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VOLTURA PER LOCALI SOTTERRANEI O SEMISOTTERRANEI
1. Descrizione del procedimento
Richieste di Voltura ai sensi dell’art. 65 D.L.gs. 09 aprile 2008 n. 81
La voltura dell'autorizzazione in deroga all’art. 65 D.L.gs. 09 aprile 2008 n. 81, è ammessa solo quando si tratta semplicemente di un cambio di Ragione Sociale.
Altre informazioni utili
RICHIEDENTE: datore di lavoro.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’ISTANZA DI VOLTURA EX ART. 65 DEL D.L.gs. 81/08:
1) autocertificazione che nulla è stato modificato nella struttura e nella lavorazione;
2) copia documento di identità (in corso di validità) del richiedente;
3) n.1 marca da bollo di € 16,00 da applicare sulla presente domanda (a cura dell’ufficio);
4) n.1 marca da bollo di € 16,00 da applicare sull’atto autorizzativo (a cura dell’ufficio);
5) attestazione di versamento di € 45,44 (quarantacinque,44), corrispondente alla voce 45/a del tariffario in vigore “voltura, aggiornamento (e altre variazioni di solo carattere amministrativo) di autorizzazioni senza istruttoria tecnica".
2. Costo per l'utente
La richiesta di voltura è a pagamento in quanto rilasciata nell’interesse di privati e il versamento è a carico del richiedente.
I costi sono dettagliati nel “TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI E DEGLI INTERVENTI RICHIESTI DA TERZI NEL PROPRIO INTERESSE, EROGATI DAL DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA. AGGIORNAMENTO BIENNALE DELLE TARIFFE STABILITE CON D.G.R. N. XI/2698 DEL 23/12/2019. ANNO 2024”
La somma da versare è pari a € 45,44 (quarantacinque,44), corrispondente alla voce 45 del tariffario in vigore “Voltura, aggiornamento (e altre variazioni di solo carattere amministrativo) di autorizzazioni senza istruttoria tecnica”. Il pagamento deve essere effettuato tramite il sistema pagoPa, collegandosi al sito web https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/home.html; in seguito, nel campo ricerca digitare ATS della Brianza, accedere alla pagina dei pagamenti nella sezione Altre tipologie di pagamento, selezionare Diritti prevenzione salute luoghi di lavoro (PSAL), nella sezione pagamento dovuto compilare i dati richiesti.
3. Uffici Competenti
S.C. PSAL, Via Novara, 3 Desio (MB).
4. Nome del responsabile del procedimento
Direttore SC PSAL.
5. Modalità di accesso
La richiesta di voltura può essere presentata a mezzo di posta raccomandata, oppure consegnate a mano presso la SC PSAL sita in via Novara, 3 Desio (MB)Gli interessati possono ricevere le informazioni che li riguardano, relativamente al procedimento in corso, contattando i seguenti recapiti telefonici: 0362/304872 - 3 - 6 -7
6. Termine massimo per la conclusione dell'Iter
Il termine previsto per la conclusione del procedimento è di 60 (sessanta) giorni a partire dalla data di ricevimento della richiesta. Tale termine può essere sospeso, per l’acquisizione di informazioni o documentazione relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso della SC PSAL.
7. Nome del soggetto a cui è attribuito in caso di inerzia il potere sostitutivo
In caso di inerzia, il potere sostitutivo è attribuito al Direttore del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria della ATS Brianza.
8. Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale
La tutela amministrativa e giurisdizionale è garantita da:
- Legge 241/1990 “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i
- Codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione (DPR 62/2013)
- Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”
- D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i
- Procedure di processo generali e specifiche redatte dalla ATS Brianza, nel rispetto della normativa vigente.
ATTI E DOCUMENTI DA ALLEGARE
MODULO voltura art. 65 D.L.gs 81/08
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AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER LOCALI SOTTERRANEI O SEMISOTTERRANEI (art. 65 D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81).
L’articolo 1 comma 1 lettera e) della Legge 203/24 è intervenuto, modificandolo, sull’articolo 65 del D.lgs. 81/2008.
Le modifiche apportate alla norma trasferiscono dai Servizi PSAL delle ATS all'Ispettorato Nazionale del Lavoro le competenze in merito all’autorizzazione in deroga all'uso ai fini lavorativi dei locali sotterranei o semisotterranei.
L’istituto dell’autorizzazione in deroga, oggi vigente, viene sostituito da una comunicazione preventiva da parte del datore di lavoro da inviarsi esclusivamente all’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Il provvedimento normativo, nel sostituire i commi 2 e 3 dell’articolo 65 del D.Lgs. 81/2008, abroga la generale deroga all’uso di detti locali qualora siano presenti particolari esigenze tecniche, prevedendo l’obbligo di comunicazione preventiva all’Ispettorato Nazionale del Lavoro in tutti i casi in cui ne sia previsto l’uso ai fini lavorativi.
Nel dare applicazione alla disposizione normativa le ATS, dal 12.01.2025 (data di entrata in vigore del provvedimento legislativo), non possono più accettare richieste di deroga ex art. 65 del D.Lgs. 81/2008, che dovranno essere trasmesse, a cura del richiedente, esclusivamente ai competenti uffici dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, secondo le modalità che saranno dallo stesso indicate.
Le richieste di deroga pervenute antecedentemente alla data di entrata in vigore del provvedimento restano di competenza dei Servizi PSAL delle ATS che vi provvedono secondo la consueta prassi amministrativa.
Ai fini operativi si rileva come l’obbligo di comunicazione preventiva di cui in trattazione trova applicazione dal 12 gennaio 2025, data dell’entrata in vigore della Legge 203/24.
L’uso dei locali sotterranei o semisotterranei per i quali il datore di lavoro sia già in possesso di deroga ex. art. 65 del D.Lgs. 81/08 è consentito, a condizione che non siano intervenute modifiche rispetto alla situazione ambientale risultante al momento del rilascio.
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AUTORIZZAZIONE PER L'UTILIZZO DI LOCALI DI ALTEZZA NETTA INFERIORE A 3 METRI
1. Descrizione del procedimento
Richieste di Autorizzazione in Deroga ai sensi dell’art. 63 c. 1 all. IV punto 1.2.4 D.L.gs. 09 aprile 2008 n. 81.
I limiti minimi per altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi destinati al lavoro nelle aziende industriali che occupano più di cinque lavoratori, ed in ogni caso in quelle che eseguono le lavorazioni che comportano la sorveglianza sanitaria sono i seguenti:
a) altezza netta non inferiore a m. 3;
b) cubatura non inferiore a mc. 10 per lavoratore;
c) ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno mq. 2;
d) I valori relativi alla cubatura ed alla superficie si intendono lordi, cioè senza deduzione dei mobili, macchine ed impianti fissi;
e) l’altezza netta dei locali è misurata dal pavimento all’altezza media della copertura dei soffitti o delle volte.
Quando necessità tecniche aziendali lo richiedono, l’organo di vigilanza competente per territorio può consentire altezze minime inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere che siano adottati adeguati mezzi di ventilazione dell'ambiente. L’osservanza dei limiti stabiliti dal presente articolo circa l’altezza, la cubatura e la superficie dei locali chiusi di lavoro è estesa anche alle aziende industriali che occupano meno di cinque lavoratori quando le lavorazioni che in esse si svolgono siano ritenute, a giudizio dell’organo di vigilanza, pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati.
Per i locali destinati o da destinarsi ad uffici, indipendentemente dal tipo di aziende, e per quelli delle aziende commerciali, i limiti di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente.
Lo spazio destinato al lavoratore nel posto di lavoro deve essere tale da consentire il normale movimento della persona in relazione al lavoro da compiere.
Altre informazioni utili
RICHIEDENTE: datore di lavoro.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE EX ART. 63 DEL D.L.gs. 81/08:
1) Sintetica relazione tecnica con:
- descrizione attività svolte e indicazione delle lavorazioni e delle eventuali macchine e/o impianti e materie prime;
- caratteristiche dei presidi di igiene e sicurezza del lavoro previsti nelle singole lavorazioni;
- il numero degli addetti previsti.
2) In caso di assenza di rapporti aeroilluminanti naturali, relazione tecnica dell’impianto di termoventilazione o di condizionamento con descrizione dei mezzi usati (specificando tra l’altro il numero di ricambi ora per persona, quantità di aria “fresca” immessa ed espulsa, posizione precisa delle bocchette di immissione e di espulsione aria e temperature ed umidità garantite in estate ed in inverno).
3) Copia della dichiarazione di conformità completa degli allegati obbligatori, degli impianti elettrico, idrotermosanitario e di condizionamento.
4) Due planimetrie con l’individuazione precisa dei locali per cui si chiede la deroga, complete di sezioni quotate, comprensive di:
- calcolo dei R.A.I. e dati sull’illuminazione artificiale garantita in lux;
- evidenza della presenza di vespaio effettivamente areato con ricambio naturale o forzato dell’aria.
5) Licenza d’uso e/o agibilità dei locali rilasciata dal Comune o certificazione equivalente (artt. 24 e 25 del DPR 380/01).
6) Copia documento di identità (in corso di validità) del richiedente.
7) n. 1 marca da bollo di € 16,00 da applicare sulla presente domanda (a cura dell’ufficio).
8) n. 1 marca da bollo di € 16,00 da applicare sull’atto autorizzativo (a cura dell’ufficio).
9) Attestazione versamento di € 145,63 (centoquarantacinque,63), per prestazione corrispondente alla voce 8 del tariffario vigente - Autorizzazioni in deroga uso locali chiusi di lavoro di altezza inferiore a tre metri (D.Lgs. 81/2008, art. 63, comma 1, All. IV, punto 1.2.4).
2. Costo per l'utente
L’autorizzazione in deroga è a pagamento in quanto rilasciata nell’interesse di privati e il versamento è a carico del richiedente.
I costi sono dettagliati nel “TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI E DEGLI INTERVENTI RICHIESTI DA TERZI NEL PROPRIO INTERESSE, EROGATI DAL DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA. AGGIORNAMENTO BIENNALE DELLE TARIFFE STABILITE CON D.G.R. N. XI/2698 DEL 23/12/2019. ANNO 2024”
La somma da versare è pari a € 145,63 (centoquarantacinque,63), per prestazione corrispondente alla voce 8 del tariffario vigente - Autorizzazioni in deroga uso locali chiusi di lavoro di altezza inferiore a tre metri (D.Lgs. 81/2008, art. 63, comma 1, All. IV, punto 1.2.4). Il pagamento deve essere effettuato tramite il sistema pagoPa, collegandosi al sito web https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/home.html; in seguito, nel campo ricerca digitare ATS della Brianza, accedere alla pagina dei pagamenti nella sezione Altre tipologie di pagamento, selezionare Diritti prevenzione salute luoghi di lavoro (PSAL), nella sezione pagamento dovuto compilare i dati richiesti.
3. Uffici Competenti
S.C. PSAL, Via Novara, 3 Desio (MB).
4. Nome del responsabile del procedimento
Direttore SC PSAL.
5. Modalità di accesso
Le richieste per “Autorizzazione in deroga sull’altezza dei locali ai sensi dell’allegato IV punto 1.2.4. del D.Lgs 81/08” possono essere presentate a mezzo di posta raccomandata, oppure consegnate a mano presso la SC PSAL sita in via Novara, 3 Desio (MB).
Gli interessati possono ricevere le informazioni che li riguardano, relativamente al procedimento in corso, contattando i seguenti recapiti telefonici: 0362/304872 - 3 - 6 -7
6. Termine massimo per la conclusione dell'Iter
Il termine previsto per la conclusione del procedimento è di 60 (sessanta) giorni a partire dalla data di ricevimento della richiesta. Tale termine può essere sospeso, per l’acquisizione di informazioni o documentazione relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso della SC PSAL.
7. Nome del soggetto a cui è attribuito in caso di inerzia il potere sostitutivo
In caso di inerzia, il potere sostitutivo è attribuito al Direttore del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria della ATS Brianza.
8. Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale
La tutela amministrativa e giurisdizionale è garantita da:
- Legge 241/1990 “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i
- Codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione (DPR 62/2013)
- Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”
- D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i
- Procedure di processo generali e specifiche redatte dalla ATS Brianza, nel rispetto della normativa vigente.
ATTI E DOCUMENTI DA ALLEGARE
MODULO autorizzazione in deroga art. 63 c. 1, allegato IV D.L.gs 81/08
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Segnalazioni dei cittadini relativi a siti con presenza di amianto
Per la gestione delle segnalazioni dei cittadini relativi a siti con presenza di amianto è stato sottoscritto un protocollo operativo con le Amministrazioni Comunali del nostro territorio. Il protocollo regolamenta la gestione delle segnalazioni relative alla presenza di:
1 - Coperture in cemento amianto: la segnalazione della presenza di materiale contenente amianto deve essere fatta al Comune dove è stata riscontrata la presenza del materiale contenente amianto.
Il Comune chiederà al proprietario o all’amministratore dell’edificio di presentare la valutazione dello stato di conservazione del materiale contenente amianto secondo il “Protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto" approvato dalla Regione Lombardia - Allegato A alla D.Dirett. 18 novembre 2008, n.13237 (Allegato 1). La documentazione dovrà essere sottoscritta da un soggetto terzo qualificato (quale ad es. tecnico con patentino regionale per l’amianto, responsabile del servizio prevenzione e protezione, ingegnere civile, architetto, geometra), come specificato da una nota di Regione Lombardia del maggio 2010.
Le suddette comunicazioni al proprietario o all’amministratore devono essere esplicitamente intese come avvio del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. (Allegati 2a/2b).
2 - Segnalazioni di manomissione in atto di manufatti contenenti amianto: la richiesta di intervento urgente per presunta manomissione e/o alterazione di manufatti contenenti amianto deve essere fatta all’SS teritorialmente competente che ha il compito, qualora accertata la necessità di intervenire per salvaguardare la tutela della salute pubblica, attivare le verifiche del caso eventualmente coinvolgendo Comune e/o ARPA e/o Provincia per le rispettive competenze.
3 - Rifiuti abbandonati contenenti amianto: la segnalazione della presenza di materiale contenente amianto deve essere fatta al Comune. Il Comune gestirà la segnalazione con ARPA e Provincia sulla base delle rispettive competenze.