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Impianti centrali di riscaldamento installati nei condomìni 

Gli impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura non superiore a 110°C, e potenza nominale massima complessiva dei focolari (o portata termica massima complessiva dei focolari) superiore a 35kW, rientrano nel campo di applicazione del D.M. 01/12/1975 e della Raccolta R 2009.

Quanto sopra si applica anche agli scambiatori di calore alimentati sul primario con fluidi a temperatura superiore a 110°C produttori di acqua calda per impianti di riscaldamento ambiente, impianti per servizi igienici ed usi tecnologici.

Gli impianti di riscaldamento di cui sopra devono essere denunciati all’INAIL ai sensi dell’art. 18 del D.M. 01/12/1975 ai fini dell'esame preventivo del progetto relativo all'impianto stesso.

Ricevuto l’esito positivo dell’esame-progetto, bisogna richiedere all’INAIL la verifica dell'impianto (art. 22 del D.M. 01/12/75). Il citato Ente, a seguito di sopralluogo, rilascia il libretto matricolare. Per tali operazioni, dal 27 maggio 2019, è stato messo a disposizione dall’INAIL il nuovo servizio telematico CIVA.

Nei condomìni per i quali sussiste l'obbligo della nomina dell'amministratore a norma dell'art.1129 del codice civile, a seguito del rilascio del libretto matricolare da parte dell’INAIL, è obbligatorio sottoporre l’impianto (con P >35 kW) alle successive verifiche quinquennali da parte della ATS competente per territorio.

L’obbligo di sottoporre l’impianto alle successive verifiche quinquennali, da parte della ATS competente per territorio, permane per tutti gli impianti aventi P > 116 kW indipendentemente dalla nomina dell’amministratore (tabella adempimenti).

Tali verifiche non possono essere effettuate dai Soggetti Abilitati (attori privati). La titolarità della funzione di tali impianti, infatti, è in capo solo alle ASL (ATS in Lombardia) così come chiarito dal Ministero del lavoro con la Circolare n. 23 del 13 agosto 2012.

SCARICA IL MODULO PER RICHIEDERE LA VERIFICA 

CONSULTA IL CALCOLATORE GVR PER VERIFICARE GLI ADEMPIMENTI

PUBBLICAZIONE IMPIANTI TERMICI

TARIFFARIO

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 Verifica periodica dell’impianto di messa a terra ai sensi del DPR 462/01. Chiarimenti

 In riferimento alla numerose richieste pervenute allo scrivente Servizio, concernenti chiarimenti circa l’obbligatorietà di sottoporre l’ impianto di messa a terra dei condomini, si precisa quanto segue.

Nel caso in cui il condominio non abbia alle dipendenze dirette almeno un lavoratore non si applicano le prescrizioni  del DPR 462/01 e, quindi, non si rendono obbligatorie le seguenti azioni:

  • effettuazione di verifica periodica ai sensi del DPR 462/01 affidata ad ATS(ex ASL) competente per territorio od Organismo Notificato;
  • invio della dichiarazione di conformità Legge 46/90, ovvero DM 37/08, all’INAIL ed alla ATS (ex ASL) territorialmente competente.

 

Quanto sopra risulta in accordo anche alla Norma CEI 0-14 del marzo 2005 "Guida alla applicazione del DPR 462/01....." che tratta dell'argomento nei quesiti n° 8,15, 29, 37.

Si evidenzia comunque la sussistenza dell’obbligo della “manutenzione e controllo periodico” al fine di rispettare l’inalienabile esigenza di garantire l’incolumità di tutti coloro che vengono chiamati, a vario titolo, a prestare la propria attività lavorativa presso un  luogo ove risulti situato un impianto elettrico, rimangono applicabili i dettami delle normative tecniche quali le Norme CEI 64-8 (parte 6 – verifiche).

Allo scopo, si precisa che ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 186/68, tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati e costruiti a regola d’arte. Gli stessi, se realizzati secondo le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI, ) si considerano costruiti a regola d’arte (art. 2, L.n.186/68).