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Animali all'estero - Rilascio di passaporto per cani, gatti, furetti e certificati per l'espatrio di piccoli animali al seguito dei viaggiatori

Il Regolamento della Comunità Europea n. 576/2013 e n. 577/2013, prevede che coloro che intendono recarsi all’estero portando con sé animali di proprietà (cani, gatti e altre specie d’affezione), devono munirsi del passaporto per cani gatti e furetti e/o del certificato internazionale di espatrio per le altre specie animali d’affezione.

Il rilascio del passaporto viene effettuato solo su appuntamento, previa verifica della seguente documentazione inviata via mail agli indirizzi  delle sedi territoriali competenti indicati a questa pagina  Sedi Territoriali Veterinaria (ats-brianza.it) come da indicazioni riportate al punto 4.:

- attestazione di avvenuto pagamento della prestazione, secondo le modalità indicate al punto 9.;
- fotocopia carta d’identità del proprietario;
- certificato d’iscrizione del cane/gatto/furetto all’Anagrafe Animali d'Affezione della Lombardia, attestante l’identificazione dell’animale mediante microchip. Il passaporto può essere rilasciato anche per un cane identificato con tatuaggio, purchè ben leggibile ed applicato all’animale prima del 01/07/2011;
- Certificato attestante l'avvenuta lettura del microchip da parte di medico veterinario

L'attestazione di avvenuta vaccinazione antirabbica (per cane/gatto/furetto) effettuata da almeno 21 giorni e da non più di 12 mesi. La vaccinazione antirabbica deve essere fatta sul cane di età superiore alle 12 settimane (3 mesi). Cani di età inferiore alle 12 settimane non possono essere portati all’estero è un requisito per la movimentazione degli animali domestici verso paesi della Comunità Europea e Paesi terzi.

Ci sono però alcuni Paesi che hanno concesso una deroga a questo e permettono l’ingresso di animali di età inferiore alle 12 settimane e senza vaccinazione antirabbica. Al momento tali Paesi sono: Austria, Bulgaria, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Croazia, Lituania, Lussemburgo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Svizzera. In questi casi deve essere compilata l’autodichiarazione prevista dal Reg. UE 577/2013.
La validità della vaccinazione è stabilita dalla Ditta produttrice a seconda del tipo di vaccino (esempio Rabisin e Nobivac validità 3 anni). Si ricorda che la validità del passaporto è subordinata al richiamo del vaccino, effettuato prima della scadenza della precedente vaccinazione. Pertanto se il richiamo viene effettuato dopo la scadenza della precedente vaccinazione, il passaporto è valido per l’espatrio solo dopo che saranno trascorsi 21 giorni dall’ultima vaccinazione.
Si specifica che una vaccinazione antirabbica praticata all’animale prima della sua identificazione ed iscrizione all’anagrafe degli animali da affezione regionale,  non ha alcuna validità.
Nel caso in cui un animale dovesse essere portato in un Paese Terzo e poi rientrare in Italia, è richiesta la titolazione degli anticorpi per la rabbia. L’animale, dopo 30 giorni dalla vaccinazione antirabbica deve essere cioè sottoposto a prelievo di sangue presso un veterinario libero professionista, per  la titolazione anticorpale. L’esito del prelievo (>0,5UI/ml) deve essere registrato alla sezione VI del passaporto ad opera di un Veterinario libero professionista o da un Veterinario Ufficiale dell’ATS/ASL qui in Italia.
Nel caso in cui il prelievo per la titolazione anticorpale fosse effettuato nel Paese Terzo, è necessario verificare che il laboratorio di analisi sia riconosciuto dall’UE. Inoltre il rientro in Italia è consentito dopo 3 mesi dall’effettuazione del prelievo.
In deroga a quanto sopra descritto vi sono alcuni Paesi Terzi, che hanno fornito garanzie sanitarie per i cui ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 576/2013 e dell’ allegato II parte I e II del Reg. (UE) n. 1219/2014, è consentito il rientro in Italia senza aver effettuato la titolazione anticorpale.
Se l’animale viene condotto in un Paese Terzo è inoltre obbligatorio l’esame clinico, da riportare alla sezione X del passaporto, sulla base del certificato di buona salute redatto dal veterinario libero professionista. Una copia del certificato è mantenuto agli atti presso gli uffici veterinari dell’ATS.
Se l’animale viene condotto in uno dei seguenti Paesi: Finlandia, Regno Unito, Irlanda e Malta, oltre alla vaccinazione antirabbica effettuata da almeno 21 giorni (se prima vaccinazione), deve essere sottoposto a trattamento contro l’echinococco effettuato entro un periodo non superiore a 120 ore (5 giorni) e non inferiore a 24 ore prima della data prevista di entrata in tale Stato membro o in una sua parte (Reg. UE n. 1152/2011 e s.m.i.).
Nel caso di destinazione verso Paesi Terzi, il proprietario dell'animale è bene che si informi presso l’Ambasciata, di ulteriori certificazioni sanitarie previste dal paese di destinazione.
Un passaporto rilasciato prima dell’effettuazione della vaccinazione antirabbica acquisisce validità all’effettuazione della vaccinazione antirabbica ed alla sua validità temporale (21 giorni  e massimo 1 anno o 3 anni a seconda del vaccino).
Un passaporto rilasciato prima dei 21 giorni dall’effettuazione della vaccinazione antirabbica, riporterà alla sezione V la data di  vaccinazione, la data di inizio validità e la data termine validità.
ATTENZIONE: il passaporto è rilasciato solo al proprietario dell’animale che risulta dal certificato di iscrizione nell’anagrafe regionale o da suo delegato, in possesso di delega formale e copia di documento d’identità del proprietario.

DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
SC Igiene Urbana Veterinaria e prevenzione del randagismo - SIUV 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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