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In attuazione delle deliberazioni di Giunta Regionale DDGGRR N. 6164/2017, 6551/2017 e 7038/2017  sono stati approvati  con  Delibera n. 569 del 4/10/2017 gli elenchi dei soggetti a ruolo di Gestore, Co - Gestore ed  Erogatore per la presa in carico dei pazienti fragili e/o cronici

 

CLICCA QUI PER GLI ELENCHI

Richiesta di riconoscimento per produzione di alimenti di origine animale con Paesi dell’U.E.

1. Descrizione del procedimento

La commercializzazione di alimenti di origine animale al di fuori del mercato italiano rappresenta una grande opportunità di sviluppo economico per le imprese del settore alimentare che trovano, in questo modo, uno sbocco di mercato particolarmente importante soprattutto nei periodi di crisi come l’attuale.

Questa  possibilità di commercializzare alimenti di origine animale è regolamentata in modo differente a seconda del Paese di destinazione:

  • verso i Paesi dell’Unione europea per i quali le normative in materia di salute e benessere animale, igiene e sicurezza degli alimenti, controlli ufficiali sulla produzione degli alimenti sono ormai da tempo armonizzate devono essere rispettate le stesse norme previste per la commercializzazione in ambito nazionale (Scambi)
  • verso i Paesi Terzi che stabiliscono singolarmente i requisiti e le procedure per l’esportazione in base alle esigenze di tutela sanitaria nei riguardi delle malattie animali e della sicurezza dei prodotti (Esportazioni).

Poiché queste procedure sono molto varie e non sono sempre di facile reperimento, vengono fornite le indicazioni per poter accedere con semplicità e in modo sempre aggiornato ai documenti necessari alle imprese del territorio.

1.1 SCAMBI CON PAESI DELL’UNIONE EUROPEA

La commercializzazione di alimenti di origine animale verso gli altri Stati della U.E. è regolamentata dalle stesse norme che disciplinano la commercializzazione in ambito nazionale e, in particolare, da:

  • Regolamento (CE) n. 852/2004

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R0852-20090420&qid=1428654627921&from=IT

  • Regolamento (CE) n. 853/2004

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R0853-20141117&qid=1428654465805&from=IT

Questa norme prevedono che gli stabilimenti che commercializzano alimenti di origine animale siano in possesso del RICONOSCIMENTO (in sostanza una autorizzazione sanitaria) rilasciato, previo sopralluogo di verifica, da parte del Dipartimento Veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale dell’ATS.

  • IMPIANTI SOGGETTI A RICONOSCIMENTO

Sono soggetti a RICONOSCIMENTO ai sensi del Regolamento (CE) 853/2004 gli impianti che svolgono le seguenti tipologie di attività secondo la nomenclatura prevista a livello comunitario:

Attività generali

-      Deposito frigorifero

-      Impianto di riconfezionamento

Carni di ungulati domestici (bovino – suino – equino – ovino – caprino)

-      Macello

-      Laboratorio di sezionamento

Carni di pollame e di lagomorfi (pollame, piccola selvaggina allevata da penna, conigli e lepri allevate)

-      Macello

-      Laboratorio di sezionamento

Carni di selvaggina allevata (grande selvaggina e ratiti)

-      Macello

-      Laboratorio di sezionamento

Carni di selvaggina cacciata

-      Centro di lavorazione selvaggina

-      Laboratorio di sezionamento

Carni macinate, preparazioni di carni e carni separate meccanicamente

-      Stabilimento produzione carni macinate

-      Stabilimento produzione preparazioni di carni

-      Stabilimento produzione carni separate meccanicamente

Prodotti a base di carne

-      Impianto di trasformazione

Molluschi bivalvi vivi

-      Centro di depurazione

-      Centro di spedizione

-      Centro di spedizione galleggiante

Prodotti della pesca

-      Nave officina

-      Nave frigorifero

-      Stabilimento prodotti della pesca freschi

-      Locale macellazione animali  acquacoltura

-      Impianto di trasformazione

-      Mercato ittico

-      Impianto collettivo aste

-      Impianto prodotti pesca separati meccanicamente

Latte e prodotti a base di latte

-      Centro di raccolta

-      Centro di standardizzazione

-      Stabilimento trattamento termico

-      impianto stagionatura

-      Impianto di trasformazione in alpeggio

-      Stabilimento di trasformazione (diverso dai precedenti

Uova e ovoprodotti

-      Centro di imballaggio

-      Stabilimento produzione uova liquide

-      Stabilimento di trasformazione (ovo prodotti)

Cosce di rana e lumache

-      Stabilimento di trasformazione

Grassi animali fusi

-      Centro di raccolta

-      Stabilimento di trasformazione

Stomaci, vesciche e intestini trattati

-      Stabilimento di trasformazione

Gelatine

-      Centro di raccolta

-      Stabilimento di trasformazione

Collagene

-      Centro di raccolta

-      Stabilimento di trasformazione

  • IMPIANTI NON SOGGETTI A RICONOSCIMENTO

NON sono invece soggetti a RICONOSCIMENTO ai sensi del Regolamento (CE) 853/2004 gli impianti che svolgono le seguenti attività:

  1. Il commercio al dettaglio di alimenti di origine animale anche su aree pubbliche o con altre forme di commercio itinerante
  2. la fornitura di alimenti di origine animale da un esercizio di commercio al dettaglio ad un altro esercizio di commercio al dettaglio (compresi gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione e i negozi) a livello locale (cioè il territorio della Provincia in cui ha sede l’esercizio al dettaglio e quello delle Province confinanti), a condizione che l’attività sia marginale (cioè non rappresenti l’attività prevalente dell’impresa alimentare in termini di volumi)
  3. la macellazione fino a 10.000 capi di pollame o 7.500 conigli all’anno effettuata presso una struttura annessa all’allevamento di origine degli animali e finalizzata alla vendita diretta delle carni al consumatore finale o a dettaglianti a livello locale che forniscono direttamente il consumatore finale
  4. i depositi frigoriferi che commercializzano esclusivamente prodotti alimentari di origine animale confezionati e imballati all’origine a condizione che non siano destinati ad altri Stati Membri della UE o all’esportazione verso Paesi Terzi
  5. la cessione diretta di carni di selvaggina selvatica cacciata dal cacciatore al consumatore finale o a un esercizio di commercio al dettaglio che fornisce direttamente il consumatore finale per un quantitativo massimo per ciascun cacciatore di 1 capo di selvaggina grossa/anno o di 100 capi selvaggina piccola/anno.

2. Unità organizzative responsabili dell'istruttoria

DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
SC IAOA Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile della gestione del procedimento è individuato nel Responsabile del Servizio IAOA

3. Ufficio del procedimento

DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
SC IAOA Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile della gestione del procedimento è individuato nel Responsabile del Servizio IAOA


4.  Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino

Per ottenere il riconoscimento è necessario presentare domanda al Dipartimento Veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale dell’ATS della Brianza rispettivamente:
•    al Servizio igiene degli alimenti di origine animale (SIAOA) per tutte le tipologie di alimenti escluso il latte e i prodotti lattiero caseari
•    al Servizio igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (SIAPZ) per il latte e i prodotti lattiero caseari
La delibera regionale 29 dicembre 2016, n. 6077ispone che le istanze e comunicazioni di cui al Reg. 853/2004 siano trasmesse in modalità telematica al SUAP del territorio, il quale provvede all’inoltro all’ATS quale ente competente per i procedimenti in oggetto.
Pertanto a partire dal 1° luglio 2017 le domande non possono più essere presentate direttamente in formato cartaceo al Servizio competente ma devono essere presentata on-line al SUAP competente mediante il portale “Impresainungiorno”.
L’utente, imprenditore o soggetto da lui delegato, accede al portale attraverso il link www.impresainungiorno.gov.it  dove, previa registrazione, è possibile inserire la domanda, sottoscrivere le varie dichiarazioni in merito al rispetto delle norme in materia di emissioni in atmosfera, di smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi e di approvvigionamento di acqua potabile ed allegare la documentazione prevista in formato elettronico:
•    planimetria dell’impianto in scala 1:100 dalla quale risulti evidente la disposizione dei locali, delle linee di produzione e dei principali impianti con la relativa destinazione d’uso, degli accessi, della rete idrica e degli scarichi;
•    relazione tecnico-descrittiva dello stabilimento e dei processi inclusa una sommaria descrizione dei prodotti lavorati, con indicazioni in merito all’approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi e alle emissioni in atmosfera.
Il competente Servizio del Dipartimento, ricevuta la domanda on line dal SUAP effettua un primo sopralluogo ispettivo relativo ai requisiti strutturali ed impiantistici a seguito del quale, se l’esito è favorevole, viene rilasciato (sempre tramite il portale “Impresainungiorno”) un “riconoscimento condizionato” che consente all’impresa di iniziare ad operare e viene attribuito il numero di identificazione dell’impianto che deve essere utilizzato nel “marchio di identificazione” che viene riportato sui prodotti (il cosiddetto “bollo CE”) .
Entro 90 giorni viene effettuato un secondo sopralluogo relativo alle condizioni igieniche degli impianti, delle lavorazione e del personale e alle procedure di autocontrollo; se il sopralluogo ha esito favorevole viene rilasciato il riconoscimento definitivo; in caso contrario vengono concessi ulteriori 90 giorni di tempo all’impresa per regolarizzare le eventuali non conformità; al termine di questo ulteriore periodo viene effettuato un ultimo sopralluogo al termine del quale o viene rilasciato il riconoscimento definitivo o viene  revocato il riconoscimento condizionato.
Analoga procedura deve essere seguita per:
•    aggiornamento del riconoscimento nel caso in cui un’impresa già in possesso di riconoscimento intenda iniziare presso lo stesso stabilimento una nuova attività non ricompresa tra quelle già autorizzate
•    modifiche strutturali o impiantistiche nel caso in cui un’impresa già in possesso di riconoscimento intenda apportare allo stabilimento delle modifiche senza iniziare una attività non ricompresa tra quelle già autorizzate
•    voltura del riconoscimento per cambio di ragione sociale dell’impresa nel caso in cui la titolarità dell’impresa a cui è intestato il riconoscimento venga cambiata per modifiche alla ragione sociale, cambio di proprietà, ecc.
•    comunicazione di sospensione o cessazione dell’attività nel caso in cui l’impresa decida per propri motivi di sospendere temporaneamente o cessare definitivamente l’attività per la quale è stato rilasciato il riconoscimento.

5. Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante

La ricevuta di inoltro telematico attraverso il SUAP costituisce titolo abilitativo per l’avvio immediato dell’attività ai sensi dell’art. 5, commi 4 e 6 del D.P.R. n. 160/2010; essa viene quindi generata e inviata automaticamente dalla piattaforma telematica al termine del percorso di compilazione “guidato” compiuto dall’utente. Tale documentazione dovrà essere conservata dall’O.S.A. ai fini della dimostrazione agli organi di controllo dell’avvenuta notifica.

6. Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione
La ricevuta di inoltro telematico consente di avviare subito l’attività, pertanto il procedimento è concluso con la predetta ricevuta.
Le responsabilità legali connesse al rilascio di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive sono a carico dell’O.S.A. dichiarante. Pertanto è estremamente importante compilare la S.C.I.A. in maniera non solo completa e corretta, ma anche nella consapevolezza del fatto che le dichiarazioni mendaci comportano la denuncia all’autorità giudiziaria, con possibili conseguenze penali a carico dello stesso dichiarante;
Lo svolgimento dell’attività in maniera difforme da quanto dichiarato ed in contrasto con le disposizioni normative vigenti può comportare l’adozione di provvedimenti sanzionatori e inibitori (sanzioni pecuniarie, ordini di adeguamento/conformazione e, nei casi più gravi, divieto di prosecuzione dell’attività con relativa chiusura).
Qualora, nell'esercizio dell'attività, l’autorità competente in materia di igiene degli alimenti accerti la mancata conformità ai requisiti previsti dal Regolamento (CE) 852/2004 saranno adottati i conseguenti provvedimenti cautelativi a tutela della salute e sanzionatori come previsto dalla specifica normativa in materia di igiene alimenti (rif. Regolamento (CE) Regolamento (UE) 625/2017. e D.Lgs. 193/2007).

7.  Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

Avverso il provvedimento conclusivo del procedimento è ammesso, con il patrocinio di un legale incaricato, ricorso al TAR per la Regione Lombardia, entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione del provvedimento, ai sensi dell’art. 29 e ss. del codice del processo amministrativo (D.L.gs. n.104/2010). In alternativa è ammesso ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data ai sensi del d.P.R. n. 1199/1971.

8. link di accesso al servizio on line
www.impresainungiorno.gov.it

9.  Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari
E’ previsto il pagamento di una tariffa come da  Tariffario dell’ATS della Brianza mediante:
PagoPA
La spedizione di alimenti di origine animale dagli stabilimenti riconosciuti verso altri Stati dell’U.E. non è soggetta al rilascio di certificazioni veterinarie.
E’ possibile consultare l’elenco aggiornato degli stabilimenti in possesso di riconoscimento in Italia nel sito del Ministero della Salute (http://www.salute.gov.it/portale/temi/trasferimento_PROD.jsp) e quelli di tutti gli Stati dell‘U.E. sul sito della DG Salute e sicurezza alimentare della Commissione europea  (http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/list_en.htm)

10.  Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo
Il responsabile della gestione del procedimento è individuato nel Responsabile di Servizio, limitatamente alle attività localizzate nell’area territoriale di sua competenza. L’esercizio del potere sostitutivo può essere richiesto qualora entro i termini di legge non sia stato adottato il provvedimento amministrativo, laddove non vige la regola del silenzio/assenso, con richiesta motivata indirizzata al Direttore del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale.


11.   Uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze

SC IAOA Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale

 

 

Richiesta di iscrizione nelle liste degli stabilimenti autorizzati all’esportazioni di alimenti di origine animale

1. Descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili

La commercializzazione di alimenti di origine animale al di fuori del mercato italiano rappresenta una grande opportunità di sviluppo economico per le imprese del settore alimentare che trovano, in questo modo, uno sbocco di mercato particolarmente importante soprattutto nei periodi di crisi come l’attuale.
Questa  possibilità di commercializzare alimenti di origine animale è regolamentata in modo differente a seconda del Paese di destinazione:
•    verso i Paesi dell’Unione europea per i quali le normative in materia di salute e benessere animale, igiene e sicurezza degli alimenti, controlli ufficiali sulla produzione degli alimenti sono ormai da tempo armonizzate devono essere rispettate le stesse norme previste per la commercializzazione in ambito nazionale (Scambi)
•    verso i Paesi Terzi che stabiliscono singolarmente i requisiti e le procedure per l’esportazione in base alle esigenze di tutela sanitaria nei riguardi delle malattie animali e della sicurezza dei prodotti (Esportazioni).
Poiché queste procedure sono molto varie e non sono sempre di facile reperimento, vengono fornite le indicazioni per poter accedere con semplicità e in modo sempre aggiornato ai documenti necessari alle imprese del territorio.

2.  Unità organizzative responsabili dell'istruttoria

DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
SC IAOA Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile della gestione del procedimento è individuato nel Responsabile del Servizio IAOA

3. Ufficio del procedimento

Dipartimento Veterinario e sicurezza alimenti di origine animale
SC IAOA  Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile della gestione del procedimento è individuato nel Responsabile dI SC IAOA


4.  Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino

Mentre le procedure di scambio verso l’U.E. sono armonizzate, le modalità per esportare alimenti di origine animale verso i Paesi Terzi dipendono dai singoli Stati e, spesso, dagli accordi bilaterali tra l’Italia o l’Unione europea e il Paese di destinazione delle esportazioni.
I requisiti per l’esportazione vengono stabiliti in base alle esigenze di tutela della situazione zoosanitaria e delle normative relativa alla sicurezza e all’igiene alimentare del Paese di destinazione.
Ciò significa che non tutte le tipologie di alimenti di origine animale possono essere esportati e non tutti i Paesi Terzi consentono l’importazione di alimenti di origine animale.
Tutti gli stabilimenti che esportano prodotti verso Paesi terzi devono comunque rispettare i requisiti previsti per la commercializzazione nella U.E. e, quindi, essere in possesso del riconoscimento (vedi RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO PER SCAMBI DI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE CON PAESI DELL’U.E.).
Per poter esportare alimenti di origine animale è poi necessario, a seconda del Paese di destinazione rispettare le seguenti procedure.
     Paesi terzi che richiedono la preventiva iscrizione in un elenco degli stabilimenti autorizzati
Le imprese interessate devono:
•    presentare al Ministero della Salute per il tramite del Dipartimento Veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale dell’ATS della Brianza la richiesta di iscrizione nella lista degli stabilimenti autorizzati all’esportazione. Il facsimile della domanda e le modalità e costi per l’iscrizione nelle liste sono reperibili sul sito del Ministero della Salute al link:
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_2.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=SAL&idAmb=STB
•    allegare gli eventuali documenti aggiuntivi previsti dai singoli Paesi terzi come specificati sul sito del Ministero della Salute ai seguenti link:
Stati Uniti d’America:
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1157&area=sicurezzaAlimentare&menu=esportazione
Giappone: http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1158&area=sicurezzaAlimentare&menu=esportazione
Federazione russa:
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1680&area=sicurezzaAlimentare&menu=esportazione
Altri Paesi terzi:
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1155&area=sicurezzaAlimentare&menu=esportazione
•    allegare alla domanda il Verbale di sopralluogo redatto dal competente Servizio del Dipartimento Veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale dell’ATS della Brianza dal quale risulti il rispetto, oltre che delle normative comunitarie, dei requisiti di igiene e sanificazione delle superfici (SSOP) e delle procedure di HACCP secondo quanto indicato nella nota del Ministero della Salute n. 33585 del 23 novembre 2009. Ai fini di una maggiore comprensione sulle modalità di stesura, applicazione e documentazione delle procedure SSOP e HACCP può risultare utile la consultazione dei seguenti documenti che, pur facendo riferimento alle esportazioni di prodotti a base di carne verso gli USA; possono fornire indicazioni anche per gli stabilimenti che esportano anche altri alimenti di origine animale verso altri Paesi terzi :
o    “Linee guida per l’applicazione delle SPS, SSOP e HACCP negli stabilimenti abilitati a esportare carni e prodotti a base di carne negli USA” emanate dalla Regione Lombardia nel maggio 2014
o    nota del Ministero della Salute n.10140 del 17/03/2017 “Controllo ufficiale presso gli stabilimenti iscritti nella lista degli impianti italiani autorizzati all’esportazione di prodotti alimentari  di competenza USDA-FSIS in USA – Rev. 1”
o    nota del Ministero della Salute n.35655 del 16/09/2015 “ Listeria monocytogenes e Salmonella spp. nei prodotti a base di carne suina destinati all’export negli USA - criteri e modalità di gestione dell’autocontrollo aziendale e modalità di verifica dell’Autorità Competente”
Per il rilascio del verbale di sopralluogo è previsto il pagamento di una tariffa (come indicato nella DGR  31 ottobre 2014 - n. X/2567) calcolata sul tempo necessario per i vari sopralluoghi ispettivi (50,00 euro/ora) più un rimborso spese di 5,00 euro per ciascun sopralluogo
•    prima di iniziare le esportazioni, attendere l’iscrizione dello stabilimento nella lista relativa al Paese terzo di destinazione pubblicata sul sito del Ministero della Salute http://www.salute.gov.it/portale/temi/trasferimento_EXPORT.jsp o su quello dell’Autorità sanitaria del Paese di destinazione come nel caso di
o    Federazione russa http://fsvps.ru/fsvps/importExport/italy/index.html?_language=en,
o    Repubblica popolare cinese http://www.cnca.gov.cn/ywzl/gjgnhz/jkzl/ (inserendo in “Trova nella pagina” l’ideogramma 意大利 per visualizzare gli elenchi degli stabilimenti italiani)
o    Messico http://sistemas.senasica.gob.mx/PlantaAcreditada/
o    Brasile http://sigsif.agricultura.gov.br/sigsif_cons/%21ap_exportador_hab_pais_rep_net
o    Colombia https://www.invima.gov.co/acceso-a-mercados
o    Cile http://www.sag.cl/ambitos-de-accion/habilitacion-de-establecimientos/1714/registros
•    procedere, per i Paesi che lo richiedono, alla preventiva registrazione presso i siti web delle Autorità sanitarie dei Paesi di destinazione
o    Repubblica popolare cinese: http://www.aqsiq.net/
o    Stati Uniti d’America (per prodotti diversi da carne e prodotti a base di carne): nota Ministero della Salute n. 39707 del 28/11/2012 e sito del F.D.A. http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FoodFacilityRegistration/default.htm
o    Australia https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0/UserServices/LogOn?returnUrl=~/Permits/ManagePermits/
E’ importante precisare che numerosi Paesi terzi richiedono che non solo lo stabilimento esportatore ma anche tutti gli stabilimenti della “filiera” siano iscritti nella lista degli stabilimenti autorizzati. Di conseguenza gli stabilimenti che esportano verso questi Paesi terzi devono garantire che le materie prime utilizzate per la produzione degli alimenti destinati all’esportazione provengano da impianti a loro volta iscritti nelle liste del Ministero (o , nel caso della Federazione russa, in quelle di questo Paese).
Per verificare l’effettiva iscrizione degli stabilimenti fornitori nelle liste si deve sempre fare riferimento al sito del Ministero della Salute http://www.salute.gov.it/portale/temi/trasferimento_EXPORT.jsp, a quello dei singoli Paesi Terzi.


5.  Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante

Entro 180 giorni dalla presentazione della domanda, salvo richieste di integrazioni e/o provvedimenti motivati di rinvio del termine adottati dal Responsabile del Procedimento.

6. Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione
Per tale servizio non è possibile presentare la dichiarazione sostitutiva di certificazione


7.  Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

Avverso il provvedimento conclusivo del procedimento è ammesso, con il patrocinio di un legale incaricato, ricorso al TAR per la Regione Lombardia, entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione del provvedimento, ai sensi dell’art. 29 e ss. del codice del processo amministrativo (D.L.gs. n.104/2010). In alternativa è ammesso ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data ai sensi del d.P.R. n. 1199/1971.

8.  link di accesso al servizio on line
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_2.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=SAL&idAmb=STB
Stati Uniti d’America:
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1157&area=sicurezzaAlimentare&menu=esportazione
Giappone: http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1158&area=sicurezzaAlimentare&menu=esportazione
Federazione russa:
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1680&area=sicurezzaAlimentare&menu=esportazione
Altri Paesi terzi:
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1155&area=sicurezzaAlimentare&menu=esportazione
prima di iniziare le esportazioni, attendere l’iscrizione dello stabilimento nella lista relativa al Paese terzo di destinazione pubblicata sul sito del Ministero della Salute http://www.salute.gov.it/portale/temi/trasferimento_EXPORT.jsp o su quello dell’Autorità sanitaria del Paese di destinazione come nel caso di
o    Federazione russa http://fsvps.ru/fsvps/importExport/italy/index.html?_language=en,
o    Repubblica popolare cinese http://www.cnca.gov.cn/ywzl/gjgnhz/jkzl/ (inserendo in “Trova nella pagina” l’ideogramma 意大利 per visualizzare gli elenchi degli stabilimenti italiani)
o    Messico http://sistemas.senasica.gob.mx/PlantaAcreditada/
o    Brasile http://sigsif.agricultura.gov.br/sigsif_cons/%21ap_exportador_hab_pais_rep_net
o    Colombia https://www.invima.gov.co/acceso-a-mercados
o    Cile http://www.sag.cl/ambitos-de-accion/habilitacion-de-establecimientos/1714/registros
procedere, per i Paesi che lo richiedono, alla preventiva registrazione presso i siti web delle Autorità sanitarie dei Paesi di destinazione
o    Repubblica popolare cinese: http://www.aqsiq.net/
o    Stati Uniti d’America (per prodotti diversi da carne e prodotti a base di carne): nota Ministero della Salute n. 39707 del 28/11/2012 e sito del F.D.A. http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FoodFacilityRegistration/default.htm
Australia https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0/UserServices/LogOn?returnUrl=~/Permits/ManagePermits/

9.  Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari
Per il rilascio del verbale di sopralluogo è previsto il pagamento di una tariffa (come indicato nella DGR  31 ottobre 2014 - n. X/2567) calcolata sul tempo necessario per i vari sopralluoghi ispettivi (50,00 euro/ora) più un rimborso spese di 5,00 euro per ciascun sopralluogo 

pagoPA: come pagare (ats-brianza.it)

10. Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo
Il responsabile della gestione del procedimento è individuato nel Responsabile di Servizio, limitatamente alle attività localizzate nell’area territoriale di sua competenza. L’esercizio del potere sostitutivo può essere richiesto qualora entro i termini di legge non sia stato adottato il provvedimento amministrativo, laddove non vige la regola del silenzio/assenso, con richiesta motivata indirizzata al Direttore del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale.

 
11.  Atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria

Verbale di sopralluogo redatto dal competente Servizio del Dipartimento una volta eseguito il sopralluogo


12.  Uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze

SC IAOA Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale

 

Ultimo aggiornamento: 08/05/2023

Finanziamento dell’attività di controllo ufficiale - Decreto Legislativo 194/08

1. Descrizione del procedimento

Il decreto legislativo 194/08 stabilisce le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali,  disciplinati dal regolamento (CE) n. 882/2004, eseguiti dalle autorità competenti per la verifica di conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; in particolare tale decreto individua le tipologie di imprese alimentari soggette a tale finanziamento stabilendo un pagamento specifico sulla base della tipologia dell’attività e del quantitativo di alimenti prodotti o immessi in commercio.
Le tariffe di cui al decreto legislativo 194/08  sostituiscono qualsiasi altra tariffa prevista per i controlli sanitari di cui sopra e sono a carico degli operatori dei settori interessati dai controlli stessi.
Il decreto prevede due tipologie di tariffe:
1.    tariffe determinate in base ai quantitativi di alimenti di origine animale prodotti o immessi sul mercato:
o    Sezione 1: impianti di macellazione
o    Sezione 2: laboratori di sezionamento carni
o    Sezione 3: centri di lavorazione della selvaggina cacciata
o    Sezione 4: stabilimenti che ricevono latte crudo per la successiva lavorazione
o    Sezione 5: produzione e immissione in commercio dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura
2.    tariffe determinate in modo forfettario in base alla tipologia di stabilimento e alle quantità prodotte o commercializzate annualmente (Sezione 6).
Per la prima tipologia di tariffa, l’importo da versare iene determinato mensilmente dall’ATS in base ai quantitativi prodotti o commercializzati e fatturato direttamente al’operatore che deve provvedere al pagamento.
Il pagamento della tariffa forfettaria è effettuato annualmente dagli operatori interessati entro il 31 gennaio dell’ anno di riferimento.
Sono soggetti al pagamento della tariffa forfettaria gli operatori che svolgono, con prevalente attività all'ingrosso, almeno una delle tipologie di attività indicate nella sezione 6 dell’allegato A del decreto. (vedi tabella)
Per attività prevalente all’ingrosso si intende una produzione e/o commercializzazione all’ingrosso superiore al 50% del fatturato annuo.
Sono esclusi dal campo di applicazione del decreto, e pertanto non sono obbligati al pagamento della tariffa forfettaria annua:
•    gli Operatori del Settore Alimentare soggetti a controlli sanitari ufficiali ai sensi del Reg. (CE) 882/04 che svolgono attività non ricomprese nelle tipologie di stabilimenti di cui alla sezione 6 dell’allegato A del decreto (ad esempio gli operatori che effettuano attività ricomprese nella “produzione primaria”)
•    le imprese alimentari con produzione e/o commercializzazione al dettaglio, ovvero destinata direttamente al consumatore finale, superiore al 50% del fatturato annuo
•    gli imprenditori agricoli per l’esercizio delle attività di cui all’art. 2135 del codice civile qualora, per le attività di cui all'allegato A sezione 6, non superino i quantitativi indicati per la fascia produttiva annua A e B (art. 1 comma 3-bis D.Lgs. 194/08)

2. Unità organizzative responsabili dell'istruttoria

DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
SC Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile della gestione del procedimento è individuato nel Responsabile di SC IAOA

3. Ufficio del procedimento

DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
Servizio Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile della gestione del procedimento è individuato nel Responsabile del Servizio SC IAOA


4. Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino

Per l’individuazione della tariffa da versare nonché per l’attestazione dell’esclusione dal campo di applicazione del Decreto (e quindi dall’obbligo del versamento della tariffa) annualmente viene inviata ad ogni operatore un modello di autocertificazione che, una volta compilato e sottoscritto, deve essere trasmesso all’ATS con raccomandata A/R o a mano o tramite posta certificata unitamente all’attestato di avvenuto pagamento qualora dovuto.
Il modello è altresì scaricabile, in formato pdf editabile, al seguente link.
E' importante ricordare che il pagamento entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento delle tariffe previste alla sezione 6 del D.Lgs. 194/08 è un obbligo di legge per tutte le imprese alimentari che sono soggette all'applicazione del decreto, a prescindere dal ricevimento o meno del modulo di autodichiarazione inviato dall’ATS.
Pertanto, gli Operatori che svolgono un’attività ricompresa nelle tipologie di cui alla sezione 6 che non ricevessero la richiesta di pagamento in tempo utile per rispettare la scadenza di legge, dovranno provvedere comunque al pagamento dell'importo entro il 31 gennaio eventualmente contattando il Dipartimento Veterinario dell’ATS per i necessari chiarimenti.
In caso di mancato o incompleto pagamento della tariffa da parte degli OSA nei tempi previsti dalla normativa si applicano le procedure per la riscossione coattiva e la maggiorazione dell’importo del 30% oltre gli interessi maturati nella misura legale (art. 10 comma 6 D.Lgs. 194/08).

5.Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante

31 gennaio di ciascun anno per procedere al pagamento dei contributi come sopra indicati relativi alla Sezione VI, singole scadenze di ciascuna fattura per le imprese di cui alle sezioni I-V.
Ciascun procedimento che individua l’importo di ogni singolo pagamento si apre con l’invio dell’autocertificazione e si conclude entro 90 giorni con l’invio della relativa fattura di pagamento.

6.   Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione
Modulo di autocertificazione


7.   Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale,

Avverso il provvedimento conclusivo del procedimento è ammesso, con il patrocinio di un legale incaricato, ricorso al TAR per la Regione Lombardia, entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione del provvedimento, ai sensi dell’art. 29 e ss. del codice del processo amministrativo (D.L.gs. n.104/2010). In alternativa è ammesso ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data ai sensi del d.P.R. n. 1199/1971.

8.    link di accesso al servizio on line
Per informazioni sul servizio è necessario recarsi e/o contattare gli uffici territoriali dell’ATS della Brianza

9.    modalità per l'effettuazione dei pagamenti
Per la prima tipologia di tariffa (Sezioni 1-5 dell’allegato A del D.lgs 194/08), l’importo da versare iene determinato mensilmente dall’ATS in base ai quantitativi prodotti o commercializzati e fatturato direttamente al’operatore che deve provvedere al pagamento
Il versamento di cui sopra e della tariffa forfettaria di cui alla sezione 6 dell’allegato A del D.Lgs. 194/08 deve essere effettuato (ogni anno entro il 31 Gennaio dell’anno di riferimento per la sezione VI, in base alle singole scadenze per le altre sezioni) mediante:
•    bollettino di conto corrente postale n. 41471202 intestato a ATS della Brianza – Prestazioni Veterinarie Servizio Tesoreria
•    bonifico bancario sul c/c 46079 presso BANCA INTESA SAN PAOLO - IBAN IT30 R030 6920 4071 0000 0046 079, l’importo indicato nell’autocertificazione deve essere al netto delle eventuali spese di commissione richieste dalla propria banca
indicando come causale del versamento “Decreto Legislativo 194/2008 – DipVet …..(anno di riferimento)”.
Per l’individuazione della tariffa da versare nonché per l’attestazione dell’esclusione dal campo di applicazione del Decreto (e quindi dall’obbligo del versamento della tariffa) annualmente viene inviata ad ogni operatore un modello di autocertificazione che, una volta compilato e sottoscritto, deve essere trasmesso all’ATS con raccomandata A/R o a mano o tramite posta certificata unitamente all’attestato di avvenuto pagamento qualora dovuto.

10.    nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo,
Il responsabile della gestione del procedimento è individuato nel Responsabile di Servizio, limitatamente alle attività localizzate nell’area territoriale di sua competenza. L’esercizio del potere sostitutivo può essere richiesto qualora entro i termini di legge non sia stato adottato il provvedimento amministrativo, laddove non vige la regola del silenzio/assenso, con richiesta motivata indirizzata al Direttore del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale.

 
11.  Atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria,

Modulo di autocerficazione

12.    uffici ai quali rivolgersi per informazioni

SC IAOA Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale

 

 

Sottocategorie

 Anziani

La Struttura Semplice, Servizi Area Anziani, all’interno del Dipartimento Programmazione per l'integrazione delle Prestazioni Sociosanitarie con quelle Sociali (PIPSS), svolge attività di:

- raccordo con le ASST/Enti Erogatori accreditati/ Ambiti territoriali, per gli adempimenti  relativi alla realizzazione di quanto previsto dalle diverse Misure Innovative (RSA Aperta, Residenzialità Assistita per Anziani, Residenzialità Assistita Religiosi) promosse da Regione Lombardia in favore delle persone anziane  fragili e delle loro famiglie, al fine di supportare le attività di cura e assistenza per ritardare il più possibile l’istituzionalizzazione e consentire la permanenza al domicilio dell'anziano,

- definizione di progettualità e interventi per la presa in carico di soggetti anziani, condizioni clinico assistenziali complesse, demenze, stati vegetativi

- collaborazione con Associazioni di Volontariato e del Terzo Settore che fungono da supporto alle fasce sociali più deboli, come quelle degli anziani, soprattutto in situazione di fragilità, integrandosi con gli interventi istituzionali.

SC Area Anziani (ats-brianza.it)

sezione Accreditamento delle Strutture Sanitarie

Ultimo aggiornamento: 24/12/2024

Nome
Amministratore di sostegno

Categoria
Persone con disabilità, anziani, persone con importanti fragilità

Descrizione
L’Amministrazione di Sostegno è un istituto per la tutela delle persone fragili introdotto con la legge 9 gennaio 2004, n.6.
L’Amministratore di Sostegno viene nominato per accompagnare, assistere, rappresentare e proteggere una persona (chiamata beneficiario) che manca in tutto o in parte di autonomia nel compimento di determinati atti. E’ legato al beneficiario da vincoli di solidarietà e fiducia.
 
Chi può fare l’Amministratore di Sostegno?
• una persona designata dal beneficiario o dal genitore
• un familiare
• un volontario o un professionista ritenuto idoneo dal Giudice Tutelare
• il legale rappresentante (o un suo delegato) di un’associazione, di una fondazione, di un’organizzazione di volontariato
• l’amministratore dell’Ente locale
• l’operatore socio-sanitario che non abbia in cura o in carico il beneficiario.
 

 
Chi può presentare il ricorso per la nomina?
La domanda (ricorso), da depositarsi in Tribunale per la nomina dell’Amministratore di Sostegno, può essere presentata da:
• beneficiario stesso
• coniuge
• persona stabilmente convivente
• parenti entro il quarto grado (figli, genitori, fratelli, nonni, zii, cugini)
• affini entro il secondo grado (suoceri, generi, nuore, cognati)
• operatori di servizi socio-sanitari
• tutore o curatore
• Pubblico Ministero
 
Chi sceglie l’Amministratore di Sostegno?
L’Amministratore di Sostegno è scelto dal Giudice Tutelare che tiene conto esclusivamente della tutela e degli interessi del beneficiario.
Il suo nominativo può essere segnalato dal beneficiario o dalle persone che presentano ricorso.
 
Quali atti compie l’Amministratore di Sostegno?
L’Amministratore di Sostegno compie gli atti che sono specificati nel decreto di nomina e che possono riguardare:
• la cura del beneficiario (sostegno nella gestione di attività ordinarie; scelta e gestione di collaboratori familiari; proposta e scelta della collocazione abitativa in struttura residenziale; consenso informato)
• la gestione del suo patrimonio (es. riscossione della pensione, pagamento dell’affitto, di tasse e bollette per utenze, gestione dei risparmi)
• il rendiconto annuale al Giudice Tutelare.
 
L’Amministratore di Sostegno può agire in nome e per conto del beneficiario o supportarlo nelle scelte che può compiere, tenendo conto dei suoi desideri, delle sue aspirazioni e delle sue possibilità, operando sulla base di un vincolo di fiducia che lo lega allo stesso.
 
L’Amministratore di Sostegno deve:
• conoscere e comprendere le aspirazioni, i bisogni, e le esigenze del beneficiario
• evitare atti o scelte che possono rivelarsi dannosi al beneficiario
• agire con diligenza e cura
• informare il beneficiario sugli atti da compiere, confrontarsi con lui e, in caso di disaccordo, informarne il Giudice
• mantenere un rapporto di collaborazione con i Servizi coinvolti.
 
Quanto dura la carica di Amministratore di Sostegno?
Se è un familiare, non ci sono limiti di durata del suo incarico.
Se non è un familiare, la durata del suo incarico può essere precisata nel decreto di nomina e comunque non vi è obbligo di prosecuzione oltre i dieci anni.
L’Amministratore di Sostegno può essere esonerato dall’ufficio, anche su sua richiesta, per amministrazione eccessivamente gravosa e può essere sostituito con altro amministratore. Può essere rimosso o sospeso dall’ufficio se sia stato negligente o inadeguato nell’adempimento dei compiti o abbia abusato dei suoi poteri.
La legge non prevede un compenso economico per le prestazioni svolte dall'Amministratore di Sostegno.
 

 

Per informazioni:

Per gli Ambiti Territoriali di Monza e Vimercate si rimanda al seguente link:

www.tribunale.monza.giustizia.it, cliccare : “servizi per il cittadino”; quindi cliccare “sportelli territoriali per la volontaria giurisdizione”

 

Per l’ Ambito Territoriale di Lecco 

SPORTELLO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO DI LECCO

Lo Sportello riceve tutti i venerdì dalle 15.30 alle 17.30 presso la sede dell'Unione Italiana Ciechi, Corso Matteotti 3/a - Lecco. Lo Sportello è gestito dalla Federazione Coordinamento Handicap Lecco.

Si accede allo sportello tramite appuntamento da fissare attraverso:

Ufficio Protezione Giuridica – ASST di Lecco
tel. 039/9514505 - 039/9514533

e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Orari: Lunedì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00 Martedì dalle 14.00 alle 16.00

 

SPORTELLO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO DI LECCO (GLAS)

Lo Sportello riceve indicativamente tutti i sabati dalle 09.00 alle 12.00 e indicativamente i martedì dalle 15.00 alle 17.30 presso la sede AVIS Viale Montegrappa, 8 - Lecco. Lo Sportello è gestito da volontari amministratori di sostegno e fornisce un aiuto solo per la compilazione e verifica del resoconto.

Si accede allo sportello tramite appuntamento da fissare attraverso:

Ufficio Protezione Giuridica – ASST di Lecco
tel. 039/9514505 - 039/9514533

e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Orari: Lunedì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00 Martedì dalle 14.00 alle 16.00

 

SPORTELLO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO di PADERNO D’ADDA

Lo Sportello di Paderno d’Adda è aperto il primo ed il terzo venerdì del mese dalle 9.00 alle ore 12.00 presso la sede AUSER di Paderno d'Adda in piazza Vittoria n. 4 - Paderno d'Adda. Lo Sportello è gestito a cura dell’Associazione Auser di Paderno d’Adda.

Si accede allo sportello tramite appuntamento da fissare attraverso: 

Ufficio Protezione Giuridica – ASST di Lecco
tel. 039/9514505 - 039/9514533
e-mail: protezionegiuridica@asst-lecco.it

Orari: Lunedì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00 Martedì dalle 14.00 alle 16.00

 

 

 

 

 

 

 

 

La medicina convenzionata,  la scelta del medico di medicina generale e del pediatra di famiglia, il rilascio delle tessere di esenzione per patologia o per malattie rare previste dalla legislazione, le certificazioni necessarie per la prescizione di particolari farmaci (piano terapeutico) sono di competenza degli sportelli di scelta e revoca delle ASST.

 

Sportelli  di scelta e revoca delle ASST

 

Uffici per l'estero
 
 
ASST Lecco Uffici per l'estero  Lecco 
Per appuntamenti e informazioni è possibile telefonare al numero 0341 281271 negli stessi orari di apertura
oppure inviare un’email a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.  
L’ufficio estero è aperto il MARTEDI’ e GIOVEDI’ mattina dalle 9.30 alle 12.00
SOLO PREVIO APPUNTAMENTO per: 
- Iscrizione di cittadini stranieri MUNITI di modelli rilasciati da istituzioni estere 
- Richieste di autorizzazione per ricoveri di alta specializzazione all’estero 
 

Fascicolo Sanitario Elettronico (regione.lombardia.it) 

Con il FSE è possibile gestire: esenzioni, cambio medico, prenotazioni, pagamenti, rinnovo assistenza sanitaria temporanea, attivare l'invio di ricette via SMS.

 

locandina conciliazione1

concilizione 1  vista la nostra pagina Instagramconciliazione ats qr code       

 

Conciliazione famiglia-lavoro

Nell’attuale scenario sociale e sociosanitario Regione Lombardia ritiene imprescindibile collocare al centro delle proprie politiche la persona e la famiglia, la Giunta Regionale, in continuità con la Delibera X/1081/2013, ha approvato la DGR 2398 del 11.11.2019 ad oggetto “POLITICHE DI CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA CON I TEMPI LAVORATIVI: APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER LA DEFINIZIONE DEI PIANI TERRITORIALI 2020-2023

1.Descrizione del procedimento

Cos’è la conciliazione vita-lavoro?

La conciliazione vita-lavoro è un variegato sistema d’interventi rivolti ai cittadini di Regione Lombardia per aiutare le persone e le famiglie a coniugare le esigenze della vita lavorativa con quelle della vita privata. La conciliazione vita privata-vita professionale è indirizzata ai lavoratori e si concretizza attraverso la collaborazione tra persone, famiglie, enti no profit e istituzioni pubbliche, sistema impresa e parti sociali.

Come si attua?

Regione Lombardia per l’attuazione delle politiche di conciliazione segue una visione fortemente relazionale. Infatti, in collaborazione con le ATS, ha sostenuto e sostiene l’attivazione di Reti Territoriali a cui hanno aderito soggetti appartenenti a mondi diversi (socio-assistenziale ed economico). Ciò ha permesso di valorizzare la dimensione territoriale più vicina alle esigenze delle famiglie e delle imprese con la possibilità di progettare interventi in base alla valutazione delle specifiche necessità locali e mediante il coinvolgimento nella programmazione di una molteplicità di attori economici e sociali.

Tramite la Rete Territoriale, Regione Lombardia, intende sostenere la costruzione e lo sviluppo di un coerente sistema di politiche e di azioni integrative volte a favorire i seguenti obiettivi:

  • Potenziare il benessere della comunità e la competitività del sistema economico territoriale;
  • Migliorare il benessere all’interno del nucleo famigliare, con particolare riferimento alla condivisione dei compiti di cura e ad un migliore bilanciamento dei tempi della famiglia con quelli lavorativi;
  • Sostenere la libera partecipazione al mercato del lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici gravati da compiti di cura dei familiari;
  • Facilitare la diffusione di buone pratiche e della cultura in tema di conciliazione, delle politiche dei tempi, del secondo welfare, della valorizzazione del personale, della organizzazione del lavoro;
  • Favorire la partecipazione delle donne al mercato del lavoro.

 Nel territorio dell’ ATS della Brianza attualmente la Rete Territoriale Unificata conta circa 120 enti.

Per informazioni rivolgersi agli operatori del Dipartimento PIPSS dell’ATS della Brianza dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00  ai seguenti numeri telefonici:

Clara Camerin Tel. 0341/482395  

Oppure è possibile scrivere a casella di posta elettronica: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Inoltre, è possibile consultare la pagina Facebook dell’ATS della Brianza e la pagina Instagram conciliazione_ats_brian

Qui l'elenco dei soggetti rete conciliazione

Per info: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

2.   Unità organizzative responsabili dell'istruttoria

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE PER L’INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE CON QUELLE SOCIALI

Viale Elvezia, 2 - 20900 Monza - Telefono: 039/23841

Corso Carlo Alberto, 120 – 23900 Lecco – Telefono: 0341/482395

3. Ufficio del procedimento

 SC Famiglia e Fragilità - SS Servizi per la Famiglia (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Viale Elvezia, 2 - 20900 Monza - Telefono: 039/2384

4.   Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso

Per avere informazioni rivolgersi agli operatori del Dipartimento PIPSS dell’ATS della Brianza dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00  ai seguenti numeri telefonici:

Clara Camerin Tel. 0341/482395  

Oppure è possibile scrivere a casella di posta elettronica: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Inoltre, è possibile consultare la pagina Facebook dell’ATS della Brianza e la pagina Instagram conciliazione _ats_brianza.

5.   Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione

Non previsto

6.  Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

L’ATS Brianza garantisce idonei strumenti di tutela sia amministrativa che giurisdizionale nel rispetto della normativa vigente.

Ai sensi della normativa vigente, atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi dell’art. 12 della l. n. 241/1990, di importo superiore a mille euro sono pubblicati sul sito ATS sezione “Amministrazione trasparente” ( https://www.ats-brianza.it/it/amministrazione-trasparente.html).

7.  Link di accesso al servizio on line

Non previsto

8.  Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari:

Non previsto

9.  Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo

Il responsabile della gestione del procedimento è individuato nel Responsabile della SC Famiglia e Fragilità - SS Servizi per la Famiglia (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.) , limitatamente alle attività localizzate nell’area territoriale di sua competenza. L’esercizio del potere sostitutivo può essere richiesto qualora entro i termini di legge non sia stato adottato il provvedimento amministrativo, laddove non vige la regola del silenzio/assenso, con richiesta motivata indirizzata al Direttore del Dipartimento della Programmazione per l’Integrazione delle prestazioni sociosanitarie con quelle sociali.

10.  Uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze

Dipartimento PIPSS dell’ATS della Brianza

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00

Clara Camerin 0341/482395  

Oppure è possibile scrivere a casella di posta elettronica: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

Ultimo aggiornamento: 24/12/2024

Cure domiciliari

Le Cure Domiciliari, delle quali l’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) rappresenta la modalità più diffusa, si collocano nella più ampia rete dei servizi sociosanitari. Le cure domiciliari hanno lo scopo di garantire, alle persone in condizione di fragilità /non autosufficienza, prestazioni sociosanitarie “integrate” e “a domicilio”, anche in contesti di residenzialità individuale/collettiva, alternativa alla propria casa, eletti dalla persona a dimora abituale.

DESTINATARI

Sono rivolte a tutti i cittadini, come definito dalla Regione con delibera 6867/22, in particolare a persone in situazione di fragilità e/o non autosufficienza caratterizzate dalla presenza di:

  • una situazione di non autosufficienza parziale o totale, di carattere temporaneo o definitivo;
  • una condizione di non deambulabilità e di non trasportabilità presso presidi sanitari ambulatoriali in grado di rispondere ai bisogni della persona;
  • una rete familiare e/o formale o informale di supporto;
  • condizioni abitative che garantiscano la praticabilità dell’assistenza, acquisite anche a seguito di azioni necessarie per il superamento di eventuali fattori critici (esempio: abbattimento di barriere architettoniche).

ATTIVITA’ E PRESTAZIONI EROGATE

Le prestazioni, declinate all’interno del Piano di Assistenza Individuale (PAI), vengono erogate da Enti accreditati pubblici e privati (C-DOM) che possono essere liberamente scelti tra quelli presenti negli elenchi sotto riportati.

Le prestazioni vengono fornite da professionisti sanitari (medici, infermieri, operatori tecnici della riabilitazione quali fisioterapisti, terapisti occupazionali, logopedisti, ecc.) ed operatori di supporto (ausiliare socio assistenziale-ASA, operatore sociosanitario–OSS …) che vanno a sostenere e/o integrare l’attività di cura svolta dalla famiglia, ma che non si sostituisce alla stessa.

Esempi di prestazione/interventi offerti: prelievi ematici, medicazioni, sostituzione di catetere vescicale, gestione accessi vascolari e stomie, trattamenti riabilitativi ecc.

Le attività sono erogate in forma integrata sanitaria, sociosanitaria e sociale. La valutazione viene effettuata da personale afferente all’Equipe di Valutazione Multidimensionale(EVM) che operano presso le Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST).

COSTI

Il servizio è gratuito.

MODALITA’ DI ATTIVAZIONE

Su prescrizione del medico di medicina generale, del pediatra di libera scelta o del medico di reparto in caso di dimissione protetta, anche dal PS.

TERMINE MASSIMO IN GIORNI PER L’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

Avviene di norma entro 72 ore, fatto salve urgenze (su segnalazione medica).

 

ACCESSO AL SERVIZIO: per le modalità di accesso si rimanda al link Monza o Lecco


ASST BRIANZA (per i residenti e domiciliati nel territorio della provincia di MONZA BRIANZA)

Area fragilità e cure domiciliari – ASST LECCO (per i residenti/domiciliati nel territorio della provincia di LECCO

 

 

 

Disabili e Valutazione Fragilità

In questa pagina è possibile trovare i servizi dedicati ad una fascia di popolazione (i soggetti stessi e le loro famiglie) estremamente fragile che necessita di interventi e servizi specifici, non erogati per la totalità della popolazione.
Obiettivi principali dei servizi competenti sono la tutela della salute dei disabili attraverso la promozione di un sistema integrato di interventi con lo scopo di sviluppare al massimo le potenzialità residue, favorire l’integrazione sociale dei soggetti disabili e sostenere le famiglie e la tutela della salute degli anziani attraverso lo sviluppo di diversi percorsi assistenziali tra loro integrati che ritardino il più possibile l’istituzionalizzazione sostenendo ed aiutando le famiglie.

 Rete dei servizi socio sanitari

 

 

DISABILITA' SENSORIALE

 

DSA  DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO -  ALUNNO CON CONDIZIONI DI DISABILITA'

 

 

dopo_di_noi.png “DopoDiNoi”, il percorso di emancipazione dalla famiglia d’origine per le persone con disabilità
   
Locandina LombardiaLIS  Servizio di video interpretariato in LIS                                                          
   
         header LFA

Informazioni per persone con disabilità - Regione Lombardia

Spazio Disabilita

 

pgi0052Il medico ed il Pediatra di famiglia

Indicazioni a seguito di Coronavirus:

Per qualsiasi necessità inerente l' attività del proprio medico di medicina generale o pediatra  (visita, prescrizioni, giorni di malattia...) l'accesso all'ambulatorio deve avvenire solo dopo contatto telefonico. Il medico, qualora lo ritenesse necessario, comunicherà all'assisitito le modalità di accesso (giorno e ora).

Anche per il servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica) è necessario il contatto telefonico prima di recarsi in ambulatorio. 

 

Il medico di famiglia (medico di medicina generale) e il pediatra di famiglia sono figure centrali nel sistema sanitario regionale,sono capillarmente diffusi nel territorio e proprio per questo costituiscono il punto di primo contatto e quindi un riferimento per il cittadino.
Alla base della scelta del cittadino c’è un rapporto di fiducia: questo deriva dal fatto che il medico di medicina generale/il pediatra di famiglia sono il riferimento della famiglia e dell’assistito.

 

 

Attività assicurate dal medico di medicina generale

  • Visite ambulatoriali, negli orari definiti e resi noti sul sito di ATS Brianza
  • Visite domiciliari, anche all’interno di attività programmate . Di norma, se ritenuta appropriata la richiesta, il medico garantisce la visita domiciliare nel corso della giornata, se la richiesta perviene entro le ore dieci; se invece la richiesta perviene dopo le ore dieci, il medico garantisce la visita domiciliare  entro le ore dodici del giorno successivo.
  • Prescrizione di farmaci, secondo la normativa vigente . Le prescrizioni di farmaci a carico del Servizio Sanitario Nazionale, fatte salve diverse disposizioni di legge, hanno validità di 1 mese, a partire dalla data del rilascio.
  • Prescrizione di prestazioni specialistiche (visite, esami strumentali o accertamenti di laboratorio, cure termali), secondo la normativa vigente.
    Proposta di ricovero
  • Rilascio di certificazioni gratuite :
    - certificazione ai fini dell’astensione dal lavoro per malattia;
    - certificazione di malattia del bambino, ai fini dell'astensione dal lavoro del genitore;
    - certificazione di idoneità allo svolgimento di attività sportive non agonistiche in ambito scolastico e     
      solo per le fasi successive a quelle di Istituto e quindi per gli alunni selezionati.
  • Rilascio di certificazioni a pagamento :
    -    certificati di idoneità all'attività sportiva non agonistica o ludico-motoria
    -    certificati per la domanda di invalidità civile
    -    certificati ad uso assicurativo o medico-legale
    -    certificati di buona salute per scuole estive, campeggi, zone climatiche
    -    certificati di idoneità per soggiorni marini o montani
    Tutti gli altri certificati non compresi fra quelli gratuiti.

Attività assicurate dal pediatra di famiglia

  • Nei primi anni di vita, controlli periodici dello sviluppo fisico e psicomotorio (bilanci di salute) e test di screening per alcune patologie ed in determinate fasce d’età (deficit uditivi e visivi); in occasione dei bilanci di salute il pediatra affronta con la famiglia anche specifici argomenti di educazione sanitaria.
  • Per alcune patologie, attivazione di un programma di sorveglianza ambulatoriale a cadenze definite.
  • Prescrizione di farmaci, secondo la normativa vigente.  Le prescrizioni di farmaci a carico del Servizio Sanitario Nazionale, fatte salve diverse disposizioni di legge, hanno validità di 1 mese, a partire dalla data del rilascio.
  • Prescrizione di prestazioni specialistiche (visite, esami strumentali o accertamenti di laboratorio, cure termali), secondo la normativa vigente.
  • Proposta di ricovero
  • Rilascio di certificazioni gratuite :
    - certificazione di malattia del bambino, ai fini dell'astensione dal lavoro del genitore;;
    - certificazione di idoneità allo svolgimento di attività sportive non agonistiche in ambito scolastico e     
      solo per le fasi successive a quelle di Istituto e quindi per gli alunni selezionati.
  • Rilascio di certificazioni a pagamento :
    -       certificati di idoneità all'attività sportiva non agonistica o ludico-motoria
    -    certificati per la domanda di invalidità civile
    -    certificati ad uso assicurativo o medico-legale
    -    certificati di buona salute per scuole estive, campeggi, zone climatiche
    -    certificati di idoneità per soggiorni marini o montani
    Tutti gli altri certificati non compresi fra quelli gratuiti.

 

I medici di medicina generale e i pediatri di famiglia possono effettuare altre prestazioni oltre a quelle sopra elencate, quali ad esempio le medicazioni, la rimozione di punti di sutura, alcune vaccinazioni, il tampone faringeo.

I medici di medicina generale e i pediatri di famiglia curano la tenuta e l’aggiornamento di una scheda sanitaria individuale dell’assistito, anche informatizzata, acquisendo il consenso dell’assistito e dei genitori in caso di minore, secondo quanto previsto dalla normativa per il trattamento dei dati.

E’ importante precisare che la prescrizione di prestazioni specialistiche può essere effettuata non solo dal medico di medicina generale e dal pediatra di famiglia, ma anche dal medico specialista che opera in una struttura pubblica (a livello ambulatoriale od ospedaliero), in un Istituto di ricovero a carattere scientifico, o in una struttura accreditata e contratto.
La prescrizione da parte del medico specialista è dovuta quando lo stesso reputi opportuno prescrivere ulteriori accertamenti o visite specialistiche o quando ravveda la necessità di seguire il paziente nel tempo, dando indicazioni sugli esami da effettuarsi prima della visita successiva.
La prescrizione da parte del medico specialista è dovuta anche al momento della dimissione per un ricovero, nel caso sia necessario effettuare ulteriori esami o visite programmate nel breve o medio periodo.

Certificazioni rilasciate dal medico   

Scelta del Medico di Medicina Generale e del Pediatra di Famiglia

Tutti i cittadini residenti nei Comuni di ATS della Brianza hanno diritto ad avere, gratuitamente, l'assistenza sanitaria di base, prestata dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Famiglia .

  • Dove si effettua la scelta del medico di medicina generale o del pediatra di famiglia :

1. presso uno degli sportelli dell’Ufficio Scelta e Revoca  della Azienda Socio Sanitaria Territoriale competente ( qui le sedi ) . Il cittadino potrà iscriversi negli elenchi di uno dei medici disponibili per l’ambito territoriale di residenza, purché il medico scelto non abbia superato il “tetto” massimo di assistiti iscrivibili.

Per l’iscrizione allo sportello, è necessario presentarsi con :
autocertificazione di residenza
tessera sanitaria
in caso di scelta per i propri familiari o non familiari conviventi, presentarsi muniti di delega, tessera sanitaria del assistito e copia del documento d’identità.
in caso di neonato: codice fiscale e  certificato di nascita, oppure dichiarazione sostitutiva.

2. on-line,  con carta CRS-SISS sul sito https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/ .

Questa modalità è prevista solo per effettuare il cambio di scelta del medico

Regione Lombardia - Cambia il medico online
Elenco e indirizzi medici e pediatri ATS della Brianza

3. in tutte le farmacie 

  • La “scelta in deroga” al massimale del medico

Il figlio, il coniuge e il convivente dell’assistito già in carico ad un medico di medicina generale, purché anagraficamente facenti parte del medesimo nucleo familiare, possono effettuare la scelta a favore dello stesso medico, anche in deroga al massimale e alla quota individuale definiti per il numero degli assistiti iscrivibili con quel medico. Le scelte in deroga non possono superare, in nessun caso, il 5% del massimale individuale del medico (esempio: massimale 1500 quota massima raggiungibile 1575).

La scelta in deroga non è richiesta per il rinnovo dell'iscrizione agli iscritti a termine (ancorché scaduto).

  • La“scelta in deroga “di medico di medicina generale o di pediatra di famiglia che operano in ambito territoriale diverso da quello di ATS Brianza

In alcuni casi è possibile l'iscrizione di un cittadino, residente nel territorio di ATS della Brianza, negli elenchi di un medico o di un pediatra che operano in un ambito territoriale diverso.

La domanda va presentata allo sportello dell’Ufficio Scelta e Revoca della ASST competente, con la seguente documentazione:

  1. modulo "domanda di scelta in deroga medicina generale" o modulo "domanda di scelta in deroga pediatria"
  2. dichiarazione di accettazione da parte del medico

A seguito della valutazione della pratica, viene espresso parere favorevole o non favorevole all’iscrizione, di cui il cittadino riceve comunicazione al proprio domicilio o via e-mail.

  • La nuova scelta in caso di cessazione dell’attività da parte del medico o del pediatra

In caso di cessazione dell’attività del medico o del pediatra (per pensionamento, trasferimento, decesso, altro) l’assistito riceve, al proprio domicilio, una comunicazione con indicazione a rivolgersi allo sportello dell’Ufficio Scelta e Revoca, per l’iscrizione negli elenchi di altro medico, secondo le modalità descritte al paragrafo “Scelta del Medico di medicina Generale e del Pediatra di Famiglia”.

Nel caso in cui non vi siano medici con posti sufficienti per acquisire nuove scelte, nella comunicazione inviata al domicilio viene precisato all’assistito che un medico con incarico provvisorio garantirà l’assistenza, in attesa della nomina definitiva del nuovo medico. Gli assistiti potranno usufruire dell’assistenza del medico incaricato, senza operare nessuna scelta.

  • La“scelta in deroga “di medico medicina generale o di pediatra di famiglia da parte di cittadini non residenti nell’ambito territoriale di ATS  Brianza

L'iscrizione, negli elenchi di un medico o di un pediatra che operano nel territorio di ATS della Brianza, di un cittadino residente nel territorio di un’altra ATS di Regione Lombardia è possibile nelle seguenti situazioni:

-      Continuità di cura per patologia cronica documentata e/o invalidità civile;
-      Vicinanza e migliore viabilità per accedere all'ambulatorio del medico richiesto;
-      Prosecuzione del rapporto fiduciario (solo per medico che operi in ambito territoriale limitrofo);
-      Lavoro/ studio

La domanda va presentata allo sportello dell’Ufficio Scelta e Revoca della ASST competente, con la seguente documentazione:

  1. modulo "domanda di scelta in deroga medicina generale" o modulo "domanda di scelta in deroga pediatria"
  2. dichiarazione di accettazione da parte del medico

A seguito della valutazione della pratica, viene espresso parere favorevole o non favorevole all’iscrizione, del quale il cittadino riceve comunicazione al proprio domicilio, o via e-mail.

  •  Scelta e rinnovo del medico per i cittadini che dimorano abitualmente in una ASL/ATS diversa da quella di residenza 

E’ possibile l’assegnazione temporanea di Medico di Medicina Generale oppure Pediatra in caso di domiciliazione per motivi di lavoro, studio, salute da indicare in modo dettagliato sul modulo apposito.

Se provenienti da altra regione è necessario allegare il documento di revoca rilasciato dalla ASL di assistenza.

Con iscrizione scaduta, potranno rinnovare l’iscrizione negli elenchi dello stesso medico, anche se il massimale è già stato raggiunto.

In questo caso, non è richiesta la pratica di scelta in deroga.

  • Revoca del Medico di Medicina Generale e del Pediatra di Famiglia

L’assistito, o i genitori dell’assistito in caso di minore, possono revocare, in ogni momento, la scelta a suo tempo fatta, iscrivendosi negli elenchi di un altro medico di medicina generale o pediatra di famiglia.

Anche per la revoca e per la nuova iscrizione, è necessario presentarsi muniti della tessera sanitaria.

Invalidità civile

La domanda di invalidità civile e il certificato medico vanno presentati in forma telematica direttamente all'INPS

  • 1. DEFINIZIONE
  • 2. GRADO DI INVALIDITA’
  • 3. TEMPI E MODALITA’ DI VISITA, ITER DI RICONOSCIMENTO
  • 4. BENEFICI

 

Definizione di invalido civile

L’art.2 della Legge 30 marzo 1971, n. 118, definisce invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite…, che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di diciotto anni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

Ai soli fini dell’assistenza socio – sanitaria e della concessione dell’indennità di accompagnamento, sono considerati invalidi civili i soggetti ultrassessantacinquenni che si trovino nella situazione di difficoltà previste per i minorenni (art. 6 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509).Sono esclusi gli invalidi di guerra, gli invalidi del lavoro e gli invalidi per servizio, nonché i ciechi civili e i sordi, per i quali provvedono altre leggi.

.

Grado di invalidità

Il grado di invalidità è determinato in base ad apposita Tabella approvata con Decreto del Ministro della Sanità 05 febbraio 1992.

La Legge considera diverse soglie di invalidità, in corrispondenza delle quali prevede diversi benefici.

La soglia minima è quella di un terzo, che, come si è detto, è richiesta per la qualifica di invalido civile.

Con tale grado di invalidità si ha diritto alle prestazioni protesiche e ortopediche.

La soglia del 46% è prevista per l’iscrizione nelle liste speciali per l’assunzione obbligatoria al lavoro.

La soglia del 67% consente il diritto all’esenzione dal pagamento del ticket sanitario.

Ai fini delle provvidenze economiche, invece, si richiede un grado di invalidità maggiore e cioè:

  • di almeno il 74% per cento per il diritto all’assegno mensile in qualità di invalido parziale, fatti salvi i requisiti previsti dalla normativa (reddito …)
  • del 100% per il diritto alla pensione di inabilità in qualità di invalido totale e, ove si tratti di soggetti non deambulanti e non autosufficienti, per il diritto all’indennità di accompagnamento

Sono esenti dalle visite di controllo i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide con riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o di comunicazione, ai sensi del DM 2 agosto 2007, fatti salvi i requisiti previsti dalla normativa (presenza agli atti di documentazione sanitaria rilasciata da struttura pubblica o privata accreditata)

 

Tempi e modalità di visita, iter di riconoscimento

A decorrere dal 1° gennaio 2010 le domande per il riconoscimento dell’invalidità civile, l’attestazione di persona portatrice di handicap, di cieco civile, di sordo e disabilità vanno presentate all’INPS esclusivamente in via telematica previa compilazione telematica del certificato medico introduttivo che attesti le infermità invalidanti.

Per l’avvio della pratica bisogna

  • rivolgersi ad un medico certificatore (medici di base, specialisti ospedaleri, ecc...) che compilerà un certificato online, introduttivo alla domanda per il riconoscimento dello stato invalidante. Il Certificato medico ha una validità di 90 giorni.
  • inoltrare la domanda online autonomamente o tramite gli Enti di Patronato o Associazioni di Categorie.

La data per l’effettuazione delle visite ordinarie sarà fissata entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda; qualora non fosse possibile fissare la visita entro l’arco temporale massimo, a causa di indisponibilità di date, verrà in seguito comunicato l’appuntamento tramite le modalità sopra riportate. L’accertamento dell’invalidità per i soggetti con patologia oncologica viene effettuata entro 15 giorni dalla domanda dell’interessato ai sensi della Legge 9 Marzo 2006 N.80, con rilascio di verbale provvisorio e diritto immediato dei relativi benefici derivanti.
Il cittadino può farsi assistere, durante la visita, dal suo medico di fiducia.

In caso di assenza alla visita, il cittadino verrà comunque nuovamente convocato. La mancata presentazione anche alla successiva visita sarà considerata a tutti gli effetti come una rinuncia alla domanda, con perdita di efficacia della stessa;

Le richieste di accertamento domiciliare devono essere inoltrate sempre per via telematica e opportunamente documentate dal medico certificatore, in quanto possono avvenire solo quando esiste l’obiettiva e motivata impossibilità al trasporto, cioè “quando il paziente sia nelle condizioni di subire danno alla salute o dolore intenso o disagio grave e prolungato per il trasporto dal domicilio fino alla sede ordinaria di riunione della Commissione Medica Integrata”. Al momento dell’accertamento domiciliare è importante che la malattia sofferta dall’interessato sia opportunamente documentata con certificazione sanitaria specialistica predisposta in fotocopia per il ritiro. Gli accertamenti domiciliari, approvati dalla Commissione, verranno effettuati in rapporto alle date di presentazione delle domande. il cittadino sarà informato della data e dell'ora stabilita per la visita domiciliare;

L’INPS trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande alle ASL.

La visita medica avverrà presso il Distretto socio – sanitario di appartenenza, da parte delle Commissioni mediche ASL, integrate da un medico dell’INPS quale componente effettivo.

La redazione del verbale informatico avviene contestualmente alla visita alla quale seguirà l’invio telematico del verbale all’INPS.

La validazione e la notifica del verbale è in carico all’INPS.

La fase concessoria nei casi di riconoscimento di un grado d’ invalidità civile uguale o superiore al 74% o di indennità di frequenza per minore non deambulante, cecità e sordità è in carico all’INPS.

Ogni cambio di residenza e/o domicilio con pratica in corso devono essere tempestivamente comunicate ad ASL (Distretto di riferimento) e INPS (numero verde 803164).

Nel caso di decesso (valutazione post mortem) del richiedente il riconoscimento dello status di invalido civile, cieco civile o di sordo, le Commissioni Mediche Integrate, possono su formale domanda degli eredi che dovrà essere presentata avvalendosi della modulistica INPS scaricabile dal sito INPS ( www.inps.it ) procedere all’accertamento sanitario in presenza di documentazione medica rilasciata da strutture pubbliche o convenzionate in data antecedente al decesso, comprovanti in modo certo l’esistenza dell’infermità e tali da consentire la formulazione di una esatta diagnosi e di un compiuto e motivato giudizio medico legale.

Per verifica stato della pratica , richiesta copia del verbale e ogni altra informazione è possibile:

  • contattare il numero verde 803164, attivo 24 ore
  • collegarsi al sito INPS: www.inps.it.
  • Recarsi agli sportelli INPS il Lunedì-Mercoledì-Venerdì dalle 8,30 alle 12,30

 

Benefici per invalidi civili

 

ETA’ PERCENTUALE MINIMA BENEFICI ECONOMICI
ESENZIONE
TASSE
SCOLASTICHE
UNIVERSITA’
FORNITURE
PROTESICHE

AUSILI TECNICI
COLLOCAMENTO
OBBLIGATORIO
AGEVOLAZIONI
UTILIZZO MEZZI
PUBBLICI E PRIVATI
ESENZIONE
TICKET
ULTRA 65    Difficoltà lievi: 34% - 66% NO SI
Difficoltà medio-gravi: 67% - 99% NO SI SI
Difficoltà gravi 100% NO SI SI SI
Difficoltà gravi 100%:
- con impossibilità a deambulare senza accompagnatore
- con impossibilità di compiere gli atti della vita quotidiana
Indennità di Accompagnamento  SI SI SI
18 - 65      34% NO SI NO
46% NO SI SI NO
67% NO SI SI SI SI
74% Assegno mensile di assistenza SI SI SI SI SI
100%
Con impossibilità a deambulare senza accompagnatore
Pensione di inabilità SI SI SI SI SI
100%
Con impossibilità di compiere gli atti della vita quotidiana
Indennità di
Accompagnamento
SI SI SI SI SI
MINORI


Con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età Indennità mensile
di frequenze
SI SI SI SI
Con impossibilità a deambulare senza accompagnatore Indennità di
Accompagnamento
SI SI SI SI
Con impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita Indennità di Accompagnamento SI SI SI SI
Con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi Tutte le età
Pensione
Indennità speciale
SI SI SI SI
CIECHI Assoluto Dalla maggiore età
Pensione

Tutte le età
Indennità di accompagnamento

SI SI SI SI
SORDI Età 18 – 65
Pensione
Tutte le età
Indennità di comunicazione
SI SI SI SI


Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il sito INPS: www.inps.it e contattare il numero verde INPS 803164, attivo 24 ore.

ACCESSO DIRETTO A TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'INVALIDITA' CIVILE - INPS

 

 

Le sedi operative del Servizio sul territorio

Provincia  di LECCO

Provincia di MONZA BRIANZA

 

 

 

 


 
 

Il ticket ammonta:
• a 25 euro per la visita specialistica erogata in Pronto Soccorso, comprese eventuali altre prestazioni diagnostico-terapeutiche;
• a un massimo di 36 euro per ricetta per le prestazioni ambulatoriali a cui si  una quota variabile per ricetta (da zero a 30 euro), proporzionale al valore delle prestazioni richieste (ogni ricetta non può contenere più di 8 prestazioni della stessa branca specialistica) ;
• a un massimo di 2 euro a confezione e di 4 euro a ricetta per i farmaci.
• a € 50 per ciclo di cura per l'assistenza termale, se non esente, oppure € 3,10 se esente parziale o nessuna quota se esente totale.


ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL TICKET

 

Assistenza Protesica - ASST

In materia di protesica e integrativa, come definito dalle norme regionali vigenti, a cominciare dalla Legge n.23/2015 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)” e s.m.i., sono confermate  in capo al Servizio Farmaceutico le attività inerenti l’autorizzazione e accreditamento di fornitori e prescrittori di protesi e ausili (Protesica Maggiore), la fornitura di alimenti senza glutine (negozi e GDO), la verifica e controllo dell’erogato al fine di garantire al cittadino un percorso “sicuro” in risposta al bisogno di salute e nel rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza (DPCM 2017- Nuovi LEA) e competenze in materia di assistenza integrativa e dispositivi monouso relativamente alle forniture erogate dalle farmacie tramite l’ausilio del programma informatico Webcare.

 

Assistenza Protesica-Integrativa

A seguito dell’entrata in vigore della Legge 23/2015 di Riforma del Servizio Sanitario Lombardo ed al conseguente riassetto organizzativo del territorio in Agenzie di Tutela della Salute (ATS) ed Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST), anche le attività inerenti la presa in carico dei bisogni di salute del cittadino hanno subito una variazione di competenza, migrando dalle ex ASL alle ASST.

In riferimento all’assistenza protesica ed integrativa, Regione Lombardia ha emanato diverse note operative di transizione fino a stabilire in via definitiva la redistribuzione delle competenze tra ATS e ASST (DGR n. 6917 del 24/07/2017)

ATS svolge attività di “coordinamento” nel recepire e attuare le indicazioni regionali; nel predisporre le convenzioni di accordo per l’erogazione dei presidi, ausili ed alimenti; nel monitoraggio della spesa; nel ricercare modalità operative meglio rispondenti ai bisogni dell’utenza; nell’individuare modalità operative da condividere con le ASST.

ASST è responsabile delle attività attinenti alla valutazione ed attivazione delle forniture (verifica degli aventi diritto, autorizzazione delle forniture, attivazione dei Piani Fornitura)

Rientrano nelle competenze della dell’assistenza protesica – Integrativa, gli ausili e le protesi ricomprese nel DM 332/99 e nel DPCM 12/01/2017.

Eventuali forniture prescritte per gli Utenti con solo domicilio sanitario nel territorio ATS perchè residenti fuori REGIONE Lombardia, possono essere autorizzate ed erogate dai servizi competenti delle ASST solo dopo aver ottenuto l’autorizzazione da parte dei servizi sanitari competenti dell’ASL afferente al comune di residenza dell’Utente stesso.

 

Forniture di ausili per stomie (placche e sacche)

Gli aventi diritto sono gli Utenti portatori di colon, ileo, uro-stomia (DM332/1999 e DPCM 12/01/2017)

La prima Prescrizione e/o modifica degli ausili necessari all’Utente deve essere compilata da un Medico specialista Ospedaliero di struttura pubblica o privata accreditata operante nelle strutture riconosciute da Regione Lombardia e indicate nella nota n.22117 del 11/06/2019.

Al Medico di Medicina Generale è data la possibilità di rinnovare le forniture dei loro assistiti attestando la permanenza del bisogno in assenza di modifiche al prodotto prescritto.

Competono ai servizi protesici dell’ambito territoriale di residenza dell’Utente (Uff.Ausili/Protesi delle ASST) le attività di verifica, di autorizzazione e di attivazione delle forniture. La tipologia dei prodotti e le quantità autorizzabili sono quelle previste dal DM332/1999 e dal DPCM 12/01/2017.

L’Erogazione dei prodotti avviene per il tramite delle Farmacie al pubblico con cadenza mensile

La validità della prescrizione e del Piano Fornitura è di massimo 12 mesi.

 

Fornitura di ausili per incontinenza a raccolta (cateteri e sacche)

Gli aventi diritto sono gli Utenti con vescica neurologica, allettati con incontinenza urinaria stabilizzata a rischio di lesioni da decubito (DM332/1999 e DPCM 12/01/2017).

La prima Prescrizione, la modifica e il rinnovo degli ausili necessari all’Utente può essere compilata dal Medico specialista Ospedaliero di struttura pubblica o privata accreditata oppure dal Medico di Medicina Generale e Pediatra di Famiglia.

La fornitura di cateteri per auto-cateterismo sono prescrivibili in prima fornitura solo dal Medico Specialista ospedaliero.

Competono ai servizi protesici dell’ambito territoriale di residenza dell’Utente (Uff.Ausili/Protesi delle ASST) le attività di verifica, di autorizzazione e di attivazione delle forniture. La tipologia dei prodotti e le quantità autorizzabili sono quelle previste dal DM332/1999 e dal DPCM 12/01/2017

L’erogazione dei dispositivi medici con cadenza mensile, può avvenire per il tramite delle Farmacie al pubblico oppure direttamente dalla Farmacia ospedaliera dell’ASST in base alla tipologia di prodotto e al canale di distribuzione previsto della normativa vigente.

La validità della prescrizione e del Piano Fornitura è di massimo 12 mesi.

 

Fornitura di diagnostici per Diabetici

Gli aventi diritto sono gli Utenti con certificata esenzione per patologia Diabetica e per alcune Malattie Rare indicate nell’allegato 3 del DPCM 12/01/2017

La prima Prescrizione, la modifica e il rinnovo dei dispositivi necessari all’Utente può essere compilata da:

  • Medico Diabetologo di struttura pubblica o privata accreditata operante nelle strutture riconosciute da Regione Lombardia nota n 26283 del 18/07/2019 (Centro Prescrittori)
  • Medici ospedalieri di struttura pubblica o privata accreditata operanti presso Centri per la cura della Malattia Rara oggetto di fornitura e riconosciuti da Regione Lombardia;
  • Medici di Medicina generale e Pediatri di Famiglia

Competono ai servizi protesici dell’ambito territoriale di residenza dell’Utente (Uff.Ausili/Protesi delle ASST) le attività di verifica, di autorizzazione e l’attivazione delle forniture. Le quantità di strisce e lancette per l’auto controllo glicemico autorizzabili sono indicate dalla normativa Regionale (DGR n.7/8694 del 2002 riconfermate con nota RL n.24020 del 2019).

L’erogazione dei dispositivi medici può avvenire per il tramite delle Farmacie al pubblico (per i dispositivi di automonitoraggio) come da DGR XI/1300/2019 , oppure per distribuzione diretta da parte dei servizi protesici territoriali per microinfusori e/o monitoraggio continuo della glicemia.

L’erogazione della Fornitura avviene con frequenza mensile in farmacia; trimestrale per la distribuzione diretta dai servizi protesici

La validità della prescrizione e del Piano Fornitura è di massimo 36 mesi.

 

Protesica maggiore ed ausili ad assorbenza (pannolini)

Agli utenti affetti da particolari patologie che causano disabilità e necessitano di forniture di ausili protesici personalizzati come: protesi d’arto, protesi oculari, apparecchi acustici, busto ortopedico, calzature ortopediche, carrozzina, sistemi di postura, ausili per la comunicazione, ausili per la vista, ecc.;

oppure di ausili per l’assistenza e la gestione a domicilio come: letto ortopedico, materasso antidecubito, solleva persone, carrozzina di serie, sedia per wc e doccia, rialzo per wc, ecc.

oppure che necessita di ausili ad assorbenza per incontinenza stabilizzata devono rivolgersi direttamente agli uffici Ausili/Protesi della ASST territorialmente competente, consultando i siti ufficiali:

                              

 

Recapiti servizi protesica ASST BRIANZA (area territoriale provincia Monza Brianza)

Recapiti servizi protesica ASST LECCO (area territoriale provincia di Lecco)