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Assistenza sanitaria ai cittadini iscritti alla anagrafe italiani residenti all’estero (AIRE)

I cittadini italiani che trasferiscono (o hanno trasferito) la residenza in uno Stato con il quale non è in vigore alcuna convenzione con l’Italia perdono il diritto all’assistenza sanitaria, sia in Italia che all’estero, all’atto della cancellazione dall’anagrafe comunale e della iscrizione all’AIRE, fatta eccezione per i lavoratori di diritto italiano in distacco.
L’iscrizione all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) o il diritto di voto in Italia, non aprono un diritto all’assistenza sanitaria in Italia. 
Tuttavia, ai sensi del DM 1° febbraio 1996  ai cittadini con lo stato di emigrato ed ai titolari di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani, che rientrino temporaneamente in Italia, sono riconosciute, a titolo gratuito, le prestazioni ospedaliere urgenti e per un periodo massimo di 90 giorni per ogni anno solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata, per le suddette prestazioni sanitarie. Per ottenere le prestazioni ospedaliere urgenti è necessario presentare una formale dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà in cui si dichiara, oltre al proprio status di emigrato, che non si è in possesso di una copertura assicurativa pubblica o privata contro le malattie.
La certificazione di status di emigrato può essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, con cui il cittadino autocertifica: 
- di essere nato in Italia, di possedere la cittadinanza italiana, nonché di risiedere all'estero, indicando il Comune di iscrizione AIRE;
oppure
- di essere nato all'estero, di possedere la cittadinanza italiana, di aver risieduto in Italia, indicando il Comune di iscrizione all'APR, di risiedere all'estero ed essere quindi iscritto all'AIRE. 

 
Per il riconoscimento della copertura, il cittadino deve rivolgersi allo sportello dell’Ufficio Scelta/Revoca della ASST competente, con i seguenti documenti:
•   documento di identità valido;
•   dichiarazione rilasciata dall’interessato attestante l’inesistenza di un diritto al rimborso delle prestazioni sanitarie fruite in virtù di una copertura assicurativa, sia pubblica che privata, nel Paese di residenza e i periodi di assistenza eventualmente già fruiti nel corso dell’anno, anche presso altre aziende sanitarie.
Decorso il termine dei 90 giorni di validità assistenziale, agli interessati sono assicurate le prestazioni urgenti con oneri a carico degli stessi.