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Richiesta apertura allevamento Ordinario animali da reddito (bovini, ovicaprini, suini, equini, avicoli, conigli, api, camelidi, acquacoltura, elicicoltura)

 

Tutti i cittadini che desiderino attivare o modificare un’attività già esistente, nel settore degli animali da reddito a scopo commerciale (Allevamento Ordinario) e nelle attività correlate alla presenza di animali (escluse le attività per le quali è previsto il rilascio di autorizzazione ai sensi della norma vigente), devono presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) all’Ufficio Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune in cui ha sede l’attività produttiva che si intende attivare/modificare.

L’ufficio SUAP trasmetterà la pratica all’ufficio Veterinario competente, che verificherà la corrispondenza di quanto indicato nella documentazione ricevuta e la sussistenza dei requisiti igienico sanitari di legge. Contestualmente alla presentazione di SCIA, il richiedente dovrà compilare il modulo “Apertura cod. aziendale” rilasciato dal Servizio Veterinario. Puo’ essere necessario un sopralluogo da parte del Personale del Servizio Veterinario, al fine di verificare i requisiti strutturali e gestionali previsti dalla normativa vigente, a seconda della specie animale per la quale si richiede la detenzione.

Si consiglia pertanto di prendere direttamente contatti con l’Ufficio Veterinario competente per territorio, prima della presentazione della SCIA.

Attenzione, rientrano nella definizione di Allevamenti Ordinari, con obbligo di presentazione di SCIA, anche le attività non commeciali ma con richiesta di detenzione di un numero di animali superiore a quella consentita per gli allevamenti famigliari o con medesimo numero ma con richiesta di effettuare riproduzione.

Pertanto, il rilascio del codice aziendale, per inizio dell’attività di allevamento Ordinario è subordinato alla verifica favorevole della documentazione presentata (SCIA con documentazione allegata, modulo richiesta “Apertura cod. aziendale”), all’esito favorevole in caso di sopralluogo da parte del Personale Veterinario ed al pagamento dei diritti sanitari.

Si ricorda infine, che la registrazione in BDN e conseguente rilascio di codice aziendale, non costituisce autorizzazione alla detenzione di animali.

Struttura Complessa di Sanità Animale SC sanità animale

Per conoscere orari e contatti della sede più vicina ? Cliccare QUI  selezionando il comune di appartenenza

Il responsabile della gestione del procedimento è individuato nel Responsabile di SSA.

Entro 30 giorni dalla richiesta e a completamento della pratica; in caso di presentazione di documentazione carente, i 30 giorni partono dal ricevimento delle ulteriori integrazioni, richieste dal Servizio Veterinario.

Giorno esatto, orario e luogo saranno comunque concordati tra ATS e soggetto richiedente.

Si ricorda che in assenza della documentazione corretta o mancata presentazione di integrazioni richieste, la SCIA verrà respinta.

Il cittadino che intende attivare o modificare un’attività  del settore sopra specificato deve presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività  (SCIA) all’ Ufficio SUAP del Comune in cui ha sede l’attività produttiva. La segnalazione dovrà essere corredata di planimetria in scala opportuna dei locali, redatta da libero professionista iscritto all’albo, relazione tecnica, fotocopia del documento di identità.

Contestualmente alla presentazione di SCIA, il richiedente dovrà compilare il modulo “Apertura cod. aziendale” rilasciato dal Servizio Veterinario. Tale modulo può essere allegato alla SCIA o in alternativa inviato direttamente all’ufficio Veterinario competente.

Puo’ essere necessario un sopralluogo da parte del Personale del Servizio Veterinario.

Il Servizio Veterinario, rilascia, entro 30 giorni, il codice aziendale identificativo dell’allevamento, a seguito di verifica favorevole della documentazione presentata (SCIA con documentazione allegata, modulo richiesta “Apertura cod. aziendale”), all’esito favorevole in caso di sopralluogo da parte del Personale Veterinario ed al pagamento dei diritti sanitari.

Alcune tipologie di allevamenti (Camelidi o avifauna selvatica) necessitano, per il rilascio di cod. aziendale, l’autorizzazione della Regione – Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste - Servizio Ittico Venatorio.

Si consiglia di contattare il Servizio Veterinario competente, prima di presentazione della SCIA, per evitare il respingimento della richiesta per documentazione carente.

Ulteriori informazioni (es. registro di carico/scarico aziendale, acquisto di marche auricolari, abilitazione o accreditamento alla Banca Dati Nazionale) saranno fornite, in fase di rilascio del codice aziendale.

Si ricorda infine, che la registrazione in BDN e conseguente rilascio di codice aziendale, non costituisce autorizzazione alla detenzione di animali.

La registrazione in BDN (portale del Ministero della Salute: Vetinfo) e rilascio codice aziendale, sono subordinati al pagamento dei diritti sanitari previsti dall’Allegato 2, Sezione 8 del Decreto Legislativo n. 32 del 02/02/2021, pari a € 20 (registrazione codice 47bis).

Pagamento solo tramite Codice IUV (PagoPa) rilasciato dall’Ufficio Veterinario  dove è stata inoltrata la richiesta di apertura allevamento ordinario (NO pagamenti spontanei). Il pagamento può essere eseguito presso l’ufficio Veterinario tramite Pos, con Homebanking o in una ricevitora autorizzata ai pagamenti PagoPa della Pubblica Amministrazione.


TARIFFARIO DELL'ATS DELLA BRIANZA
PagoPA

Avverso il provvedimento conclusivo del procedimento è ammesso, con il patrocinio di un legale incaricato, ricorso al TAR per la Regione Lombardia, entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione del provvedimento, ai sensi dell’art. 29 e ss. del codice del processo amministrativo (D.L.gs. n.104/2010). In alternativa è ammesso ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data ai sensi del d.P.R. n. 1199/1971.
soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo,
L’esercizio del potere sostitutivo può essere richiesto qualora entro i termini di legge non sia stato adottato il provvedimento amministrativo, laddove non vige la regola del silenzio/assenso, con richiesta motivata indirizzata al Direttore del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale.

Per questo procedimento non è possibile utilizzare la dichiarazione sostitutiva di certificazione;