Le verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d'uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell'attrezzatura di lavoro, l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.
L'obbligo si sottoporre a verifica periodica le attrezzature in pressione è disposto dall'art. 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Campo di applicazione
Sono soggette alle verifiche periodiche le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. suddivise come segue:
Gruppo GVR - Gas, Vapore, Riscaldamento
a) Attrezzature a pressione:
1. Recipienti contenenti fluidi con pressione maggiore di 0,5 bar
2. Generatori di vapor d'acqua
3. Generatori di acqua surriscaldata
4. Tubazioni contenenti gas, vapori e liquidi
5. Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calcia sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiori a 116 kW
6. Forni per le industrie chimiche e affini
b) Insiemi: assemblaggi di attrezzature da parte di un costruttore certificati CE come insiemi secondo il decreto legislativo n. 93 del 25 febbraio 2000
Chi deve richiedere la verifica periodica
L’obbligo di richiedere la verifica periodica è in capo al datore di lavoro. In determinate circostanze e per determinate attrezzature ( es. serbatoi a noleggio) si ritiene comunque valida la richiesta di verifica prodotta dalla società di noleggio purché sottoscritta da entrambi i soggetti.
Quando richiedere la verifica periodica
La richiesta deve essere inoltrata preferibilmente 30 gg. prima della data di scadenza della verifica precedente e secondo le periodicità previste dall'ALLEGATO VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.