Segnalazione di allerte alimentari
DESCIZIONE DEL PROCEDIMENTO
L’art. 19 del Reg. Ce 178/2002 stabilisce che “se un operatore del settore alimentare ( OSA) ritiene o ha motivo di ritenere che un alimento da lui importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito non sia conforme ai requisiti di sicurezza degli alimenti, e l'alimento non si trova più sotto il controllo immediato di tale operatore del settore alimentare, esso deve avviare immediatamente procedure per ritirarlo e informarne le autorità competenti.”
Tale obbligo si estende anche agli operatori economici , di cui all’ art.2 del Reg Ce 1935/2004, responsabili della sicurezza di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti.
Questo articolo sancisce dunque anche l’ obbligo di notifica di ritiro all’ Autorità competente, ovvero ATS competente per il territorio.
La comunicazione all’ Autorità competente può avvenire tramite mail, pec o fax e oltre a contenere i dati dell’ OSA deve includere
l’ esito delle verifiche che hanno portato a ritenere l’ alimento a rischio ( la definizione di alimento a rischio è data all’ art. 14 del Reg. Ce 178/2002), se pertinente il nome e l’indirizzo del fornitore con l’ indicazione del prodotto fornito (lotto, quantità,TMC o data scadenza, identificativi DDTe data consegna), ove possibile l’elenco dei clienti corredato dalle informazioni previste (link documenti utili elenco clienti) dal Decreto della Direzione Generale della Sanità n.5851 del 20/04/2005 e dalla Circolare 4/SAN/2010, ovvero:
- ragione sociale della ditta destinataria,
- indirizzo completo di Comune e Provincia e della sede commerciale della ditta destinataria(telefono,/fax, e- mail),
- numero di lotto del prodotto non conforme e scadenza o TMC,
- quantitativo totale venduto e tipologia e numero delle confezioni,
- data di consegna e identificativi DDT.
Inoltre l’art. 19 del Reg. Ce 178/2002 riporta che ” se il prodotto può essere arrivato al consumatore, l'operatore informa i consumatori, in maniera efficace e accurata, del motivo del ritiro e, se necessario, richiama i prodotti già forniti ai consumatori quando altre misure siano insufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute.”
Per adempiere a tale obbligo il Ministero della Salute ha predisposto un ‘apposita sezione per la pubblicazione dei richiami per informare i consumatori e l’ OSA/OE che mette in atto il richiamo deve inviare immediatamente all’ ATS di competenza il modulo di richiamo(link documenti modello editabile richiamo ) previsto dalla nota dalla nota del Ministero della Salute n.0047556 del 15/12/2016
documenti utili: Regolamento CE 178/2002
link utili: Ministero della salute Richiami OSA
Altre informazioni utili
E’ utile sottolineare che quando l’ OSA ritira dalla filiera un alimento che non rispetta i requisiti di sicurezza,ma che è sotto il suo immediato controllo, decade l’ obbligo di notifica all’ Autorità competente, come chiarito dal Decreto della Direzione Generale della Sanità n.5851 del 20/04/2005.
COSTO PER L'UTENTE
Nessun costo
UFFICI COMPETENTI
NOME DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile della gestione del procedimento è individuato nel Responsabile di Unità Operativa Semplice cui perviene la notifica, limitatamente alle attività localizzate nel territorio di competenza dell’Unità Operativa (vedi informazioni contenute nei servizi sopra individuati).
MODALITÀ DI ACCESSO
Presentazione di comunicazione all’ Unità Operativa competente per il territorio, tramite fax agli sportelli delle segreterie del Servizio o inoltrata tramite le caselle e-mail PEC di ogni U.O. territoriale.
TERMINE MASSIMO PER LA CONCLUSIONE DELL'ITER
L’UOC Igiene Alimenti e Nutrizione dichiara che il tempo di evasione della pratica da parte dei propri operatori è di 30 (trenta) giorni a partire dal giorno in cui la richiesta di autorizzazione viene protocollata dall’ATS Monza e Brianza.
N.B.: l’eventuale richiesta, da parte del Servizio, di documentazione integrativa interrompe tali termini
NOME DEL SOGGETTO A CUI È ATTRIBUITO IN CASO DI INERZIA IL POTERE SOSTITUTIVO
Il direttore del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria
Modalità: invio di una e-mail all'indirizzo di posta elettronica. Si richiede di evidenziare:
1) oggetto della richiesta; 2) nominativi delle persone della ATS già contattate con indicazione della richiesta; 3) Tempi di attesa per la mancata risposta alla precedente richiesta; 4) Nome e Cognome; 5) numero di telefono; 6) e-mail.