Scambi ed esportazioni di alimenti di origine animale
La commercializzazione di alimenti di origine animale al di fuori del mercato italiano rappresenta una grande opportunità di sviluppo economico per le imprese del settore alimentare che trovano, in questo modo, uno sbocco di mercato particolarmente importante soprattutto nei periodi di crisi come l’attuale.
Questa possibilità di commercializzare alimenti di origine animale è regolamentata in modo differente a seconda del Paese di destinazione:
- verso i Paesi dell’Unione europea per i quali le normative in materia di salute e benessere animale, igiene e sicurezza degli alimenti, controlli ufficiali sulla produzione degli alimenti sono ormai da tempo armonizzate devono essere rispettate le stesse norme previste per la commercializzazione in ambito nazionale (Scambi)
- verso i Paesi Terzi che stabiliscono singolarmente i requisiti e le procedure per l’esportazione in base alle esigenze di tutela sanitaria nei riguardi delle malattie animali e della sicurezza dei prodotti (Esportazioni).
Poiché queste procedure sono molto varie e non sono sempre di facile reperimento, vengono fornite le indicazioni per poter accedere con semplicità e in modo sempre aggiornato ai documenti necessari alle imprese del territorio.
1.1 SCAMBI CON PAESI DELL’UNIONE EUROPEA
La commercializzazione di alimenti di origine animale verso gli altri Stati della U.E. è regolamentata dalle stesse norme che disciplinano la commercializzazione in ambito nazionale e, in particolare, da:
- Regolamento (CE) n. 852/2004
- Regolamento (CE) n. 853/2004
Questa norme prevedono che gli stabilimenti che commercializzano alimenti di origine animale siano in possesso del RICONOSCIMENTO (in sostanza una autorizzazione sanitaria) rilasciato, previo sopralluogo di verifica, da parte del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria.
- IMPIANTI SOGGETTI A RICONOSCIMENTO
Sono soggette a RICONOSCIMENTO ai sensi del Regolamento (CE) 853/2004 gli impianti che svolgono le seguenti tipologie di attività secondo la nomenclatura prevista a livello comunitario:
Attività generali |
- Deposito frigorifero - Impianto di riconfezionamento |
Carni di ungulati domestici (bovino – suino – equino – ovino – caprino) |
- Macello - Laboratorio di sezionamento |
Carni di pollame e di lagomorfi (pollame, piccola selvaggina allevata da penna, conigli e lepri allevate) |
- Macello - Laboratorio di sezionamento |
Carni di selvaggina allevata (grande selvaggina e ratiti) |
- Macello - Laboratorio di sezionamento |
Carni di selvaggina cacciata |
- Centro di lavorazione selvaggina - Laboratorio di sezionamento |
Carni macinate, preparazioni di carni e carni separate meccanicamente |
- Stabilimento produzione carni macinate - Stabilimento produzione preparazioni di carni - Stabilimento produzione carni separate meccanicamente |
Prodotti a base di carne |
- Impianto di trasformazione |
Molluschi bivalvi vivi |
- Centro di depurazione - Centro di spedizione - Centro di spedizione galleggiante |
Prodotti della pesca |
- Nave officina - Nave frigorifero - Stabilimento prodotti della pesca freschi - Locale macellazione animali acquacoltura - Impianto di trasformazione - Mercato ittico - Impianto collettivo aste - Impianto prodotti pesca separati meccanicamente |
Latte e prodotti a base di latte |
- Centro di raccolta - Centro di standardizzazione - Stabilimento trattamento termico - impianto stagionatura - Impianto di trasformazione in alpeggio - Stabilimento di trasformazione (diverso dai precedenti |
Uova e ovoprodotti |
- Centro di imballaggio - Stabilimento produzione uova liquide - Stabilimento di trasformazione (ovo prodotti) |
Cosce di rana e lumache |
- Stabilimento di trasformazione |
Grassi animali fusi |
- Centro di raccolta - Stabilimento di trasformazione |
Stomaci, vesciche e intestini trattati
|
- Stabilimento di trasformazione |
Gelatine |
- Centro di raccolta - Stabilimento di trasformazione |
Collagene |
- Centro di raccolta - Stabilimento di trasformazione |
- IMPIANTI NON SOGGETTI A RICONOSCIMENTO
NON sono invece soggette a RICONOSCIMENTO ai sensi del Regolamento (CE) 853/2004 gli impianti che svolgono le seguenti attività:
- Il commercio al dettaglio di alimenti di origine animale anche su aree pubbliche o con altre forme di commercio itinerante
- la fornitura di alimenti di origine animale da un esercizio di commercio al dettaglio ad un altro esercizio di commercio al dettaglio (compresi gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione e i negozi) a livello locale (cioè il territorio della Provincia in cui ha sede l’esercizio al dettaglio e quello delle Province confinanti), a condizione che l’attività sia marginale (cioè non rappresenti l’attività prevalente dell’impresa alimentare in termini di volumi)
- la macellazione fino a 10.000 capi di pollame o 7.500 conigli all’anno effettuata presso una struttura annessa all’allevamento di origine degli animali e finalizzata alla vendita diretta delle carni al consumatore finale o a dettaglianti a livello locale che forniscono direttamente il consumatore finale
- i depositi frigoriferi che commercializzano esclusivamente prodotti alimentari di origine animale confezionati e imballati all’origine a condizione che non siano destinati ad altri Stati Membri della UE o all’esportazione verso Paesi Terzi
- la cessione diretta di carni di selvaggina selvatica cacciata dal cacciatore al consumatore finale o a un esercizio di commercio al dettaglio che fornisce direttamente il consumatore finale per un quantitativo massimo per ciascun cacciatore di 1 capo di selvaggina grossa/anno o di 100 capi selvaggina piccola/anno.
MODALITA’ DI ACCESSO – OTTENIMENTO RICONOSCIMENTO
Per ottenere il riconoscimento è necessario presentare la domanda, in carta da bollo, al Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell’ATS della Brianza rispettivamente:
- al Servizio igiene degli alimenti di origine animale (SIAOA) per tutte le tipologie di alimenti escluso il latte e i prodotti lattiero caseari
- al Servizio igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (SIAPZ) per il latte e i prodotti lattiero caseari
La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione
- verbale di sopralluogo del competente Servizio del Dipartimento di Prevenzione Veterinario con espresso parere favorevole sulla rispondenza dell’impianto ai requisiti igienico-sanitari e strutturali previsti dai Regolamenti (CE) n. 852 e 853/04 e sulla completezza e correttezza della documentazione presentata;
- certificato di iscrizione alla camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura territorialmente competente o dichiarazione sostitutiva della stessa
- 2 planimetrie dell’impianto in scala 1:100 dalla quale risulti evidente la disposizione dei locali, delle linee di produzione e dei principali impianti con la relativa destinazione d’uso, degli accessi, della rete idrica e degli scarichi;
- relazione tecnico-descrittiva, in duplice copia, degli stabilimenti e dei processi inclusa una sommaria descrizione dei prodotti lavorati, con indicazioni in merito all’approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi e alle emissioni in atmosfera;
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa al rispetto delle vigenti normative per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, lo smaltimento dei residui solidi e liquidi, l’approvvigionamento di acqua potabile, ecc.
- 1 marca da bollo del valore prescritto.
Il competente Servizio del Dipartimento effettua un primo sopralluogo ispettivo relativo ai requisiti strutturali ed impiantistici a seguito del quale, se l’esito è favorevole, viene rilasciato un “riconoscimento condizionato” che consente all’impresa di iniziare ad operare e viene attribuito il numero di identificazione dell’impianto che deve essere utilizzato nel “marchio di identificazione” che viene riportato sui prodotti (il cosiddetto “bollo CE”) .
Entro 90 giorni viene effettuato un secondo sopralluogo relativo alle condizioni igieniche degli impianti, delle lavorazione e del personale e alle procedure di autocontrollo; se il sopralluogo ha esito favorevole viene rilasciato il riconoscimento definitivo; in caso contrario vengono concessi ulteriori 90 giorni di tempo all’impresa per regolarizzare le eventuali non conformità; al termine di questo ulteriore periodo viene effettuato un ultimo sopralluogo al termine del quale o viene rilasciato il riconoscimento definitivo o viene revocato il riconoscimento condizionato.
COSTO PER L’UTENTE E MODALITA’ DI VERSAMENTO
E’ previsto il pagamento di una tariffa (come indicato nel Tariffario dell’ATS della Brianza
Nel caso in cui un’impresa già in possesso di riconoscimento intenda iniziare presso lo stesso stabilimento una nuova attività non ricompresa tra quelle già autorizzate, deve essere presentata una domanda di aggiornamento del riconoscimento a cui deve essere allegata la stessa documentazione prevista per il primo riconoscimento.
La spedizione di alimenti di origine animale dagli stabilimenti riconosciuti verso altri Stati dell’U.E. non è soggetta al rilascio di certificazioni veterinarie.
E’ possibile consultare l’elenco aggiornato degli stabilimenti in possesso di riconoscimento in Italia nel sito del Ministero della Salute (http://www.salute.gov.it/portale/temi/trasferimento_PROD.jsp) e quelli di tutti gli Stati dell‘U.E. sul sito della DG Salute e sicurezza alimentare della Commissione europea (http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/list_en.htm)
ESPORTAZIONI VERSO PAESI TERZI
Mentre le procedure di scambio verso l’U.E. sono armonizzate, le modalità per esportare alimenti di origine animale verso i Paesi Terzi dipendono dai singoli Stati e, spesso, dagli accordi bilaterali tra l’Italia o l’Unione europea e il Paese di destinazione delle esportazioni.
I requisiti per l’esportazione vengono stabiliti in base alle esigenze di tutela della situazione zoosanitaria e delle normative relativa alla sicurezza e all’igiene alimentare del Paese di destinazione.
Ciò significa che non tutte le tipologie di alimenti di origine animale possono essere esportati e non tutti i Paesi Terzi consentono l’importazione di alimenti di origine animale.
Tutti gli stabilimenti che esportano prodotti verso Paesi terzi devono comunque rispettare i requisiti previsti per la commercializzazione nella U.E. e, quindi, essere in possesso del riconoscimento (vedi SCAMBI CON PAESI DELLA UNIONE EUROPEA).
Per poter esportare alimenti di origine animale è poi necessario, a seconda del Paese di destinazione rispettare le seguenti procedure.
- Paesi terzi che richiedono la preventiva iscrizione in un elenco degli stabilimenti autorizzati
Le imprese interessate devono:
- presentare al Ministero della Salute per il tramite del Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell’ATS della Brianza la richiesta di iscrizione nella lista degli stabilimenti autorizzati all’esportazione. Il facsimile della domanda e le modalità e costi per l’iscrizione nelle liste sono reperibili sul sito del Ministero della Salute al link:
- allegare gli eventuali documenti aggiuntivi previsti dai singoli Paesi terzi come specificati sul sito del Ministero della Salute ai seguenti link:
Stati Uniti d’America:
Federazione russa:
Altri Paesi terzi:
- allegare alla domanda il Verbale di sopralluogo redatto dal competente Servizio del Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell’ATS della Brianza dal quale risulti il rispetto, oltre che delle normative comunitarie, dei requisiti di igiene e sanificazione delle superfici (SSOP) e delle procedure di HACCP secondo quanto indicato nella nota del Ministero della Salute n. 33585 del 23 novembre 2009. Ai fini di una maggiore comprensione sulle modalità di stesura, applicazione e documentazione delle procedure SSOP e HACCP può risultare utile la consultazione dei seguenti documenti che, pur facendo riferimento alle esportazioni di prodotti a base di carne verso gli USA; possono fornire indicazioni anche per gli stabilimenti che esportano anche altri alimenti di origine animale verso altri Paesi terzi :
- “Linee guida per l’applicazione delle SPS, SSOP e HACCP negli stabilimenti abilitati a esportare carni e prodotti a base di carne negli USA” emanate dalla Regione Lombardia nel maggio 2014
- nota del Ministero della Salute n.26639 del 30/06/2014 “Controllo ufficiale presso gli stabilimenti iscritti nella lista degli impianti italiani autorizzati all’esportazione di prodotti a base di carne in USA”
- nota del Ministero della Salute n.44986 del 03/12/2014 “ monocytogenes e Salmonella spp. nei prodotti a base di carne suina destinati all’export negli USA - criteri e modalità di gestione dell’autocontrollo aziendale e modalità di verifica dell’Autorità Competente”
Per il rilascio del verbale di sopralluogo è previsto il pagamento di una tariffa (come indicato nella DGR 31 ottobre 2014 - n. X/2567) calcolata sul tempo necessario per i vari sopralluoghi ispettivi (50,00 euro/ora) più un rimborso spese di 5,00 euro per ciascun sopralluogo
- prima di iniziare le esportazioni, attendere l’iscrizione dello stabilimento nella lista relativa al Paese terzo di destinazione pubblicata sul sito del Ministero della Salute http://www.salute.gov.it/portale/temi/trasferimento_EXPORT.jsp o su quello dell’Autorità sanitaria del Paese di destinazione come nel caso della Federazione russa http://fsvps.ru/fsvps/importExport/italy/index.html?_language=en, della Repubblica popolare cinese http://www.cnca.gov.cn/ywzl/gjgnhz/jkzl/ o del Messico http://sistemas.senasica.gob.mx/PlantaAcreditada/
- procedere, per i Paesi che lo richiedono, alla preventiva registrazione presso i siti web delle Autorità sanitarie dei Paesi di destinazione
Repubblica popolare cinese: http://www.aqsiq.net/
Stati Uniti d’America (per prodotti diversi da carne e prodotti a base di carne): nota Ministero della Salute n. 39707 del 28/11/2012 e sito del F.D.A.
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FoodFacilityRegistration/default.htm
E’ importante precisare che numerosi Paesi terzi richiedono che non solo lo stabilimento esportatore ma anche tutti gli stabilimenti della “filiera” siano iscritti nella lista degli stabilimenti autorizzati. Di conseguenza gli stabilimenti che e esportano verso questi Paesi terzi devono garantire che le materie prime utilizzate per la produzione degli alimenti destinati all’esportazione provengano da impianti a loro volta iscritti nelle liste del Ministero (o , nel caso della Federazione russa, in quelle di questo Paese).
Per verificare l’effettiva iscrizione degli stabilimenti fornitori nelle liste si deve sempre fare riferimento al sito del Ministero della Salute http://www.salute.gov.it/portale/temi/trasferimento_EXPORT.jsp, a quello della Federazione russa http://fsvps.ru/fsvps/importExport/italy/index.html?_language=en o della Repubblica popolare cinese http://www.cnca.gov.cn/ywzl/gjgnhz/jkzl/
Tutti gli stabilimenti che risultano iscritti in almeno uno degli elenchi del Ministero della Salute devono procedere entro il 30 giugno di ogni anno al versamento della tariffa prevista dall’Allegato A – Sezione 7 del D.lgs 19 novembre 2008, n.194 (pari a euro 100,00) da effettuare sul conto corrente postale n.11281011 intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo precisando nella causale che si tratta di spese per attività per monitoraggio ispettivo del Ministero della Salute sugli stabilimenti iscritti in liste per l’esportazione si alimenti verso Paesi terzi.
La copia della ricevuta del versamento dovrà essere inviata al Ministero della Salute Direzione Generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione con una delle seguenti modalità:
- per posta ordinaria al seguente indirizzo: Viale Giorgio Ribotta n.5 – 00144 Roma;
- in formato Pdf al seguente indirizzo di posta certificata: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
e per conoscenza all’’ATS della Brianza.
- Paesi per i quali è presente un modello ufficiale di certificato veterinario
I modelli ufficiali dei certificati veterinari per l’esportazione di alimenti di origine animale verso Paesi terzi sono pubblicati sul sito del Ministero della Salute che provvede al loro aggiornamento
Nel caso sia presente un certificato ufficiale, questo non è in nessun modo modificabile e può essere sottoscritto dal Veterinario Ufficiale dell’ATS solo se è in possesso di tutte le informazioni necessarie a garantire i requisiti sanitari indicati nel certificato. Spetta al titolare dell’impresa del settore alimentare che richiede il rilascio del certificato acquisire preventivamente queste informazioni dal Servizio Veterinario dei fornitori.
Per il rilascio dei certificati è previsto il pagamento della tariffa stabilita dal Tariffario dell’ATS della Brianza
|
Unitario |
Minimo |
Massimo |
Certificato attestante il controllo sanitario ai fini della spedizione verso paesi comunitari ed extra comunitari di prodotti di origine animale, per ogni quintale o frazione di prodotto. Nel caso di sottoscrizione di più certificati nell'ambito della stessa prestazione, il valore complessivo della prestazione non può essere superiore al massimo stabilito |
0,71 |
14,28 |
71,40 |
A tale tariffa deve essere aggiunto un rimborso spese di 5,00 euro per ogni “sopralluogo” effettuato esclusivamente per il rilascio dei certificati.
- Paesi che non richiedono la preventiva iscrizione in un elenco degli stabilimenti autorizzati e/o per i quali non è presente un modello ufficiale di certificato veterinario
Nel caso in cui i prodotti da esportare siano destinati ad un Paese terzo per cui non esistono liste e/o non esistono modelli ufficiali di certificato, è possibile che:
- il Paese terzo non consenta l’importazione di alimenti di origine animale
- il Paese terzo ammetta l’importazione solo a certe condizioni
- il Paese terzo ammette l’importazione senza particolari condizioni.
In questi casi è opportuno che la ditta interessata all’esportazione prenda direttamente contatto con il proprio riferimento (importatore, intermediario, cliente, ecc.) nel Paese di destinazione al fine di verificare preventivamente le eventuali condizioni e la presenza di un modello di certificato richiesto dalle Autorità sanitarie di quel Paese.
Una volta acquisite queste informazioni, l’interessato potrà prendere contatto con il competente Servizio del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell’ATS della Brianza al fine di verificare la possibilità effettiva di procedere alla spedizione.
- Paesi che richiedono particolari procedure per la spedizione dei prodotti
Alcuni Paesi terzi richiedono particolari garanzie nelle modalità di certificazione o spedizione dei prodotti.
In particolare può essere richiesta:
- la stampa dei certificati su carta filigranata fornita al Dipartimento dalla Zecca dello Stato (per Federazione russa e Repubblica popolare cinese)
- la prenotifica per posta elettronica da parte del Veterinario Ufficiale alle Autorità del Paese di destinazione (per Federazione russa e Repubblica popolare cinese)
- l’apposizione da parte del Veterinario Ufficiale di un sigillo sugli imballi o sul veicolo che trasporta i prodotti in modo da garantirne l’assoluta correlazione con il certificato
- la preventiva autorizzazione da parte delle Autorità del Paese di destinazione delle etichette apposte sui prodotti.
E’ quindi opportuno che gli interessati verifichino preventivamente le esatte modalità di spedizione contattando il Veterinario Ufficiale o il Servizio competente.
DENOMINAZIONE DEI SERVIZI - UFFICI COMPETENTI CON INDIRIZZI / RECAPITI TELEFONICI E E-MAIL / ORARI DI APERTURA
Per qualsiasi informazione o documentazione in merito a scambi e esportazioni di alimenti di origine animale possono essere contattati i seguenti riferimenti:
Servizio Igiene alimenti di origine animale (per tutti gli alimenti di origine animale ad esclusione di latte e prodotti lattiero caseari)
Servizio igiene allevamenti e produzioni zootecniche