Tutti i cittadini che desiderino attivare un allevamento di animali da reddito a scopo famigliare, o modificare un’attività già esistente devono presentare richiesta di registrazione, tramite modulistica dedicata, all’ufficio Veterinario competente, che verificherà la corrispondenza di quanto indicato nella documentazione ricevuta e la sussistenza dei requisiti igienico sanitari di legge. Infatti, la normativa vigente prevede che tutti gli allevamenti degli animali indicati in intestazione siano registrati nell’anagrafe zootecnica della banca Dati Nazionale (B.D.N. Vetinfo). Tale obbligo è necessario anche per la detenzione di un solo animale da reddito.
A seguito di presentazione di richiesta di codice aziendale, il Servizio Veterinario invierà comunicazione al Comune competente per l’allevamento, al fine di verificare che nullaosta alla detenzione degli animali nel luogo dichiarato, sulla base del P.G.T. (Piano di Governo del Territorio) comunale.
Il rilascio del codice aziendale per inizio dell’attività di allevamento familiare è subordinato al nulla osta del Comune, alla verifica favorevole della documentazione presentata ed al pagamento dei diritti sanitari.
Si ricorda che per allevamento familiare si intende la detenzione di animali a carattere zootecnico per autoconsumo o per detenzione diversa da scopo alimentare (es. equino non destinato alla produzione di alimenti, detenuto per attività equestre) e non a carattere commerciale.
Il numero di animali che possono essere detenuti in un allevamento familiare varia a seconda della specie:
- Bovini, massimo 3 (tre) capi da ingrasso e non adibiti alla riproduzione;
- equini, massimo 3 (tre) capi non destinati alla produzione di alimenti e non destinati alla riproduzione;
- ovini e caprini, massimo 9 (nove) capi, complessivi tra ovini e caprini, se l’operatore detiene nello stabilimento entrambe le specie;
- suini, massimo 4 (quattro) capi da ingrasso, con esclusione di scrofe e verri;
- pollame, massimo 50 (cinquanta) capi;
- conigli, massimo 20 (venti) fori nido e con un massimo di 50 capi di età superiore a 30 giorni;
- api, massimo 10 (dieci) alveari
Struttura Complessa di Sanità Animale SC sanità animale
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Il responsabile della gestione del procedimento è individuato nel Responsabile di SSA.
Entro 30 giorni dalla richiesta e a completamento della pratica; a seguito di richiesta di parere preventivo del Comune, i 30 giorni partono dalla risposta del Comune o dopo 30 giorni in caso di silenzio/assenso. Giorno esatto, orario e luogo saranno comunque concordati tra ATS e soggetto richiedente.
La registrazione in BDN (portale del Ministero della Salute: Vetinfo) e rilascio codice aziendale, sono subordinati al pagamento dei diritti sanitari previsti dall’Allegato 2, Sezione 8 del Decreto Legislativo n. 32 del 02/02/2021, pari a € 20 (registrazione codice 47bis).
Pagamento solo tramite Codice IUV (PagoPa) rilasciato dall’Ufficio Veterinario dove è stata inoltrata la richiesta di apertura allevamento familiare (NO pagamenti spontanei). Il pagamento può essere eseguito presso l’ufficio Veterinario tramite Pos, con Homebanking o in una ricevitora autorizzata ai pagamenti PagoPa della Pubblica Amministrazione.
L’esercizio del potere sostitutivo può essere richiesto qualora entro i termini di legge non sia stato adottato il provvedimento amministrativo, laddove non vige la regola del silenzio/assenso, con richiesta motivata indirizzata al Direttore del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale.