cartaceo.

Iscrizione volontaria al SSN

NOTA:  nuove indicazioni per le iscrizioni volontarie in vigore dal 1/01/2024

I cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia, che possiedono un permesso di soggiorno che non permette l’iscrizione obbligatoria, sono tenuti ad assicurarsi mediante stipula di una polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o estero, valida sul territorio nazionale, o, in alternativa, possono chiedere l’iscrizione volontaria al SSN previa corresponsione del contributo dovuto.

Il diritto all’iscrizione volontaria è legato al possesso di un permesso di soggiorno superiore a tre mesi, per:

  1. Residenza elettiva
  2. Personale religioso
  3. Stranieri che partecipano a programmi di volontariato
  4. Ricongiunzione familiare al figlio straniero di genitore non comunitario ultrasessantacinquenne, con nulla osta al ricongiungimento successivo al 05.11.2008
  5. Dipendenti stranieri di organizzazioni internazionali operanti in Italia e personale accreditato presso Rappresentanze Diplomatiche e Uffici Consolari con esclusione del personale assunto a contratto in Italia che ha diritto alla iscrizione obbligatoria
  6. Altre categorie che non hanno diritto alla iscrizione obbligatoria.

L’iscrizione volontaria è possibile per coloro che possiedono un permesso di soggiorno di durata inferiore a tre mesi solo per:

  • Studio
  • Lavoro alla pari

L’iscrizione volontaria non è possibile se si è titolari di un permesso di soggiorno per motivi di cura.

Per l'iscrizione volontaria, l’interessato si reca presso uno sportello degli Uffici di Scelta e Revoca della ASST di residenza/domicilio.

Si precisa che l’iscrizione volontaria non dà diritto all’emissione della TEAM.

Il contributo volontario ha validità annuale (dal 01 Gennaio al 31 Dicembre) e non è frazionabile.

Ai sensi del D.M. Sanità 8.10.1986, per iscriversi volontariamente al SSN occorre corrispondere un contributo annuale calcolato sul reddito complessivo conseguito nell’anno precedente a quello di iscrizione (da intendersi come anno solare) in Italia o all’estero.

Il contributo volontario va calcolato secondo le seguenti aliquote: 

  • aliquota del 7.50% fino alla quota di reddito complessivo (italiano ed estero) di 20.658,28€;
  • aliquota del 4% sugli importi eccedenti 20.658,28€ e fino al limite di 51.645,69€ del reddito complessivo, italiano ed estero. 
L’ammontare del contributo non può comunque essere inferiore all’importo di 2.000 euro.

Alla formazione del reddito complessivo concorrono tutti i redditi conseguiti, in Italia e all'estero, nell'anno precedente. Per i soggetti, che non hanno redditi propri, si fa riferimento al reddito del soggetto del quale gli stessi sono a carico. I redditi italiani devono essere autocertificati dall'interessato ai sensi del DPR 445/2000. L'autocertificazione deve essere sottoscritta anche dai familiari a carico maggiorenni aventi diritto all'assistenza. Per i redditi esteri devono essere presentate le relative certificazioni eventualmente rilasciate dalle competenti autorità straniere, ove possibile.

In tre casi il contributo da versare per l’iscrizione volontaria è forfettario:

  • motivi di studio: il contributo forfettario pari a € 700 è previsto solo qualora lo studente non abbia redditi diversi da borse di studio o da sussidi economici erogati da enti pubblici italiani;
  • cittadini titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi:  il contributo forfettario è pari a € 700;
  • persone collocate alla pari: il contributo forfettario è di € 1.200.

Tale contributo forfettario, per gli studenti e persone collocate alla pari, non è valido qualora tali soggetti abbiano familiari a carico. In tale caso la misura del contributo deve essere calcolata sul reddito secondo le modalità qui di seguito indicate.

Si riporta qui di seguito una tabella riassuntiva:

STUDENTI (¹)

€ 700

ALLA PARI (¹)

€ 1.200

ALTRI

Contributo calcolato sul reddito COMPLESSIVO dell’anno precedente (minimo 2.000€)

(¹)Tale iscrizione (per studenti e collocati alla pari) non include eventuali familiari a carico. Per estendere l’assistenza sanitaria ai familiari a carico in caso di studenti o alla pari, l’importo del versamento dovrà essere calcolato in base al reddito e non potrà, in ogni caso, essere inferiore a € 2.000.

Di seguito si riporta la modalità di versamento del contributo per l'iscrizione volontaria al SSN:

F24 con Codice Tributo 8846 codice regione 10 anno di riferimento ............... (bisogna indicare l'anno di iscrizione)