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Richiesta di riconoscimento per produzione di alimenti di origine animale con Paesi dell’U.E.

 

La commercializzazione di alimenti di origine animale al di fuori del mercato italiano rappresenta una grande opportunità di sviluppo economico per le imprese del settore alimentare che trovano, in questo modo, uno sbocco di mercato particolarmente importante soprattutto nei periodi di crisi come l’attuale.

Questa  possibilità di commercializzare alimenti di origine animale è regolamentata in modo differente a seconda del Paese di destinazione:

  • verso i Paesi dell’Unione europea per i quali le normative in materia di salute e benessere animale, igiene e sicurezza degli alimenti, controlli ufficiali sulla produzione degli alimenti sono ormai da tempo armonizzate devono essere rispettate le stesse norme previste per la commercializzazione in ambito nazionale (Scambi)
  • verso i Paesi Terzi che stabiliscono singolarmente i requisiti e le procedure per l’esportazione in base alle esigenze di tutela sanitaria nei riguardi delle malattie animali e della sicurezza dei prodotti (Esportazioni).

Poiché queste procedure sono molto varie e non sono sempre di facile reperimento, vengono fornite le indicazioni per poter accedere con semplicità e in modo sempre aggiornato ai documenti necessari alle imprese del territorio.

1.1 SCAMBI CON PAESI DELL’UNIONE EUROPEA

La commercializzazione di alimenti di origine animale verso gli altri Stati della U.E. è regolamentata dalle stesse norme che disciplinano la commercializzazione in ambito nazionale e, in particolare, da:

  • Regolamento (CE) n. 852/2004

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R0852-20090420&qid=1428654627921&from=IT

  • Regolamento (CE) n. 853/2004

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R0853-20141117&qid=1428654465805&from=IT

Questa norme prevedono che gli stabilimenti che commercializzano alimenti di origine animale siano in possesso del RICONOSCIMENTO (in sostanza una autorizzazione sanitaria) rilasciato, previo sopralluogo di verifica, da parte del Dipartimento Veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale dell’ATS.

  • IMPIANTI SOGGETTI A RICONOSCIMENTO

Sono soggetti a RICONOSCIMENTO ai sensi del Regolamento (CE) 853/2004 gli impianti che svolgono le seguenti tipologie di attività secondo la nomenclatura prevista a livello comunitario:

Attività generali:
Deposito frigorifero
Impianto di riconfezionamento

Carni di ungulati domestici (bovino – suino – equino – ovino – caprino):
Macello
Laboratorio di sezionamento

Carni di pollame e di lagomorfi (pollame, piccola selvaggina allevata da penna, conigli e lepri allevate):
Macello
Laboratorio di sezionamento

Carni di selvaggina allevata (grande selvaggina e ratiti):
Macello
Laboratorio di sezionamento

Carni di selvaggina cacciata:
Centro di lavorazione selvaggina
Laboratorio di sezionamento

Carni macinate, preparazioni di carni e carni separate meccanicamente:
Stabilimento produzione carni macinate
Stabilimento produzione preparazioni di carni
Stabilimento produzione carni separate meccanicamente

Prodotti a base di carne:
Impianto di trasformazione

Molluschi bivalvi vivi:
Centro di depurazione
Centro di spedizione
Centro di spedizione galleggiante

Prodotti della pesca:
Nave officina
Nave frigorifero
Stabilimento prodotti della pesca freschi
Locale macellazione animali  acquacoltura
Impianto di trasformazione
Mercato ittico
Impianto collettivo aste
Impianto prodotti pesca separati meccanicamente

Latte e prodotti a base di latte:
Centro di raccolta
Centro di standardizzazione
Stabilimento trattamento termico
Impianto stagionatura
Impianto di trasformazione in alpeggio
Stabilimento di trasformazione (diverso dai precedenti)

Uova e ovoprodotti:
Centro di imballaggio
Stabilimento produzione uova liquide
Stabilimento di trasformazione (ovo prodotti)

Cosce di rana e lumache:
Stabilimento di trasformazione

Grassi animali fusi:   
Centro di raccolta
Stabilimento di trasformazione

Stomaci, vesciche e intestini trattati:
Stabilimento di trasformazione

Gelatine:
Centro di raccolta
Stabilimento di trasformazione

Collagene:
Centro di raccolta
Stabilimento di trasformazione

 

  • IMPIANTI NON SOGGETTI A RICONOSCIMENTO

NON sono invece soggetti a RICONOSCIMENTO ai sensi del Regolamento (CE) 853/2004 gli impianti che svolgono le seguenti attività:

  1. Il commercio al dettaglio di alimenti di origine animale anche su aree pubbliche o con altre forme di commercio itinerante
  2. la fornitura di alimenti di origine animale da un esercizio di commercio al dettaglio ad un altro esercizio di commercio al dettaglio (compresi gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione e i negozi) a livello locale (cioè il territorio della Provincia in cui ha sede l’esercizio al dettaglio e quello delle Province confinanti), a condizione che l’attività sia marginale (cioè non rappresenti l’attività prevalente dell’impresa alimentare in termini di volumi)
  3. la macellazione fino a 10.000 capi di pollame o 7.500 conigli all’anno effettuata presso una struttura annessa all’allevamento di origine degli animali e finalizzata alla vendita diretta delle carni al consumatore finale o a dettaglianti a livello locale che forniscono direttamente il consumatore finale
  4. i depositi frigoriferi che commercializzano esclusivamente prodotti alimentari di origine animale confezionati e imballati all’origine a condizione che non siano destinati ad altri Stati Membri della UE o all’esportazione verso Paesi Terzi
  5. la cessione diretta di carni di selvaggina selvatica cacciata dal cacciatore al consumatore finale o a un esercizio di commercio al dettaglio che fornisce direttamente il consumatore finale per un quantitativo massimo per ciascun cacciatore di 1 capo di selvaggina grossa/anno o di 100 capi selvaggina piccola/anno.

SC IAOA Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale

Per conoscere orari e contatti della sede più vicina ? Cliccare QUI  selezionando il comune di appartenenza

www.impresainungiorno.gov.it


Il responsabile della gestione del procedimento è individuato nel Responsabile del Servizio IAOA

La ricevuta di inoltro telematico attraverso il SUAP costituisce titolo abilitativo per l’avvio immediato dell’attività ai sensi dell’art. 5, commi 4 e 6 del D.P.R. n. 160/2010; essa viene quindi generata e inviata automaticamente dalla piattaforma telematica al termine del percorso di compilazione “guidato” compiuto dall’utente. Tale documentazione dovrà essere conservata dall’O.S.A. ai fini della dimostrazione agli organi di controllo dell’avvenuta notifica.

Per ottenere il riconoscimento è necessario presentare domanda al Dipartimento Veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale dell’ATS della Brianza rispettivamente:
•    al Servizio igiene degli alimenti di origine animale (SIAOA) per tutte le tipologie di alimenti escluso il latte e i prodotti lattiero caseari
•    al Servizio igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (SIAPZ) per il latte e i prodotti lattiero caseari
La delibera regionale 29 dicembre 2016, n. 6077ispone che le istanze e comunicazioni di cui al Reg. 853/2004 siano trasmesse in modalità telematica al SUAP del territorio, il quale provvede all’inoltro all’ATS quale ente competente per i procedimenti in oggetto.
Pertanto a partire dal 1° luglio 2017 le domande non possono più essere presentate direttamente in formato cartaceo al Servizio competente ma devono essere presentata on-line al SUAP competente mediante il portale “Impresainungiorno”.
L’utente, imprenditore o soggetto da lui delegato, accede al portale attraverso il link www.impresainungiorno.gov.it  dove, previa registrazione, è possibile inserire la domanda, sottoscrivere le varie dichiarazioni in merito al rispetto delle norme in materia di emissioni in atmosfera, di smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi e di approvvigionamento di acqua potabile ed allegare la documentazione prevista in formato elettronico:
•    planimetria dell’impianto in scala 1:100 dalla quale risulti evidente la disposizione dei locali, delle linee di produzione e dei principali impianti con la relativa destinazione d’uso, degli accessi, della rete idrica e degli scarichi;
•    relazione tecnico-descrittiva dello stabilimento e dei processi inclusa una sommaria descrizione dei prodotti lavorati, con indicazioni in merito all’approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi e alle emissioni in atmosfera.
Il competente Servizio del Dipartimento, ricevuta la domanda on line dal SUAP effettua un primo sopralluogo ispettivo relativo ai requisiti strutturali ed impiantistici a seguito del quale, se l’esito è favorevole, viene rilasciato (sempre tramite il portale “Impresainungiorno”) un “riconoscimento condizionato” che consente all’impresa di iniziare ad operare e viene attribuito il numero di identificazione dell’impianto che deve essere utilizzato nel “marchio di identificazione” che viene riportato sui prodotti (il cosiddetto “bollo CE”) .
Entro 90 giorni viene effettuato un secondo sopralluogo relativo alle condizioni igieniche degli impianti, delle lavorazione e del personale e alle procedure di autocontrollo; se il sopralluogo ha esito favorevole viene rilasciato il riconoscimento definitivo; in caso contrario vengono concessi ulteriori 90 giorni di tempo all’impresa per regolarizzare le eventuali non conformità; al termine di questo ulteriore periodo viene effettuato un ultimo sopralluogo al termine del quale o viene rilasciato il riconoscimento definitivo o viene  revocato il riconoscimento condizionato.
Analoga procedura deve essere seguita per:
•    aggiornamento del riconoscimento nel caso in cui un’impresa già in possesso di riconoscimento intenda iniziare presso lo stesso stabilimento una nuova attività non ricompresa tra quelle già autorizzate
•    modifiche strutturali o impiantistiche nel caso in cui un’impresa già in possesso di riconoscimento intenda apportare allo stabilimento delle modifiche senza iniziare una attività non ricompresa tra quelle già autorizzate
•    voltura del riconoscimento per cambio di ragione sociale dell’impresa nel caso in cui la titolarità dell’impresa a cui è intestato il riconoscimento venga cambiata per modifiche alla ragione sociale, cambio di proprietà, ecc.
•    comunicazione di sospensione o cessazione dell’attività nel caso in cui l’impresa decida per propri motivi di sospendere temporaneamente o cessare definitivamente l’attività per la quale è stato rilasciato il riconoscimento.

E’ previsto il pagamento di una tariffa come da  Tariffario dell’ATS della Brianza mediante:
PagoPA
La spedizione di alimenti di origine animale dagli stabilimenti riconosciuti verso altri Stati dell’U.E. non è soggetta al rilascio di certificazioni veterinarie.
E’ possibile consultare l’elenco aggiornato degli stabilimenti in possesso di riconoscimento in Italia nel sito del Ministero della Salute (http://www.salute.gov.it/portale/temi/trasferimento_PROD.jsp) e quelli di tutti gli Stati dell‘U.E. sul sito della DG Salute e sicurezza alimentare della Commissione europea  (http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/list_en.htm)

Avverso il provvedimento conclusivo del procedimento è ammesso, con il patrocinio di un legale incaricato, ricorso al TAR per la Regione Lombardia, entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione del provvedimento, ai sensi dell’art. 29 e ss. del codice del processo amministrativo (D.L.gs. n.104/2010). In alternativa è ammesso ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data ai sensi del d.P.R. n. 1199/1971.
Il responsabile della gestione del procedimento è individuato nel Responsabile di Servizio, limitatamente alle attività localizzate nell’area territoriale di sua competenza. L’esercizio del potere sostitutivo può essere richiesto qualora entro i termini di legge non sia stato adottato il provvedimento amministrativo, laddove non vige la regola del silenzio/assenso, con richiesta motivata indirizzata al Direttore del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale.

La ricevuta di inoltro telematico consente di avviare subito l’attività, pertanto il procedimento è concluso con la predetta ricevuta.
Le responsabilità legali connesse al rilascio di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive sono a carico dell’O.S.A. dichiarante. Pertanto è estremamente importante compilare la S.C.I.A. in maniera non solo completa e corretta, ma anche nella consapevolezza del fatto che le dichiarazioni mendaci comportano la denuncia all’autorità giudiziaria, con possibili conseguenze penali a carico dello stesso dichiarante;
Lo svolgimento dell’attività in maniera difforme da quanto dichiarato ed in contrasto con le disposizioni normative vigenti può comportare l’adozione di provvedimenti sanzionatori e inibitori (sanzioni pecuniarie, ordini di adeguamento/conformazione e, nei casi più gravi, divieto di prosecuzione dell’attività con relativa chiusura).
Qualora, nell'esercizio dell'attività, l’autorità competente in materia di igiene degli alimenti accerti la mancata conformità ai requisiti previsti dal Regolamento (CE) 852/2004 saranno adottati i conseguenti provvedimenti cautelativi a tutela della salute e sanzionatori come previsto dalla specifica normativa in materia di igiene alimenti (rif. Regolamento (CE) Regolamento (UE) 625/2017. e D.Lgs. 193/2007).