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Assistenza sanitaria transfrontaliera garantita dalla Direttiva 2011/24/UE

 
Per informazioni e per lo svolgimento delle pratiche :
 
ASST Lecco:  Uffici per l'estero  
L’ufficio estero è aperto il MARTEDI’ e GIOVEDI’ mattina dalle 9.30 alle 12.00 SOLO PREVIO APPUNTAMENTO. 
Per appuntamenti e informazioni è possibile telefonare al numero 0341 281271 negli stessi orari di apertura oppure inviare un’email a: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 
 
 
Con D. Lgs. 4 Marzo 2014, n. 38, sono state recepite la direttiva 2011/24/UE riguardante l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, nonché la direttiva 2012/52/UE concernente misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in altro Stato membro.
 
La Direttiva 2011/24/UE si applica solo negli Stati membri dell'UE e non in Svizzera e neppure nei Paesi dello Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein). 
 
Autorizzazione preventiva
 
Il D. Lgs 16 Aprile 2018, n. 50, stabilisce un sistema di autorizzazione preventiva per alcune prestazioni sanitarie erogare in un altro stato dell'UE, comprendendo tra queste quelle che :
1) comportano il ricovero del paziente per almeno una notte;
2) richiedono l'utilizzo di un'infrastruttura sanitaria o di apparecchiature mediche altamente specializzate e costose, comprese quelle utilizzate nella diagnostica strumentale, con particolare riferimento alle prestazioni di cui agli articoli 3 e 5 della legge 23.10.1985, n. 595 ed ai successivi decreti ministeriali attuativi;
3) richiedono cure che comportano un rischio particolare per il paziente o la popolazione;
4) sono prestate da un prestatore di assistenza sanitaria che potrebbe suscitare gravi e specifiche preoccupazioni quanto alla qualità o alla sicurezza dell’assistenza.
 
L’autorizzazione preventiva è negata quando (art. 6 e 9 del DLg n 38 4 marzo 2014):
 
1) in base ad una valutazione clinica, il paziente sarebbe esposto con ragionevole certezza ad un rischio per la sua sicurezza che non può essere considerato accettabile, tenuto conto del potenziale beneficio per il paziente stesso dell'assistenza sanitaria transfrontaliera richiesta;
2) a causa dell'assistenza sanitaria transfrontaliera in questione, il pubblico sarebbe esposto con ragionevole certezza a notevoli pericoli per la sicurezza;
3) l'assistenza sanitaria in questione è prestata da un prestatore di assistenza sanitaria che suscita gravi e specifiche preoccupazioni quanto al rispetto degli standard e orientamenti relativi alla qualità dell'assistenza e alla sicurezza del paziente, comprese le disposizioni sulla vigilanza, indipendentemente dal fatto che tali standard e orientamenti siano stabiliti da disposizioni legislative e regolamentari o attraverso sistemi di accreditamento istituiti dallo Stato membro di cura;
4) l'assistenza sanitaria in questione può essere prestata nel territorio nazionale entro un termine giustificabile dal punto di vista clinico, tenuto presente lo stato di salute ed il probabile decorso della malattia.
 
Si precisa che la direttiva non si applica:
 
•    ai servizi assistenziali di lunga durata il cui scopo sia di sostenere le persone che necessitano di assistenza nello svolgimento di compiti quotidiani e di routine;
•    all'assegnazione ed accesso agli organi ai fini dei trapianti di organo;
•    ai programmi di vaccinazione contro le malattie contagiose, volti esclusivamente a proteggere la salute della popolazione nel territorio nazionale e subordinati ad una pianificazione e a misure di attuazione specifiche.
 
Rimborso degli oneri sostenuti
 
Gli assistiti che hanno fruito di assistenza sanitaria transfrontaliera hanno diritto al rimborso dei costi sostenuti:
1)se le prestazioni sanitarie fruite sono comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza
2)in misura corrispondente alle tariffe regionali vigenti al netto della compartecipazione alla spesa secondo la normativa vigente. In ogni caso, tale rimborsò non può superare il costo effettivo sostenuto.
 
L’assistenza sanitaria all'estero è anche garantita :
 
• dai regolamenti comunitari n. 883/2004 e n. 987/2009 che prevedono sia la possibilità di usufruire di prestazioni sanitarie "necessarie" durante temporanei soggiorni (turismo, studio, lavoro) che di prestazioni sanitarie "programmate" durante trasferimenti per cure in uno degli Stati dell'Unione europea, in Svizzera e in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein);
• dalle Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con i Paesi in Convenzione (Capo Verde, Bosnia Erzegovina, Serbia, Montenegro, Principato di Monaco, Rep. San Marino, Tunisia, Brasile e Australia) a seconda della specifica categoria di assistiti e secondo quanto previsto dalla singola convenzione;
• dal D.M. 3.11.89 (cosiddetta assistenza in forma indiretta) quando l'assistito chiede di usufruire di prestazioni all'estero in strutture sanitarie private non convenzionate senza scopo di lucro, che si trovino in un Paese U.E., in strutture sanitarie private non convenzionate. 
 
 

Direttiva 2011/24/UE Applicazione dei diritti dei pazienti relativi alla'assistenza sanitaria transfrontaliera

Modulo richiesta assistenza transfrontaliera 

Modulo rimborso assistenza tranfrontaliera