Richiesta di macellazione a domicilio di suini e ovi-caprini

1. Descrizione del procedimento

La normativa vigente (Decreto Direzione Generale Sanità n. 9405 del 23/10/2012) consente la macellazione presso il domicilio del privato di animali della specie suina e degli ovi-caprini di età inferiore a 6 mesi.

I suini possono essere macellati a domicilio:
- di norma nel periodo novembre – marzo
- in numero massimo di 4 suini per allevamento calcolati dal 1° gennaio al 31 dicembre
- dai soggetti che abbiano allevato l’animale per almeno i 30 giorni precedenti e dai soggetti che acquistino un animale vivo presso un allevamento e che procedano alla macellazione presso il locale annesso all’allevamento stesso.
La macellazione a domicilio dei suini deve in ogni caso essere effettuata da operatori dotati di un adeguato livello di competenze per l’esecuzione di dette operazioni senza causare agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili.
Tutte le parti della carcassa e le frattaglie degli animali macellati, compreso il sangue, saranno successivamente sottoposte ad accurata ispezione dal personale veterinario al fine di giudicarne la loro idoneità al consumo alimentare umano e ad effettuare i prelievi per l’esecuzione dell’esame trichinoscopico.

Gli ovi-caprini di età inferiore a 6 mesi possono essere macellati a domicilio:
- in numero massimo di sei per allevamento calcolati dal 1° gennaio al 31 dicembre. 
- dagli allevatori di ovi-caprini registrati nell’anagrafe zootecnica
- in analogia a quanto previsto per le macellazioni a domicilio dei suini, anche dai soggetti che acquistino un animale vivo presso un allevamento e che procedano alla macellazione presso il locale annesso all’allevamento stesso.
La macellazione a domicilio degli ovi-caprini deve in ogni caso essere effettuata da operatori dotati di un adeguato livello di competenze per l’esecuzione di dette operazioni senza causare agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili; sono comunque vietate modalità di macellazione che non prevedano lo stordimento degli animali (c.d. macellazioni rituali).
Tutte le parti della carcassa e le frattaglie degli animali macellati, compreso il sangue, saranno successivamente sottoposte ad accurata ispezione dal personale veterinario al fine di giudicarne la loro idoneità al consumo alimentare umano.

Le carni ottenute dalla macellazione presso il domicilio del privato devono essere consumate tal quali o previa trasformazione esclusivamente all’interno del nucleo familiare; è pertanto vietata qualsiasi forma di commercializzazione o di cessione delle carni e dei prodotti da essi derivati.

Non è possibile la macellazione presso il domicilio del privato degli animali della specie bovina, degli equini e degli ovi-caprini sopra i 6 mesi di età.

E’ possibile effettuare la macellazione a domicilio sia dei suini che degli ovi-caprini di età inferiore a 6 mesi in presenza di una “persona formata” in possesso di attestazione rilasciata ai sensi del Decreto Regione Lombardia n.9405 del 23/10/2012; in tal caso il prelievo per l’esecuzione dell’esame trichinoscopico nei suini verrà effettuato direttamente dalla “persona formata” e il Veterinario interverrà solo a SEGUITO di segnalazione di rilevo di anomalie da parte della “persona formata”ai numeri di telefono di cui ai punti 4.1 o, in caso di pronta disponibilità di sabato, domenica e festivi, ai seguenti numeri: zona di Lecco 0341 489111 zona di Monza 039 2337000..

2. Unità organizzative responsabili dell'istruttoria

DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
SC IAOA Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile della gestione del procedimento è individuato nel Responsabile del Servizio IAOA

3. Ufficio del procedimento

DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

SC IAOA Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile della gestione del procedimento è individuato nel Responsabile di SC IAOA


4.  Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti alla macellazione a domicilio di suini e ovicaprini

Coloro che intendono macellare a domicilio i suini o gli ovini e caprini di età inferiore a 6 mesi dovranno comunicarlo con almeno due giorni lavorativi di anticipo agli uffici del Dipartimento Veterinario territorialmente competenti al fine di concordare luogo e orario della macellazione in quanto deve essere garantita la visita sanitaria  da parte dal personale veterinario dell’ATS incaricato dell’ispezione subito dopo la macellazione.


Se la macellazione viene effettuata in presenza di “persona formata” si dovrà procedere seguendo le seguenti modalità:
4.1.    La persona che intende macellare a domicilio utilizzando una “persona formata” deve avvisare il Dipartimento di Veterinario almeno 2 giorni prima della macellazione, comunicando i dati richiesti dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30 ai seguenti  numeri di telefono:
0341 482765 – zona di Lecco
039 5916515 – zona di Merate
0341 822118 – zona di Bellano
0396288028/9 – zona di Usmate
0392384614 – zona di Monza
0362996252 –zona di Besana
0362304875 –zona di Desio


4.2.    al momento della comunicazione l’interessato fornisce i seguenti dati: 

  • nominativo del proprietario, indirizzo (via e comune), numero di telefono 
  • codice di allevamento
  •  data di macellazione e numero di capi da macellare 
  • nome e cognome, indirizzo e recapito telefonico della persona formata (qualora la persona formata sia stata abilitata in una ATS diversa dall’ATS della Brianza, deve essere trasmessa preventivamente copia dell’attestato rilasciato da tale ATS ai sensi del D.d.g. 23 ottobre 2012 – n. 9405 – solo in occasione della prima macellazione nell’ATS della Brianza)
  • indirizzo e-mail


4.3.    nel caso di macellazione di suini il personale della Segreteria trasemtte l'istruzione operativa ed il modulo invio campioni e comunica a chi telefona un numero identificativo per ogni macellazione. Questo numero deve essere trascritto dal proprietario del/i suino/i  sulla richiesta di cui al punto 4 e seguirà tutto l’iter dell’esame trichinoscopico. 


4.4.    dopo aver effettuato la macellazione, da ogni suino, deve essere prelevato un campione di almeno 10 grammi di muscolo dal pilastro del diaframma (esclusi grasso e parti fibrose) per l’esame trichinoscopico; il/i campione/i deve/ono essere inserito/i in un sacchetto di plastica pulito.
 Il proprietario compila e sottoscrive il modello di richiesta analisi allegato. 
4.5.    Il proprietario consegna entro 1 giorno (comunque nel primo giorno lavorativo dopo la macellazione) i campioni con la lettera di richiesta compilata in ogni sua parte presso una delle seguenti sedi del Dipartimento Veterinario
Lecco -  Corso Carlo Alberto, 120
Lecco - Via Tubi, 43
Merate – Via San Vincenzo, 6
Bellano - Via Papa Giovanni XXIII, 2
Usmate – via Roma, 85
Monza – via De Amicis,17
Montesiro – via S,Siro 25/A
Desio – via Novara,3
L’orario di consegna è solo al mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 12. 

TARIFFARIO DELL'ATS

5.  Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante

Entro 30 giorni dalla richiesta. Giorno esatto,orario e luogo saranno comunque concordati tra ATS e soggetto richiedente.

6.  Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione
In assenza di comunicazioni da parte del Servizio Veterinario, le carni sono da considerarsi idonee al consumo umano trascorsi quattro giorni lavorativi dal momento della consegna dei campioni alle sedi del Dipartimento


7. Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

Avverso il provvedimento conclusivo del procedimento è ammesso, con il patrocinio di un legale incaricato, ricorso al TAR per la Regione Lombardia, entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione del provvedimento, ai sensi dell’art. 29 e ss. del codice del processo amministrativo (D.L.gs. n.104/2010). In alternativa è ammesso ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data ai sensi del d.P.R. n. 1199/1971.

8. Link di accesso al servizio on line
Per informazioni sul servizio è necessario recarsi e/o contattare gli uffici territoriali dell’ATS della Brianza

9. Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo,

Il responsabile della gestione del procedimento è individuato nel Responsabile di Servizio, limitatamente alle attività localizzate nell’area territoriale di sua competenza. L’esercizio del potere sostitutivo può essere richiesto qualora entro i termini di legge non sia stato adottato il provvedimento amministrativo, laddove non vige la regola del silenzio/assenso, con richiesta motivata indirizzata al Direttore del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale.

 
10. Atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni

Lettera di richiesta del campione


11. Uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso

SC IAOA Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale 

vedasi punto 4

Registrazione di attività che prevedono la detenzione di animali da reddito -bovini, ovicaprini, suini, equidi, avicoli - (SCIA)

Tutti i cittadini che desiderino attivare o modificare un’ attività già esistente nel settore degli animali da reddito e nelle attività correlate alla presenza di animali (escluse le attività per le quali è previsto il rilascio di autorizzazione ai sensi della norma vigente) devono presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività  (SCIA) all’  Ufficio Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune in cui ha sede l’attività produttiva che si intende attivare/modificare, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).
La registrazione dell’attività presso il Servizio Veterinario competente, è successiva alla presentazione della SCIA.
L’ufficio SUAP trasmetterà la pratica all’ufficio Veterinario competente, che verificherà la corrispondenza di quanto indicato nella documentazione ricevuta e la sussistenza dei requisiti igienico sanitari di legge.

COSTO PER L’UTENTE E MODALITA’ DI VERSAMENTO

PAGO PA: come pagare

Tariffario Unico Regionale. 

Servizi Veterinari territorialmente competenti per gli adempimenti successivi alla presentazione della SCIA:
SC Sanità Animale (SSA)

Il responsabile della gestione del procedimento è individuato nel Responsabile di Servizio  cui perviene la SCIA, limitatamente alle attività localizzate nel territorio di sua competenza e per le attività la cui vigilanza compete al suo Servizio di appartenenza (vedi informazioni contenute nei servizi sopra individuati).

MODALITA' DI ACCESSO

Il cittadino che intende attivare o modificare  un’ attività  del settore sopra specificato deve presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività  (SCIA) all’ Ufficio SUAP del Comune in cui ha sede l’attività produttiva, tramite PEC (Posta Elettronica Certificata).La SCIA va presentata immediatamente prima l’apertura dell’attività. Sono previsti il “Modello A” relativo all’apertura delle nuova attività e il “Modello B” dedicato al  subingresso e/o alle modifiche apportate ad attività esistenti.
La segnalazione dovrà essere corredata di planimetria in scala opportuna dei locali redatta da libero professionista iscritto all’albo, relazione tecnica, fotocopia del documento di identità, ricevuta del versamento.                                                                             

Il Servizio Veterinario competente per la prestazione in oggetto, successivamente al ricevimento della SCIA, entro 30 GIORNI dal ricevimento della stessa procederà alla registrazione dell’attività e ne darà riscontro all’utente

 

Certificato attestante il controllo sanitario di animali (diversi dagli animali d'affezione) destinati alla movimentazione nazionale e/o alla spedizione in paesi comunitari o extracomunitari o spediti da tali paesi e sotto osservazione

Gli animali (bovini, ovicaprini, suini, equini a fini ippico sportivi, avicoli) inviati all’estero, sia all’interno della Comunità Europea sia in esportazione verso Paesi Terzi, devono essere scortati da un certificato sanitario definito TRACES (Trade control expert system) rilasciato dal Dipartimento Veterinario, dopo visita sanitaria favorevole degli animali in partenza dalle strutture registrate.

COSTO PER L’UTENTE E MODALITA’ DI VERSAMENTO

Le prestazioni descritte al punto 1 sono a pagamento presso l'ATS della  Brianza secondo le tariffe stabilite datariffario regionale in vigore  codice versamento A 13, per un totale di  € 14,28 per certificato.
Il versamento dei diritti sanitari dovrà essere pagato con PAGO PA: come pagare

Servizio di Sanità Animale (SSA)

Il responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile di Servizio territorialmente competente (vedi informazioni contenute nel Servizio sopra individuato).

MODALITA’ DI ACCESSO ALLA PRESTAZIONE

Il richiedente compila l’allegato modulo e lo invia all’Ufficio Veterinario competente per territorio almeno 3 giorni prima della partenza degli animali. Il Veterinario Ufficiale effettua la visita sanitaria degli animali e se l’esito è favorevole rilascia il certificato riportato al punto

Le richieste sono assolte entro il giorno della partenza degli animali.

ALLEGATI ALL'ISTANZA O MODULISTICA NECESSARIA

Certificato sanitario (TRACES).

 

Trasporto di animali per finalità commerciali

Chi necessita di autorizzazione quale trasportatore di TIPO 1 (trasporti inferiori alle 8 ore o 12 ore su tratte nazionali se i veicoli sono dotati di attrezzature per la ventilazione e l’abbeveraggio) o di TIPO 2  (trasporti lunghi viaggi superiori alle 8 ore)?
Coloro che organizzano o effettuano il  trasporto di animali vertebrati vivi con finalità commerciale in ambiti:  nazionali - tra Stati Membri - sul territorio della Comunità Europea.
Chi non necessita di autorizzazione quale trasportatore di TIPO 1 o di TIPO 2 ?
- Gli allevatori che trasportano i  propri animali  con i propri mezzi di trasporto per una distanza inferiore a 50 km dalla propria azienda;
- chi effettua  trasporti con finalità commerciali fino ad un massimo di 65 Km.

COSTO PER L’UTENTE E MODALITA’ DI VERSAMENTO

La prestazione è a pagamento secondo le tariffe stabilite dal Tariffario regionale in vigore .
Costo autorizzazione trasportatore TIPO 1 e TIPO 2:
- rilascio di nuova autorizzazione e rinnovo (codice versamento tariffario regionale A 29) =  € 69,36.
- vidimazione autocertificazione automezzi trasporto fino ad 8 ore, fina a 65 Km e allevatori fino a 50 Km (codice versamento A 25) = € 7,14.
- omologazione del mezzo di trasporto per lunghi viaggi (codice versamento tariffario regionale A 18)  = € 51,00.
Il versamento dei diritti sanitari dovrà essere effettuato nelle modalità seguenti: PAGO PA

SC igiene allevamenti e produzioni zootecniche

Il responsabile della gestione del procedimento è individuato nel Responsabile di Servizio limitatamente alle attività localizzate nel territorio di competenza dell’Unità Operativa e per le attività la cui vigilanza compete al Servizio di appartenenza (per informazioni aggiuntive vedi punto 3).

MODALITÀ DI ACCESSO 

- Autorizzazione quale trasportatore di TIPO 1 (trasporti inferiori alle 8 ore o 12 ore su tratto nazionali se i veicoli sono dotati di attrezzature per la ventilazione e l’abbeveraggio).
L’interessato  presenta istanza  (istanza autorizzazione viaggi fino a 8 ore) completa in tutte le parti da indirizzare al Dipartimento Veterinario della ATS competente per il territorio in cui ha sede legale l’attività, allegando:
- auto-dichiarazione/i relativa/e al/ai veicolo/li vistata/te dal DPV Servizio competente (autocertificazione viaggi fino a 8 ore - fino a 12 ore se in Italia) completa in tutte le parti;
- certificato/i di idoneità del/i conducente/i  qualora effettui o organizzi  trasporto di: equidi domestici, bovini, suini, ovini, caprini e pollame;
- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
- Autorizzazione quale trasportatore di TIPO 2 (trasporti lunghi viaggi superiori alle 8 ore):
L’interessato  presenta istanza di autorizzazione per  lunghi viaggi, completa in tutte le parti, da indirizzare al Dipartimento Veterinario della ATS  competente per il territorio in cui ha sede legale l’attività, allegando:
- certificato di Omologazione per lunghi viaggi, relativo ad ogni veicolo utilizzato per i lunghi viaggi.
- certificato/i di idoneità del/i conducente/i  qualora effettui o organizzi  trasporto di: equidi domestici, bovini, suini, ovini, caprini e pollame.
Qualora effettui anche viaggi inferiori alle 8 ore o 12 ore deve presentare auto-dichiarazione/i relativa/e al/ai veicolo/li vistata/te dal DPV Servizio competente (autocertificazione viaggi fino a 8 ore - fino a 12 ore se in Italia) completa in tutte le parti.
- Allevatori che trasportano i  propri animali  con i propri mezzi di trasporto per una distanza inferiore a 50 km dalla propria azienda .
L’interessato presenta al Dipartimento Veterinario della ATS competente autocertificazione  al trasporto di animali come produttore primario registrato ai sensi del Reg. CE 852/04, completa in tutte le parti per la vidimazione.
- Trasporti con finalità commerciali fino ad un massimo di 65 Km:
L’interessato presenta al Dipartimento Veterinario della ATS competente autodichiarazione di registrazione come trasportatore a scopo di lucro fino a 65 km completa in tutte le parti, per la vidimazione.


Il termine massimo per l’espletamento della pratica è di 30 giorni dalla data di acquisizione dell’istanza per i trasportatori di TIPO 1 o di TIPO 2.
Relativamente alle pratiche che prevedono la sola autocertificazione e relativa vidimazione da parte del servizio veterinario competente, il termine massimo per l’espletamento della pratica è di giorni 15 lavorativi.

ALLEGATI ALL'ISTANZA O MODULISTICA NECESSARIA

Nulla osta per rilascio autorizzazione sanitaria per vendita animali di affezione

La detenzione in struttura commerciale d egli animali d’affezione (cani e gatti) a scopo di vendita,  è soggetta ad autorizzazione del Sindaco del Comune sede dell’attività, previo parere favorevole del Servizio veterinario dell’ATS competente per territorio.

L’autorizzazione viene rilasciata ai sensi dell’art. 116 della Legge Regionale 33/2009, previa valutazione veterinaria del possesso dei requisiti strutturali e gestionali previsti dalla normativa vigente.

2.   COSTO PER L’UTENTE E MODALITA’ DI VERSAMENTO :

La prestazione, valutazione della pratica e relativo sopralluogo, è a pagamento secondo le tariffe stabilite dal tariffario regionale in vigore (codice versamento A.02 con tariffa minima di 2 ore) Generalmente  il pagamento viene effettuato dopo il sopralluogo

Attenzione: per il pagamento delle prestazioni non si accettano contanti.

3.   DENOMINAZIONE DEI SERVIZI - uffici COMPETENTI CON INDIRIZZI / RECAPITI TELEFONICI / ORARI DI APERTURA

Servizi Veterinari territorialmente competenti per gli adempimenti successivi alla presentazione della richiesta:

Servizio di sanità animale

NOME DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Il responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile di Unità Operativa del Servizio di Sanità Animale, territorialmente competente (informazioni relative al Responsabile del procedimento).

 4.   MODALITA' DI ACCESSO

La persona che intende aprire tale attività, può richiedere all’Ufficio veterinario dell’ATS , previo appuntamento, informazioni sui requisiti strutturali e gestionali previsti dalla normativa vigente.

L’istanza di autorizzazione deve essere inviata al Sindaco, specificando che si richiede l’attivazione di struttura commerciale per vednita di animali d’affezione, ai sensi dell’art. 116 della Legge Regionale 33/2009.

Il Servizio Veterinario, su richiesta del Sindaco, esamina la pratica ed effettua un sopralluogo presso la struttura.

A seguito di parere favorevole, il Sindaco  rilascia l’autorizzazione per la vendita di animali d’affezione.

5.   TERMINE MASSIMO IN GIORNI PER LA CONCLUSIONE

Entro giorni 30 dal ricevimento della comunicazione da parte del Comune.

6.   MODULISTICA NECESSARIA

La modulistica per la richiesta di autorizzazione è da ricercare sul sito del comune di competenza. Riferimenti normativi  Regolamento n. 2 del 05/05/2008: requisiti strutturali e gestionali.