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Apparecchiature e impiantistica
Apparecchiature e impiantistica
Le statistiche confermano che l’uso di attrezzature di lavoro ovvero di impianti elettrici è causa di infortuni anche di grave entità.
(infortuni Regione Lombardia ).
E’ noto che le cause del fenomeno infortunistico sono molteplici e coinvolgono in varia misura ed interazione aspetti strutturali e tecnici, organizzativi e procedurali, di informazione e formazione, individuali e sanitari.
Questa ATS ritiene che la Prevenzione di rischi non si espleti solo attraverso i controlli ispettivi ma anche attraverso azioni di informazione e promozione delle buone prassi.
Per converso, la molteplicità di norme concernenti la sicurezza sul lavoro e la parcellizzazione delle informazioni connesse a tale materia non rendono facile il compito alle imprese.
Allo scopo, nel rigoroso rispetto di quanto disposto dall’art. 10 D.lgs. n. 81/2008, il Servizio Impiantistica e della Sicurezza (SIS) ha attivato un servizio finalizzato a fornire informazioni in materia di sicurezza relativamente agli aspetti connessi all’uso in sicurezza delle attrezzature di lavoro ovvero impianti soggetti al regime delle verifiche periodiche (apparecchi di sollevamento, PLE, attrezzature in pressione, impianti termici, impianti elettrici e ascensori) .
Il servizio fornito deve essere inteso come strumento a disposizione degli “stakeholders della sicurezza” (imprese, lavoratori, RSPP, RLS, ecc.) per ottenere gratuitamente indicazioni direttamente dall’organo di vigilanza e permettere loro di minimizzare i costi di transazione connessi alla ricerca di informazioni finalizzate all’ottemperanza degli obblighi di legge e alla riduzione degli infortuni.
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Verifica periodica gli impianti elettrici e i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche
1. Descizione del procedimento
Le verifiche periodiche sono l'insieme delle procedure con le quali si accerta il permanere dei requisiti tecnici di sicurezza.
L'obbligo di sottoporre a verifica periodica gli impianti elettrici e i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche è disposto dall'art. 4, comma 1, del DPR 462/2001 in combinato disposto con l'art. 86, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Campo di applicazione
Si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici con lavoratori subordinati o equiparati ad esclusione delle attività di cui all'Art. 3 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Affinché il DPR 462/01 sia applicabile negli ambiti sopra specificati, è necessario che, all’interno di questi, sia individuabile la figura di un “lavoratore” ovvero una persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.
Impianti di messa a terra
Sono soggetti all’obbligo di denuncia di cui all’art.2 del DPR 462/01 gli impianti di messa a terra realizzati per la protezione delle persone dai contatti indiretti mediante interruzione automatica dell’alimentazione.
Impianti di protezione dalle scariche atmosferiche
Sono soggetti all’obbligo di denuncia di cui all’art.2 del DPR 462/01 le installazioni e i dispositivi di protezione relativi a strutture che secondo le pertinenti norme tecniche non risultano protette dal rischio di fulminazione diretta e indiretta (in riferimento al rischio R1 : perdita di vite umane).
Impianti di messa a terra installati in luoghi con pericolo di esplosione
Gli impianti elettrici in luogo con pericolo di esplosione sono oggetto dell’art. 5 del DPR 462/01 e sono di competenza delle ATS.
Esclusioni
Fermo restando la messa a disposizione e l’utilizzo di attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III del D.Lgs. 81/2008 nonché il rispetto di quanto previsto dal DM 37/2008 in materia di sicurezza degli impianti, si ritengono esclusi dagli obblighi di denuncia gli impianti istallati negli ambienti in cui si applicano le fattispecie di cui agli artt. 21 e 26 del D.Lgs. 81/2008.
Chi deve richiedere la verifica periodica
Gli adempimenti previsti dal DPR 462/01 risultano attribuiti in capo al datore di lavoro ovvero, fermo restando quanto stabilito dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 per le pubbliche amministrazioni, il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
Gli impianti sono soggetti a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale.
Quando richiedere la verifica periodica
La richiesta deve essere inoltrata preferibilmente 60 gg. prima della data di scadenza della verifica precedente.
A chi inoltrare la richiesta di verifica periodica
Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ATS Brianza o ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive
3. Uffici Competenti
Come richiedere la verifica periodica
La richiesta di verifica (modulistica) può essere inoltrata per mezzo di posta ordinaria, raccomandata a mano, raccomandata A/R e raccomandata semplice ai seguiti indirizzi:
4. Termine massimo per la conclusione dell'Iter
A seguito della richiesta da parte dell’interessato della verifica degli impianti/attrezzature di competenza della SSD, entro 30 gg, verrà inviata la comunicazione di accettazione dell’incarico, mentre per quelle riguardanti l’attività istituzionale di Omologazione la verifica dell’impianto verrà effettuata entro 60 gg.
5. Nome del soggetto a cui è attribuito in caso di inerzia il potere sostitutivo
Direttore del Dipartimento di Igiene e Prevenzione
Sede Dipartimentale con competenza sull’Area Territoriale di Monza : via Novara 3 - Desio (MB) Telefono: 0362 304830 fax 0362 304836
Sede del Dipartimentale con competenza sull’Area Territoriale di Lecco: Corso Carlo Alberto 120 23900 Lecco - Telefono: 0341 482700 fax 0341 482770
6. Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale:
Nel caso di sanzioni amministrative irrogate dalla SSD Impiantistica durante l’espletamento delle proprie funzioni, in alternativa al pagamento in misura ridotta, ai sensi dell’art. 18 della Legge 689/81, entro 30 giorni dalla data di notificazione, l’interessato può inviare scritti difensivi e documenti e/o istanza scritta di audizione personale, sempre in carta libera, indirizzando a: Direttore Generale della ATS della Brianza, presso Uff. sanzioni amministrative Via Novara, 3- 20832 DESIO (MB).
7. link di accesso al servizio on line: https://www.ats-brianza.it/it/apparecchiature-e-impiantistica.html
8. Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari:
9. Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione: NESSUNO
INOLTRE Per i procedimenti ad istanza di parte:
- atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni
interamente presente all’indirizzo:
https://www.ats-brianza.it/it/apparecchiature-e-impiantistica.html?layout=edit&id=400
- uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze
SSD IMPIANTISTICA (tutte le Sezioni) Via Solferino 16 - 20900 Monza;
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TARIFFARIO Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria (verifiche impianti elettrici e ascensori)
TARIFFARIO VERIFICHE ATTREZZATURE A PRESSIONE E SOLLEVAMENTO
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SEDE TERRITORIALE DI MONZA elenco comuni
SEDE TERRITORIALE DI LECCO elenco comuni
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ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO E A PRESSIONE (art. 71, comma 11, D.Lgs. n. 81/2008)
modulo richiesta verifica attrezzature sollevamento e pressione
messa in servizio attrezzatura a pressione art. 6 DM 329/04
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ATTREZZATURE GVR NON DESTINATE ALL'ATTUAZIONE DI UN CICLO PRODUTTIVO - ATTIVITA' IN CAPO ESCLUSIVAMENTE ALLA ATS ( art. 22, D.M. 01.12.1975, D.M. 29.02.1988, D.M. 23.09.2004, D.M. 329/2004)
modulo richiesta verifica serbatoi GPL e impianti termici
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CESSAZIONE DELL’ESERCIZIO, TRASFERIMENTO E SPOSTAMENTO ATTREZZATURE
il punto 5.3.3. del decreto interministeriale 11 aprile 2011 dispone che “il datore di lavoro deve comunicare alla sede INAIL competente per territorio la cessazione dell’esercizio, l’eventuale trasferimento di proprietà dell’attrezzatura di lavoro e lo spostamento delle attrezzature, per l’inserimento in banca dati”.
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ASCENSORI E MONTACARICHI
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IMPIANTI DI MESSA A TERRA E IMPIANTI ELETTRICI IN LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE
modulo richiesta verifica periodica / omologazione impianti in luoghi con pericolo di esplosione
trasmissione dichiarazione di conformità (DICO) / dichiarazione di rispondenza (DIRI)
CONDUTTORI DI GENERATORI DI VAPORE
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Responsabile SSD Impiantistica: Ing. Claudio Lorenzo ALBERA
SEGRETERIA
PRESTAZIONI EROGATE:
- rilascio copie conformi: di denunce di impianti elettrici (ex mod. B), duplicati libretti (sollevamento, attrezzature in pressione e ascensori), ecc.
- ricezione e verifica Dichiarazioni di conformità impianti elettrici (DPR 462/01)
posta elettronica ordinaria: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
posta elettronica certificata: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
SEDI SSD Impiantistica
Sede territoriale di Monza (elenco comuni)
Direttore: Ing. Claudio Lorenzo ALBERA
Orari apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì 09:00-12:00 e 13:30-16:00
indirizzo: via Solferino, 16 20090 Monza
tel: 039 3940206
fax: 039 3940208
Sede territoriale di Lecco (elenco comuni)
indirizzo: F. Filzi 23900 Lecco
tel: 0341 281243
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LIBRETTI TIROCINIO CONDUTTORI GENERATORI DI VAPORE
Nella Gazzetta Ufficiale n. 242, del 30 settembre 2020, è stato pubblicato il Decreto n. 94, del 7 agosto 2020, del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali in materia di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore, in attuazione dell’articolo 73-bis, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Le disposizioni contenute nel nuovo Decreto, sono entrate in vigore il 30 settembre 2021, (ovvero decorsi dodici mesi dalla data di pubblicazione nella G.U.). Ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 3, comma 4, (“il patentino di abilitazione ha validità fino al compimento del settantesimo anno di età”). Tale disposizione si riferisce anche ai patentini già rilasciati alla data di pubblicazione del Decreto ed è immediatamente applicabile.
In particolare, con il nuovo decreto, vengono modificate le modalità di accesso agli esami di abilitazione per il conseguimento dal "patentino", esami che si svolgono presso le varie sedi territoriali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro "I.N.L.".
In conseguenza di ciò, per poter accedere agli esami propedeutici al rilascio dei patentini di abilitazione (art. 3, D.M. n. 94/2020), è necessario frequentare appositi corsi di formazione teorico-pratica il cui accesso è regolato dai requisiti previsti all’articolo 4. I contenuti, la durata e le modalità di svolgimento dei corsi stessi, sono indicati nell’allegato II, del D.M. 94/2020.
Pertanto, a far data dal 30 settembre 2021, non essendo più in vigore il D.M. 01/03/1974 ("Norme per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore") in quanto espressamente abrogato dal nuovo Decreto Ministeriale n. 94, del 7 agosto 2020, per poter accedere agli esami, non è più necessario:
· il rilascio, da parte di ATS/ASL/ARPA, del libretto di tirocinio di cui all'art. 5, D.M. 01/03/1974;
· l’accertamento (art. 8, D.M. 01/03/01974), da parte del funzionario ATS/ASL/ARPA, del tirocinio previsto dall'art. 6, D.M. 01/03/1974, propedeutico all'ammissione agli esami per il conseguimento delle relative abilitazioni alla conduzione di generatori di vapore.
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ELENCO SOGGETTI ABILITATI
Per le finalità di cui all'art.71, comma 12, del D.lgs. n. 81/2008, presso l'ATS Brianza è istituito, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del Decreto Ministeriale 11 aprile 2011, l'elenco dei soggetti abilitati pubblici o privati, di cui l'ATS si può avvalere ai sensi dell'art. 1 del citato decreto.
Qualunque soggetto abilitato è iscritto a domanda nell'elenco.
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Promozione Sicurezza Impiantistica
Verifiche periodiche attrezzature/impianti - Segreteria SSD - Tariffario verifiche
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TRATTAMENTO DATI PERSONALI |
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