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Riconoscimento delle imprese alimentari come previsto dal Reg. Ce 852/04 (Rilascio o modifica)

Rilascio o modifica del riconoscimento come previsto dal Reg. CE 852/04

Descrizione del procedimento

L’autorizzazione in forma di riconoscimento delle imprese alimentari, secondo quanto previsto dall’art. 6 paragrafo 3 lettera a) del Regolamento (CE) 852/2004, è demandata dal Ministero della Salute alle Regioni.

Regione Lombardia con Legge Regionale 33/2009 e s.m.i ha demandato alle SC Igiene Alimenti e Nutrizione delle ATS la procedura di riconoscimento.

Il procedimento si applica a:

  • Avvio di nuovi stabilimenti (o di nuova linea produttiva in impianto esistente non riconosciuto);
  • Aggiornamento del riconoscimento a seguito di modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di gamma produttiva;
  • Cambio di ragione sociale, di rappresentante legale, di toponomastica;
  • Sospensione e/o cessazione (parziale o totale) del riconoscimento;

Il riconoscimento di cui all’art. 6 paragrafo 3 lett. a) del Reg. CE 852/04 riguarda le seguenti attività:

NOTA BENE

Stabilimenti che effettuano la produzione, commercializzazione e deposito ai fini della commercializzazione degli additivi alimentari, degli aromi e degli enzimi disciplinati dal d.l.gs 25 gennaio 1992 n. 107, dal D.M. 27 febbraio 1996 n. 209, dal DPR 19 novembre 1997 n. 514, dai Regolamenti (CE) 1331/2008, 1332/2008, 1333/2008 e 1334/2008 e s.m.i;

Per quanto riguarda la produzione, l’obbligo del riconoscimento riguarda:
 -Gli stabilimenti in cui si svolgono tutte le fasi del processo dalla materia prima al prodotti finito
 -Gli stabilimenti in cui si svolgono le fasi del processo che partono da intermedi di lavorazione ed esitano nel prodotto finito
 -Le attività di deposito e commercio all’ingrosso di prodotti finiti.
NON RIENTRA nel campo di applicazione di questa procedura:
-La produzione di intermedi di lavorazione
-L’impiego di detti prodotti come ingredienti nella preparazione di altri prodotti
- La vendita al dettaglio al consumatore finale di prodotti confezionati
-L’attività di intermediazione commerciale all’ingrosso di additivi, aromi, enzimi, ossia movimentazione dei prodotti senza deposito (es. commercio on line)

Stabilimenti che effettuano la produzione e il confezionamento di alimenti FSG (Food for Specific Groups) ai sensi del Regolamento (UE) 609/2013, quali:

a) formule per lattanti e formule di proseguimento
b) alimenti a base di cereali e altri alimenti per la prima infanzia
c) alimenti a fini medici speciali, compresi quelli per lattanti
d) sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso
e inoltre:
e) integratori alimentari, disciplinati dalla Direttiva 2002/46/CE, attuata dal decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169 “Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari”
 f) alimenti addizionati di vitamine e minerali, disciplinati dalla Circ. Ministero della Salute del 19/10/2012 e dal Regolamento (CE) n. 1925 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti

Stabilimenti che effettuano la produzione di germogli destinati all’alimentazione umana disciplinati dal Regolamento (CE) 210/2013.

 

Gli operatori del settore alimentare che intendono avviare, negli stabilimenti posti sotto il loro controllo una, o più delle attività soggette a riconoscimento dovranno presentare istanza in bollo tendente a ottenere il riconoscimento al SUAP territorialmente competente per la sede dello stabilimento attraverso la piattaforma digitale http://www.impresainungiorno.gov.it/ (rif. DPR 160/2010).

Le Istanze che dovessero giungere alla casella di Posta Elettronica Certificata del SUAP o di ATS saranno dunque rifiutate, la ricevuta generata automaticamente dal gestore della casella non produce alcun effetto amministrativo ai fini dello svolgimento dell'attività di impresa.

Il SUAP, valutata la completezza formale dell’istanza inoltra la documentazione all'ATS per il procedimento di competenza secondo quanto previsto dal Decreto DG WELFARE di Regione Lombardia n. 19102 del 23/12/2019.

Altre informazioni rilevanti

L’atto di riconoscimento non sostituisce la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), ma ne è propedeutico.

Il rilascio dell’atto è subordinato alla verifica del pagamento della tariffa da parte dell’OSA.

Costo per l'utente

Tariffa su base forfettaria per il Riconoscimento condizionato e definitivo. La tariffa su base forfettaria è pari a € 300.00 (Art. 6, c. 13, lettera a e Allegato 2, sezione 8 del Decreto). Alla tariffa forfettaria viene aggiunta la tariffa calcolata su base oraria qualora il tempo necessario per il controllo ufficiale ecceda le ore incluse nella tariffa forfettaria (tre ore), in relazione alla tipologia, all'organizzazione e alla capacità gestionale dello stabilimento (Art. 6, c. 14 del Decreto).

Tariffa su base forfettaria per l’aggiornamento dell’atto di Riconoscimento. La tariffa su base forfettaria è pari a € 100,00 (Art. 6, c. 13 lettera a e Allegato 2, sezione 8 del Decreto). Alla tariffa forfettaria viene aggiunta la tariffa calcolata su base oraria qualora il tempo necessario per il controllo ufficiale ecceda le ore incluse nella tariffa forfettaria (due ore), in relazione alla tipologia, all'organizzazione e alla capacità gestionale dello stabilimento (Art. 6, c. 14 del Decreto).

Tariffa su base forfettaria per l’aggiornamento dell’atto di Riconoscimento senza sopralluogo. La tariffa su base forfettaria è pari a € 50.00 (Art. 6, c. 13 lettera a e Allegato 2, sezione 8 del Decreto).

Uffici Competenti: SS Sicurezza Alimentare

Nome del responsabile del procedimento
Il responsabile della gestione del procedimento è individuato nel Responsabile della Struttura Semplice competente. 

Termine massimo per la conclusione dell'Iter

Il tempo di evasione della pratica è:

Per il rilascio del riconoscimento condizionato di 30 (trenta) giorni a partire dal giorno in cui l’istanza viene protocollata dall’ATS della Brianza - tenuto conto delle eventuali interruzioni;

Per il rilascio del riconoscimento definitivo di 90 (novanta) giorni dalla data del protocollo dell’atto di riconoscimento condizionato, tenuto conte delle eventuali interruzioni;

Per l’aggiornamento del riconoscimento di 30 (trenta) giorni a partire dal giorno in cui l’istanza viene protocollata dall’ATS della Brianza - tenuto conto delle eventuali interruzioni;

N.B.: l’eventuale richiesta di documentazione integrativa interrompe tali termini

Nome del soggetto a cui è attribuito in caso di inerzia il potere sostitutivo

Direttore SC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione Tel. 0362 304816 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Modalità: invio di una e-mail all'indirizzo di posta elettronica. Si richiede di evidenziare: 1) oggetto della richiesta; 2) nominativi delle persone della ATS già contattate con indicazione della richiesta; 3) Tempi di attesa per la mancata risposta alla precedente richiesta; 4) Nome e Cognome; 5) numero di telefono; 6) e-mail.