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Istanza di Controperizia e controversia - articoli 7 e 8 del d.lgs. 21 aprile 2021, n. 27

Istanza di Controperizia e controversia - articoli 7 e 8 del d.lgs. 21 aprile 2021, n. 27

DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE

La finalità dell’istituto della controperizia è garantire all'operatore dei settori di cui al comma 1 dell’art. 2 del d.lgs. n. 27/2021 s.m.i (di seguito operatore), i cui prodotti siano stati sottoposti a controllo ufficiale mediante campionamento con esito sfavorevole, la possibilità di riesaminare le registrazioni relative alle attività svolte dal momento del campionamento fino all’emissione del rapporto di prova per la specifica analisi o diagnosi. Tale riesame ha lo scopo di valutare l’affidabilità del risultato e, in caso di incertezze, consentire la richiesta di una rivalutazione, attivando l’istituto della controversia documentale e, se necessario, di quella analitica.

L'operatore può presentare istanza di controperizia entro 15 giorni dalla comunicazione dell'esito sfavorevole del campione, come previsto dall’art. 7, comma 5, del D.Lgs. n. 27/2021 s.m.i.

COSTO PER L’UTENTE E MODALITA’ DI VERSAMENTO:

È prevista una sola tariffa per la controversia, ai sensi dell’articolo 8 del D.Lgs. n. 27/2021 s.m.i., qualora l'operatore richieda all'Istituto Superiore di Sanità il riesame documentale dell'analisi, della prova o della diagnosi iniziale e, se necessario, ulteriori analisi, prove o diagnosi.

La tariffa è stabilita dall'allegato 3, sezione 3, del D.Lgs. n. 32/2021 s.m.i.

DENOMINAZIONE DEI SERVIZI - UFFICI COMPETENTI CON INDIRIZZI / RECAPITI TELEFONICI / ORARI DI APERTURA

SS Sicurezza Alimentare

5. Nome del responsabile del procedimento
Il responsabile della gestione del procedimento è individuato nel Responsabile/Dirigente della Struttura Semplice competente. 

MODALITA' DI ACCESSO

L’istanza deve essere trasmessa all’indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Utilizzando i moduli:

TERMINE MASSIMO IN GIORNI PER LA CONCLUSIONE

Il tempo di evasione è di 30 giorni dal protocollo in ingresso della richiesta, tenuto conto delle eventuali interruzioni.

N.B.: La presentazione di documentazione incompleta interrompe i termini e la richiesta di integrazione è inviata alla ditta dalla SS competente tramite pec

SOGGETTO A CUI È ATTRIBUITO IN CASO DI INERZIA IL POTERE SOSTITUTIVO

responsabile del SS Sicurezza Alimentare

Modalità: invio di una e-mail all'indirizzo di posta elettronica. Si richiede di evidenziare: 1) oggetto della richiesta; 2) nominativi delle persone della ATS già contattate con indicazione della richiesta; 3) Tempi di attesa per la mancata risposta alla precedente richiesta; 4) Nome e Cognome; 5) numero di telefono; 6) e-mail.