Servizi per i Cittadini

Il medico di famiglia (medico di medicina generale) e il pediatra di famiglia sono figure centrali nel sistema sanitario regionale,sono capillarmente diffusi nel territorio e proprio per questo costituiscono il punto di primo contatto e quindi un riferimento per il cittadino.
Alla base della scelta del cittadino c’è un rapporto di fiducia: questo deriva dal fatto che il medico di medicina generale/il pediatra di famiglia sono il riferimento della famiglia e dell’assistito.
 

Attività assicurate

  • Visite ambulatoriali e domiciliari anche all’interno di attività programmate (assistenza domiciliare programmata e integrata in particolare riferita al medico di medicina generale). La visita domiciliare deve essere eseguita di norma nel corso della stessa giornata, ove la richiesta pervenga entro le ore dieci; ove invece, la richiesta perviene dopo le ore dieci, la visita dovrà essere effettuata entro le ore dodici del giorno successivo.
  • Certificazioni obbligatorie per legge ai fini della riammissione alla scuola solo nel caso di alcune malattie infettive.
  • Certificazione di idoneità allo svolgimento di attività sportive non agonistiche in ambito scolastico e solo per le fasi successive a quelle di Istituto e quindi per gli alunni selezionati.
  • Certificazioni di malattia.
  • Prescrizioni farmaceutiche nel rispetto delle leggi e dei decreti vigenti (con particolare attenzione alle note AIFA).  Le richieste di prescrizioni farmaceutiche a carico del SSN, fatte salve diverse disposizioni di legge, hanno attualmente validità 1 mese.
  • Prescrizione di prestazioni specialistiche

I medici di medicina generale possono effettuare altre particolari prestazioni (previste dal contratto) quali ad esempio medicazioni, rimozione punti di sutura, profilassi antitetanica.
I pediatri di famiglia garantiscono nei primi anni di vita controlli periodici dello sviluppo fisico e psicomotorio e test di screening associati per alcune patologie ed in determinate fasce d’età (deficit uditivi e visivi); nell’occasione dei bilanci di salute il pediatra di famiglia affronta anche specifici argomenti di educazione sanitaria. Il pediatra di famiglia inoltre per alcune patologie può attivare un programma di sorveglianza ambulatoriale a cadenze definite. Da ultimo i pediatri di famiglia possono effettuare altre particolari prestazioni (previste dal contratto) anche di tipo diagnostico.
Inoltre il medico di medicina generale e il pediatra di famiglia curano la tenuta e l’aggiornamento di una scheda sanitaria individuale ad uso del medico e ad utilità dell’assistito.
Il medico e il pediatra di famiglia, ove lo ritenga necessario, formula inoltre richiesta di visita, indagine specialistica, prestazione specialistica o proposta di ricovero o di cure termali.
La prescrizione di prestazioni specialistiche (visite, esami strumentali o accertamenti di laboratorio) può essere effettuata dal medico di medicina generale e dal pediatra di famiglia e dal medico specialista ospedaliero. Gli specialisti che possiedono il ricettario nazionale sono quelli che operano nelle strutture pubbliche (a livello ambulatoriale o ospedaliero), negli ospedali religiosi classificati (nella nostra zona gli ospedali di Gravedona, Erba e Costamasnaga) o negli istituti di ricovero a carattere scientifico di diritto pubblico (I.N.R.C.A. di Casatenovo).
La prescrizione del medico specialista è dovuta durante la visita, quando il medico reputi opportuno prescrivere ulteriori accertamenti, accessi specialistici o quando ravveda la necessità di seguire il paziente nel tempo, dandogli indicazioni sugli esami da effettuarsi prima della visita successiva.
Altre occasioni sono rappresentate dal momento della dimissione dall’ospedale, quando il medico dà indicazioni per una serie di esami o ulteriori visite programmate da effettuarsi in un ragionevole lasso di tempo (circa sei mesi) o durante un “accesso diretto” per le specialità previste.


Come scegliere il medico e il pediatra


La scelta del medico di medicina generale/pediatra può essere effettuata presso lo sportello del Presidio Distrettuale (Vedere Sedi ASL)più vicino alla residenza, fra tutti i medici iscritti negli elenchi relativi all’ambito territoriale di residenza che non abbiano superato il “tetto” massimo di pazienti.
I nomi dei medici di famiglia e dei pediatri sono esposti e ben visibili nella sede del Presidio. Il paziente può decidere in ogni momento di cambiare il proprio medico o pediatra, scegliendone uno nuovo
sempre presso la sede del Presidio.
Per usufruire gratuitamente dell’assistenza sanitaria è indispensabile l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale che si effettua presso l’ufficio scelta e revoca dell’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza presentando:

  • il certificato di residenza o l’autocertificazione;
  • il Codice Fiscale.

Per l’iscrizione di un bambino neonato è necessario che un genitore si presenti con il codice fiscale e il certificato di nascita del bambino o una dichiarazione sostitutiva che si compila direttamente allo sportello.
 

Assistenza sanitaria ai cittadini in temporaneo soggiorno (domicilio)


I cittadini che soggiornano temporaneamente in un Comune di una Azienda Sanitaria diversa da quella di residenza hanno diritto all'assistenza sanitaria effettuando l'iscrizione nell'elenco degli assistiti e la relativa scelta del medico di base presso l'Azienda Sanitaria locale di domicilio, purchè la loro permanenza sia di un periodo di almeno tre mesi e per un periodo massimo di un anno (rinnovabile) e sia dettata da motivi di età (superiore ai 75 anni) , o da documentati motivi di lavoro, studio o salute (presenza esenzione per patologia) .

 

 

  • Cliccare QUI: SPORTELLI SCELTA REVOCA AREA DI LECCO
  • SIOC - Servizio Istanze Online Cittadino (asst-lecco.it)
  • Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
  • Servizi a tutela del cittadino – Azienda Socio Sanitaria Territoriale (asst-lecco.it)

 

 

Con il Fascicolo Sanitario Elettronico è possibile gestire: esenzioni, cambio medico, prenotazioni, pagamenti, taccuino (inserire referti), rinnovo assistenza sanitaria temporanea, attivare l'invio di ricette via SMS.

Fascicolo Sanitario Elettronico (regione.lombardia.it)

 

 

 

 

 

 

Ultimo aggiornamento: 24/07/2024

COSA INDICA IL TEMPO DI ATTESA?

Per tempo di attesa si intende il numero di giorni che intercorre tra la data di prenotazione e la data di erogazione delle prestazioni sanitarie. La prenotazione deve essere effettuata solo dopo che il medico ha effettuato la prescrizione, definendo sulla ricetta il quesito diagnostico e la eventuale priorità della prestazione, che permetteranno alla struttura una corretta prenotazione secondo le regole di accesso.

CLASSI DI PRIORITA’

Il primo accesso alle prestazioni di specialistica ambulatoriale avviene secondo la normativa con tempistiche definite dal prescrittore in base alla valutazione clinica e all’interno delle classi di priorità di seguito descritte:

  • U: entro 72 ore dalla prenotazione (per le relative prescrizioni la prenotazione deve essere effettuata entro le 48 ore dalla prescrizione);
  • B: entro 10 giorni;
  • D: per prestazioni di primo accesso da eseguirsi entro 30 giorni per le prime visite ed entro 60 giorni per le altre prestazioni di specialistica ambulatoriale;
  • P: per le prestazioni programmate, da erogarsi in un arco di tempo maggiore e comunque non oltre 120 giorni (si tratta di prestazioni che possono essere programmate in un maggior arco di tempo).

N.B. Nota G1.2019.0031891: se il cittadino presenta la richiesta di prenotazione oltre i 20 giorni per la classe di priorità B ovvero oltre i 40 giorni (visite) / 70 giorni (diagnostica) per la classe D, l’erogazione della prestazione potrà essere garantita nei tempi previsti dalla classe di priorità immediatamente successiva.

Le prestazioni definite di controllo, cioè visite e/o accertamenti diagnostici successivi ad un inquadramento clinico già concluso, che ha definito il caso ed eventualmente già impostato una terapia, posso essere programmate, e di conseguenza erogate, in un maggior arco di tempo e comunque il tempo eventualmente indicato nella prescrizione.

Le classi di priorità per le prestazioni di ricovero sono:

  • A: ricovero entro 30 giorni per i casi clinici che possono aggravarsi rapidamente al punto da diventare emergenti o da determinare grave pregiudizio alla prognosi;
  • B: ricovero entro 60 giorni per i casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o grave disabilità ma che non manifestano la tendenza ad aggravarsi rapidamente al punto di diventare emergenti né possono, per l’attesa, ricevere grave pregiudizio alla prognosi;
  • C: ricovero entro 180 giorni per i casi clinici che presentano minimo dolore, disfunzione o disabilità ma che non manifestano la tendenza ad aggravarsi né possono, per l’attesa, ricevere grave pregiudizio alla prognosi;
  • D: ricovero senza attesa massima definita per i casi clinici che non causano alcun dolore, disfunzione o disabilità. Questi casi devono comunque essere effettuati almeno entro 12 mesi.

DURATA DELL’IMPEGNATIVA

Le impegnative sono valide per sei mesi, a partire dalla data di compilazione da parte del medico fino alla data di prenotazione della stessa prestazione.
 
La durata di sei mesi è stata temporaneamente introdotta a partire dal 1°ottobre 2023 per dare attuazione al nuovo Nomenclatore della specialistica ambulatoriale, previsto dal DPCM 12 gennaio 2017. Pertanto, in questa fase transitoria, il cittadino dovrà procedere con la prenotazione della prestazione sanitaria in un tempo massimo di sei mesi dalla prescrizione, anziché di un anno, come precedentemente previsto. 

È IMPORTANTE SAPERE CHE:

  • nel caso in cui nella struttura che rappresenta la prima scelta del cittadino non ci fossero disponibilità entro i termini stabiliti, il Responsabile Unico Aziendale per i Tempi di Attesa, si attiverà per individuare altre strutture in grado di offrire la prestazione entro i tempi indicati; qualora sul territorio dell’ATS di riferimento non fossero presenti le disponibilità richiesta, la struttura scelta dovrà impegnarsi a fornire comunque la prestazione al solo costo del ticket, se dovuto. (DGR n. XI/1865 del 09/07/2019);
  • l’impossibilità di potersi presentare ad un appuntamento per una prestazione deve essere comunicata tempestivamente alla struttura dove è stata effettuata la prenotazione o al call center; ciò consentirà a un altro utente di usufruire del posto liberatosi in agenda;
  • la preferenza di un ambulatorio, luogo e data, può comportare maggiore attesa;
  • non è consentita la prenotazione presso più strutture per la medesima prestazione;
  • le liste di prenotazione devono rimanere aperte, in modo da garantire “trasparenza” delle liste di attesa e fornire sempre una risposta alla domanda espressa dai pazienti;
  • la prescrizione di prestazioni ambulatoriali specialistiche deve obbligatoriamente riportare: il quesito diagnostico; se trattasi di prestazioni di primo accesso o di accesso successivo; la classe di priorità.

CHI EROGA LE PRESTAZIONI?

Le prestazioni sanitarie vengono erogate da Strutture sanitarie pubbliche e private accreditate e a contrato. Gli Enti, le Aziende e le Strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del SSN sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in un’apposita sezione denominata “liste di attesa”, i criteri di formazione delle liste di attesa, i tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.

RIFERIMENTI

 

Nuove indicazioni in merito all’accertamento condizione di disabilità ai fini scolastici

L’accertamento dell’alunno con disabilità può essere effettuato solo per gli alunni che abbiano già eseguito un inquadramento diagnostico e funzionale da parte dello specialista specifico per la patologia, dal quale sia emersa la presenza di una situazione di disabilità associata alla necessità di garantire supporti alla integrazione scolastica.

L'accertamento dell’alunno disabile ai fini dell’integrazione scolastica garantisce ai bambini che hanno alcune difficoltà fisiche o psichiche il diritto soggettivo ad usufruire di supporti (insegnanti di sostegno, educatore, assistente alla comunicazione e/o alla persona)

Con Decreto del Ministero della Salute del 14 settembre 2022 sono state adottate le «Linee Guida per la redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica e del profilo di funzionamento» (in attuazione dell’art.5 c. 6 del D.Lgs 66/2017 e s.m.i.) a seguito delle quali è stata pubblicata la DGR n. XII/2446/2024 che hanno approfondito il quadro regionale adottando le “linee operative per il processo di individuazione e accompagnamento dell’alunno con disabilità ai fini dell’inclusione scolastica aggiornamento 2024”.

PRINCIPALI NOVITA’

Nuovo iter:

v  Il servizio specialistico o di riabilitazione dell’età evolutiva accreditato e titolare della presa in carico redige la certificazione della condizione diagnostico-funzionale del minore;

Il genitore/tutore presenta la domanda di accertamento sul portale INPS (A SEGUITO DI ABILITAZIONE COME DELEGATO IDENTITA’ PERSONALE vedi Portale Inps - INPS-Delega dell’identità digitale per accedere ai servizi online);

v  La commissione della ASST effettua la valutazione della condizione di disabilità;

v  Il genitore/tutore presenta il verbale di accertamento alla scuola al fine di redigere il Profilo di Funzionamento

Lo specialista operante presso i servizi (pubblici o accreditati) certifica la condizione di disabilità e consegna all’interessato: Certificato medico diagnostico-funzionale ed il Certificato medico introduttivo per la domanda d’invalidità con NR IDENTIFICATIVO (compilazione a cura dello specialista sul portale INPS)

v  La famiglia/tutore presentano la domanda per via telematica all’INPS, nella fase di compilazione è fondamentale: inserire il NR IDENTIFICATIVO del certificato medico introduttivo

v  Selezionare entrambe le caselle “Handicap ai sensi della Legge 05.02.1992, n. 104” e “insegnante di sostegno”.

La commissione effettua un unico accertamento che comprende la condizione di persona con disabilità, la disabilità ai fini dell’inclusione scolastica, nonché le eventuali ulteriori valutazioni di invalidità civile/cecità civile/sordità civile.

La commissione consegna copia dell’«estratto del verbale di accertamento medico legale» al genitore/tutore

L’INPS inoltra il verbale di L. 104/92 che dà valore anche al verbale di accertamento consegnato in sede di visita

La famiglia riceve telematicamente il verbale legge 104/92 e lo conserva assieme al verbale di accertamento

Entrambi i verbali sono consegnati alla scuola/Comune/ATS al fine del riconoscimento degli interventi di inclusione scolastica per la disabilità

Ulteriori precisazioni:

  • le domande risultate incomplete devono essere gestite con la consueta richiesta integrativa;
  • a conclusione della seduta di Collegio di accertamento gli Uffici competenti dovranno consegnare al genitore/chi esercita la potestà genitoriale, il verbale di accertamento in uso, che avrà validità fino alla sua naturale scadenza.

Per maggiori informazioni contattare il seguente numero:

Dott.ssa Simona Perrotta 039/2384809 o scrivere al seguente indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

Area territoriale di  Monza


per i comuni di Monza, Villasanta, Brugherio

 Nuove indicazioni in merito all’accertamento condizione di disabilità ai fini scolastici - irccs-sangerardo

 ASST Brianza

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) della Brianza (asst-brianza.it) 

ASST di Lecco

ALUNNO CON DISABILITÀ INTEGRAZIONE SCOLASTICA – ASST Lecco (asst-lecco.it)

 

 

L’ufficio è aperto  LUNEDI', MARTEDI' e GIOVEDI' mattina dalle 9.30 alle 12.00.

  • Rilascio di modelli per assistenza sanitaria all’estero
  • Iscrizione di cittadini stranieri muniti di modelli rilasciati da istituzioni estere
  • Richieste di autorizzazione per ricoveri di alta specializzazione all’estero

Per informazioni è possibile telefonare al numero per l'area di Lecco 0341482280 negli stessi orari di apertura.

per informazioni AREA di Monza 

 

Per informazioni Area di Vimercate

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ISCRIZIONE AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DI CITTADINI COMUNITARI E DEI LORO FAMILIARI

ASSISTENZA SANITARIA PER I CITTADINI EXTRACOMUNITARI

ISCRIZIONE AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DI CITTADINI COMUNITARI E DEI LORO FAMILIARI

A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 30 del 3 febbraio 2007, sono state adeguate le procedure per l’iscrizione al Sevizio Sanitario Nazionale alle nuove disposizioni legislative sul soggiorno in Italia dei cittadini europei.
Per i soggiorni di durata inferiore a tre mesi non viene effettuata l’iscrizione al SSN, se non esclusivamente per i lavoratori stagionali con regolare contratto di lavoro; al contrario, il cittadino comunitario che soggiorna sul territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi, sarà iscritto al SSN nei seguenti casi e allegando alla richiesta di iscrizione, la documentazione sottoelencata:

NORMATIVE SULL’ISCRIZIONE AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DI CITTADINI COMUNITARI E DEI LORO FAMILIARI: DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 30 del 3 febbraio 2007, sono state adeguate le procedure per l’iscrizione al Sevizio Sanitario Nazionale alle nuove disposizioni legislative sul soggiorno in Italia dei cittadini europei.
Per i soggiorni di durata inferiore a tre mesi non viene effettuata l’iscrizione al SSN, se non esclusivamente per i lavoratori stagionali con regolare contratto di lavoro; al contrario, il cittadino comunitario che soggiorna sul territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi, sarà iscritto al SSN nei seguenti casi e allegando alla richiesta di iscrizione, la documentazione sottoelencata:

1) -  LAVORATORE STAGIONALE
• Codice Fiscale
• Contratto di lavoro attestante il rapporto di impiego e la durata

2) -  LAVORATORE SUBORDINATO
• Attestazione di richiesta anagrafica rilasciata dal Comune (facoltativa) o autocertificazione di residenza o dimora
• Codice Fiscale
• Contratto di lavoro attestante il rapporto di impiego e la durata
• Autocertificazione nella quale si attesti di non essere soggetto alla legislazione di sicurezza sociale dello Stato di appartenenza

3) -  LAVORATORE AUTONOMO
• Attestazione di richiesta anagrafica rilasciata dal Comune (facoltativa) o autocertificazione di residenza o dimora
• Codice Fiscale
• Autocertificazione di iscrizione alla Camera di Commercio o ad un Albo o Ordine
• Autocertificazione di Partita IVA o di apertura di posizione INPS
• Autocertificazione nella quale si attesti di non essere soggetto alla legislazione di sicurezza sociale dello Stato di appartenenza

La durata dell’iscrizione al SSN è legata a quella del rapporto di lavoro: per contratti a tempo indeterminato l’iscrizione sarà a tempo indeterminato, mentre nel caso in cui il rapporto di lavoro sia a tempo determinato, l’iscrizione coinciderà con la durata del rapporto di lavoro e comunque non potrà essere superiore ad un anno, rinnovabile.

4) - FAMILIARE, ANCHE NON CITTADINO UE, DI UN LAVORATORE SUBORDINATO
• Attestazione di richiesta anagrafica rilasciata dal Comune (facoltativa) o autocertificazione di residenza o dimora
• Codice Fiscale
• Certificato di Matrimonio tradotto ovvero, per i figli, autocertificazione  di nascita
• Contratto di lavoro del titolare di cui è familiare attestante il rapporto di impiego e la durata
• Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione (se il familiare non ha la cittadinanza di uno Stato membro)
• Autocertificazione nella quale si attesti di non essere soggetto alla legislazione di sicurezza sociale dello Stato di appartenenza

5)  - FAMILIARE, ANCHE NON CITTADINO UE, DI UN LAVORATORE AUTONOMO       
• Attestazione di richiesta anagrafica rilasciata dal Comune (facoltativa) o autocertificazione di residenza o dimora
• Codice Fiscale
• Certificato di Matrimonio tradotto ovvero, per i figli, autocertificazione di nascita
• Autocertificazione  di iscrizione alla Camera di Commercio o ad un Albo o Ordine
• Autocertificazione di apertura di Partita IVA o di apertura di posizione INPS
• Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione (se il familiare non ha la cittadinanza di uno Stato membro)
• Autocertificazione nella quale si attesti di non essere soggetto alla legislazione di sicurezza sociale dello Stato di appartenenza

6) – FAMILIARE A CARICO DI CITTADINO ITALIANO
• Attestazione di richiesta anagrafica rilasciata dal Comune (facoltativa) o autocertificazione di residenza o dimora
• Codice Fiscale
• Autocertificazione di vivenza a carico
• Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione (se il familiare non ha la cittadinanza di uno Stato membro)
• Autocertificazione nella quale si attesti di non essere soggetto alla legislazione di sicurezza sociale dello Stato di appartenenza

Il Decreto legislativo n. 30 del 6 febbraio 2006 e la Circolare del Ministero della Salute del 3 agosto 2007 definiscono i soggetti che possono essere considerati familiari e cioè:
• Il coniuge
• I discendenti di età inferiore a 21 anni o a carico
• I discendenti del coniuge
• Gli ascendenti diretti a carico
• Gli ascendenti del coniuge
Ai sensi della vigente legislazione italiana, non è prevista alcuna equiparazione tra unioni registrate e matrimoni pertanto, la persona convivente non può, attualmente, essere considerata familiare.

7) -  STUDENTE
• Codice Fiscale
• Modello E106
• Attestazione di richiesta anagrafica rilasciata dal Comune (facoltativa) o autocertificazione di residenza
• Attestato del corso di formazione o di studio frequentato

8) – EX LAVORATORE (con precedente rapporto di lavoro inferiore all’anno/superiore all’anno) IN STATO DI DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA
• Attestazione di richiesta anagrafica rilasciata dal Comune (facoltativa) o autocertificazione di residenza o dimora
• Certificato del datore di lavoro attestante il rapporto di impiego cessato e la durata
• Autocertificazione  di iscrizione presso il Centro per l’impiego

E’ concessa, in questo caso, l’iscrizione al SSN per la durata di un anno.

9) - EX LAVORATORE ISCRITTO A CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
• Attestazione di richiesta anagrafica rilasciata dal Comune (facoltativa) o autocertificazione di residenza o dimora
• Autocertificazione  di iscrizione anagrafica o carta di identità
• Certificato del datore di lavoro attestante il rapporto di impiego cessato e la durata
• Certificato di iscrizione al corso professionale

10) - LAVORATORE DISTACCATO / STUDENTE / FAMILIARE DI DISOCCUPATO
• Autocertificazione di richiesta anagrafica in Italia
• Codice Fiscale
• Modello E106

11) – RICHIEDENTE LA PENSIONE / FAMILIARE DEL RICHIEDENTE LA PENSIONE / IN ATTESA DEL RILASCIO DELLA PENSIONE
• Autocertificazione di richiesta anagrafica o Residenza in Italia
• Codice Fiscale
• Modello E120

12) – PENSIONATO / FAMILIARE DI PENSIONATO
• Autocertificazione di richiesta anagrafica o Residenza in Italia
• Codice Fiscale
• Modello E121 (o E33)

13) – FAMILIARE DI LAVORATORE
• Autocertificazione di richiesta anagrafica o Residenza in Italia
• Codice Fiscale
• Modello E109 (o E37)

14) – ISCRIZIONE A TEMPO INDETERMINATO
• Attestazione di soggiorno permanente (maturato dopo almeno 5 anni di residenza in Italia) rilasciata dal Comune
• Codice Fiscale (in caso di prima iscrizione)

Modalità di accesso e informazioni
presso tutti gli sportelli amministrativi dei presidi ASST


ISCRIZIONE VOLONTARIA AL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

I cittadini comunitari che non rientrano nelle categorie precedentemente elencate ma che hanno la residenza in Italia e risultano privi di copertura sanitaria a carico dello Stato di provenienza possono iscriversi VOLONTARIAMENTE al Servizio Sanitario previo versamento del relativo contributo.

CONTRIBUTO S.S.R. VOLONTARIO

ESTREMI PAGAMENTO
PER STUDENTI (1)    € 149,77
ALLA PARI (1) € 219,49
ALTRI (attività sportiva agonistica – residenza elettiva ecc. ecc ) € 387,34 (2)

n. C/C 379222
INTESTATO  A  REGIONE LOMBARDIA
CAUSALE  CONTRIBUTO S.S.N.  EX D.M. 11/06/1993 N.217

Bonifico bancario
IT97Z0760101600000000379222
causale C.SSN REGIONE LOMBARDIA

(2)Per l’importo fare riferimento al D.M. 8.10.1986:”L’iscrizione volontaria comporta il pagamento di un contributo annuale rapportato al reddito complessivo conseguito in Italia e/o all’estero nell’anno precedente a quello di iscrizione, che fissa la percentuale contributiva nella misura del 7.50% del reddito complessivo fino a 20.658,27 E. annui; sulla quota eccedente il predetto importo e fino al limite di 51.645,68 E. è dovuto un contributo nella misura  del 4%. L’ammontare del contributo non può comunque essere inferiore all’importo di 387,34 E.

Detto contributo ha validità annuale (dal 01 gennaio al 31 dicembre).


DONNE IN GRAVIDANZA:

Ai sensi della normativa comunitaria vigente le prestazioni per le donne in gravidanza possono essere fornite previa esibizione della TEAM (tessera europea), mentre per l’evento parto è da richiedere il modello E112.
Alle donne in gravidanza che si trovano sul territorio italiano prive di copertura sanitaria, in quanto non risultano assistite dagli Stati di provenienza (si presentano senza TEAM o certificato sostitutivo), senza residenza  e che non hanno i requisiti per l’iscrizione al SSN sono comunque garantite, a parità di condizione con le donne assistite iscritte al SSN,  le prestazioni sanitarie  relative alla tutela della maternità e all’interruzione volontaria di gravidanza, in applicazione delle leggi 29 luglio 1975 n. 405, 22 maggio 1978, n. 194 e del decreto ministeriale 10 settembre 1998.


CATEGORIE PROTETTE “DONNE SOGGETTE ALLA TRATTA”
Possono iscriversi al SSN presentando un’attestazione rilasciata dal Questore o dichiarazione dell’ente o associazione che gestisce il programma di assistenza e di integrazione sociale, per il periodo corrispondente alla durata del programma.

MINORI:
I minori dimoranti in Italia, ma privi di copertura sanitaria hanno diritto alle prestazioni sanitarie relative alla tutela della salute ai sensi della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata  resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176. SENZA ISCRIZIONE SSR.

Si ricorda che sono garantite a tutti i cittadini comunitari, ancorché privi di copertura sanitaria, tutte le prestazioni sanitarie che devono essere attivate per la tutela della salute pubblica (vaccinazioni, interventi di profilassi internazionale,  profilassi, diagnosi e cura  delle malattie infettive) SENZA ISCRIZIONE AL SSR.


P.S. : COLORO CHE RISULTANO ANCORA ISCRITTI AL SSN IN ALTRE REGIONI ITALIANE DEVONO CONSEGNARE, ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE IN REGIONE LOMBARDIA, LA PRECEDENTE TESSERA SANITARIA         


Modalità di accesso e informazioni
presso tutti gli sportelli amministrativi dei presidi ASST

ASSISTENZA SANITARIA PER I CITTADINI EXTRACOMUNITARI

Per i cittadini extracomunitari l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) garantisce tutta l’assistenza sanitaria prevista dal nostro ordinamento e comporta parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani, per quanto attiene all’obbligo contributivo, all’assistenza erogata in Italia dallo stesso S.S.N. ed alla sua validità temporale.

1. Chi ha l’obbligo di iscriversi al S.S.N.

•  I cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno che svolgono regolare attività di lavoro subordinato, autonomo o che siano iscritti alle liste di collocamento; 
•  i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti o quelli che abbiano chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza o per motivi religiosi per religiosi che svolgono un’attività lavorativa e ricevono una remunerazione soggetta alle ritenute fiscali (es.parroci); 
•  i familiari a carico (regolarmente soggiornanti) dei cittadini stranieri rientranti nelle categorie sopra indicate. 
•  I genitori ultrasessantacinquenni extracomunitari che richiedono il permesso di soggiorno per ricongiunzione familiare con cittadino italiano.

Non hanno obbligo di iscriversi al S.S.N. i cittadini stranieri non rientranti fra le suddette categorie, anche se devono assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità mediante stipula di polizza assicurativa valida sul territorio italiano.

2. Dove ci si iscrive

Per iscriversi al S.S.N. bisogna recarsi presso la ASST del territorio in cui si è residenti ovvero presso quella in cui hai effettiva dimora (indicata nel permesso di soggiorno), munito di:

• documento di identità personale;
codice fiscale;
permesso di soggiorno;
autocertificazione di residenza o dimora (si considera dimora abituale l’ospitalità da più di tre mesi presso un centro d’accoglienza).
 
Al momento dell’iscrizione si potrà scegliere il medico di famiglia o il pediatra per i figli.

3. Che validità ha l’iscrizione

L’iscrizione è valida per tutta la durata del permesso di soggiorno e non decade nella fase di rinnovo del medesimo: può essere, quindi, rinnovata anche presentando alla ASL la documentazione comprovante la richiesta di rinnovo di permesso di soggiorno;
in caso di mancato rinnovo o di revoca del permesso di soggiorno, o in caso di espulsione, l’iscrizione cessa, salvo che l’interessato comprovi di aver presentato ricorso contro i suddetti provvedimenti.

CITTADINI STRANIERI NON ISCRITTI AL S.S.N.
Se si è regolarmente soggiornanti e non si rientra tra coloro che sono obbligatoriamente iscritti al S.S.N., esistono  due possibilità:

a) iscriversi facoltativamente al S.S.N., insieme ai familiari, se presenti in Italia.  Si ha diritto all’iscrizione volontaria se si è in possesso di un permesso di soggiorno superiore a tre mesi per motivi di studio, lavoro alla pari , attività agonistica, residenza elettiva e ricongiunzione familiare di cittadino extracomunitario ultrasessantacinquenne;


CONTRIBUTO S.S.R. VOLONTARIO - ESTREMI PAGAMENTO

PER STUDENTI (1)    € 149,77
ALLA PARI (1) € 219,49
ALTRI (attività sportiva agonistica – residenza elettiva – ricongiunzione familiare extracomunitario ultrasessantacinquenne)  € 387,34 (2)

n. C/C 379222 INTESTAZIONE: REGIONE LOMBARDIA

CAUSALE:  CONTRIBUTO S.S.N.  EX D.M. 11/06/1993 N.217

Bonifico bancario: IT97Z0760101600000000379222  causale C.SSN REGIONE LOMBARDIA

(1) Tale iscrizione (per studenti e collocati alla pari) non include eventuali familiari a carico.

Per estendere l’assistenza sanitaria ai familiari a carico, l’importo del versamento dovrà essere calcolato in base al reddito e non potrà essere inferiore a 387,3458 E.

(2) Per l’importo fare riferimento al D.M. 8.10.1986:”L’iscrizione volontaria comporta il pagamento di un contributo annuale rapportato al reddito complessivo conseguito in Italia e/o all’estero nell’anno precedente a quello di iscrizione, che fissa la percentuale contributiva nella misura del 7.50% del reddito complessivo fino a 20.658,27 E. annui; sulla quota eccedente il predetto importo e fino al limite di 51.645,68 E. è dovuto un contributo nella misura  del 4%. L’ammontare del contributo non può comunque essere inferiore all’importo di 387,34 E.

L’iscrizione è valida per l’anno solare (quindi scade il 31.12)  dal giorno di effettuazione del versamento. 

L’iscrizione non è possibile se si è  titolari di un permesso di soggiorno per motivi di cura.

b) assicurarsi contro il rischio di malattia, infortunio e per la maternità mediante la stipula di apposita polizza assicurativa con un Istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale.

 Quali sono le prestazioni comunque garantite

quelle a tutela sociale della gravidanza e della maternità;
quelle a tutela della salute del minore;
le vaccinazioni, secondo la normativa e nell’ambito delle campagne di prevenzione collettiva autorizzate dalle Regioni;
gli interventi di profilassi internazionale;
la profilassi, la diagnosi e la cura di malattie infettive.


STRANIERI IRREGOLARMENTE PRESENTI

Se non si è in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, si ha diritto comunque alle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o essenziali, anche se continuative, per malattia e infortunio, nelle strutture pubbliche o private convenzionate.
A tal fine la struttura che eroga le prestazioni urgenti o essenziali   rilascerà  un tesserino, chiamato S.T.P. (Straniero Temporaneamente Presente), valido sei mesi , rinnovabile. Per ottenerlo occorre dichiarare le generalità.

Con il tesserino S.T.P. si ha diritto:
all'assistenza sanitaria di base,
ai ricoveri urgenti e non e in regime di day-hospital,
alle cure ambulatoriali e ospedaliere, urgenti o comunque essenziali, anche se continuative, per malattie o infortunio.


INGRESSO E SOGGIORNO PER OTTENERE CURE MEDICHE

1. Dove e come si richiede il visto d’ingresso

Se si intende ricevere cure mediche in Italia si può richiedere, insieme eventualmente ad un accompagnatore, uno specifico visto d’ingresso alla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana presente nel Paese di appartenenza.
Una volta entrati nel territorio dello Stato, entro 8 giorni, si deve richiedere lo specifico permesso di soggiorno alla Questura del luogo dove si intende usufruire delle cure. Se non lo si fa, la presenza sul territorio nazionale verrà considerata  irregolare.

2. Documentazione  necessaria

Per ottenere il permesso di soggiorno per cure mediche è necessario produrre la seguente documentazione:
certificazione sanitaria, attestante la  patologia; 
dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta, pubblica o privata appositamente accreditata, che indichi tipo di cura, data d’inizio e durata presumibile della stessa e dell’eventuale degenza prevista;
attestazione dell’avvenuto deposito, a favore della struttura prescelta, di una somma cauzionale (30% del costo complessivo) sulla base del costo presumibile delle prestazioni richieste;
documentazione comprovante la disponibilità in Italia di risorse sufficienti per l’integrale pagamento delle spese sanitarie e di quelle di vitto e alloggio fuori dalla struttura sanitaria;
documentazione comprovante la disponibilità di risorse sufficienti per il viaggio di rimpatrio per la persona interessata ed  eventuale accompagnatore.

N.B.:La certificazione rilasciata all'estero deve essere corredata di traduzione in lingua italiana.

Sottocategorie

 Anziani

La Struttura Semplice, Servizi Area Anziani, all’interno del Dipartimento Programmazione per l'integrazione delle Prestazioni Sociosanitarie con quelle Sociali (PIPSS), svolge attività di:

- raccordo con le ASST/Enti Erogatori accreditati/ Ambiti territoriali, per gli adempimenti  relativi alla realizzazione di quanto previsto dalle diverse Misure Innovative (RSA Aperta, Residenzialità Assistita per Anziani, Residenzialità Assistita Religiosi) promosse da Regione Lombardia in favore delle persone anziane  fragili e delle loro famiglie, al fine di supportare le attività di cura e assistenza per ritardare il più possibile l’istituzionalizzazione e consentire la permanenza al domicilio dell'anziano,

- definizione di progettualità e interventi per la presa in carico di soggetti anziani, condizioni clinico assistenziali complesse, demenze, stati vegetativi

- collaborazione con Associazioni di Volontariato e del Terzo Settore che fungono da supporto alle fasce sociali più deboli, come quelle degli anziani, soprattutto in situazione di fragilità, integrandosi con gli interventi istituzionali.

SC Area Anziani (ats-brianza.it)

sezione Accreditamento delle Strutture Sanitarie

Ultimo aggiornamento: 11/12/2024

Nome
Amministratore di sostegno

Categoria
Persone con disabilità, anziani, persone con importanti fragilità

Descrizione
L’Amministrazione di Sostegno è un istituto per la tutela delle persone fragili introdotto con la legge 9 gennaio 2004, n.6.
L’Amministratore di Sostegno viene nominato per accompagnare, assistere, rappresentare e proteggere una persona (chiamata beneficiario) che manca in tutto o in parte di autonomia nel compimento di determinati atti. E’ legato al beneficiario da vincoli di solidarietà e fiducia.
 
Chi può fare l’Amministratore di Sostegno?
• una persona designata dal beneficiario o dal genitore
• un familiare
• un volontario o un professionista ritenuto idoneo dal Giudice Tutelare
• il legale rappresentante (o un suo delegato) di un’associazione, di una fondazione, di un’organizzazione di volontariato
• l’amministratore dell’Ente locale
• l’operatore socio-sanitario che non abbia in cura o in carico il beneficiario.
 

 
Chi può presentare il ricorso per la nomina?
La domanda (ricorso), da depositarsi in Tribunale per la nomina dell’Amministratore di Sostegno, può essere presentata da:
• beneficiario stesso
• coniuge
• persona stabilmente convivente
• parenti entro il quarto grado (figli, genitori, fratelli, nonni, zii, cugini)
• affini entro il secondo grado (suoceri, generi, nuore, cognati)
• operatori di servizi socio-sanitari
• tutore o curatore
• Pubblico Ministero
 
Chi sceglie l’Amministratore di Sostegno?
L’Amministratore di Sostegno è scelto dal Giudice Tutelare che tiene conto esclusivamente della tutela e degli interessi del beneficiario.
Il suo nominativo può essere segnalato dal beneficiario o dalle persone che presentano ricorso.
 
Quali atti compie l’Amministratore di Sostegno?
L’Amministratore di Sostegno compie gli atti che sono specificati nel decreto di nomina e che possono riguardare:
• la cura del beneficiario (sostegno nella gestione di attività ordinarie; scelta e gestione di collaboratori familiari; proposta e scelta della collocazione abitativa in struttura residenziale; consenso informato)
• la gestione del suo patrimonio (es. riscossione della pensione, pagamento dell’affitto, di tasse e bollette per utenze, gestione dei risparmi)
• il rendiconto annuale al Giudice Tutelare.
 
L’Amministratore di Sostegno può agire in nome e per conto del beneficiario o supportarlo nelle scelte che può compiere, tenendo conto dei suoi desideri, delle sue aspirazioni e delle sue possibilità, operando sulla base di un vincolo di fiducia che lo lega allo stesso.
 
L’Amministratore di Sostegno deve:
• conoscere e comprendere le aspirazioni, i bisogni, e le esigenze del beneficiario
• evitare atti o scelte che possono rivelarsi dannosi al beneficiario
• agire con diligenza e cura
• informare il beneficiario sugli atti da compiere, confrontarsi con lui e, in caso di disaccordo, informarne il Giudice
• mantenere un rapporto di collaborazione con i Servizi coinvolti.
 
Quanto dura la carica di Amministratore di Sostegno?
Se è un familiare, non ci sono limiti di durata del suo incarico.
Se non è un familiare, la durata del suo incarico può essere precisata nel decreto di nomina e comunque non vi è obbligo di prosecuzione oltre i dieci anni.
L’Amministratore di Sostegno può essere esonerato dall’ufficio, anche su sua richiesta, per amministrazione eccessivamente gravosa e può essere sostituito con altro amministratore. Può essere rimosso o sospeso dall’ufficio se sia stato negligente o inadeguato nell’adempimento dei compiti o abbia abusato dei suoi poteri.
La legge non prevede un compenso economico per le prestazioni svolte dall'Amministratore di Sostegno.
 

 

Per informazioni:

Per gli Ambiti Territoriali di Monza e Vimercate si rimanda al seguente link:

www.tribunale.monza.giustizia.it, cliccare : “servizi per il cittadino”; quindi cliccare “sportelli territoriali per la volontaria giurisdizione”

 

Per l’ Ambito Territoriale di Lecco 

SPORTELLO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO DI LECCO

Lo Sportello riceve tutti i venerdì dalle 15.30 alle 17.30 presso la sede dell'Unione Italiana Ciechi, Corso Matteotti 3/a - Lecco. Lo Sportello è gestito dalla Federazione Coordinamento Handicap Lecco.

Si accede allo sportello tramite appuntamento da fissare attraverso:

Ufficio Protezione Giuridica – ASST di Lecco
tel. 039/9514505 - 039/9514533

e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Orari: Lunedì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00 Martedì dalle 14.00 alle 16.00

 

SPORTELLO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO DI LECCO (GLAS)

Lo Sportello riceve indicativamente tutti i sabati dalle 09.00 alle 12.00 e indicativamente i martedì dalle 15.00 alle 17.30 presso la sede AVIS Viale Montegrappa, 8 - Lecco. Lo Sportello è gestito da volontari amministratori di sostegno e fornisce un aiuto solo per la compilazione e verifica del resoconto.

Si accede allo sportello tramite appuntamento da fissare attraverso:

Ufficio Protezione Giuridica – ASST di Lecco
tel. 039/9514505 - 039/9514533

e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Orari: Lunedì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00 Martedì dalle 14.00 alle 16.00

 

SPORTELLO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO di PADERNO D’ADDA

Lo Sportello di Paderno d’Adda è aperto il primo ed il terzo venerdì del mese dalle 9.00 alle ore 12.00 presso la sede AUSER di Paderno d'Adda in piazza Vittoria n. 4 - Paderno d'Adda. Lo Sportello è gestito a cura dell’Associazione Auser di Paderno d’Adda.

Si accede allo sportello tramite appuntamento da fissare attraverso: 

Ufficio Protezione Giuridica – ASST di Lecco
tel. 039/9514505 - 039/9514533
e-mail: protezionegiuridica@asst-lecco.it

Orari: Lunedì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00 Martedì dalle 14.00 alle 16.00

 

 

 

 

 

 

 

 

La medicina convenzionata,  la scelta del medico di medicina generale e del pediatra di famiglia, il rilascio delle tessere di esenzione per patologia o per malattie rare previste dalla legislazione, le certificazioni necessarie per la prescizione di particolari farmaci (piano terapeutico) sono di competenza degli sportelli di scelta e revoca delle ASST.

 

Sportelli  di scelta e revoca delle ASST

 

Uffici per l'estero
 
 
ASST Lecco Uffici per l'estero  Lecco 
Per appuntamenti e informazioni è possibile telefonare al numero 0341 281271 negli stessi orari di apertura
oppure inviare un’email a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.  
L’ufficio estero è aperto il MARTEDI’ e GIOVEDI’ mattina dalle 9.30 alle 12.00
SOLO PREVIO APPUNTAMENTO per: 
- Iscrizione di cittadini stranieri MUNITI di modelli rilasciati da istituzioni estere 
- Richieste di autorizzazione per ricoveri di alta specializzazione all’estero 
 

Fascicolo Sanitario Elettronico (regione.lombardia.it) 

Con il FSE è possibile gestire: esenzioni, cambio medico, prenotazioni, pagamenti, rinnovo assistenza sanitaria temporanea, attivare l'invio di ricette via SMS.

 

locandina conciliazione1

concilizione 1  vista la nostra pagina Instagramconciliazione ats qr code       

 

Conciliazione famiglia-lavoro

Nell’attuale scenario sociale e sociosanitario Regione Lombardia ritiene imprescindibile collocare al centro delle proprie politiche la persona e la famiglia, la Giunta Regionale, in continuità con la Delibera X/1081/2013, ha approvato la DGR 2398 del 11.11.2019 ad oggetto “POLITICHE DI CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA CON I TEMPI LAVORATIVI: APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER LA DEFINIZIONE DEI PIANI TERRITORIALI 2020-2023

1.Descrizione del procedimento

Cos’è la conciliazione vita-lavoro?

La conciliazione vita-lavoro è un variegato sistema d’interventi rivolti ai cittadini di Regione Lombardia per aiutare le persone e le famiglie a coniugare le esigenze della vita lavorativa con quelle della vita privata. La conciliazione vita privata-vita professionale è indirizzata ai lavoratori e si concretizza attraverso la collaborazione tra persone, famiglie, enti no profit e istituzioni pubbliche, sistema impresa e parti sociali.

Come si attua?

Regione Lombardia per l’attuazione delle politiche di conciliazione segue una visione fortemente relazionale. Infatti, in collaborazione con le ATS, ha sostenuto e sostiene l’attivazione di Reti Territoriali a cui hanno aderito soggetti appartenenti a mondi diversi (socio-assistenziale ed economico). Ciò ha permesso di valorizzare la dimensione territoriale più vicina alle esigenze delle famiglie e delle imprese con la possibilità di progettare interventi in base alla valutazione delle specifiche necessità locali e mediante il coinvolgimento nella programmazione di una molteplicità di attori economici e sociali.

Tramite la Rete Territoriale, Regione Lombardia, intende sostenere la costruzione e lo sviluppo di un coerente sistema di politiche e di azioni integrative volte a favorire i seguenti obiettivi:

  • Potenziare il benessere della comunità e la competitività del sistema economico territoriale;
  • Migliorare il benessere all’interno del nucleo famigliare, con particolare riferimento alla condivisione dei compiti di cura e ad un migliore bilanciamento dei tempi della famiglia con quelli lavorativi;
  • Sostenere la libera partecipazione al mercato del lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici gravati da compiti di cura dei familiari;
  • Facilitare la diffusione di buone pratiche e della cultura in tema di conciliazione, delle politiche dei tempi, del secondo welfare, della valorizzazione del personale, della organizzazione del lavoro;
  • Favorire la partecipazione delle donne al mercato del lavoro.

 Nel territorio dell’ ATS della Brianza attualmente la Rete Territoriale Unificata conta circa 120 enti.

Per informazioni rivolgersi agli operatori del Dipartimento PIPSS dell’ATS della Brianza dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00  ai seguenti numeri telefonici:

Clara Camerin Tel. 0341/482395  

Oppure è possibile scrivere a casella di posta elettronica: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Inoltre, è possibile consultare la pagina Facebook dell’ATS della Brianza e la pagina Instagram conciliazione_ats_brian

Qui l'elenco dei soggetti rete conciliazione

Per info: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

2.   Unità organizzative responsabili dell'istruttoria

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE PER L’INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE CON QUELLE SOCIALI

Viale Elvezia, 2 - 20900 Monza - Telefono: 039/23841

Corso Carlo Alberto, 120 – 23900 Lecco – Telefono: 0341/482395

3. Ufficio del procedimento

 SC Famiglia e Fragilità - SS Servizi per la Famiglia (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Viale Elvezia, 2 - 20900 Monza - Telefono: 039/2384

4.   Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso

Per avere informazioni rivolgersi agli operatori del Dipartimento PIPSS dell’ATS della Brianza dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00  ai seguenti numeri telefonici:

Clara Camerin Tel. 0341/482395  

Oppure è possibile scrivere a casella di posta elettronica: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Inoltre, è possibile consultare la pagina Facebook dell’ATS della Brianza e la pagina Instagram conciliazione _ats_brianza.

5.   Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione

Non previsto

6.  Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

L’ATS Brianza garantisce idonei strumenti di tutela sia amministrativa che giurisdizionale nel rispetto della normativa vigente.

Ai sensi della normativa vigente, atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi dell’art. 12 della l. n. 241/1990, di importo superiore a mille euro sono pubblicati sul sito ATS sezione “Amministrazione trasparente” ( https://www.ats-brianza.it/it/amministrazione-trasparente.html).

7.  Link di accesso al servizio on line

Non previsto

8.  Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari:

Non previsto

9.  Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo

Il responsabile della gestione del procedimento è individuato nel Responsabile della SC Famiglia e Fragilità - SS Servizi per la Famiglia (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.) , limitatamente alle attività localizzate nell’area territoriale di sua competenza. L’esercizio del potere sostitutivo può essere richiesto qualora entro i termini di legge non sia stato adottato il provvedimento amministrativo, laddove non vige la regola del silenzio/assenso, con richiesta motivata indirizzata al Direttore del Dipartimento della Programmazione per l’Integrazione delle prestazioni sociosanitarie con quelle sociali.

10.  Uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze

Dipartimento PIPSS dell’ATS della Brianza

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00

Clara Camerin 0341/482395  

Oppure è possibile scrivere a casella di posta elettronica: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

Ultimo aggiornamento: 11/12/2024

Cure domiciliari

Le Cure Domiciliari, delle quali l’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) rappresenta la modalità più diffusa, si collocano nella più ampia rete dei servizi sociosanitari. Le cure domiciliari hanno lo scopo di garantire, alle persone in condizione di fragilità /non autosufficienza, prestazioni sociosanitarie “integrate” e “a domicilio”, anche in contesti di residenzialità individuale/collettiva, alternativa alla propria casa, eletti dalla persona a dimora abituale.

DESTINATARI

Sono rivolte a tutti i cittadini, come definito dalla Regione con delibera 6867/22, in particolare a persone in situazione di fragilità e/o non autosufficienza caratterizzate dalla presenza di:

  • una situazione di non autosufficienza parziale o totale, di carattere temporaneo o definitivo;
  • una condizione di non deambulabilità e di non trasportabilità presso presidi sanitari ambulatoriali in grado di rispondere ai bisogni della persona;
  • una rete familiare e/o formale o informale di supporto;
  • condizioni abitative che garantiscano la praticabilità dell’assistenza, acquisite anche a seguito di azioni necessarie per il superamento di eventuali fattori critici (esempio: abbattimento di barriere architettoniche).

ATTIVITA’ E PRESTAZIONI EROGATE

Le prestazioni, declinate all’interno del Piano di Assistenza Individuale (PAI), vengono erogate da Enti accreditati pubblici e privati (C-DOM) che possono essere liberamente scelti tra quelli presenti negli elenchi sotto riportati.

Le prestazioni vengono fornite da professionisti sanitari (medici, infermieri, operatori tecnici della riabilitazione quali fisioterapisti, terapisti occupazionali, logopedisti, ecc.) ed operatori di supporto (ausiliare socio assistenziale-ASA, operatore sociosanitario–OSS …) che vanno a sostenere e/o integrare l’attività di cura svolta dalla famiglia, ma che non si sostituisce alla stessa.

Esempi di prestazione/interventi offerti: prelievi ematici, medicazioni, sostituzione di catetere vescicale, gestione accessi vascolari e stomie, trattamenti riabilitativi ecc.

Le attività sono erogate in forma integrata sanitaria, sociosanitaria e sociale. La valutazione viene effettuata da personale afferente all’Equipe di Valutazione Multidimensionale(EVM) che operano presso le Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST).

COSTI

Il servizio è gratuito.

MODALITA’ DI ATTIVAZIONE

Su prescrizione del medico di medicina generale, del pediatra di libera scelta o del medico di reparto in caso di dimissione protetta, anche dal PS.

TERMINE MASSIMO IN GIORNI PER L’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

Avviene di norma entro 72 ore, fatto salve urgenze (su segnalazione medica).

 

ACCESSO AL SERVIZIO: per le modalità di accesso si rimanda al link Monza o Lecco


ASST BRIANZA (per i residenti e domiciliati nel territorio della provincia di MONZA BRIANZA)

Area fragilità e cure domiciliari – ASST LECCO (per i residenti/domiciliati nel territorio della provincia di LECCO

 

 

 

Disabili e Valutazione Fragilità

In questa pagina è possibile trovare i servizi dedicati ad una fascia di popolazione (i soggetti stessi e le loro famiglie) estremamente fragile che necessita di interventi e servizi specifici, non erogati per la totalità della popolazione.
Obiettivi principali dei servizi competenti sono la tutela della salute dei disabili attraverso la promozione di un sistema integrato di interventi con lo scopo di sviluppare al massimo le potenzialità residue, favorire l’integrazione sociale dei soggetti disabili e sostenere le famiglie e la tutela della salute degli anziani attraverso lo sviluppo di diversi percorsi assistenziali tra loro integrati che ritardino il più possibile l’istituzionalizzazione sostenendo ed aiutando le famiglie.

 Rete dei servizi socio sanitari

 

 

DISABILITA' SENSORIALE

 

DSA  DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO -  ALUNNO CON CONDIZIONI DI DISABILITA'

 

 

dopo_di_noi.png “DopoDiNoi”, il percorso di emancipazione dalla famiglia d’origine per le persone con disabilità
   
Locandina LombardiaLIS  Servizio di video interpretariato in LIS                                                          
   
         header LFA

Informazioni per persone con disabilità - Regione Lombardia

Spazio Disabilita

 

pgi0052Il medico ed il Pediatra di famiglia

Indicazioni a seguito di Coronavirus:

Per qualsiasi necessità inerente l' attività del proprio medico di medicina generale o pediatra  (visita, prescrizioni, giorni di malattia...) l'accesso all'ambulatorio deve avvenire solo dopo contatto telefonico. Il medico, qualora lo ritenesse necessario, comunicherà all'assisitito le modalità di accesso (giorno e ora).

Anche per il servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica) è necessario il contatto telefonico prima di recarsi in ambulatorio. 

 

Il medico di famiglia (medico di medicina generale) e il pediatra di famiglia sono figure centrali nel sistema sanitario regionale,sono capillarmente diffusi nel territorio e proprio per questo costituiscono il punto di primo contatto e quindi un riferimento per il cittadino.
Alla base della scelta del cittadino c’è un rapporto di fiducia: questo deriva dal fatto che il medico di medicina generale/il pediatra di famiglia sono il riferimento della famiglia e dell’assistito.

 

 

Attività assicurate dal medico di medicina generale

  • Visite ambulatoriali, negli orari definiti e resi noti sul sito di ATS Brianza
  • Visite domiciliari, anche all’interno di attività programmate . Di norma, se ritenuta appropriata la richiesta, il medico garantisce la visita domiciliare nel corso della giornata, se la richiesta perviene entro le ore dieci; se invece la richiesta perviene dopo le ore dieci, il medico garantisce la visita domiciliare  entro le ore dodici del giorno successivo.
  • Prescrizione di farmaci, secondo la normativa vigente . Le prescrizioni di farmaci a carico del Servizio Sanitario Nazionale, fatte salve diverse disposizioni di legge, hanno validità di 1 mese, a partire dalla data del rilascio.
  • Prescrizione di prestazioni specialistiche (visite, esami strumentali o accertamenti di laboratorio, cure termali), secondo la normativa vigente.
    Proposta di ricovero
  • Rilascio di certificazioni gratuite :
    - certificazione ai fini dell’astensione dal lavoro per malattia;
    - certificazione di malattia del bambino, ai fini dell'astensione dal lavoro del genitore;
    - certificazione di idoneità allo svolgimento di attività sportive non agonistiche in ambito scolastico e     
      solo per le fasi successive a quelle di Istituto e quindi per gli alunni selezionati.
  • Rilascio di certificazioni a pagamento :
    -    certificati di idoneità all'attività sportiva non agonistica o ludico-motoria
    -    certificati per la domanda di invalidità civile
    -    certificati ad uso assicurativo o medico-legale
    -    certificati di buona salute per scuole estive, campeggi, zone climatiche
    -    certificati di idoneità per soggiorni marini o montani
    Tutti gli altri certificati non compresi fra quelli gratuiti.

Attività assicurate dal pediatra di famiglia

  • Nei primi anni di vita, controlli periodici dello sviluppo fisico e psicomotorio (bilanci di salute) e test di screening per alcune patologie ed in determinate fasce d’età (deficit uditivi e visivi); in occasione dei bilanci di salute il pediatra affronta con la famiglia anche specifici argomenti di educazione sanitaria.
  • Per alcune patologie, attivazione di un programma di sorveglianza ambulatoriale a cadenze definite.
  • Prescrizione di farmaci, secondo la normativa vigente.  Le prescrizioni di farmaci a carico del Servizio Sanitario Nazionale, fatte salve diverse disposizioni di legge, hanno validità di 1 mese, a partire dalla data del rilascio.
  • Prescrizione di prestazioni specialistiche (visite, esami strumentali o accertamenti di laboratorio, cure termali), secondo la normativa vigente.
  • Proposta di ricovero
  • Rilascio di certificazioni gratuite :
    - certificazione di malattia del bambino, ai fini dell'astensione dal lavoro del genitore;;
    - certificazione di idoneità allo svolgimento di attività sportive non agonistiche in ambito scolastico e     
      solo per le fasi successive a quelle di Istituto e quindi per gli alunni selezionati.
  • Rilascio di certificazioni a pagamento :
    -       certificati di idoneità all'attività sportiva non agonistica o ludico-motoria
    -    certificati per la domanda di invalidità civile
    -    certificati ad uso assicurativo o medico-legale
    -    certificati di buona salute per scuole estive, campeggi, zone climatiche
    -    certificati di idoneità per soggiorni marini o montani
    Tutti gli altri certificati non compresi fra quelli gratuiti.

 

I medici di medicina generale e i pediatri di famiglia possono effettuare altre prestazioni oltre a quelle sopra elencate, quali ad esempio le medicazioni, la rimozione di punti di sutura, alcune vaccinazioni, il tampone faringeo.

I medici di medicina generale e i pediatri di famiglia curano la tenuta e l’aggiornamento di una scheda sanitaria individuale dell’assistito, anche informatizzata, acquisendo il consenso dell’assistito e dei genitori in caso di minore, secondo quanto previsto dalla normativa per il trattamento dei dati.

E’ importante precisare che la prescrizione di prestazioni specialistiche può essere effettuata non solo dal medico di medicina generale e dal pediatra di famiglia, ma anche dal medico specialista che opera in una struttura pubblica (a livello ambulatoriale od ospedaliero), in un Istituto di ricovero a carattere scientifico, o in una struttura accreditata e contratto.
La prescrizione da parte del medico specialista è dovuta quando lo stesso reputi opportuno prescrivere ulteriori accertamenti o visite specialistiche o quando ravveda la necessità di seguire il paziente nel tempo, dando indicazioni sugli esami da effettuarsi prima della visita successiva.
La prescrizione da parte del medico specialista è dovuta anche al momento della dimissione per un ricovero, nel caso sia necessario effettuare ulteriori esami o visite programmate nel breve o medio periodo.

Certificazioni rilasciate dal medico   

Scelta del Medico di Medicina Generale e del Pediatra di Famiglia

Tutti i cittadini residenti nei Comuni di ATS della Brianza hanno diritto ad avere, gratuitamente, l'assistenza sanitaria di base, prestata dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Famiglia .

  • Dove si effettua la scelta del medico di medicina generale o del pediatra di famiglia :

1. presso uno degli sportelli dell’Ufficio Scelta e Revoca  della Azienda Socio Sanitaria Territoriale competente ( qui le sedi ) . Il cittadino potrà iscriversi negli elenchi di uno dei medici disponibili per l’ambito territoriale di residenza, purché il medico scelto non abbia superato il “tetto” massimo di assistiti iscrivibili.

Per l’iscrizione allo sportello, è necessario presentarsi con :
autocertificazione di residenza
tessera sanitaria
in caso di scelta per i propri familiari o non familiari conviventi, presentarsi muniti di delega, tessera sanitaria del assistito e copia del documento d’identità.
in caso di neonato: codice fiscale e  certificato di nascita, oppure dichiarazione sostitutiva.

2. on-line,  con carta CRS-SISS sul sito https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/ .

Questa modalità è prevista solo per effettuare il cambio di scelta del medico

Regione Lombardia - Cambia il medico online
Elenco e indirizzi medici e pediatri ATS della Brianza

3. in tutte le farmacie 

  • La “scelta in deroga” al massimale del medico

Il figlio, il coniuge e il convivente dell’assistito già in carico ad un medico di medicina generale, purché anagraficamente facenti parte del medesimo nucleo familiare, possono effettuare la scelta a favore dello stesso medico, anche in deroga al massimale e alla quota individuale definiti per il numero degli assistiti iscrivibili con quel medico. Le scelte in deroga non possono superare, in nessun caso, il 5% del massimale individuale del medico (esempio: massimale 1500 quota massima raggiungibile 1575).

La scelta in deroga non è richiesta per il rinnovo dell'iscrizione agli iscritti a termine (ancorché scaduto).

  • La“scelta in deroga “di medico di medicina generale o di pediatra di famiglia che operano in ambito territoriale diverso da quello di ATS Brianza

In alcuni casi è possibile l'iscrizione di un cittadino, residente nel territorio di ATS della Brianza, negli elenchi di un medico o di un pediatra che operano in un ambito territoriale diverso.

La domanda va presentata allo sportello dell’Ufficio Scelta e Revoca della ASST competente, con la seguente documentazione:

  1. modulo "domanda di scelta in deroga medicina generale" o modulo "domanda di scelta in deroga pediatria"
  2. dichiarazione di accettazione da parte del medico

A seguito della valutazione della pratica, viene espresso parere favorevole o non favorevole all’iscrizione, di cui il cittadino riceve comunicazione al proprio domicilio o via e-mail.

  • La nuova scelta in caso di cessazione dell’attività da parte del medico o del pediatra

In caso di cessazione dell’attività del medico o del pediatra (per pensionamento, trasferimento, decesso, altro) l’assistito riceve, al proprio domicilio, una comunicazione con indicazione a rivolgersi allo sportello dell’Ufficio Scelta e Revoca, per l’iscrizione negli elenchi di altro medico, secondo le modalità descritte al paragrafo “Scelta del Medico di medicina Generale e del Pediatra di Famiglia”.

Nel caso in cui non vi siano medici con posti sufficienti per acquisire nuove scelte, nella comunicazione inviata al domicilio viene precisato all’assistito che un medico con incarico provvisorio garantirà l’assistenza, in attesa della nomina definitiva del nuovo medico. Gli assistiti potranno usufruire dell’assistenza del medico incaricato, senza operare nessuna scelta.

  • La“scelta in deroga “di medico medicina generale o di pediatra di famiglia da parte di cittadini non residenti nell’ambito territoriale di ATS  Brianza

L'iscrizione, negli elenchi di un medico o di un pediatra che operano nel territorio di ATS della Brianza, di un cittadino residente nel territorio di un’altra ATS di Regione Lombardia è possibile nelle seguenti situazioni:

-      Continuità di cura per patologia cronica documentata e/o invalidità civile;
-      Vicinanza e migliore viabilità per accedere all'ambulatorio del medico richiesto;
-      Prosecuzione del rapporto fiduciario (solo per medico che operi in ambito territoriale limitrofo);
-      Lavoro/ studio

La domanda va presentata allo sportello dell’Ufficio Scelta e Revoca della ASST competente, con la seguente documentazione:

  1. modulo "domanda di scelta in deroga medicina generale" o modulo "domanda di scelta in deroga pediatria"
  2. dichiarazione di accettazione da parte del medico

A seguito della valutazione della pratica, viene espresso parere favorevole o non favorevole all’iscrizione, del quale il cittadino riceve comunicazione al proprio domicilio, o via e-mail.

  •  Scelta e rinnovo del medico per i cittadini che dimorano abitualmente in una ASL/ATS diversa da quella di residenza 

E’ possibile l’assegnazione temporanea di Medico di Medicina Generale oppure Pediatra in caso di domiciliazione per motivi di lavoro, studio, salute da indicare in modo dettagliato sul modulo apposito.

Se provenienti da altra regione è necessario allegare il documento di revoca rilasciato dalla ASL di assistenza.

Con iscrizione scaduta, potranno rinnovare l’iscrizione negli elenchi dello stesso medico, anche se il massimale è già stato raggiunto.

In questo caso, non è richiesta la pratica di scelta in deroga.

  • Revoca del Medico di Medicina Generale e del Pediatra di Famiglia

L’assistito, o i genitori dell’assistito in caso di minore, possono revocare, in ogni momento, la scelta a suo tempo fatta, iscrivendosi negli elenchi di un altro medico di medicina generale o pediatra di famiglia.

Anche per la revoca e per la nuova iscrizione, è necessario presentarsi muniti della tessera sanitaria.

Invalidità civile

La domanda di invalidità civile e il certificato medico vanno presentati in forma telematica direttamente all'INPS

  • 1. DEFINIZIONE
  • 2. GRADO DI INVALIDITA’
  • 3. TEMPI E MODALITA’ DI VISITA, ITER DI RICONOSCIMENTO
  • 4. BENEFICI

 

Definizione di invalido civile

L’art.2 della Legge 30 marzo 1971, n. 118, definisce invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite…, che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di diciotto anni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

Ai soli fini dell’assistenza socio – sanitaria e della concessione dell’indennità di accompagnamento, sono considerati invalidi civili i soggetti ultrassessantacinquenni che si trovino nella situazione di difficoltà previste per i minorenni (art. 6 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509).Sono esclusi gli invalidi di guerra, gli invalidi del lavoro e gli invalidi per servizio, nonché i ciechi civili e i sordi, per i quali provvedono altre leggi.

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Grado di invalidità

Il grado di invalidità è determinato in base ad apposita Tabella approvata con Decreto del Ministro della Sanità 05 febbraio 1992.

La Legge considera diverse soglie di invalidità, in corrispondenza delle quali prevede diversi benefici.

La soglia minima è quella di un terzo, che, come si è detto, è richiesta per la qualifica di invalido civile.

Con tale grado di invalidità si ha diritto alle prestazioni protesiche e ortopediche.

La soglia del 46% è prevista per l’iscrizione nelle liste speciali per l’assunzione obbligatoria al lavoro.

La soglia del 67% consente il diritto all’esenzione dal pagamento del ticket sanitario.

Ai fini delle provvidenze economiche, invece, si richiede un grado di invalidità maggiore e cioè:

  • di almeno il 74% per cento per il diritto all’assegno mensile in qualità di invalido parziale, fatti salvi i requisiti previsti dalla normativa (reddito …)
  • del 100% per il diritto alla pensione di inabilità in qualità di invalido totale e, ove si tratti di soggetti non deambulanti e non autosufficienti, per il diritto all’indennità di accompagnamento

Sono esenti dalle visite di controllo i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide con riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o di comunicazione, ai sensi del DM 2 agosto 2007, fatti salvi i requisiti previsti dalla normativa (presenza agli atti di documentazione sanitaria rilasciata da struttura pubblica o privata accreditata)

 

Tempi e modalità di visita, iter di riconoscimento

A decorrere dal 1° gennaio 2010 le domande per il riconoscimento dell’invalidità civile, l’attestazione di persona portatrice di handicap, di cieco civile, di sordo e disabilità vanno presentate all’INPS esclusivamente in via telematica previa compilazione telematica del certificato medico introduttivo che attesti le infermità invalidanti.

Per l’avvio della pratica bisogna

  • rivolgersi ad un medico certificatore (medici di base, specialisti ospedaleri, ecc...) che compilerà un certificato online, introduttivo alla domanda per il riconoscimento dello stato invalidante. Il Certificato medico ha una validità di 90 giorni.
  • inoltrare la domanda online autonomamente o tramite gli Enti di Patronato o Associazioni di Categorie.

La data per l’effettuazione delle visite ordinarie sarà fissata entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda; qualora non fosse possibile fissare la visita entro l’arco temporale massimo, a causa di indisponibilità di date, verrà in seguito comunicato l’appuntamento tramite le modalità sopra riportate. L’accertamento dell’invalidità per i soggetti con patologia oncologica viene effettuata entro 15 giorni dalla domanda dell’interessato ai sensi della Legge 9 Marzo 2006 N.80, con rilascio di verbale provvisorio e diritto immediato dei relativi benefici derivanti.
Il cittadino può farsi assistere, durante la visita, dal suo medico di fiducia.

In caso di assenza alla visita, il cittadino verrà comunque nuovamente convocato. La mancata presentazione anche alla successiva visita sarà considerata a tutti gli effetti come una rinuncia alla domanda, con perdita di efficacia della stessa;

Le richieste di accertamento domiciliare devono essere inoltrate sempre per via telematica e opportunamente documentate dal medico certificatore, in quanto possono avvenire solo quando esiste l’obiettiva e motivata impossibilità al trasporto, cioè “quando il paziente sia nelle condizioni di subire danno alla salute o dolore intenso o disagio grave e prolungato per il trasporto dal domicilio fino alla sede ordinaria di riunione della Commissione Medica Integrata”. Al momento dell’accertamento domiciliare è importante che la malattia sofferta dall’interessato sia opportunamente documentata con certificazione sanitaria specialistica predisposta in fotocopia per il ritiro. Gli accertamenti domiciliari, approvati dalla Commissione, verranno effettuati in rapporto alle date di presentazione delle domande. il cittadino sarà informato della data e dell'ora stabilita per la visita domiciliare;

L’INPS trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande alle ASL.

La visita medica avverrà presso il Distretto socio – sanitario di appartenenza, da parte delle Commissioni mediche ASL, integrate da un medico dell’INPS quale componente effettivo.

La redazione del verbale informatico avviene contestualmente alla visita alla quale seguirà l’invio telematico del verbale all’INPS.

La validazione e la notifica del verbale è in carico all’INPS.

La fase concessoria nei casi di riconoscimento di un grado d’ invalidità civile uguale o superiore al 74% o di indennità di frequenza per minore non deambulante, cecità e sordità è in carico all’INPS.

Ogni cambio di residenza e/o domicilio con pratica in corso devono essere tempestivamente comunicate ad ASL (Distretto di riferimento) e INPS (numero verde 803164).

Nel caso di decesso (valutazione post mortem) del richiedente il riconoscimento dello status di invalido civile, cieco civile o di sordo, le Commissioni Mediche Integrate, possono su formale domanda degli eredi che dovrà essere presentata avvalendosi della modulistica INPS scaricabile dal sito INPS ( www.inps.it ) procedere all’accertamento sanitario in presenza di documentazione medica rilasciata da strutture pubbliche o convenzionate in data antecedente al decesso, comprovanti in modo certo l’esistenza dell’infermità e tali da consentire la formulazione di una esatta diagnosi e di un compiuto e motivato giudizio medico legale.

Per verifica stato della pratica , richiesta copia del verbale e ogni altra informazione è possibile:

  • contattare il numero verde 803164, attivo 24 ore
  • collegarsi al sito INPS: www.inps.it.
  • Recarsi agli sportelli INPS il Lunedì-Mercoledì-Venerdì dalle 8,30 alle 12,30

 

Benefici per invalidi civili

 

ETA’ PERCENTUALE MINIMA BENEFICI ECONOMICI
ESENZIONE
TASSE
SCOLASTICHE
UNIVERSITA’
FORNITURE
PROTESICHE

AUSILI TECNICI
COLLOCAMENTO
OBBLIGATORIO
AGEVOLAZIONI
UTILIZZO MEZZI
PUBBLICI E PRIVATI
ESENZIONE
TICKET
ULTRA 65    Difficoltà lievi: 34% - 66% NO SI
Difficoltà medio-gravi: 67% - 99% NO SI SI
Difficoltà gravi 100% NO SI SI SI
Difficoltà gravi 100%:
- con impossibilità a deambulare senza accompagnatore
- con impossibilità di compiere gli atti della vita quotidiana
Indennità di Accompagnamento  SI SI SI
18 - 65      34% NO SI NO
46% NO SI SI NO
67% NO SI SI SI SI
74% Assegno mensile di assistenza SI SI SI SI SI
100%
Con impossibilità a deambulare senza accompagnatore
Pensione di inabilità SI SI SI SI SI
100%
Con impossibilità di compiere gli atti della vita quotidiana
Indennità di
Accompagnamento
SI SI SI SI SI
MINORI


Con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età Indennità mensile
di frequenze
SI SI SI SI
Con impossibilità a deambulare senza accompagnatore Indennità di
Accompagnamento
SI SI SI SI
Con impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita Indennità di Accompagnamento SI SI SI SI
Con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi Tutte le età
Pensione
Indennità speciale
SI SI SI SI
CIECHI Assoluto Dalla maggiore età
Pensione

Tutte le età
Indennità di accompagnamento

SI SI SI SI
SORDI Età 18 – 65
Pensione
Tutte le età
Indennità di comunicazione
SI SI SI SI


Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il sito INPS: www.inps.it e contattare il numero verde INPS 803164, attivo 24 ore.

ACCESSO DIRETTO A TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'INVALIDITA' CIVILE - INPS

 

 

Le sedi operative del Servizio sul territorio

Provincia  di LECCO

Provincia di MONZA BRIANZA

 

 

 

 


 
 

Il ticket ammonta:
• a 25 euro per la visita specialistica erogata in Pronto Soccorso, comprese eventuali altre prestazioni diagnostico-terapeutiche;
• a un massimo di 36 euro per ricetta per le prestazioni ambulatoriali a cui si  una quota variabile per ricetta (da zero a 30 euro), proporzionale al valore delle prestazioni richieste (ogni ricetta non può contenere più di 8 prestazioni della stessa branca specialistica) ;
• a un massimo di 2 euro a confezione e di 4 euro a ricetta per i farmaci.
• a € 50 per ciclo di cura per l'assistenza termale, se non esente, oppure € 3,10 se esente parziale o nessuna quota se esente totale.


ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL TICKET

 

Assistenza Protesica - ASST

In materia di protesica e integrativa, come definito dalle norme regionali vigenti, a cominciare dalla Legge n.23/2015 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)” e s.m.i., sono confermate  in capo al Servizio Farmaceutico le attività inerenti l’autorizzazione e accreditamento di fornitori e prescrittori di protesi e ausili (Protesica Maggiore), la fornitura di alimenti senza glutine (negozi e GDO), la verifica e controllo dell’erogato al fine di garantire al cittadino un percorso “sicuro” in risposta al bisogno di salute e nel rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza (DPCM 2017- Nuovi LEA) e competenze in materia di assistenza integrativa e dispositivi monouso relativamente alle forniture erogate dalle farmacie tramite l’ausilio del programma informatico Webcare.

 

Assistenza Protesica-Integrativa

A seguito dell’entrata in vigore della Legge 23/2015 di Riforma del Servizio Sanitario Lombardo ed al conseguente riassetto organizzativo del territorio in Agenzie di Tutela della Salute (ATS) ed Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST), anche le attività inerenti la presa in carico dei bisogni di salute del cittadino hanno subito una variazione di competenza, migrando dalle ex ASL alle ASST.

In riferimento all’assistenza protesica ed integrativa, Regione Lombardia ha emanato diverse note operative di transizione fino a stabilire in via definitiva la redistribuzione delle competenze tra ATS e ASST (DGR n. 6917 del 24/07/2017)

ATS svolge attività di “coordinamento” nel recepire e attuare le indicazioni regionali; nel predisporre le convenzioni di accordo per l’erogazione dei presidi, ausili ed alimenti; nel monitoraggio della spesa; nel ricercare modalità operative meglio rispondenti ai bisogni dell’utenza; nell’individuare modalità operative da condividere con le ASST.

ASST è responsabile delle attività attinenti alla valutazione ed attivazione delle forniture (verifica degli aventi diritto, autorizzazione delle forniture, attivazione dei Piani Fornitura)

Rientrano nelle competenze della dell’assistenza protesica – Integrativa, gli ausili e le protesi ricomprese nel DM 332/99 e nel DPCM 12/01/2017.

Eventuali forniture prescritte per gli Utenti con solo domicilio sanitario nel territorio ATS perchè residenti fuori REGIONE Lombardia, possono essere autorizzate ed erogate dai servizi competenti delle ASST solo dopo aver ottenuto l’autorizzazione da parte dei servizi sanitari competenti dell’ASL afferente al comune di residenza dell’Utente stesso.

 

Forniture di ausili per stomie (placche e sacche)

Gli aventi diritto sono gli Utenti portatori di colon, ileo, uro-stomia (DM332/1999 e DPCM 12/01/2017)

La prima Prescrizione e/o modifica degli ausili necessari all’Utente deve essere compilata da un Medico specialista Ospedaliero di struttura pubblica o privata accreditata operante nelle strutture riconosciute da Regione Lombardia e indicate nella nota n.22117 del 11/06/2019.

Al Medico di Medicina Generale è data la possibilità di rinnovare le forniture dei loro assistiti attestando la permanenza del bisogno in assenza di modifiche al prodotto prescritto.

Competono ai servizi protesici dell’ambito territoriale di residenza dell’Utente (Uff.Ausili/Protesi delle ASST) le attività di verifica, di autorizzazione e di attivazione delle forniture. La tipologia dei prodotti e le quantità autorizzabili sono quelle previste dal DM332/1999 e dal DPCM 12/01/2017.

L’Erogazione dei prodotti avviene per il tramite delle Farmacie al pubblico con cadenza mensile

La validità della prescrizione e del Piano Fornitura è di massimo 12 mesi.

 

Fornitura di ausili per incontinenza a raccolta (cateteri e sacche)

Gli aventi diritto sono gli Utenti con vescica neurologica, allettati con incontinenza urinaria stabilizzata a rischio di lesioni da decubito (DM332/1999 e DPCM 12/01/2017).

La prima Prescrizione, la modifica e il rinnovo degli ausili necessari all’Utente può essere compilata dal Medico specialista Ospedaliero di struttura pubblica o privata accreditata oppure dal Medico di Medicina Generale e Pediatra di Famiglia.

La fornitura di cateteri per auto-cateterismo sono prescrivibili in prima fornitura solo dal Medico Specialista ospedaliero.

Competono ai servizi protesici dell’ambito territoriale di residenza dell’Utente (Uff.Ausili/Protesi delle ASST) le attività di verifica, di autorizzazione e di attivazione delle forniture. La tipologia dei prodotti e le quantità autorizzabili sono quelle previste dal DM332/1999 e dal DPCM 12/01/2017

L’erogazione dei dispositivi medici con cadenza mensile, può avvenire per il tramite delle Farmacie al pubblico oppure direttamente dalla Farmacia ospedaliera dell’ASST in base alla tipologia di prodotto e al canale di distribuzione previsto della normativa vigente.

La validità della prescrizione e del Piano Fornitura è di massimo 12 mesi.

 

Fornitura di diagnostici per Diabetici

Gli aventi diritto sono gli Utenti con certificata esenzione per patologia Diabetica e per alcune Malattie Rare indicate nell’allegato 3 del DPCM 12/01/2017

La prima Prescrizione, la modifica e il rinnovo dei dispositivi necessari all’Utente può essere compilata da:

  • Medico Diabetologo di struttura pubblica o privata accreditata operante nelle strutture riconosciute da Regione Lombardia nota n 26283 del 18/07/2019 (Centro Prescrittori)
  • Medici ospedalieri di struttura pubblica o privata accreditata operanti presso Centri per la cura della Malattia Rara oggetto di fornitura e riconosciuti da Regione Lombardia;
  • Medici di Medicina generale e Pediatri di Famiglia

Competono ai servizi protesici dell’ambito territoriale di residenza dell’Utente (Uff.Ausili/Protesi delle ASST) le attività di verifica, di autorizzazione e l’attivazione delle forniture. Le quantità di strisce e lancette per l’auto controllo glicemico autorizzabili sono indicate dalla normativa Regionale (DGR n.7/8694 del 2002 riconfermate con nota RL n.24020 del 2019).

L’erogazione dei dispositivi medici può avvenire per il tramite delle Farmacie al pubblico (per i dispositivi di automonitoraggio) come da DGR XI/1300/2019 , oppure per distribuzione diretta da parte dei servizi protesici territoriali per microinfusori e/o monitoraggio continuo della glicemia.

L’erogazione della Fornitura avviene con frequenza mensile in farmacia; trimestrale per la distribuzione diretta dai servizi protesici

La validità della prescrizione e del Piano Fornitura è di massimo 36 mesi.

 

Protesica maggiore ed ausili ad assorbenza (pannolini)

Agli utenti affetti da particolari patologie che causano disabilità e necessitano di forniture di ausili protesici personalizzati come: protesi d’arto, protesi oculari, apparecchi acustici, busto ortopedico, calzature ortopediche, carrozzina, sistemi di postura, ausili per la comunicazione, ausili per la vista, ecc.;

oppure di ausili per l’assistenza e la gestione a domicilio come: letto ortopedico, materasso antidecubito, solleva persone, carrozzina di serie, sedia per wc e doccia, rialzo per wc, ecc.

oppure che necessita di ausili ad assorbenza per incontinenza stabilizzata devono rivolgersi direttamente agli uffici Ausili/Protesi della ASST territorialmente competente, consultando i siti ufficiali:

                              

 

Recapiti servizi protesica ASST BRIANZA (area territoriale provincia Monza Brianza)

Recapiti servizi protesica ASST LECCO (area territoriale provincia di Lecco)