La SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività - è la dichiarazione che consente alle imprese operanti nel settore alimentare di iniziare, modificare o cessare un’attività produttiva, senza dover più attendere i tempi e l’esecuzione di verifiche e controlli preliminari da parte degli enti competenti.
Secondo quanto previsto dall’art. 6 paragrafo 2 del Reg. CE 852/2004 il titolare/legale rappresentate di un’impresa che intenda iniziare o modificare significativamente o cessare un’attività deve compilare la SCIA (Notifica sanitaria ai fini della Registrazione) attraverso la piattaforma digitale http://www.impresainungiorno.gov.it/ (rif. DPR 160/2010) del comune di riferimento.
Per comune di riferimento si intende:
- Il Comune ove la ditta svolge l'attività con sede fissa (negozio di vendita al dettaglio, ristoranti, bar etc.);
- Il Comune della sede legale della ditta con attività non fissa (ambulanti, mezzi di trasporto, distributori automatici, ecc.);
- Il Comune ove sono ubicati gli uffici che conservano i documenti commerciali solo per le attività di intermediazione.
Le Segnalazioni Certificate di inizio attività e le Istanze devono essere inoltrate esclusivamente utilizzando la procedura informatica all'uopo predisposta (http://www.impresainungiorno.gov.it).
Le Segnalazioni Certificate di inizio attività e le Istanze che dovessero comunque giungere alla casella di Posta Elettronica Certificata del SUAP o di ATS saranno dunque rifiutate, la ricevuta generata automaticamente dal gestore della casella non produce alcun effetto amministrativo ai fini dello svolgimento dell'attività di impresa.
Il SUAP, valutata la completezza formale della SCIA, trasmette all'Impresa l’atto di ricevuta della pratica inoltrata, permettendone così l’inizio dell’attività, e inoltra la documentazione all'ATS e agli altri Enti competenti.