Territori ASST e Comuni afferenti

ASST LECCO

 

Ambiti Distrettuali afferenti alla ASST Lecco:

Bellano, Lecco, Merate

 

Comuni afferenti all’ASST Lecco:

Ambito di Bellano: Abbadia Lariana Ballabio, Barzio, Bellano, Casargo, Cassina Valsassina, Colico, Cortenova, Crandola Valsassina, Cremeno, Dervio, Dorio, Esino Lario, Introbio, Lierna, Mandello del Lario, Margno, Moggio, Morterone, Pagnona, Parlasco, Pasturo, Perledo, Premana, Primaluna, Sueglio, Taceno, Valvarrone, Varenna.

Ambito di Lecco: Annone di Brianza, Bosisio Parini, Bulciago, Calolziocorte, Carenno, Castello di Brianza, Cesana Brianza, Civate, Colle Brianza, Costa Masnaga, Dolzago, Ello, Erve, Galbiate, Garbagnate Monastero, Garlate, Lecco, Malgrate, Molteno, Monte Marenzo, Nibionno, Oggiono, Olginate, Oliveto Lario, Pescate, Rogeno, Sirone, Suello, Valgreghentino, Valmadrera, Vercurago.

Ambito di Merate: Airuno, Barzago, Barzanò, Brivio, Calco, Casatenovo, Cassago Brianza, Cernusco Lombardone, Cremella, Imbersago, La Valletta Brianza, Lomagna, Merate, Missaglia, Montevecchia, Monticello Brianza, Olgiate Molgora, Osnago, Paderno d'Adda, Robbiate, Santa Maria Hoè, Sirtori, Verderio, Viganò.

 

 

 

ASST Brianza

 

Ambiti Distrettuali afferenti alla ASST Brianza:

Carate Brianza, Desio, Monza, Seregno, Vimercate

 

Comuni afferenti all’ASST Brianza:

Ambito di Carate Brianza: Albiate, Besana in Brianza, Biassono, Briosco, Carate Brianza, Lissone, Macherio, Renate, Sovico, Triuggio, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano, Verano Brianza.

Ambito di Desio: Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Muggiò, Nova Milanese, Varedo.

Ambito di Monza: Brugherio, Monza, Villasanta.

Ambito di Seregno: Barlassina, Ceriano Laghetto, Cogliate, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Meda, Misinto, Seregno, Seveso.

Ambito di Vimercate: Agrate Brianza, Aicurzio, Arcore, Bellusco, Bernareggio, Burago di Molgora, Busnago, Camparada, Caponago, Carnate, Cavenago di Brianza, Concorezzo, Cornate d'Adda, Correzzana, Lesmo, Mezzago, Ornago, Roncello, Ronco Briantino, Sulbiate, Usmate Velate, Vimercate.

 

 

 

 

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Finanziamento dell’ attività di controllo ufficiale - Decreto Legislativo 32/2021

In data 28 marzo 2021 è entrato in vigore il D.lgs. 2 febbraio 2021, n. 32  in sostituzione del D.lgs. 19 novembre 2008, n. 194 le cui disposizioni e tariffe di competenza delle Agenzie di tutela della salute (ATS) continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2021. Il decreto stabilisce le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della normativa in materia di alimenti e sicurezza alimentare, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA), mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, benessere degli animali, immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari.

Le Autorità Competenti, tra le quali le Agenzie di Tutela della Salute (di seguito ATS), applicano e riscuotono (art. 1, c. 2) dagli operatori dei settori interessati (art. 1, c. 3) le tariffe previste dal decreto. Tali tariffe non si applicano (art. 1, c. 6) agli enti del Terzo settore di cui al D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e alle associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale della Protezione civile di cui al D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1.

L’ATS per i controlli ufficiali effettuati sugli stabilimenti elencati nell’allegato 2, sezione 6, tabella A (Allegato A) del decreto che commercializzano all’ingrosso ad altri operatori o ad altri stabilimenti – diversi da quello annesso e da quello funzionalmente connesso che vende o somministra al consumatore finale – una quantità superiore al 50 per cento della propria merce derivante da una o più attività di cui alla medesima tabella, applica le relative tariffe forfettarie annue differenziate in tre fasce di rischio, fatte salve le indicazioni previste nella medesima tabella (art. 6, c. 6). Le tariffe forfettarie annue sono applicate a prescindere dall’esecuzione del controllo ufficiale (art. 6, c. 8) e, nel caso in cui uno stabilimento effettui una o più attività registrate o riconosciute di cui all’allegato 2, sezione 6, tabella A, l’ATS applica un’unica tariffa corrispondente a quella dell’attività della medesima sezione con il livello di rischio maggiore tra quelli attribuiti allo stabilimento dall’ATS (art. 6, c. 9).

Le piattaforme di distribuzione alimenti della grande distribuzione organizzata, i depositi conto terzi di alimenti, i depositi per attività di commercio all’ingrosso di alimenti e bevande e i cash and carry sono comunque assoggettati alle tariffe di cui all’allegato 2, sezione 6, tabella A (art. 6, c. 10).

È assoggettato alle tariffe di cui all’art. 6, c. 6 del decreto, lo stabilimento di cui all’allegato 2, sezione 6, tabella A che ha iniziato una o più attività di cui alla medesima sezione in data antecedente al 1° luglio dell’anno precedente (per l’anno 2022 l’anno di riferimento è il 2021) a quello in cui l’operatore trasmette l’autodichiarazione di cui all’allegato 4, modulo 6 del decreto (autodichiarazione).

Gli operatori che effettuano le attività di cui all’allegato 2, sezione 6, tabella A, trasmettono all’ATS entro il mese di gennaio di ogni anno, l’autodichiarazione (Allegato B) compilata con le informazioni riferite all’anno solare precedente (art. 13, c. 3) all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

 

Qualora negli anni successivi all’ultima autodichiarazione resa ai sensi del decreto non ci fossero variazioni delle informazioni nella stessa richieste, non sarà necessaria una nuova autodichiarazione.

Sulla base delle informazioni acquisite dall’autodichiarazione l’ATS applica la tariffa forfettaria annua relativa alla fascia di appartenenza di cui all’allegato 2, sezione 6, tabella A riferita all’anno in corso, maggiorata dello 0,5 per cento (art. 8 c. 4), ed emette la richiesta di pagamento entro il 31 marzo.

Sono esclusi dal pagamento delle tariffe forfettarie i broker e gli intermediari di commercio con sede diversa da uno stabilimento fisico mentre le piattaforme di distribuzione alimenti della grande distribuzione organizzata, i depositi conto terzi di alimenti, i depositi per attività di commercio all’ingrosso di alimenti e bevande e i cash and carry non devono inviare tale autodichiarazione in quanto sono assoggettati d'ufficio al pagamento della suddetta tariffa.

 

Gli operatori che sono soggetti alla tariffa riceveranno via pec la fattura con le indicazioni per il pagamento.

Documenti:

Il medico di famiglia (medico di medicina generale) e il pediatra di famiglia sono figure centrali nel sistema sanitario regionale,sono capillarmente diffusi nel territorio e proprio per questo costituiscono il punto di primo contatto e quindi un riferimento per il cittadino.
Alla base della scelta del cittadino c’è un rapporto di fiducia: questo deriva dal fatto che il medico di medicina generale/il pediatra di famiglia sono il riferimento della famiglia e dell’assistito.
 

Attività assicurate

  • Visite ambulatoriali e domiciliari anche all’interno di attività programmate (assistenza domiciliare programmata e integrata in particolare riferita al medico di medicina generale). La visita domiciliare deve essere eseguita di norma nel corso della stessa giornata, ove la richiesta pervenga entro le ore dieci; ove invece, la richiesta perviene dopo le ore dieci, la visita dovrà essere effettuata entro le ore dodici del giorno successivo.
  • Certificazioni obbligatorie per legge ai fini della riammissione alla scuola solo nel caso di alcune malattie infettive.
  • Certificazione di idoneità allo svolgimento di attività sportive non agonistiche in ambito scolastico e solo per le fasi successive a quelle di Istituto e quindi per gli alunni selezionati.
  • Certificazioni di malattia.
  • Prescrizioni farmaceutiche nel rispetto delle leggi e dei decreti vigenti (con particolare attenzione alle note AIFA).  Le richieste di prescrizioni farmaceutiche a carico del SSN, fatte salve diverse disposizioni di legge, hanno attualmente validità 1 mese.
  • Prescrizione di prestazioni specialistiche

I medici di medicina generale possono effettuare altre particolari prestazioni (previste dal contratto) quali ad esempio medicazioni, rimozione punti di sutura, profilassi antitetanica.
I pediatri di famiglia garantiscono nei primi anni di vita controlli periodici dello sviluppo fisico e psicomotorio e test di screening associati per alcune patologie ed in determinate fasce d’età (deficit uditivi e visivi); nell’occasione dei bilanci di salute il pediatra di famiglia affronta anche specifici argomenti di educazione sanitaria. Il pediatra di famiglia inoltre per alcune patologie può attivare un programma di sorveglianza ambulatoriale a cadenze definite. Da ultimo i pediatri di famiglia possono effettuare altre particolari prestazioni (previste dal contratto) anche di tipo diagnostico.
Inoltre il medico di medicina generale e il pediatra di famiglia curano la tenuta e l’aggiornamento di una scheda sanitaria individuale ad uso del medico e ad utilità dell’assistito.
Il medico e il pediatra di famiglia, ove lo ritenga necessario, formula inoltre richiesta di visita, indagine specialistica, prestazione specialistica o proposta di ricovero o di cure termali.
La prescrizione di prestazioni specialistiche (visite, esami strumentali o accertamenti di laboratorio) può essere effettuata dal medico di medicina generale e dal pediatra di famiglia e dal medico specialista ospedaliero. Gli specialisti che possiedono il ricettario nazionale sono quelli che operano nelle strutture pubbliche (a livello ambulatoriale o ospedaliero), negli ospedali religiosi classificati (nella nostra zona gli ospedali di Gravedona, Erba e Costamasnaga) o negli istituti di ricovero a carattere scientifico di diritto pubblico (I.N.R.C.A. di Casatenovo).
La prescrizione del medico specialista è dovuta durante la visita, quando il medico reputi opportuno prescrivere ulteriori accertamenti, accessi specialistici o quando ravveda la necessità di seguire il paziente nel tempo, dandogli indicazioni sugli esami da effettuarsi prima della visita successiva.
Altre occasioni sono rappresentate dal momento della dimissione dall’ospedale, quando il medico dà indicazioni per una serie di esami o ulteriori visite programmate da effettuarsi in un ragionevole lasso di tempo (circa sei mesi) o durante un “accesso diretto” per le specialità previste.


Come scegliere il medico e il pediatra


La scelta del medico di medicina generale/pediatra può essere effettuata presso lo sportello del Presidio Distrettuale (Vedere Sedi ASL)più vicino alla residenza, fra tutti i medici iscritti negli elenchi relativi all’ambito territoriale di residenza che non abbiano superato il “tetto” massimo di pazienti.
I nomi dei medici di famiglia e dei pediatri sono esposti e ben visibili nella sede del Presidio. Il paziente può decidere in ogni momento di cambiare il proprio medico o pediatra, scegliendone uno nuovo
sempre presso la sede del Presidio.
Per usufruire gratuitamente dell’assistenza sanitaria è indispensabile l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale che si effettua presso l’ufficio scelta e revoca dell’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza presentando:

  • il certificato di residenza o l’autocertificazione;
  • il Codice Fiscale.

Per l’iscrizione di un bambino neonato è necessario che un genitore si presenti con il codice fiscale e il certificato di nascita del bambino o una dichiarazione sostitutiva che si compila direttamente allo sportello.
 

Assistenza sanitaria ai cittadini in temporaneo soggiorno (domicilio)


I cittadini che soggiornano temporaneamente in un Comune di una Azienda Sanitaria diversa da quella di residenza hanno diritto all'assistenza sanitaria effettuando l'iscrizione nell'elenco degli assistiti e la relativa scelta del medico di base presso l'Azienda Sanitaria locale di domicilio, purchè la loro permanenza sia di un periodo di almeno tre mesi e per un periodo massimo di un anno (rinnovabile) e sia dettata da motivi di età (superiore ai 75 anni) , o da documentati motivi di lavoro, studio o salute (presenza esenzione per patologia) .

Criteri programmazione controllo ufficiale


L’attività di Controllo Ufficiale svolta dai Servizi del Dipartimento di Prevenzione Veterinario (DPV) garantisce l’applicazione delle norme generali e specifiche di Igiene e Sanità Pubblica Veterinaria previste dalla legge comunitaria e dalle norme nazionali, nello specifico:
a)    controlli sull’alimentazione, sulla salute e sul benessere degli animali di interesse zootecnico, sulla riproduzione degli animali e sugli impianti che trattato sottoprodotti di origine animale
nonché sulla corretta identificazione e registrazione in anagrafe (BDN/BDR);
b)    controlli sui prodotti di origine animale destinati ad essere commercializzati sul territorio nazionale; ad essere oggetto di scambio con un altro Paese membro della CE; ad essere esportati in un Paese terzo;
c)    controlli nell’ambito degli animali da affezione: lotta al randagismo, controlli sulle strutture di detenzione autorizzate, gestione dell’anagrafe (AAA), controllo dello stato di salute e benessere degli animali da affezione e scambi intracomunitari.
Tale attività riguarda tutti gli aspetti importanti per la tutela della salute pubblica e si basa sulle più recenti informazioni scientifiche disponibili. La natura e l’intensità del controllo ufficiale si fonda su una graduazione dei rischi inerenti la salute pubblica, sul tipo e la produttività dei processi effettuati nonché sull’affidabilità dell’operatore interessato.


1.1    Attività e metodi di controllo
Il controllo ufficiale  realizzato con le tecniche dell’audit , dell’ispezione e del campionamento è rivolto alla verifica della conformità ai requisiti di norme e regolamenti specifici, e riguarda agli aspetti strutturali, gestionali, sanitari e documentali delle aree di competenza dei Servizi del DPV ed in particolare:
-    le procedure prerequisito e le buone pratiche igieniche di un impianto produttivo/allevamento;
-    il sistema HACCP nella filiera produttiva degli alimenti di origine animale, dei mangimi e degli impianti che trattano sottoprodotti di origine animale;
-    i processi produttivi e i sistemi di controllo posti in atto dagli operatori economici e i risultati ottenuti;
-    i documenti e le registrazioni dell’impresa.
-    gli impianti, le attrezzature, le installazioni, i macchinari, i trasporti e i materiali destinati a venire in contatto con gli alimenti e mangimi in termini di idoneità strutturale e condizioni igieniche;
-    le materie prime, i semilavorati e i prodotti finiti;
-    i processi produttivi e l’igiene operativa;
-    il personale;
-    la salute, il benessere e l’alimentazione degli animali;
-    la farmacosorveglianza
-    il rispetto dei criteri microbiologici
-    il rispetto dei limiti previsti per contaminanti ambientali e residui di sostanze farmacologiche o sostanze vietate.


1.2    Attività programmabile: criteri per la programmazione dell’attività di controllo ufficiale
La programmazione dei controlli ufficiali è predisposta annualmente e realizzata attraverso criteri omogenei e condivisi, che prevedono:
- analisi di contesto: che descrive la situazione a livello territoriale, esprime il fabbisogno del territorio e la base per la successiva graduazione del rischio.  Include informazioni in relazione a indici demografici e dati epidemiologici, dati territoriali, dati ambientali, dati sulla presenza di fattori di rischio specifici e qualsiasi altro dato ritenuto di utilità per la programmazione della attività di controllo;
- graduazione del rischio: che attraverso la classificazione degli impianti in categorie di rischio consente di realizzare una corretta attribuzione delle risorse e una omogenea attuazione dell’attività di controllo ufficiale (ponderata al livello di rischio);
- attribuzione delle risorse in base alla graduazione del rischio: l’esito della graduazione del rischio e la disponibilità di personale di controllo consentono di stabilire le frequenze dei controlli nelle tipologie di impianti o nei singoli impianti.
La programmazione del controllo ufficiale è indirizzata in primo luogo alla realizzazione dell’attività istituzionale individuata dagli obiettivi vincolanti (piani di profilassi e prevenzione negli allevamenti/animali da affezione anche con riferimento alle zoonosi, attività ispettiva al macello, piani di campionamento, controlli ufficiali di processo e di prodotto nella filiera agroalimentare, farmacosorveglianza, alimentazione e benessere animale).
La restante attività di programmazione dei controlli viene effettuata in base al livello di rischio assegnato ai singoli impianti o alla  macrocategorie di impianti.
Nell’ambito della sicurezza alimentare con “graduazione” o “categorizzazione” del rischio (“Risk categorization”) si indica il modello di classificazione degli stabilimenti (definiti ai sensi dell’articolo 3  paragrafo 1) del Reg. 882/04) in categorie di rischio, basate sull’analisi di alcuni items:
- caratteristiche della struttura;
-  caratteristiche di produzione;
- processi;
- personale;
- dati storici.
Per i controlli nell’area “animali da affezione” (detenzione/commercializzazione/gestione anagrafe regionale) la programmazione è definita dall’analisi obiettiva di variabili individuate e condivise all’interno dei Servizi competenti:


 - indicazioni normative;
 - tipologia di animali detenuti e/o commercializzati;
 - esiti dei precedenti controlli;
-  modalità di gestione dei processi
 - caratteristiche e dimensioni dell’impianto.

La graduazione del rischio costituisce pertanto uno degli strumenti fondamentali nell’organizzazione dei controlli ufficiali nell’ambito dei piani integrati di controllo, per la definizione delle priorità dell’allocazione delle risorse.
Sull’esito della valutazione dei livelli di rischio, oltre alle frequenze, vengono individuate le metodologie di controllo da attuare (ispezione -  audit - campionamenti) e il campo su cui orientare il controllo.
Alcune attività di controllo possono essere realizzate in modo congiunto o coordinato con altri Servizi del DPV/DPM o con altre autorità competenti, al fine di evitare duplicazioni di controlli presso i medesimi operatori, incidendo pertanto sulla pressione ispettiva. In particolare, all’interno della ATS, il confronto della programmazione di ciascun Servizio, consente ai DS di individuare quegli impianti su cui realizzare interventi congiunti o coordinati, realizzando in questo modo una ottimizzazione sull’uso delle risorse disponibili.
1.3    Attività non programmabile: intervento su segnalazione
L’attività di CU può essere attivata, al di fuori della programmazione annuale, anche a seguito di:
1.    richieste esterne con segnalazione da parte di altri Enti (altra ATS, NAS, Provincia, UVAC, PIF, Regione, Comuni, Procura, ecc.), Servizi/Dipartimenti dell’ATS della Brianza (es. SSA, SIAOA, SIAPZ, SIAN, altri Sevizi DPM) e privato cittadino;
2.    insorgenza di eventi straordinari/emergenze.
La richiesta di intervento viene valutata dal Direttore di Servizio o dal Direttore di Distretto/RUO, che assegna la pratica al VU o TDP nell’ambito delle competenze di ciascuno.

Ultimo aggiornamento: 11/09/2024

soggetti affetti da disabilità grave e1497264390951Programma operativo regionale a favore di persone con gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza  – FNA 2023 esercizio 2024 – MISURA B1

Regione Lombardia con la DGR N°XII/1669 del 28/12/2023 ha definito il nuovo “Programma Operativo regionale a favore di persone con gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità di cui al fondo per le non autosufficienze triennio 2022-2024- annualità 2023 esercizio 2024” e con la DGR 2033 del 18.03.2024 ha sancito la : "Modifica del programma operativo regionale a favore di persone con gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità approvato con DGR N. XII/1669/2023 - fondo per le non autosufficienze triennio 2022-2024"
La modifica sancita con la DGR 2033/24 non ha cambiato sensibilmente l'impianto del programma operativo ma ha rimodulato il valore dei contributi economici previsti dalla DGR 1669/23 con specifica in merito dagli interventi di assistenza diretta a partire dal primo giugno 2024.

IN COSA CONSISTE LA MISURA B1

La Misura B1 è un sostegno alla persona non autosufficiente e con disabilità gravissima, assistita a domicilio, e al suo caregiver familiare. Si realizza attraverso l’erogazione di un contributo economico mensile ed eventuale voucher sociosanitario, per promuovere il benessere e la qualità di vita, per favorire la domiciliarità e l’inclusione sociale.

REQUISITI DI ACCESSO ALLA MISURA B1

La Misura B1 è destinata alle persone in condizione di disabilità gravissima. 

Le persone con disabilità gravissima sono coloro che si trovano in una delle condizioni elencate nel Decreto interministeriale Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze (FNA) anno 2016, all’art 2, comma 2, lettere da a) ad i), riconfermate all’art 2, comma 2 del DPCM 21/11/2019 e che siano:

1.     assistite a domicilio;

2.     beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, di cui alla l. n. 18/1980 oppure definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del d.p.c.m. n. 159/2013;

3.     residenti in Lombardia;

4.     di qualsiasi età;

5.     con ISEE sociosanitario fino a € 50.000 per adulti/anziani e con ISEE ordinario fino a € 65.000,00 se minori;

6.     per le quali si sia verificata almeno una delle seguenti condizioni di cui al Decreto FNA anno 2016

a     Persone in stato di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure Stato di Minima Coscienza SMC) e con punteggio nella scala Glasgow Come Scale (GCS)<=10;

b     Persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita non invasiva continuativa (24/7);

c     Persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio della scala Clinical Dementia Rating Scale (CDRS)>=4;

d     Persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B;

e   Persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare, valutate con la scala, tra le seguenti, appropriata in relazione alla patologia: Medical Research Council (MRC) con bilancio muscolare complessivo <=1 ai 4 arti, Epanded Disability Status Scale (EDSS) con punteggio>=9 Hoen e Yahr mod in stadio 5.

f     Persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall’epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 200 hertz nell’orecchio migliore;

g   Persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5

h     Persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con QI<=34 e con punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation (LAPMER)<=8;

i    Ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale con necessità di assistenza continua e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche.

 

STRUMENTI PREVISTI PER I DESTINATARI MISURA B1

Gli strumenti sono rappresentati da contributi economici mensili in danaro (buono) e da prestazioni /servizi in (voucher socio-sanitario) erogati da ATS previa verifica, valutazione multidimensionale e stesura del progetto individuale da parte dell’ASST di riferimento.

L’importo mensile varia in base alla tipologia di bisogno e alla presenza o meno di personale d’assistenza regolarmente impiegato (assunto direttamente dalla persona con disabilita/famiglia con regolare contratto oppure fornito da ente Terzo o da operatore a prestazione professionale) il valore economico è definitivo dalla normativa in vigore.

Il buono può essere integrato con prestazioni in voucher sociosanitario e autismo. Il voucher è un titolo d’acquisto non in denaro, che può essere utilizzato esclusivamente per acquistare prestazioni di assistenza sociosanitaria da parte di Gestori accreditati e a contratto con ATS.

Il voucher sociosanitario ed autismo può essere riconosciuto ai beneficiari del buono mensile Misura B1 e alla persona che è nella condizione di disabilità gravissima (di cui DM FNA del 2016) senza tenere in considerazione le soglie ISEE presentando apposita domanda presso l’ASST di riferimento.

A CHI RIVOLGERSI PER LA MISURA B1

Per ottenere i contributi (buono/voucher) previsti dalla misura B1 occorre presentare formale domanda presso la propria ASST di residenza. Le domande devono essere effettuate sia dalle persone, già riconosciute con gravissima disabilità Misura B1(modulo domanda per prosecuzione) in carico al 31.12.2023, sia per i nuovi accessi.

La domanda di primo accesso potrà essere presentata dal 1° marzo 2024 fino al 31 ottobre 2024 con l'apposita  modulistica .

Le domande vanno indirizzate all’ASST di riferimento dove una équipe di operatori esperti (EVM- équipe di valutazione multidimensionale) previa valutazione dei bisogni della persona, con gravissima disabilità nel suo contesto di vita abituale, anche effettuata presso il domicilio, predisporrà il Progetto Individuale di Assistenza. Il Progetto Individuale, condiviso e sottoscritto dall’interessato/caregiver (familiare di riferimento che si fa carico dell’assistenza) dovrà prevedere gli obiettivi di cura con descrizione degli interventi/attività da sostenere con i buoni e i voucher previsti dalla Misura B1.

L’erogazione dei contributi e dei voucher avviene da parte dell’ATS a fronte del Progetto definito dall’ASST e previa verifica del mantenimento dei requisiti dei beneficiari. L’erogazione è assicurata fino all’esaurimento delle risorse assegnate dalla Regione all’ATS.

INCOMPATIBILITÀ

La Misura è incompatibile in caso di:

  • accoglienza definitiva presso Unità d’offerta residenziali sociosanitarie o sociali (es. RSA, RSD, CSS, Hospice, Misura Residenzialità per minori con gravissima disabilità);
  • Misura B2;
  • Misura RSA aperta ex DGR n. 7769/2018;
  • ricovero di sollievo nel caso in cui il costo del ricovero sia a totale carico del Fondo Sanitario Regionale;
  • presa in carico in Unità d’offerta semiresidenziali sanitarie, sociosanitarie o sociali > = 18 ore (es. regime semiresidenziale di Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza, riabilitazione in diurno continuo, CDD, CDI, CSE, presa in carico con Sperimentazioni riabilitazione minori disabili in regime diurno);
  • Home Care Premium/INPS HCP;
  • contributo da risorse progetti di vita indipendente - PRO.VI – per onere assistente personale regolarmente impiegato.


DURATA DEL PROGRAMMA E TEMPISTICHE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE NEL 2024

Il programma operativo ha validità annuale con scadenza al 31.12.2024 e prevede la presentazione di specifica domanda, anche per le persone già in carico alla Misura B1 al 31.12.2023.

La domanda per le persone già in carico alla Misura B1 al 31.12.2023 va presentata entro il 29 febbraio 2024 utilizzando l’apposita modulistica

La domanda di nuovo accesso alla Misura B1 può essere presentata a partire dal 1° marzo fino al 31 ottobre 2024 utilizzando l’apposita modulistica

L’erogazione dei benefici avverrà fino al 31.12.2024 e comunque fino ad esaurimento delle risorse disponibili assegnate dalla Regione alle ATS, che provvederanno all’erogazione dei contributi in base alla predisposizione di elenchi mensili, secondo indicazioni regionali.

Per informazioni o chiarimenti contattare l’ASST di riferimento.

RESPONSABILE PER ATS BRIANZA: SC Area Anziani-SS Servizi per la Domiciliarità

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Tel. 039/2384365 

 

Modulistica : 

Sottocategorie

 Anziani

La Struttura Semplice, Servizi Area Anziani, all’interno del Dipartimento Programmazione per l'integrazione delle Prestazioni Sociosanitarie con quelle Sociali (PIPSS), svolge attività di:

- raccordo con le ASST/Enti Erogatori accreditati/ Ambiti territoriali, per gli adempimenti  relativi alla realizzazione di quanto previsto dalle diverse Misure Innovative (RSA Aperta, Residenzialità Assistita per Anziani, Residenzialità Assistita Religiosi) promosse da Regione Lombardia in favore delle persone anziane  fragili e delle loro famiglie, al fine di supportare le attività di cura e assistenza per ritardare il più possibile l’istituzionalizzazione e consentire la permanenza al domicilio dell'anziano,

- definizione di progettualità e interventi per la presa in carico di soggetti anziani, condizioni clinico assistenziali complesse, demenze, stati vegetativi

- collaborazione con Associazioni di Volontariato e del Terzo Settore che fungono da supporto alle fasce sociali più deboli, come quelle degli anziani, soprattutto in situazione di fragilità, integrandosi con gli interventi istituzionali.

SC Area Anziani (ats-brianza.it)

sezione Accreditamento delle Strutture Sanitarie

Ultimo aggiornamento: 04/12/2024

Nome
Amministratore di sostegno

Categoria
Persone con disabilità, anziani, persone con importanti fragilità

Descrizione
L’Amministrazione di Sostegno è un istituto per la tutela delle persone fragili introdotto con la legge 9 gennaio 2004, n.6.
L’Amministratore di Sostegno viene nominato per accompagnare, assistere, rappresentare e proteggere una persona (chiamata beneficiario) che manca in tutto o in parte di autonomia nel compimento di determinati atti. E’ legato al beneficiario da vincoli di solidarietà e fiducia.
 
Chi può fare l’Amministratore di Sostegno?
• una persona designata dal beneficiario o dal genitore
• un familiare
• un volontario o un professionista ritenuto idoneo dal Giudice Tutelare
• il legale rappresentante (o un suo delegato) di un’associazione, di una fondazione, di un’organizzazione di volontariato
• l’amministratore dell’Ente locale
• l’operatore socio-sanitario che non abbia in cura o in carico il beneficiario.
 

 
Chi può presentare il ricorso per la nomina?
La domanda (ricorso), da depositarsi in Tribunale per la nomina dell’Amministratore di Sostegno, può essere presentata da:
• beneficiario stesso
• coniuge
• persona stabilmente convivente
• parenti entro il quarto grado (figli, genitori, fratelli, nonni, zii, cugini)
• affini entro il secondo grado (suoceri, generi, nuore, cognati)
• operatori di servizi socio-sanitari
• tutore o curatore
• Pubblico Ministero
 
Chi sceglie l’Amministratore di Sostegno?
L’Amministratore di Sostegno è scelto dal Giudice Tutelare che tiene conto esclusivamente della tutela e degli interessi del beneficiario.
Il suo nominativo può essere segnalato dal beneficiario o dalle persone che presentano ricorso.
 
Quali atti compie l’Amministratore di Sostegno?
L’Amministratore di Sostegno compie gli atti che sono specificati nel decreto di nomina e che possono riguardare:
• la cura del beneficiario (sostegno nella gestione di attività ordinarie; scelta e gestione di collaboratori familiari; proposta e scelta della collocazione abitativa in struttura residenziale; consenso informato)
• la gestione del suo patrimonio (es. riscossione della pensione, pagamento dell’affitto, di tasse e bollette per utenze, gestione dei risparmi)
• il rendiconto annuale al Giudice Tutelare.
 
L’Amministratore di Sostegno può agire in nome e per conto del beneficiario o supportarlo nelle scelte che può compiere, tenendo conto dei suoi desideri, delle sue aspirazioni e delle sue possibilità, operando sulla base di un vincolo di fiducia che lo lega allo stesso.
 
L’Amministratore di Sostegno deve:
• conoscere e comprendere le aspirazioni, i bisogni, e le esigenze del beneficiario
• evitare atti o scelte che possono rivelarsi dannosi al beneficiario
• agire con diligenza e cura
• informare il beneficiario sugli atti da compiere, confrontarsi con lui e, in caso di disaccordo, informarne il Giudice
• mantenere un rapporto di collaborazione con i Servizi coinvolti.
 
Quanto dura la carica di Amministratore di Sostegno?
Se è un familiare, non ci sono limiti di durata del suo incarico.
Se non è un familiare, la durata del suo incarico può essere precisata nel decreto di nomina e comunque non vi è obbligo di prosecuzione oltre i dieci anni.
L’Amministratore di Sostegno può essere esonerato dall’ufficio, anche su sua richiesta, per amministrazione eccessivamente gravosa e può essere sostituito con altro amministratore. Può essere rimosso o sospeso dall’ufficio se sia stato negligente o inadeguato nell’adempimento dei compiti o abbia abusato dei suoi poteri.
La legge non prevede un compenso economico per le prestazioni svolte dall'Amministratore di Sostegno.
 

 

Per informazioni:

Per gli Ambiti Territoriali di Monza e Vimercate si rimanda al seguente link:

www.tribunale.monza.giustizia.it, cliccare : “servizi per il cittadino”; quindi cliccare “sportelli territoriali per la volontaria giurisdizione”

 

Per l’ Ambito Territoriale di Lecco 

SPORTELLO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO DI LECCO

Lo Sportello riceve tutti i venerdì dalle 15.30 alle 17.30 presso la sede dell'Unione Italiana Ciechi, Corso Matteotti 3/a - Lecco. Lo Sportello è gestito dalla Federazione Coordinamento Handicap Lecco.

Si accede allo sportello tramite appuntamento da fissare attraverso:

Ufficio Protezione Giuridica – ASST di Lecco
tel. 039/9514505 - 039/9514533

e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Orari: Lunedì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00 Martedì dalle 14.00 alle 16.00

 

SPORTELLO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO DI LECCO (GLAS)

Lo Sportello riceve indicativamente tutti i sabati dalle 09.00 alle 12.00 e indicativamente i martedì dalle 15.00 alle 17.30 presso la sede AVIS Viale Montegrappa, 8 - Lecco. Lo Sportello è gestito da volontari amministratori di sostegno e fornisce un aiuto solo per la compilazione e verifica del resoconto.

Si accede allo sportello tramite appuntamento da fissare attraverso:

Ufficio Protezione Giuridica – ASST di Lecco
tel. 039/9514505 - 039/9514533

e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Orari: Lunedì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00 Martedì dalle 14.00 alle 16.00

 

SPORTELLO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO di PADERNO D’ADDA

Lo Sportello di Paderno d’Adda è aperto il primo ed il terzo venerdì del mese dalle 9.00 alle ore 12.00 presso la sede AUSER di Paderno d'Adda in piazza Vittoria n. 4 - Paderno d'Adda. Lo Sportello è gestito a cura dell’Associazione Auser di Paderno d’Adda.

Si accede allo sportello tramite appuntamento da fissare attraverso: 

Ufficio Protezione Giuridica – ASST di Lecco
tel. 039/9514505 - 039/9514533
e-mail: protezionegiuridica@asst-lecco.it

Orari: Lunedì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00 Martedì dalle 14.00 alle 16.00

 

 

 

 

 

 

 

 

La medicina convenzionata,  la scelta del medico di medicina generale e del pediatra di famiglia, il rilascio delle tessere di esenzione per patologia o per malattie rare previste dalla legislazione, le certificazioni necessarie per la prescizione di particolari farmaci (piano terapeutico) sono di competenza degli sportelli di scelta e revoca delle ASST.

 

Sportelli  di scelta e revoca delle ASST

 

Uffici per l'estero
 
 
ASST Lecco Uffici per l'estero  Lecco 
Per appuntamenti e informazioni è possibile telefonare al numero 0341 281271 negli stessi orari di apertura
oppure inviare un’email a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.  
L’ufficio estero è aperto il MARTEDI’ e GIOVEDI’ mattina dalle 9.30 alle 12.00
SOLO PREVIO APPUNTAMENTO per: 
- Iscrizione di cittadini stranieri MUNITI di modelli rilasciati da istituzioni estere 
- Richieste di autorizzazione per ricoveri di alta specializzazione all’estero 
 

Fascicolo Sanitario Elettronico (regione.lombardia.it) 

Con il FSE è possibile gestire: esenzioni, cambio medico, prenotazioni, pagamenti, rinnovo assistenza sanitaria temporanea, attivare l'invio di ricette via SMS.

 

locandina conciliazione1

concilizione 1  vista la nostra pagina Instagramconciliazione ats qr code       

 

Conciliazione famiglia-lavoro

Nell’attuale scenario sociale e sociosanitario Regione Lombardia ritiene imprescindibile collocare al centro delle proprie politiche la persona e la famiglia, la Giunta Regionale, in continuità con la Delibera X/1081/2013, ha approvato la DGR 2398 del 11.11.2019 ad oggetto “POLITICHE DI CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA CON I TEMPI LAVORATIVI: APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER LA DEFINIZIONE DEI PIANI TERRITORIALI 2020-2023

1.Descrizione del procedimento

Cos’è la conciliazione vita-lavoro?

La conciliazione vita-lavoro è un variegato sistema d’interventi rivolti ai cittadini di Regione Lombardia per aiutare le persone e le famiglie a coniugare le esigenze della vita lavorativa con quelle della vita privata. La conciliazione vita privata-vita professionale è indirizzata ai lavoratori e si concretizza attraverso la collaborazione tra persone, famiglie, enti no profit e istituzioni pubbliche, sistema impresa e parti sociali.

Come si attua?

Regione Lombardia per l’attuazione delle politiche di conciliazione segue una visione fortemente relazionale. Infatti, in collaborazione con le ATS, ha sostenuto e sostiene l’attivazione di Reti Territoriali a cui hanno aderito soggetti appartenenti a mondi diversi (socio-assistenziale ed economico). Ciò ha permesso di valorizzare la dimensione territoriale più vicina alle esigenze delle famiglie e delle imprese con la possibilità di progettare interventi in base alla valutazione delle specifiche necessità locali e mediante il coinvolgimento nella programmazione di una molteplicità di attori economici e sociali.

Tramite la Rete Territoriale, Regione Lombardia, intende sostenere la costruzione e lo sviluppo di un coerente sistema di politiche e di azioni integrative volte a favorire i seguenti obiettivi:

  • Potenziare il benessere della comunità e la competitività del sistema economico territoriale;
  • Migliorare il benessere all’interno del nucleo famigliare, con particolare riferimento alla condivisione dei compiti di cura e ad un migliore bilanciamento dei tempi della famiglia con quelli lavorativi;
  • Sostenere la libera partecipazione al mercato del lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici gravati da compiti di cura dei familiari;
  • Facilitare la diffusione di buone pratiche e della cultura in tema di conciliazione, delle politiche dei tempi, del secondo welfare, della valorizzazione del personale, della organizzazione del lavoro;
  • Favorire la partecipazione delle donne al mercato del lavoro.

 Nel territorio dell’ ATS della Brianza attualmente la Rete Territoriale Unificata conta circa 120 enti.

Per informazioni rivolgersi agli operatori del Dipartimento PIPSS dell’ATS della Brianza dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00  ai seguenti numeri telefonici:

Clara Camerin Tel. 0341/482395  

Oppure è possibile scrivere a casella di posta elettronica: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Inoltre, è possibile consultare la pagina Facebook dell’ATS della Brianza e la pagina Instagram conciliazione_ats_brian

Qui l'elenco dei soggetti rete conciliazione

Per info: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

2.   Unità organizzative responsabili dell'istruttoria

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE PER L’INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE CON QUELLE SOCIALI

Viale Elvezia, 2 - 20900 Monza - Telefono: 039/23841

Corso Carlo Alberto, 120 – 23900 Lecco – Telefono: 0341/482395

3. Ufficio del procedimento

 SC Famiglia e Fragilità - SS Servizi per la Famiglia (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Viale Elvezia, 2 - 20900 Monza - Telefono: 039/2384

4.   Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso

Per avere informazioni rivolgersi agli operatori del Dipartimento PIPSS dell’ATS della Brianza dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00  ai seguenti numeri telefonici:

Clara Camerin Tel. 0341/482395  

Oppure è possibile scrivere a casella di posta elettronica: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Inoltre, è possibile consultare la pagina Facebook dell’ATS della Brianza e la pagina Instagram conciliazione _ats_brianza.

5.   Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione

Non previsto

6.  Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

L’ATS Brianza garantisce idonei strumenti di tutela sia amministrativa che giurisdizionale nel rispetto della normativa vigente.

Ai sensi della normativa vigente, atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi dell’art. 12 della l. n. 241/1990, di importo superiore a mille euro sono pubblicati sul sito ATS sezione “Amministrazione trasparente” ( https://www.ats-brianza.it/it/amministrazione-trasparente.html).

7.  Link di accesso al servizio on line

Non previsto

8.  Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari:

Non previsto

9.  Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo

Il responsabile della gestione del procedimento è individuato nel Responsabile della SC Famiglia e Fragilità - SS Servizi per la Famiglia (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.) , limitatamente alle attività localizzate nell’area territoriale di sua competenza. L’esercizio del potere sostitutivo può essere richiesto qualora entro i termini di legge non sia stato adottato il provvedimento amministrativo, laddove non vige la regola del silenzio/assenso, con richiesta motivata indirizzata al Direttore del Dipartimento della Programmazione per l’Integrazione delle prestazioni sociosanitarie con quelle sociali.

10.  Uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze

Dipartimento PIPSS dell’ATS della Brianza

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00

Clara Camerin 0341/482395  

Oppure è possibile scrivere a casella di posta elettronica: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

Ultimo aggiornamento: 04/12/2024

Cure domiciliari

Le Cure Domiciliari, delle quali l’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) rappresenta la modalità più diffusa, si collocano nella più ampia rete dei servizi sociosanitari. Le cure domiciliari hanno lo scopo di garantire, alle persone in condizione di fragilità /non autosufficienza, prestazioni sociosanitarie “integrate” e “a domicilio”, anche in contesti di residenzialità individuale/collettiva, alternativa alla propria casa, eletti dalla persona a dimora abituale.

DESTINATARI

Sono rivolte a tutti i cittadini, come definito dalla Regione con delibera 6867/22, in particolare a persone in situazione di fragilità e/o non autosufficienza caratterizzate dalla presenza di:

  • una situazione di non autosufficienza parziale o totale, di carattere temporaneo o definitivo;
  • una condizione di non deambulabilità e di non trasportabilità presso presidi sanitari ambulatoriali in grado di rispondere ai bisogni della persona;
  • una rete familiare e/o formale o informale di supporto;
  • condizioni abitative che garantiscano la praticabilità dell’assistenza, acquisite anche a seguito di azioni necessarie per il superamento di eventuali fattori critici (esempio: abbattimento di barriere architettoniche).

ATTIVITA’ E PRESTAZIONI EROGATE

Le prestazioni, declinate all’interno del Piano di Assistenza Individuale (PAI), vengono erogate da Enti accreditati pubblici e privati (C-DOM) che possono essere liberamente scelti tra quelli presenti negli elenchi sotto riportati.

Le prestazioni vengono fornite da professionisti sanitari (medici, infermieri, operatori tecnici della riabilitazione quali fisioterapisti, terapisti occupazionali, logopedisti, ecc.) ed operatori di supporto (ausiliare socio assistenziale-ASA, operatore sociosanitario–OSS …) che vanno a sostenere e/o integrare l’attività di cura svolta dalla famiglia, ma che non si sostituisce alla stessa.

Esempi di prestazione/interventi offerti: prelievi ematici, medicazioni, sostituzione di catetere vescicale, gestione accessi vascolari e stomie, trattamenti riabilitativi ecc.

Le attività sono erogate in forma integrata sanitaria, sociosanitaria e sociale. La valutazione viene effettuata da personale afferente all’Equipe di Valutazione Multidimensionale(EVM) che operano presso le Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST).

COSTI

Il servizio è gratuito.

MODALITA’ DI ATTIVAZIONE

Su prescrizione del medico di medicina generale, del pediatra di libera scelta o del medico di reparto in caso di dimissione protetta, anche dal PS.

TERMINE MASSIMO IN GIORNI PER L’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

Avviene di norma entro 72 ore, fatto salve urgenze (su segnalazione medica).

 

ACCESSO AL SERVIZIO: per le modalità di accesso si rimanda al link Monza o Lecco


ASST BRIANZA (per i residenti e domiciliati nel territorio della provincia di MONZA BRIANZA)

Area fragilità e cure domiciliari – ASST LECCO (per i residenti/domiciliati nel territorio della provincia di LECCO

 

 

 

Disabili e Valutazione Fragilità

In questa pagina è possibile trovare i servizi dedicati ad una fascia di popolazione (i soggetti stessi e le loro famiglie) estremamente fragile che necessita di interventi e servizi specifici, non erogati per la totalità della popolazione.
Obiettivi principali dei servizi competenti sono la tutela della salute dei disabili attraverso la promozione di un sistema integrato di interventi con lo scopo di sviluppare al massimo le potenzialità residue, favorire l’integrazione sociale dei soggetti disabili e sostenere le famiglie e la tutela della salute degli anziani attraverso lo sviluppo di diversi percorsi assistenziali tra loro integrati che ritardino il più possibile l’istituzionalizzazione sostenendo ed aiutando le famiglie.

 Rete dei servizi socio sanitari

 

 

DISABILITA' SENSORIALE

 

DSA  DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO -  ALUNNO CON CONDIZIONI DI DISABILITA'

 

 

dopo_di_noi.png “DopoDiNoi”, il percorso di emancipazione dalla famiglia d’origine per le persone con disabilità
   
Locandina LombardiaLIS  Servizio di video interpretariato in LIS                                                          
   
         header LFA

Informazioni per persone con disabilità - Regione Lombardia

Spazio Disabilita

 

pgi0052Il medico ed il Pediatra di famiglia

Indicazioni a seguito di Coronavirus:

Per qualsiasi necessità inerente l' attività del proprio medico di medicina generale o pediatra  (visita, prescrizioni, giorni di malattia...) l'accesso all'ambulatorio deve avvenire solo dopo contatto telefonico. Il medico, qualora lo ritenesse necessario, comunicherà all'assisitito le modalità di accesso (giorno e ora).

Anche per il servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica) è necessario il contatto telefonico prima di recarsi in ambulatorio. 

 

Il medico di famiglia (medico di medicina generale) e il pediatra di famiglia sono figure centrali nel sistema sanitario regionale,sono capillarmente diffusi nel territorio e proprio per questo costituiscono il punto di primo contatto e quindi un riferimento per il cittadino.
Alla base della scelta del cittadino c’è un rapporto di fiducia: questo deriva dal fatto che il medico di medicina generale/il pediatra di famiglia sono il riferimento della famiglia e dell’assistito.

 

 

Attività assicurate dal medico di medicina generale

  • Visite ambulatoriali, negli orari definiti e resi noti sul sito di ATS Brianza
  • Visite domiciliari, anche all’interno di attività programmate . Di norma, se ritenuta appropriata la richiesta, il medico garantisce la visita domiciliare nel corso della giornata, se la richiesta perviene entro le ore dieci; se invece la richiesta perviene dopo le ore dieci, il medico garantisce la visita domiciliare  entro le ore dodici del giorno successivo.
  • Prescrizione di farmaci, secondo la normativa vigente . Le prescrizioni di farmaci a carico del Servizio Sanitario Nazionale, fatte salve diverse disposizioni di legge, hanno validità di 1 mese, a partire dalla data del rilascio.
  • Prescrizione di prestazioni specialistiche (visite, esami strumentali o accertamenti di laboratorio, cure termali), secondo la normativa vigente.
    Proposta di ricovero
  • Rilascio di certificazioni gratuite :
    - certificazione ai fini dell’astensione dal lavoro per malattia;
    - certificazione di malattia del bambino, ai fini dell'astensione dal lavoro del genitore;
    - certificazione di idoneità allo svolgimento di attività sportive non agonistiche in ambito scolastico e     
      solo per le fasi successive a quelle di Istituto e quindi per gli alunni selezionati.
  • Rilascio di certificazioni a pagamento :
    -    certificati di idoneità all'attività sportiva non agonistica o ludico-motoria
    -    certificati per la domanda di invalidità civile
    -    certificati ad uso assicurativo o medico-legale
    -    certificati di buona salute per scuole estive, campeggi, zone climatiche
    -    certificati di idoneità per soggiorni marini o montani
    Tutti gli altri certificati non compresi fra quelli gratuiti.

Attività assicurate dal pediatra di famiglia

  • Nei primi anni di vita, controlli periodici dello sviluppo fisico e psicomotorio (bilanci di salute) e test di screening per alcune patologie ed in determinate fasce d’età (deficit uditivi e visivi); in occasione dei bilanci di salute il pediatra affronta con la famiglia anche specifici argomenti di educazione sanitaria.
  • Per alcune patologie, attivazione di un programma di sorveglianza ambulatoriale a cadenze definite.
  • Prescrizione di farmaci, secondo la normativa vigente.  Le prescrizioni di farmaci a carico del Servizio Sanitario Nazionale, fatte salve diverse disposizioni di legge, hanno validità di 1 mese, a partire dalla data del rilascio.
  • Prescrizione di prestazioni specialistiche (visite, esami strumentali o accertamenti di laboratorio, cure termali), secondo la normativa vigente.
  • Proposta di ricovero
  • Rilascio di certificazioni gratuite :
    - certificazione di malattia del bambino, ai fini dell'astensione dal lavoro del genitore;;
    - certificazione di idoneità allo svolgimento di attività sportive non agonistiche in ambito scolastico e     
      solo per le fasi successive a quelle di Istituto e quindi per gli alunni selezionati.
  • Rilascio di certificazioni a pagamento :
    -       certificati di idoneità all'attività sportiva non agonistica o ludico-motoria
    -    certificati per la domanda di invalidità civile
    -    certificati ad uso assicurativo o medico-legale
    -    certificati di buona salute per scuole estive, campeggi, zone climatiche
    -    certificati di idoneità per soggiorni marini o montani
    Tutti gli altri certificati non compresi fra quelli gratuiti.

 

I medici di medicina generale e i pediatri di famiglia possono effettuare altre prestazioni oltre a quelle sopra elencate, quali ad esempio le medicazioni, la rimozione di punti di sutura, alcune vaccinazioni, il tampone faringeo.

I medici di medicina generale e i pediatri di famiglia curano la tenuta e l’aggiornamento di una scheda sanitaria individuale dell’assistito, anche informatizzata, acquisendo il consenso dell’assistito e dei genitori in caso di minore, secondo quanto previsto dalla normativa per il trattamento dei dati.

E’ importante precisare che la prescrizione di prestazioni specialistiche può essere effettuata non solo dal medico di medicina generale e dal pediatra di famiglia, ma anche dal medico specialista che opera in una struttura pubblica (a livello ambulatoriale od ospedaliero), in un Istituto di ricovero a carattere scientifico, o in una struttura accreditata e contratto.
La prescrizione da parte del medico specialista è dovuta quando lo stesso reputi opportuno prescrivere ulteriori accertamenti o visite specialistiche o quando ravveda la necessità di seguire il paziente nel tempo, dando indicazioni sugli esami da effettuarsi prima della visita successiva.
La prescrizione da parte del medico specialista è dovuta anche al momento della dimissione per un ricovero, nel caso sia necessario effettuare ulteriori esami o visite programmate nel breve o medio periodo.

Certificazioni rilasciate dal medico   

Scelta del Medico di Medicina Generale e del Pediatra di Famiglia

Tutti i cittadini residenti nei Comuni di ATS della Brianza hanno diritto ad avere, gratuitamente, l'assistenza sanitaria di base, prestata dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Famiglia .

  • Dove si effettua la scelta del medico di medicina generale o del pediatra di famiglia :

1. presso uno degli sportelli dell’Ufficio Scelta e Revoca  della Azienda Socio Sanitaria Territoriale competente ( qui le sedi ) . Il cittadino potrà iscriversi negli elenchi di uno dei medici disponibili per l’ambito territoriale di residenza, purché il medico scelto non abbia superato il “tetto” massimo di assistiti iscrivibili.

Per l’iscrizione allo sportello, è necessario presentarsi con :
autocertificazione di residenza
tessera sanitaria
in caso di scelta per i propri familiari o non familiari conviventi, presentarsi muniti di delega, tessera sanitaria del assistito e copia del documento d’identità.
in caso di neonato: codice fiscale e  certificato di nascita, oppure dichiarazione sostitutiva.

2. on-line,  con carta CRS-SISS sul sito https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/ .

Questa modalità è prevista solo per effettuare il cambio di scelta del medico

Regione Lombardia - Cambia il medico online
Elenco e indirizzi medici e pediatri ATS della Brianza

3. in tutte le farmacie 

  • La “scelta in deroga” al massimale del medico

Il figlio, il coniuge e il convivente dell’assistito già in carico ad un medico di medicina generale, purché anagraficamente facenti parte del medesimo nucleo familiare, possono effettuare la scelta a favore dello stesso medico, anche in deroga al massimale e alla quota individuale definiti per il numero degli assistiti iscrivibili con quel medico. Le scelte in deroga non possono superare, in nessun caso, il 5% del massimale individuale del medico (esempio: massimale 1500 quota massima raggiungibile 1575).

La scelta in deroga non è richiesta per il rinnovo dell'iscrizione agli iscritti a termine (ancorché scaduto).

  • La“scelta in deroga “di medico di medicina generale o di pediatra di famiglia che operano in ambito territoriale diverso da quello di ATS Brianza

In alcuni casi è possibile l'iscrizione di un cittadino, residente nel territorio di ATS della Brianza, negli elenchi di un medico o di un pediatra che operano in un ambito territoriale diverso.

La domanda va presentata allo sportello dell’Ufficio Scelta e Revoca della ASST competente, con la seguente documentazione:

  1. modulo "domanda di scelta in deroga medicina generale" o modulo "domanda di scelta in deroga pediatria"
  2. dichiarazione di accettazione da parte del medico

A seguito della valutazione della pratica, viene espresso parere favorevole o non favorevole all’iscrizione, di cui il cittadino riceve comunicazione al proprio domicilio o via e-mail.

  • La nuova scelta in caso di cessazione dell’attività da parte del medico o del pediatra

In caso di cessazione dell’attività del medico o del pediatra (per pensionamento, trasferimento, decesso, altro) l’assistito riceve, al proprio domicilio, una comunicazione con indicazione a rivolgersi allo sportello dell’Ufficio Scelta e Revoca, per l’iscrizione negli elenchi di altro medico, secondo le modalità descritte al paragrafo “Scelta del Medico di medicina Generale e del Pediatra di Famiglia”.

Nel caso in cui non vi siano medici con posti sufficienti per acquisire nuove scelte, nella comunicazione inviata al domicilio viene precisato all’assistito che un medico con incarico provvisorio garantirà l’assistenza, in attesa della nomina definitiva del nuovo medico. Gli assistiti potranno usufruire dell’assistenza del medico incaricato, senza operare nessuna scelta.

  • La“scelta in deroga “di medico medicina generale o di pediatra di famiglia da parte di cittadini non residenti nell’ambito territoriale di ATS  Brianza

L'iscrizione, negli elenchi di un medico o di un pediatra che operano nel territorio di ATS della Brianza, di un cittadino residente nel territorio di un’altra ATS di Regione Lombardia è possibile nelle seguenti situazioni:

-      Continuità di cura per patologia cronica documentata e/o invalidità civile;
-      Vicinanza e migliore viabilità per accedere all'ambulatorio del medico richiesto;
-      Prosecuzione del rapporto fiduciario (solo per medico che operi in ambito territoriale limitrofo);
-      Lavoro/ studio

La domanda va presentata allo sportello dell’Ufficio Scelta e Revoca della ASST competente, con la seguente documentazione:

  1. modulo "domanda di scelta in deroga medicina generale" o modulo "domanda di scelta in deroga pediatria"
  2. dichiarazione di accettazione da parte del medico

A seguito della valutazione della pratica, viene espresso parere favorevole o non favorevole all’iscrizione, del quale il cittadino riceve comunicazione al proprio domicilio, o via e-mail.

  •  Scelta e rinnovo del medico per i cittadini che dimorano abitualmente in una ASL/ATS diversa da quella di residenza 

E’ possibile l’assegnazione temporanea di Medico di Medicina Generale oppure Pediatra in caso di domiciliazione per motivi di lavoro, studio, salute da indicare in modo dettagliato sul modulo apposito.

Se provenienti da altra regione è necessario allegare il documento di revoca rilasciato dalla ASL di assistenza.

Con iscrizione scaduta, potranno rinnovare l’iscrizione negli elenchi dello stesso medico, anche se il massimale è già stato raggiunto.

In questo caso, non è richiesta la pratica di scelta in deroga.

  • Revoca del Medico di Medicina Generale e del Pediatra di Famiglia

L’assistito, o i genitori dell’assistito in caso di minore, possono revocare, in ogni momento, la scelta a suo tempo fatta, iscrivendosi negli elenchi di un altro medico di medicina generale o pediatra di famiglia.

Anche per la revoca e per la nuova iscrizione, è necessario presentarsi muniti della tessera sanitaria.

Invalidità civile

La domanda di invalidità civile e il certificato medico vanno presentati in forma telematica direttamente all'INPS

  • 1. DEFINIZIONE
  • 2. GRADO DI INVALIDITA’
  • 3. TEMPI E MODALITA’ DI VISITA, ITER DI RICONOSCIMENTO
  • 4. BENEFICI

 

Definizione di invalido civile

L’art.2 della Legge 30 marzo 1971, n. 118, definisce invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite…, che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di diciotto anni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

Ai soli fini dell’assistenza socio – sanitaria e della concessione dell’indennità di accompagnamento, sono considerati invalidi civili i soggetti ultrassessantacinquenni che si trovino nella situazione di difficoltà previste per i minorenni (art. 6 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509).Sono esclusi gli invalidi di guerra, gli invalidi del lavoro e gli invalidi per servizio, nonché i ciechi civili e i sordi, per i quali provvedono altre leggi.

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Grado di invalidità

Il grado di invalidità è determinato in base ad apposita Tabella approvata con Decreto del Ministro della Sanità 05 febbraio 1992.

La Legge considera diverse soglie di invalidità, in corrispondenza delle quali prevede diversi benefici.

La soglia minima è quella di un terzo, che, come si è detto, è richiesta per la qualifica di invalido civile.

Con tale grado di invalidità si ha diritto alle prestazioni protesiche e ortopediche.

La soglia del 46% è prevista per l’iscrizione nelle liste speciali per l’assunzione obbligatoria al lavoro.

La soglia del 67% consente il diritto all’esenzione dal pagamento del ticket sanitario.

Ai fini delle provvidenze economiche, invece, si richiede un grado di invalidità maggiore e cioè:

  • di almeno il 74% per cento per il diritto all’assegno mensile in qualità di invalido parziale, fatti salvi i requisiti previsti dalla normativa (reddito …)
  • del 100% per il diritto alla pensione di inabilità in qualità di invalido totale e, ove si tratti di soggetti non deambulanti e non autosufficienti, per il diritto all’indennità di accompagnamento

Sono esenti dalle visite di controllo i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide con riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o di comunicazione, ai sensi del DM 2 agosto 2007, fatti salvi i requisiti previsti dalla normativa (presenza agli atti di documentazione sanitaria rilasciata da struttura pubblica o privata accreditata)

 

Tempi e modalità di visita, iter di riconoscimento

A decorrere dal 1° gennaio 2010 le domande per il riconoscimento dell’invalidità civile, l’attestazione di persona portatrice di handicap, di cieco civile, di sordo e disabilità vanno presentate all’INPS esclusivamente in via telematica previa compilazione telematica del certificato medico introduttivo che attesti le infermità invalidanti.

Per l’avvio della pratica bisogna

  • rivolgersi ad un medico certificatore (medici di base, specialisti ospedaleri, ecc...) che compilerà un certificato online, introduttivo alla domanda per il riconoscimento dello stato invalidante. Il Certificato medico ha una validità di 90 giorni.
  • inoltrare la domanda online autonomamente o tramite gli Enti di Patronato o Associazioni di Categorie.

La data per l’effettuazione delle visite ordinarie sarà fissata entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda; qualora non fosse possibile fissare la visita entro l’arco temporale massimo, a causa di indisponibilità di date, verrà in seguito comunicato l’appuntamento tramite le modalità sopra riportate. L’accertamento dell’invalidità per i soggetti con patologia oncologica viene effettuata entro 15 giorni dalla domanda dell’interessato ai sensi della Legge 9 Marzo 2006 N.80, con rilascio di verbale provvisorio e diritto immediato dei relativi benefici derivanti.
Il cittadino può farsi assistere, durante la visita, dal suo medico di fiducia.

In caso di assenza alla visita, il cittadino verrà comunque nuovamente convocato. La mancata presentazione anche alla successiva visita sarà considerata a tutti gli effetti come una rinuncia alla domanda, con perdita di efficacia della stessa;

Le richieste di accertamento domiciliare devono essere inoltrate sempre per via telematica e opportunamente documentate dal medico certificatore, in quanto possono avvenire solo quando esiste l’obiettiva e motivata impossibilità al trasporto, cioè “quando il paziente sia nelle condizioni di subire danno alla salute o dolore intenso o disagio grave e prolungato per il trasporto dal domicilio fino alla sede ordinaria di riunione della Commissione Medica Integrata”. Al momento dell’accertamento domiciliare è importante che la malattia sofferta dall’interessato sia opportunamente documentata con certificazione sanitaria specialistica predisposta in fotocopia per il ritiro. Gli accertamenti domiciliari, approvati dalla Commissione, verranno effettuati in rapporto alle date di presentazione delle domande. il cittadino sarà informato della data e dell'ora stabilita per la visita domiciliare;

L’INPS trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande alle ASL.

La visita medica avverrà presso il Distretto socio – sanitario di appartenenza, da parte delle Commissioni mediche ASL, integrate da un medico dell’INPS quale componente effettivo.

La redazione del verbale informatico avviene contestualmente alla visita alla quale seguirà l’invio telematico del verbale all’INPS.

La validazione e la notifica del verbale è in carico all’INPS.

La fase concessoria nei casi di riconoscimento di un grado d’ invalidità civile uguale o superiore al 74% o di indennità di frequenza per minore non deambulante, cecità e sordità è in carico all’INPS.

Ogni cambio di residenza e/o domicilio con pratica in corso devono essere tempestivamente comunicate ad ASL (Distretto di riferimento) e INPS (numero verde 803164).

Nel caso di decesso (valutazione post mortem) del richiedente il riconoscimento dello status di invalido civile, cieco civile o di sordo, le Commissioni Mediche Integrate, possono su formale domanda degli eredi che dovrà essere presentata avvalendosi della modulistica INPS scaricabile dal sito INPS ( www.inps.it ) procedere all’accertamento sanitario in presenza di documentazione medica rilasciata da strutture pubbliche o convenzionate in data antecedente al decesso, comprovanti in modo certo l’esistenza dell’infermità e tali da consentire la formulazione di una esatta diagnosi e di un compiuto e motivato giudizio medico legale.

Per verifica stato della pratica , richiesta copia del verbale e ogni altra informazione è possibile:

  • contattare il numero verde 803164, attivo 24 ore
  • collegarsi al sito INPS: www.inps.it.
  • Recarsi agli sportelli INPS il Lunedì-Mercoledì-Venerdì dalle 8,30 alle 12,30

 

Benefici per invalidi civili

 

ETA’ PERCENTUALE MINIMA BENEFICI ECONOMICI
ESENZIONE
TASSE
SCOLASTICHE
UNIVERSITA’
FORNITURE
PROTESICHE

AUSILI TECNICI
COLLOCAMENTO
OBBLIGATORIO
AGEVOLAZIONI
UTILIZZO MEZZI
PUBBLICI E PRIVATI
ESENZIONE
TICKET
ULTRA 65    Difficoltà lievi: 34% - 66% NO SI
Difficoltà medio-gravi: 67% - 99% NO SI SI
Difficoltà gravi 100% NO SI SI SI
Difficoltà gravi 100%:
- con impossibilità a deambulare senza accompagnatore
- con impossibilità di compiere gli atti della vita quotidiana
Indennità di Accompagnamento  SI SI SI
18 - 65      34% NO SI NO
46% NO SI SI NO
67% NO SI SI SI SI
74% Assegno mensile di assistenza SI SI SI SI SI
100%
Con impossibilità a deambulare senza accompagnatore
Pensione di inabilità SI SI SI SI SI
100%
Con impossibilità di compiere gli atti della vita quotidiana
Indennità di
Accompagnamento
SI SI SI SI SI
MINORI


Con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età Indennità mensile
di frequenze
SI SI SI SI
Con impossibilità a deambulare senza accompagnatore Indennità di
Accompagnamento
SI SI SI SI
Con impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita Indennità di Accompagnamento SI SI SI SI
Con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi Tutte le età
Pensione
Indennità speciale
SI SI SI SI
CIECHI Assoluto Dalla maggiore età
Pensione

Tutte le età
Indennità di accompagnamento

SI SI SI SI
SORDI Età 18 – 65
Pensione
Tutte le età
Indennità di comunicazione
SI SI SI SI


Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il sito INPS: www.inps.it e contattare il numero verde INPS 803164, attivo 24 ore.

ACCESSO DIRETTO A TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'INVALIDITA' CIVILE - INPS

 

 

Le sedi operative del Servizio sul territorio

Provincia  di LECCO

Provincia di MONZA BRIANZA

 

 

 

 


 
 

Il ticket ammonta:
• a 25 euro per la visita specialistica erogata in Pronto Soccorso, comprese eventuali altre prestazioni diagnostico-terapeutiche;
• a un massimo di 36 euro per ricetta per le prestazioni ambulatoriali a cui si  una quota variabile per ricetta (da zero a 30 euro), proporzionale al valore delle prestazioni richieste (ogni ricetta non può contenere più di 8 prestazioni della stessa branca specialistica) ;
• a un massimo di 2 euro a confezione e di 4 euro a ricetta per i farmaci.
• a € 50 per ciclo di cura per l'assistenza termale, se non esente, oppure € 3,10 se esente parziale o nessuna quota se esente totale.


ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL TICKET

 

Assistenza Protesica - ASST

In materia di protesica e integrativa, come definito dalle norme regionali vigenti, a cominciare dalla Legge n.23/2015 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)” e s.m.i., sono confermate  in capo al Servizio Farmaceutico le attività inerenti l’autorizzazione e accreditamento di fornitori e prescrittori di protesi e ausili (Protesica Maggiore), la fornitura di alimenti senza glutine (negozi e GDO), la verifica e controllo dell’erogato al fine di garantire al cittadino un percorso “sicuro” in risposta al bisogno di salute e nel rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza (DPCM 2017- Nuovi LEA) e competenze in materia di assistenza integrativa e dispositivi monouso relativamente alle forniture erogate dalle farmacie tramite l’ausilio del programma informatico Webcare.

 

Assistenza Protesica-Integrativa

A seguito dell’entrata in vigore della Legge 23/2015 di Riforma del Servizio Sanitario Lombardo ed al conseguente riassetto organizzativo del territorio in Agenzie di Tutela della Salute (ATS) ed Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST), anche le attività inerenti la presa in carico dei bisogni di salute del cittadino hanno subito una variazione di competenza, migrando dalle ex ASL alle ASST.

In riferimento all’assistenza protesica ed integrativa, Regione Lombardia ha emanato diverse note operative di transizione fino a stabilire in via definitiva la redistribuzione delle competenze tra ATS e ASST (DGR n. 6917 del 24/07/2017)

ATS svolge attività di “coordinamento” nel recepire e attuare le indicazioni regionali; nel predisporre le convenzioni di accordo per l’erogazione dei presidi, ausili ed alimenti; nel monitoraggio della spesa; nel ricercare modalità operative meglio rispondenti ai bisogni dell’utenza; nell’individuare modalità operative da condividere con le ASST.

ASST è responsabile delle attività attinenti alla valutazione ed attivazione delle forniture (verifica degli aventi diritto, autorizzazione delle forniture, attivazione dei Piani Fornitura)

Rientrano nelle competenze della dell’assistenza protesica – Integrativa, gli ausili e le protesi ricomprese nel DM 332/99 e nel DPCM 12/01/2017.

Eventuali forniture prescritte per gli Utenti con solo domicilio sanitario nel territorio ATS perchè residenti fuori REGIONE Lombardia, possono essere autorizzate ed erogate dai servizi competenti delle ASST solo dopo aver ottenuto l’autorizzazione da parte dei servizi sanitari competenti dell’ASL afferente al comune di residenza dell’Utente stesso.

 

Forniture di ausili per stomie (placche e sacche)

Gli aventi diritto sono gli Utenti portatori di colon, ileo, uro-stomia (DM332/1999 e DPCM 12/01/2017)

La prima Prescrizione e/o modifica degli ausili necessari all’Utente deve essere compilata da un Medico specialista Ospedaliero di struttura pubblica o privata accreditata operante nelle strutture riconosciute da Regione Lombardia e indicate nella nota n.22117 del 11/06/2019.

Al Medico di Medicina Generale è data la possibilità di rinnovare le forniture dei loro assistiti attestando la permanenza del bisogno in assenza di modifiche al prodotto prescritto.

Competono ai servizi protesici dell’ambito territoriale di residenza dell’Utente (Uff.Ausili/Protesi delle ASST) le attività di verifica, di autorizzazione e di attivazione delle forniture. La tipologia dei prodotti e le quantità autorizzabili sono quelle previste dal DM332/1999 e dal DPCM 12/01/2017.

L’Erogazione dei prodotti avviene per il tramite delle Farmacie al pubblico con cadenza mensile

La validità della prescrizione e del Piano Fornitura è di massimo 12 mesi.

 

Fornitura di ausili per incontinenza a raccolta (cateteri e sacche)

Gli aventi diritto sono gli Utenti con vescica neurologica, allettati con incontinenza urinaria stabilizzata a rischio di lesioni da decubito (DM332/1999 e DPCM 12/01/2017).

La prima Prescrizione, la modifica e il rinnovo degli ausili necessari all’Utente può essere compilata dal Medico specialista Ospedaliero di struttura pubblica o privata accreditata oppure dal Medico di Medicina Generale e Pediatra di Famiglia.

La fornitura di cateteri per auto-cateterismo sono prescrivibili in prima fornitura solo dal Medico Specialista ospedaliero.

Competono ai servizi protesici dell’ambito territoriale di residenza dell’Utente (Uff.Ausili/Protesi delle ASST) le attività di verifica, di autorizzazione e di attivazione delle forniture. La tipologia dei prodotti e le quantità autorizzabili sono quelle previste dal DM332/1999 e dal DPCM 12/01/2017

L’erogazione dei dispositivi medici con cadenza mensile, può avvenire per il tramite delle Farmacie al pubblico oppure direttamente dalla Farmacia ospedaliera dell’ASST in base alla tipologia di prodotto e al canale di distribuzione previsto della normativa vigente.

La validità della prescrizione e del Piano Fornitura è di massimo 12 mesi.

 

Fornitura di diagnostici per Diabetici

Gli aventi diritto sono gli Utenti con certificata esenzione per patologia Diabetica e per alcune Malattie Rare indicate nell’allegato 3 del DPCM 12/01/2017

La prima Prescrizione, la modifica e il rinnovo dei dispositivi necessari all’Utente può essere compilata da:

  • Medico Diabetologo di struttura pubblica o privata accreditata operante nelle strutture riconosciute da Regione Lombardia nota n 26283 del 18/07/2019 (Centro Prescrittori)
  • Medici ospedalieri di struttura pubblica o privata accreditata operanti presso Centri per la cura della Malattia Rara oggetto di fornitura e riconosciuti da Regione Lombardia;
  • Medici di Medicina generale e Pediatri di Famiglia

Competono ai servizi protesici dell’ambito territoriale di residenza dell’Utente (Uff.Ausili/Protesi delle ASST) le attività di verifica, di autorizzazione e l’attivazione delle forniture. Le quantità di strisce e lancette per l’auto controllo glicemico autorizzabili sono indicate dalla normativa Regionale (DGR n.7/8694 del 2002 riconfermate con nota RL n.24020 del 2019).

L’erogazione dei dispositivi medici può avvenire per il tramite delle Farmacie al pubblico (per i dispositivi di automonitoraggio) come da DGR XI/1300/2019 , oppure per distribuzione diretta da parte dei servizi protesici territoriali per microinfusori e/o monitoraggio continuo della glicemia.

L’erogazione della Fornitura avviene con frequenza mensile in farmacia; trimestrale per la distribuzione diretta dai servizi protesici

La validità della prescrizione e del Piano Fornitura è di massimo 36 mesi.

 

Protesica maggiore ed ausili ad assorbenza (pannolini)

Agli utenti affetti da particolari patologie che causano disabilità e necessitano di forniture di ausili protesici personalizzati come: protesi d’arto, protesi oculari, apparecchi acustici, busto ortopedico, calzature ortopediche, carrozzina, sistemi di postura, ausili per la comunicazione, ausili per la vista, ecc.;

oppure di ausili per l’assistenza e la gestione a domicilio come: letto ortopedico, materasso antidecubito, solleva persone, carrozzina di serie, sedia per wc e doccia, rialzo per wc, ecc.

oppure che necessita di ausili ad assorbenza per incontinenza stabilizzata devono rivolgersi direttamente agli uffici Ausili/Protesi della ASST territorialmente competente, consultando i siti ufficiali:

                              

 

Recapiti servizi protesica ASST BRIANZA (area territoriale provincia Monza Brianza)

Recapiti servizi protesica ASST LECCO (area territoriale provincia di Lecco)