Il SUAP in caso di accertata carenza dei requisiti autocertificati, nel termine di 60 GIORNI dalla data di ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dal SUAP, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Pertanto la SC Igiene e Sanità Pubblica competente per la prestazione in oggetto, successivamente al ricevimento della SCIA da parte del SUAP, effettuerà un controllo per verificare quanto indicato nella documentazione ricevuta entro i 60 GIORNI di cui sopra, espletando eventuali sopralluoghi di verifica e comunicando eventuali carenze di requisiti al SUAP/Sindaco per l’adozione dei conseguenti provvedimenti.